Ordinanza cautelare 31 maggio 2022
Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 21/04/2026, n. 7140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7140 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04296/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4296 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Buggea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del 21 dicembre 2021, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa NU BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 21 dicembre 2021, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 16 maggio 2020 dallo straniero di origine palestinese, sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91, con la seguente motivazione:
- “ dall’attività informativa esperita sono emersi sul conto del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e…tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”;
- “ i richiamati elementi provengono da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato e dunque sono riconducibili a fonti affidabili di cui non è dato dubitare ”.
Il diniego dello status è stato, inoltre, adottato:
- previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, richiesto ai sensi dell’art. 8, comma 1, della l. n. 91/1992, che si è espresso in senso negativo rispetto alla concessione della cittadinanza;
- senza la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in ragione dei “ dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso) ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 3 LEGGE. n. 241/90 - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE – ERRORE DI FATTO ;
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L. 91/1992 IN RELAZIONE ALL’ART. 5.
Supponendo che il diniego di cittadinanza sia stato adottato in ragione di una denuncia per tentato furto risalente all’anno 2016, il ricorrente ne lamenta l’insufficienza motivazionale e istruttoria in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto:
- dell’archiviazione dell’accusa per tentato furto disposta dal GIP di Torino in data 29 marzo 2017;
- delle attuali condizioni d’integrazione sociale.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS-dell’8 luglio 2025, questo Tribunale ha chiesto di acquisire la relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento dell’atto di diniego impugnato.
Presa visione della suddetta documentazione, parte ricorrente ha chiesto termini per esigenze difensive, depositando memoria in data 23 febbraio 2026.
All’udienza straordinaria del 10 aprile 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della l. n. 91/1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo - con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario - che tuttavia affievolisce a interesse legittimo quando emerga nel corso dell’istruttoria, quale causa ostativa al rilascio dello status , la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza nazionale, come nel caso di specie.
La giurisprudenza ha chiarito che:
- “ la discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità - consistenti nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.) ”;
- “ la valutazione condotta dall’Amministrazione si estende anche alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato ed in relazione alla quale possono assumere rilievo situazioni che - anche se non caratterizzate nell’immediato da concreta lesività - possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo ”;
- trattandosi di un potere avente natura discrezionale, “ il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ” (T.A.R. Roma Lazio sez. V, 18 settembre 2024, n. 16453).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, il Ministero dell’Interno si è determinato nel senso del diniego dello status , essendo emersi dall’attività informativa esperita “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica ” e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, richiesto ai sensi dell’art. 8, comma 1, della l. n. 91/1992, che si è espresso in senso negativo rispetto alla concessione della cittadinanza.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale, è emerso che il ricorrente ha contatti con soggetti appartenenti ad Hezbollah ed ha manifestato sentimenti antisionisti attraverso i social network .
Ritiene il Collegio che gli elementi informativi disvelati siano in grado di giustificare e sorreggere la scelta compiuta dall’Amministrazione di negare il riconoscimento della chiesta cittadinanza, sussistendo i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsti dall’art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992, quale causa automaticamente ostativa al rilascio dello status anche al coniuge di cittadino italiano.
Quanto all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato - quindi, di fonte ufficiale - raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, della cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. V, 23 agosto 2023, n. 13413).
Nelle contrapposte versioni - tra quella del ricorrente, che contesta la fondatezza degli addebiti, e l’affermazione dei servizi di sicurezza che, dopo le dovute indagini, hanno concluso in senso negativo rispetto al riconoscimento della cittadinanza - non vi è ragione per privilegiare la prima ricostruzione, tenuto conto dei principi di ragionevolezza e tutela avanzata che improntano i procedimenti di naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2021, n. 5679).
La delicatezza delle questioni in gioco giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza, malgrado il predicato livello di integrazione sociale raggiunto nella comunità nazionale.
Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale; né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11536).
Il provvedimento impugnato, adottato all’esito di un’istruttoria esaustiva, è quindi sufficientemente motivato, consentendo di comprendere l’ iter logico seguito dall’Amministrazione nella sua adozione, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato espresso il diniego (cfr., ex multis , T.A.R. Roma Lazio sez. V, 19 dicembre 2022, n. 17081).
Inoltre, il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisce una motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della naturalizzazione (in questo senso, T.A.R. Roma Lazio sez. V, 1° febbraio 2024, n. 1957).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
NU BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU BU | IO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.