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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1519/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OT IU, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10146/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Largo L Mossa 8 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250007808963000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 654/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 4.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale I di Roma) e dell'Agenzia delle Entrate – SI, avverso la cartella di pagamento la cartella di pagamento n. 097 2025 0007808963 000 con la quale era richiesto il pagamento 804,35 a titolo di imposta di registro anno 2023, sanzioni e interessi
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto e per mancata sua allegazione, per intervenuta decadenza dell'ufficio a richiedere il tributo, per mancata escussione del debitore principale (come previsto dalle modifiche alla normativa in tema di registro operate dal d.lgs. n. 139/24), per mancata applicazione dell'imposta in misura fissa;
per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Affermava poi genericamente di eccepire la prescrizione e decadenza e la nullità della notificazione a mezzo del servizio postale.
Chiedeva pertanto di annullare l'atto con vittoria di spese.
In data 27.6.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate (D.P. Roma 1), contestando i motivi di ricorso.
In particolare affermava che: tanto la cartella di pagamento impugnata quanto il previo avviso di liquidazione n. 2023/003/EM/000010782/0/001 erano stati notificati via PEC;
ovviamente non poteva ritenersi un onere di allegazione di un atto presupposto giuridicamente conosciuto dal contribuente;
nessuna decadenza si era realizzata, dovendosi considerare a tal fine la notifica tempestiva dell'atto presupposto, mai impugnato;
ugualmente non si era mai realizzata la prescrizione del credito tributario;
la preventiva e obbligatoria escussione del creditore principale dell'imposta di registro è stata introdotta con modifica normativa dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, per gli atti formati o presentati a registrazione a partire dall'1.1.2025, non rientrandovi quindi l'atto in discussione (ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 15.12.2023 nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare n. 10782/2023); il calcolo degli interessi era legittimo, anche perché già effettuato dall'atto presupposto (citava ampia giurisprudenza sul punto).
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – SI non si costituiva.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sono, da questo punto di vista, del tutto condivisibili tutte le controdeduzioni dell'Ufficio convenuto: anzitutto,
l'Agenzia ha dato prova di aver notificato, oltre che l'atto impugnato, anche l'atto presupposto (del quale il ricorrente afferma di non avere conoscenza) a mezzo PEC. Ciò comporta che egli ne abbia avuto piena conoscenza legale e che non vi fisse necessità di ulteriore allegazione nell'atto tributario successivo.
Ugualmente, la notifica dell'atto presupposto ha impedito che si determinasse una decadenza dell'Ufficio dal diritto alla riscossione, così come non risulta in alcun modo realizzata la prescrizione del credito (peraltro affermata in maniera assai generica dal ricorrente, così come del tutto generiche e apodittiche sono le eccezioni mosse su una, eventuale e non compiuta, notifica degli atti tributari a mezzo posta).
Anche l'eccezione della mancata previa escussione del coobbligato principale non coglie nel segno, atteso che la modifica dell'art. 57 del TU Registro, come esattamente segnalato dall'Agenzia convenuta, ha effetto per gli atti formati o portati a registrazione dall'1.1.2025, mentre l'atto in oggetto è precedente, come risulta in atti.
Quanto alla questione avanzata in ordine al calcolo degli interessi, oltre alle condivisibili controdeduzioni dell'amministrazione, occorre rilevare la genericità del motivo di ricorso, che non indica in base a quali elementi dovrebbe ritenersi errato o illegittimo il calcolo, risolvendosi in una eccezione di stile e apodittica. Infine, occorre soffermarsi su un'ultima questione sollevata dal ricorrente e non approfondita dall'amministrazione convenuta, ossia sulla asserita illegittimità della richiesta di pagamento, in quanto l'imposta sarebbe stata calcolata in percentuale e non in misura fissa, come sarebbe dovuto e come avrebbe affermato la giurisprudenza.
In realtà, i giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato (cfr., da ultimo, Cass., Ordinanza n. 876 del
2025; Cass., Ordinanza n. 22855 del 2024) che “in tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate all'IVA gode, in base al principio dell'alternatività posto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in base alla previsione dell'art. 8 della tariffa allegata al medesimo d.P.R., senza che assuma rilievo la circostanza che l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento per provare che le somme oggetto del decreto ingiuntivo fossero soggette a IVA e, quindi, determinassero la soggezione alla registrazione in misura fissa.
Anche tale motivo di ricorso si mostra quindi infondato.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore dell'Agenzia costituita, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00
(cinquecento/00).
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
SE OT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OT IU, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10146/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Largo L Mossa 8 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250007808963000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 654/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 4.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale I di Roma) e dell'Agenzia delle Entrate – SI, avverso la cartella di pagamento la cartella di pagamento n. 097 2025 0007808963 000 con la quale era richiesto il pagamento 804,35 a titolo di imposta di registro anno 2023, sanzioni e interessi
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto e per mancata sua allegazione, per intervenuta decadenza dell'ufficio a richiedere il tributo, per mancata escussione del debitore principale (come previsto dalle modifiche alla normativa in tema di registro operate dal d.lgs. n. 139/24), per mancata applicazione dell'imposta in misura fissa;
per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Affermava poi genericamente di eccepire la prescrizione e decadenza e la nullità della notificazione a mezzo del servizio postale.
Chiedeva pertanto di annullare l'atto con vittoria di spese.
In data 27.6.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate (D.P. Roma 1), contestando i motivi di ricorso.
In particolare affermava che: tanto la cartella di pagamento impugnata quanto il previo avviso di liquidazione n. 2023/003/EM/000010782/0/001 erano stati notificati via PEC;
ovviamente non poteva ritenersi un onere di allegazione di un atto presupposto giuridicamente conosciuto dal contribuente;
nessuna decadenza si era realizzata, dovendosi considerare a tal fine la notifica tempestiva dell'atto presupposto, mai impugnato;
ugualmente non si era mai realizzata la prescrizione del credito tributario;
la preventiva e obbligatoria escussione del creditore principale dell'imposta di registro è stata introdotta con modifica normativa dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, per gli atti formati o presentati a registrazione a partire dall'1.1.2025, non rientrandovi quindi l'atto in discussione (ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 15.12.2023 nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare n. 10782/2023); il calcolo degli interessi era legittimo, anche perché già effettuato dall'atto presupposto (citava ampia giurisprudenza sul punto).
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – SI non si costituiva.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sono, da questo punto di vista, del tutto condivisibili tutte le controdeduzioni dell'Ufficio convenuto: anzitutto,
l'Agenzia ha dato prova di aver notificato, oltre che l'atto impugnato, anche l'atto presupposto (del quale il ricorrente afferma di non avere conoscenza) a mezzo PEC. Ciò comporta che egli ne abbia avuto piena conoscenza legale e che non vi fisse necessità di ulteriore allegazione nell'atto tributario successivo.
Ugualmente, la notifica dell'atto presupposto ha impedito che si determinasse una decadenza dell'Ufficio dal diritto alla riscossione, così come non risulta in alcun modo realizzata la prescrizione del credito (peraltro affermata in maniera assai generica dal ricorrente, così come del tutto generiche e apodittiche sono le eccezioni mosse su una, eventuale e non compiuta, notifica degli atti tributari a mezzo posta).
Anche l'eccezione della mancata previa escussione del coobbligato principale non coglie nel segno, atteso che la modifica dell'art. 57 del TU Registro, come esattamente segnalato dall'Agenzia convenuta, ha effetto per gli atti formati o portati a registrazione dall'1.1.2025, mentre l'atto in oggetto è precedente, come risulta in atti.
Quanto alla questione avanzata in ordine al calcolo degli interessi, oltre alle condivisibili controdeduzioni dell'amministrazione, occorre rilevare la genericità del motivo di ricorso, che non indica in base a quali elementi dovrebbe ritenersi errato o illegittimo il calcolo, risolvendosi in una eccezione di stile e apodittica. Infine, occorre soffermarsi su un'ultima questione sollevata dal ricorrente e non approfondita dall'amministrazione convenuta, ossia sulla asserita illegittimità della richiesta di pagamento, in quanto l'imposta sarebbe stata calcolata in percentuale e non in misura fissa, come sarebbe dovuto e come avrebbe affermato la giurisprudenza.
In realtà, i giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato (cfr., da ultimo, Cass., Ordinanza n. 876 del
2025; Cass., Ordinanza n. 22855 del 2024) che “in tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate all'IVA gode, in base al principio dell'alternatività posto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in base alla previsione dell'art. 8 della tariffa allegata al medesimo d.P.R., senza che assuma rilievo la circostanza che l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento per provare che le somme oggetto del decreto ingiuntivo fossero soggette a IVA e, quindi, determinassero la soggezione alla registrazione in misura fissa.
Anche tale motivo di ricorso si mostra quindi infondato.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore dell'Agenzia costituita, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00
(cinquecento/00).
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
SE OT