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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai SI.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott.ssa Mariano Carella Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 861/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Manuela Surace presso il cui studio, in Gioia
Tauro (RC), via S.P. 1 bivio prov. le Rizziconi, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cinquefrondi (RC) alla Via Roma n. 66, presso lo studio dell'Avv.
Angela Sciarrone, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti nelle note in sostituzione d'udienza del 4.10.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 24.05.2022, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Mileto, in data 22.06.2013, matrimonio Controparte_1 trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2013 – Atto Numero 10 – Parte
II - Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato a [...] il Persona_1 05.06.2014) e (nata a [...] il [...]); che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava Per_2 deteriorato, per aspri e insanabili contrasti, a causa dei comportamenti del verificatisi a CP_1 marzo 2022, dai quali era scaturita una denuncia penale con conseguente applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie.
Pertanto, la ricorrente chiedeva di: “1) Dichiarare la separazione personale dei Parte_1 coniugi con addebito al sig. 2) Affidare i figli minori e Controparte_1 Persona_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori stabilendo la collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in San Ferdinando (RC) Via Antonio Vivaldi n. 31, con facoltà per il padre di vederli e/o tenerli con sè nelle modalità stabilite dal giudice all'esito dell'odierna causa;
3)
Assegnare la casa coniugale alla sig.ra sita in San Ferdinando (RC) Via Antonio Parte_1
Vivaldi n. 31, di sua esclusiva proprietà, dove la stessa continuerà ad abitare insieme ai figli;
4) Porre
a carico del sig. un assegno mensile di euro 800,00 a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento dei figli, somma da rivalutarsi annualmente dal secondo anno successivo alla separazione secondo gli indici ISTAT da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Pt_1
; 5) Assegnare alla sig.ra il diritto esclusivo all'assegno unico per i figli,
[...] Parte_1 come per legge;
6) Stabilire che le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, sportive, ricreative, turistiche e voluttuarie (indicati a titolo semplificativo da valutare se specificare e richiamare il protocollo nazionale) preventivamente concordate tra i coniugi, saranno ripartite nella misura del 50% tra gli stessi”.
Il resistente con comparsa depositata il 14.10.2022, aderiva alla domanda di Controparte_1 separazione dei coniugi, ma si opponeva alla richiesta di addebito, spiegando come, da una parte, avesse sempre contribuito economicamente al ménage familiare e, dall'altra parte, l'episodio da cui era scaturita l'ordinanza cautelare era stato causato da deliri a sfondo mistico. Evidenziava che, già dal 2018, la moglie aveva assunto un comportamento contrario ai doveri coniugali, inscenando litigi continui con atteggiamenti violenti nei confronti del signor giungendo ad impugnare un CP_1 coltello contro il marito nel mese di gennaio 2019. In occasione dei litigi, per ben due volte, il deducente era stato cacciato di casa da , per poi rientrare dopo qualche giorno. I gravi Parte_1 episodi verificatesi avevano determinato il resistente a rivolgersi ad una psicoterapeuta per intraprendere un percorso di terapia di coppia, che però veniva interrotto per volontà della , Pt_1 la quale aveva iniziato ad assumere un comportamento contrario alla vita coniugale, assentandosi da casa, utilizzando in maniera eccessiva il telefono cellulare, giungendo finanche ad utilizzarlo chiudendosi in bagno, per non essere vista dal marito. Tali comportamenti insospettivano il CP_1 che notava comportamenti della moglie mai visti prima. Nel marzo 2022, la invitava il marito Pt_1
a lasciare la casa coniugale ingenerando nel il sospetto di infedeltà della moglie. In questo CP_1 contesto di vulnerabilità psicologica era maturato l'episodio del 20.03.2022, posto all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria penale. Successivamente, in data 13.04.2022 le parti sottoscrivevano una scrittura privata, in attesa di procedere alla separazione dinnanzi al Tribunale, con cui, tra l'altro, regolamentavano il diritto di visita paterno;
in proposito, il ricorrente evidenziava come il rapporto con i figli non si fosse mai interrotto, nonostante le misure cautelari cui era sottoposto, anzi i bambini si intrattenevano spesso con il padre e i suoi conviventi.
In conclusione, il resistente chiedeva di: “-autorizzare i coniugi a vivere separati;
Controparte_1
-disporre l'affidamento congiunto dei figli e con collocamento prevalente presso Persona_1 Per_2 la madre, nella casa coniugale, sita in San Ferdinando (RC) Via Antonio Vivaldi n. 31, con facoltà per il padre di prelevarli per trascorrere del tempo con loro quando lo creda anche con il pernottamento presso di sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi, con preavviso alla signora il giorno precedente a mezzo messaggio da lunedì a venerdì ed Pt_1 il fine settimana alternativamente dal giorno di sabato dall'uscita di scuola dei bambini e nei periodi non scolastici dalle ore 9,30 alle ore 20,00 di domenica;
-nonché la facoltà per il padre di trascorrere le festività natalizie e pasquali con i figli alternando con l'altro coniuge una vigilia ed un giorno di festa. Durante il periodo delle vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni continuativi da concordarsi con l'altro coniuge entro la fine del mese di maggio, per le altre festività e per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza a pranzo con un coniuge e a cena con l'altro; -determinare a carico del sig. CP_1 un assegno mensile nella misura di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli
[...] Per_1
e rivalutabile come per legge, oltre il concorso nella misura del 50% delle spese
[...] Per_2 straordinarie necessarie per i figli preventivamente concordate tra i coniugi;
-assegnare l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS nella misura del 50% a ciascun genitore. -Autorizzare il signor
a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali ancora ivi collocati e Controparte_1 mai consegnati dalla signora seppur richiesti;
il rigetto di ogni richiesta avversa.” Pt_1
Il 25.10.2022 i coniugi comparivano davanti al Presidente del Tribunale e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 28.10.2022 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori: affidamento in forma condivisa dei figli e ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 Per_2 congiunto della responsabilità genitoriale;
collocamento dei minori presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale;
il padre poteva continuare a vedere e a tenere con sé i figli ogni volta che lo desiderasse, previo accordo con la moglie e tenendo conto delle esigenze delle figlie;
in difetto di accordo, il padre poteva tenere con sé i bambini il lunedì, il mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola di scuola alle ore 17.00 durante il periodo invernale e, durante il periodo estivo, dalle ore 15 alle ore 21.00, e a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva, salvi, ovviamente, eventuali accordi delle parti;
obbligo a carico del marito di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di 500 Euro (in ragione di 250 Euro per ciascuno), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei minori.
La ricorrente, con memoria integrativa ex art. 709 bis c.p.c., insisteva nel ricorso evidenziando come l'unica causa della separazione fossero i comportamenti aggressivi e anaffettivi del marito, il quale aveva attentato alla vita della moglie: infatti, il il quale non aveva accettato la fine del CP_1 proprio matrimonio, si era rivolto ad un “santone”, il quale gli aveva consigliato di mettere una catenina al collo della moglie e recitare alcune preghiere, fino a portare al quasi “soffocamento” della
. Pt_1
In tale sede la ricorrente chiedeva, inoltre, anche la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati, chiedendo di incrementare il contributo al mantenimento dovuto dal padre ai figli nonché di percepire per intero l'assegno “unico” Inps.
Pertanto, la ricorrente con la memoria integrativa ex art. 709bis c.p.c. depositata,
Parte_1 chiedeva con urgenza: “la modifica dell'ordinanza presidenziale del 28.10.2022 ponendo a carico del il versamento alla della più congrua somma pari ad € 800,00 (o comunque CP_1 Pt_1 superiore alle € 500,00 già stabilite) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
di assegnare a favore esclusivo (100%) di l'assegno
Parte_1 unico erogato dall'INPS data la circostanza che i bambini risultavano collocati e gestiti interamente dalla madre;
di dichiarare la separazione dei coniugi e con
Parte_1 Controparte_1 addebito di responsabilità al ex art. 151 cc. 2°c.; confermare l'assegnazione della Controparte_1 casa coniugale a;
confermare la collocazione dei figli presso la madre e le stabilite
Parte_1 modalità di visita dei figli al padre”.
Il resistente nella propria memoria depositata il 3.12.2022, insisteva nelle Controparte_1 conclusioni già formulate, con la conferma dei provvedimenti provvisori presidenziali resi il
28.10.2022.
All'udienza del 17.03.2023 le parti comparivano innanzi al G.I., chiedendo anche l'immediata pronuncia sullo status.
Con ordinanza resa in pari data, il G.I. rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale ed assegnava la causa in decisione al Collegio per la decisione sullo status.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 394/2023 R.S. pubblicata il 15.05.2023, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo assegnando alle parti i termini ex art 183 c.6 cpc. La ricorrente nella memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c., unitamente alla Parte_1 costituzione di nuovo difensore, a sostegno della domanda di addebito della separazione in capo al ribadiva che questi, oltre a non consentirle di gestire le risorse economiche, non perdeva CP_1 occasione per denigrarla circa le sue capacità lavorative e fisiche, arrivando anche a colpirla con un pugno durante un litigio. Evidenziava come, da un lato, la terapia di coppia era stata interrotta a causa dell'emergenza sanitaria e, dall'altro lato, il marito aveva sviluppato una forte gelosia arrivando a pedinarla e ispezionare il telefono e il borsone del lavoro. In tale contesto la decideva di Pt_1 separarsi, chiedendo al marito di lasciare la casa coniugale e questi, pur acconsentendo, si rivolgeva ad un soggetto pregiudicato di Lamezia La vicenda culminava con l'aggressione subita dalla Pt_2 ricorrente il 20.03.2022 che aveva portato all'apertura di un procedimento penale con l'applicazione al dapprima della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e, CP_1 successivamente, degli arresti domiciliari: allo stato, sussisteva ancora in capo al resistente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte a settimana e il divieto di avvicinamento e comunicazione con la ricorrente.
La ricorrente, inoltre, con la prima memoria istruttoria, chiedeva anche la modifica del regime di affidamento dei minori, chiedendone l'affido esclusivo, in considerazione dello stato di salute psichiatrico del marito, bisognoso di trattamenti per il recupero dell'equilibrio funzionale, della violazione da parte di questi del divieto di avvicinamento e delle condotte sopravvenute, riconosciute anche in sede penale, con la contestazione dell'aggravante di aver agito in presenza di minori. Inoltre, il figlio , negli ultimi mesi, aveva manifestato comportamenti aggressivi, segnalati ai Persona_1 genitori dalle insegnanti di scuola, le quali avevano ravvisato l'opportunità che il figlio fosse seguito da uno psicologo.
Mentre, per quanto riguardava il diritto di visita del padre, la evidenziava che le modalità Pt_1 previste dall'ordinanza presidenziale ne avevano reso difficoltoso l'esercizio stante le misure cautelari cui era sottoposto il Controparte_1
Altresì, la ricorrente insisteva nella richiesta di aumento del contributo al Parte_1 mantenimento verso i figli minori da parte del padre, essendo ella ricorrente disoccupata, mentre il resistente percepiva 3.000 € al mese, viveva con i genitori e non contribuiva alle spese straordinarie.
Pertanto, la ricorrente chiedeva: “nel merito, attesa la già intervenuta pronuncia di Parte_1 separazione tra i coniugi: - statuire che la separazione è addebitabile al SI. per Controparte_1 avere costui, con le plurime condotte descritte in atti, in violazione i doveri coniugali, determinato la rottura insanabile del rapporto coniugale;
- disporre l'affido esclusivo dei figli della coppia,
e , alla madre con collocazione dei minori presso la stessa nella casa coniugale Persona_1 Per_2 in San Ferdinando, alla via Vivaldi, N. 31 e, solo in via subordinata, mantenere l'attuale regime di affidamento condiviso con collocazione dei minori presso la madre nella casa coniugale, in San
Ferdinando alla Via Vivaldi;
- stabilire, in via principale, per le ragioni esposte, che il diritto di visita del padre venga esercitato con modalità più idonee a tutelare i minori, eventualmente prevedendo che gli incontri si svolgano in spazio neutro ed alla presenza di personale specializzato ed, in ogni caso, in via subordinata, prevedere una disciplina più articolata per regimentare l'esercizio del diritto di visita del padre, in ragione della misura cautelare cui lo stesso è sottoposto del divieto di avvicinamento e di comunicazione, con qualsiasi mezzo, alla SI.ra e per i contrasti, spesso Pt_1 sussistenti tra le parti, in ordine alle difficoltà di applicazione del provvedimento presidenziale per quanto non espressamente in esso regolamentato;
- disporre che il padre, per le ragioni sopra indicate, versi alla SI.ra a titolo di mantenimento dei minori la somma di euro 800/00, o Pt_1 comunque una somma maggiore rispetto a quella fissata in sede presidenziale di euro 500/00 mensili, rimanendo invariata la statuizione circa la contribuzione di costui, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che andrebbero dettagliatamente elencate per evitare contrasti tra le parti sul punto;
-
l'assegno unico per i minori dovrà essere ripartito nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi;
- circa la casa coniugale, non vi sono contese tra le parti, trattandosi di bene di proprietà della SI.ra
che è pure il genitore collocatario dei minori;
- circa la domanda proposta dal resistente di Pt_1 restituzione degli effetti personali, l'esponente dichiara di avervi già provveduto con restituzione degli stessi al cognato;
spese come per legge, tenuto conto che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palmi del
28.04.2022, già versata in atti.”
Il resistente insisteva nei propri atti e concludeva per il rigetto della richiesta “di Controparte_1 addebito della separazione al marito;
-Autorizzare il signor prelevare dalla casa Controparte_1 coniugale i propri effetti personali ancora ivi collocati e mai consegnati dalla signora Pt_1 seppur reiteratamente richiesti;
-assegnare l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS nella misura del 50% a ciascun genitore, rigettando ogni altra richiesta avversa;
Confermare per come disposto dal Presidente con l'ordinanza del 28/10/2022: -l'affidamento congiunto dei figli Per_1
e ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
[...] Per_2 assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i bambini;
-la collocazione dei figli presso la madre, autorizzando il padre a continuare, cosi come sta facendo, a vederli e tenerli con sé ogni volta che lo desidera, previo avviso alla signora e tenendo conto Pt_1 delle esigenze dei figli. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé i bambini il lunedì, il mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 17,00 durante il periodo invernale
e, durante il periodo estivo, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, e a settimane dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva. Salvi diversi accordi delle parti. -l'obbligo a carico del signor di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli la somma non superiore a € 500,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei minori. Con ogni altra conseguenziale pronuncia anche in punto di onorari e spese della procedura”.
Il G.I., con ordinanza del 7.11.2023, rigettava tutte le richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto inammissibili o irrilevanti;
dava mandato ai Servizi Sociali per l'accertamento delle condizioni psico-fisiche dei minori e delle capacità genitoriali delle parti;
veniva altresì disposto un percorso di sostegno individuale ai genitori.
Nel corso del giudizio, dunque, venivano espletate attività di indagine psico-sociale sui minori e sulla coppia genitoriale.
Parte ricorrente insisteva nella richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria reiettiva delle richieste di prova articolate nonché chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale del il G.I., con ordinanza del 13.09.2024 rigettava nuovamente tali richieste, rinviando la causa CP_1 per la precisazione delle conclusioni e decisione.
Nelle note in sostituzione d'udienza, la ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni e chiedeva di “- statuire che la separazione è addebitabile al SI. per avere costui, con le plurime Controparte_1 condotte descritte in atti, in violazione ai doveri coniugali, determinato la rottura insanabile del rapporto coniugale;
- disporre l'affido esclusivo dei figli della coppia, e , alla Persona_1 Per_2 madre con collocazione dei minori presso la stessa nella casa coniugale in San Ferdinando, alla via
Vivaldi, N. 31 ed, in via subordinata mantenere l'attuale regime di affidamento condiviso con collocazione dei minori presso la madre nella casa coniugale, in San Ferdinando alla Via Vivaldi;
- stabilire, in via principale, per le ragioni esposte, che il diritto di visita del padre venga esercitato con le modalità che saranno ritenute più idonee dal Tribunale in ragione della misura cautelare cui lo stesso è sottoposto del divieto di avvicinamento e di comunicazione, con qualsiasi mezzo, alla
SI.ra e tenuto conto anche della necessità di evitare il continuo coinvolgimento dei familiari Pt_1 delle parti nella gestione degli stessi minori;
- disporre che il SI. in ragione della disparità CP_1 reddituale esistente tra le parti che risulta dagli atti di causa, versi alla SI.ra a titolo di Pt_1 mantenimento dei minori la somma di euro 800/00, o comunque una somma maggiore rispetto a quella fissata in sede presidenziale di euro 500/00 mensili, rimanendo invariata la statuizione circa la contribuzione di costui, nella misura del 50%, alle spese straordinarie;
- disporre che l'assegno unico per i minori venga ripartito nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi;
- circa la domanda proposta dal resistente di restituzione dei suoi effetti personali, la SI.ra ha provveduto sin Pt_1 da subito alla restituzione di quanto richiestole;
- nulla a statuire circa la casa coniugale non essendovi sulla stessa pretese da parte del resistente in quanto bene di proprietà esclusiva della SI.ra
; - spese come per legge, tenuto conto che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese Pt_1 dello stato, con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palmi del 28.04.2022, già versata in atti. La ricorrente, chiede altresì, trattandosi di procedimento ante riforma Cartabia, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Il resistente con le note di precisazione delle conclusioni, insisteva nelle proprie Controparte_1 richieste e concludeva per “- rigettare la richiesta della ricorrente di addebito della separazione al marito;
-Confermare per come disposto dal Presidente del Tribunale di Palmi con l'ordinanza del
28/10/2022: l'affidamento congiunto dei figli e ad entrambi i genitori, che Persona_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i bambini;
la collocazione dei figli presso la madre, autorizzando il padre a continuare, cosi come sta facendo, a vederli e tenerli con sé ogni volta che lo desidera, previo accordo con la moglie e tenendo conto delle esigenze dei figli. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé i bambini il lunedì, il mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 17,00 durante il periodo invernale e, durante il periodo estivo, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, e a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva.
Salvi diversi accordi delle parti. -Disporre la facoltà per il padre, in difetto di accordo, di trascorrere le festività natalizie e pasquali con i figli alternando con l'altro genitore una vigilia ed un giorno di festa. Durante il periodo delle vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni continuativi da concordarsi con l'altro coniuge entro la fine del mese di maggio, per le altre festività e per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; -determinare a carico del signor
l'obbligo di versare un assegno mensile nella misura non superiore a € 500,00 a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT,
e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei minori;
-assegnare
l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS nella misura del 50% a ciascun genitore;
- autorizzare il signor a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali Controparte_1 ancora ivi collocati e mai consegnati dalla signora seppur reiteratamente richiesti. Con Pt_1 ogni altra conseguenziale pronuncia anche in punto di onorari e spese della procedura. Si chiede la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione e concedeva i termini ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (60+20). Nelle memorie conclusive, le parti ribadivano le proprie argomentazioni e insistevano per l'accoglimento delle relative richieste in atti. In particolare, la ricorrente chiedeva la modifica dell'orario di visita del padre, anticipando il rientro dei figli alle 20:00 d'inverno e posticipandolo alle 22:00 d'estate.
Inoltre, nella memoria di replica la ricorrente evidenziava che, in data 4.12.2024, il Parte_1
Tribunale penale aveva assolto il dai reati a lui ascritti al capo 1) del decreto di Controparte_1 giudizio immediato per la fattispecie delittuosa p.e p. dall'art. 572 c.p. perché il fatto non sussiste ed al capo 2) per la fattispecie p.e p dagli artt. 582,585 in relazione all'art. 576 n.1 e 577 n.
1.c.p., perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile, con riserva di deposito della motivazione entro il termine di 90 gg. e dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto. Rispetto a tale pronuncia sottolineava come l'assoluzione penale non precludeva al Giudice civile un diverso apprezzamento dei fatti. Quindi insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
Il resistente dal canto suo, evidenziava che, alla luce dell'assoluzione del Controparte_1 procedimento penale, alcuna responsabilità di addebito della separazione poteva essergli imputata.
2. Preliminarmente, si dà atto che con sentenza non definitiva n. 394/2023 R.S., pubblicata il
15.05.2023, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Pertanto, rimangono da scrutinare le domande relative all'addebito, all'affidamento dei minori, il loro mantenimento e le altre questioni economiche.
3.1 La domanda di addebito della separazione chiesta dalla ricorrente a carico del è fondata. CP_1
È ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui la domanda di addebito, autonoma rispetto alla richiesta di separazione (Cass., n. 6668/2018), presuppone l'accertamento, in capo ad uno o ad entrambi i coniugi, di una specifica responsabilità per la crisi coniugale. Si richiede, a tal fine, che sia stata posta in essere una condotta contraria "ai doveri che derivano dal matrimonio" (art. 151
c.c.), e che tale condotta sia stata effettivamente la causa della fine del matrimonio (cd. nesso di causalità), il cui onere della prova grava esclusivamente sulla parte richiedente l'addebito, essendo onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass., n. 3923/2018). Presupposto dell'addebito è dunque il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, da accertarsi verificando se tale violazione non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze, recuperando un rapporto armonico. Grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta inadempiente (cfr. Cass. civ
18074/2014, Cass. Civ. 119/2017).
Dagli atti di causa risulta fondato l'addebito a carico del CP_1
Premesso che la prova dell'addebito non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale e che a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali, va rilevato che nella fattispecie in esame la documentazione prodotta dalla ricorrente deve ritenersi certamente idonea a comprovare l'assunto in punto di addebito della separazione.
E' evidente che la separazione e la verifica dell'addebito sono valutazioni del Giudice civile che prescindono dalla valutazione o meno della sussistenza di un reato, essendo il nostro un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (cfr.
Cassazione civile sez. II, 30/12/2021, n.42028).
Infatti, sul punto, l'ordinanza cautelare emessa in data 22.04.2022 dal G.I.P. presso il Tribunale di
Palmi nei confronti di (cfr. allegato al ricorso introduttivo) ha ricostruito nei Controparte_1 dettagli l'episodio occorso il 20.03.2022, allorquando il resistente ha aggredito la Controparte_1 moglie, apponendo una catenina al collo e portandola quasi al soffocamento.
L'ordinanza cautelare ha effettuato un vaglio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa , odierna ricorrente, supportata da una serie di riscontri estrinseci rivenienti Parte_1 dalle annotazioni di servizio indicate e dalle s.i.t. della madre della ricorrente, . Persona_3
Quest'ultima ha riferito, infatti, ha riferito di essere intervenuta in occasione dell'episodio del
20.03.2022 (“in data 20.03.2022, all'ora di pranzo, aspettavo mia figlia affinchè Parte_1 venisse presso la mia abitazione a pranzare. Ad un certo punto si presentava presso la mia abitazione
, vicina di casa di mia figlia, la quale mi faceva presente d'aver sentito dei lamenti Persona_4 provenienti dall'abitazione di casa di mia figlia. Indi per cui insieme ci recavamo presso la Via Vivaldi nr. 31 a casa di mia figlia. Arrivati in loco solamente io, dapprima, entravo all'interno dell'abitazione.Una volta entrata provavo a chiamarla ma non ricevevo risposta. Mi spostavo nella camera da letto ed ivi giunta potevo constatare la presenza di mia figlia riversa in terra, con la testa all'altezza della testata del letto e osto sopra di lei, con le ginocchia sulle gambe Controparte_1 di mia figlia, intento a stringerle al collo una catenina d'oro con un crocifisso. Per terra erano presenti ciocche di capelli di mia figlia e tracce ematiche. Lei gli diceva che stava ammazzando la madre dei suoi figli e lui rispondeva che la stava salvando. A questo punto, mia figlia, vedendomi, mi chiedeva aiuto. Per prima cosa aprivo la finestra e chiedevo a gran voce ai vicini di entrare per salvare mia figlia. A quel punto mi avvicinavo a e provavo a spingerlo per Controparte_1 sottrarre mia figlia dalle sue mani. Lui a quel punto mi spingeva con violenza causandomi un livido molto grande nella spalla sinistra. Non mi facevo refertare poiché mi accorgevo, se non il giorno dopo che mi avesse causato un'ematoma”).
Risultavano presenti all'episodio del 20.03.2022, oltre alla madre della , anche i vicini di casa Pt_1 dei coniugi, accorsi durante l'accaduto, ossia , Persona_5 Persona_6 Persona_7
, , i quali dichiaravano a s.i.t. di essere entrati all'interno
[...] Persona_8 Persona_9 dell'abitazione dei coniugi, constatando la presenza di distesa in terra e Parte_1 CP_1 su di lei intento a strozzarla e ad invocare il demonio affinché uscisse dall'abitazione e dal
[...] corpo della moglie (cfr. ordinanza cautelare).
Del resto, la veridicità di tale episodio risulta ulteriormente confermato anche dalle annotazioni della
P.G. operante, intervenuta in data 20.03.2022, e dal referto ospedaliero di P.S. del 20.03.2022 che certificava in capo a la presenza di lesioni consistenti in “ferita da morso polso sn- Parte_1 escoriazione mano dx- ecchimosi braccio dx – spalla dx- emitorace sn e collo”.
L'applicazione di una misura cautelare, associata alle sommarie informazioni rese dalla madre della e dai vicini di casa della coppia, dalle annotazioni di P.G. e dalla documentazione medica Pt_1 costituiscono plurimi e concordanti indizi che consentono di ritenere provata la condotta di violenza che giustifica di per sé la domanda di addebito della separazione.
Peraltro, deve rilevarsi come il grave quadro indiziario emerso dagli atti dell'indagine penale non sia stata neppure contestato dal resistente il quale nulla ha saputo dire a prova Controparte_1 contraria riguardo tale episodio;
il nel chiedere il rigetto della domanda di Controparte_1 addebito, non ha eccepito l'inefficacia dei fatti riportati dalla ricorrente ma ha solamente cercato di giustificare i suoi comportamenti in relazione alla condizione di incapacità transitoria nel compimento di quelle condotte.
La Suprema Corte in materia di addebito è ferma nel ritenere che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Nella specie, Cassazione civile sez. I,
24/10/2022, n.31351 ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare la richiesta di separazione con addebito proposta dalla moglie nei confronti del marito, aveva omesso di prendere in considerazione la condotta violenta di quest'ultimo, che da varie testimonianze, riscontrate da referti ospedalieri e provvedimenti del Questore, risultava avere spesso fatto ricorso a violenza fisica sia nei confronti della coniuge che dei figli).
Sulla base di questo indirizzo è stato affermato che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cassazione civile sez.
I, 14/01/2011, n.817).
Quindi anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal marito ai danni della moglie e/o dei figli giustifica la pronuncia di addebito e ciò perché “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388; Cassazione civile sez. I,
10/12/2018, n.31901).
E ciò, come detto, indipendentemente dagli esiti dell'accertamento penale il quale, peraltro, nel caso di specie, si è concluso con una sentenza di proscioglimento per non imputabilità, dunque per assenza dell'elemento soggettivo del reato, restando intatta la ricostruzione storica della vicenda (cfr.
Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22294, la quale, in applicazione del detto principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).
Dunque, a seguito della vicenda di aggressione alla ricorrente occorsa il 20.03.2022, la separazione deve addebitarsi a con ciò dovendosi ritenere assorbiti tutti i nuovi fatti posti dalla Controparte_1 ricorrente a fondamento della richiesta di addebito e da lei formulate per la prima volta con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.: il thema decidendum deve avere ad oggetto esclusivamente i fatti tempestivamente dedotti come motivi di addebito, così come specificatamente cristallizzati negli atti introduttivi del giudizio sino al momento della costituzione davanti al giudice istruttore, non potendo con gli atti successivi le parti ampliare l'oggetto dell'indagine ai fini dell'addebito, in violazione delle norme processuali, e nemmeno con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. destinata solo a modificare e a precisare quei fatti storici già tempestivamente e specificatamente allegati dalle parti con gli atti introduttivi.
3.2 Premesso che la regola è l'affidamento congiunto della prole e che solo in circostanze eccezionali
è ammesso l'affido esclusivo, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte per il quale in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Ne consegue che non può essere disposto l'affidamento di due minori in via esclusiva ad uno dei genitori, sulla base di una generica valutazione d'idoneità (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022). Infatti “In tema di affidamento di minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio”. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022).
Dalle relazioni del Consultorio Familiare emerge che “entrambi i genitori possiedano adeguate capacità dell'empatia, sono inclini a veicolare i propri valori e svolgono una corretta funzione educativa e normativa nei confronti dei figli. Appaiono, altresì, in grado di comprendere e rispettare
i desideri e le diverse inclinazioni dei figli, pongono attenzione al favorirne l'integrazione sociale e svolgono una funzione di controllo rispetto ad eventuali pericoli… Tuttavia, ciò che viene meno in tale coppia genitoriale genitore e è proprio la collaborazione con l'altro: troppo rigido nelle richieste il sig. troppo centrata sul conflitto la sig.ra ” (cfr. relazione EIP prot. n°26 del CP_1 Pt_1
09/02/2024).
Dunque, dalle indagini psicosociali condotte non sono emerse condotte preoccupanti da parte dei genitori né si sono ravvisati elementi di pregiudizio rispetto alla ordinata crescita psicofisica dei minori (“i minori e si presentino in uno stato di adeguate condizioni psico-fisiche, Per_1 Per_2 in quanto vivono in un ambiente (fisico e relazionale) sano, accogliente e sicuro per la propria crescita, nel quale ricevono un adeguato accudimento;
ciò si intende in riferimento a tutti gli ambienti frequentati e alle interazioni realizzate in essi dai minori maggiore, potrebbe aver bisogno di parte di entrambi i genitori, cfr. la summenzionata relazione EIP prot. n°26 del 09/02/2024). Peraltro, i figli della coppia hanno continuato a frequentare regolarmente il padre (cfr. da ultimo relazione dei SST del Comune di S. Ferdinando del 5.09.2024).
Inoltre, lo stesso risulta in cura presso il C.S.M. di Taurianova il quale, interpellato Controparte_1 sulle condizioni di salute del resistente (cfr. relazione prot. U n. 296/2024 del 6.05.2024), ha così riferito: “ il sig. è utente di questo CSM da marzo 2022, epoca in cui, a causa dell'insorgenza CP_1 repentina di uno stato confusionale con turbe del comportamento e compromissione dell'esame di realtà, fu ricoverato presso il SPDC di Polistena, dove fu dimesso con diagnosi di “Disturbo
Delirante”. Da allora effettua controlli ambulatoriali a cadenza mensile ed assume terapia neurolettica con Aripiprazolo. Ad oggi non si segnalano ulteriori episodi sintomatologici degni di nota. Durante l'ultima visita, effettuata in data 29 aprile, si è dimostrato disponibile al colloqui, all'interazione ed adeguato al contesto;
non sono emerse alterazini delle sfere senso-percettiva ed ideo-comportamentale; capacità volitive conservate;
adeguata la progettualità. E' stato proposto e concordato percorso di supporto psicologico”.
Del resto, l'episodio del 20.03.2022, pur nella sua gravità, non è avvenuto alla presenza dei figli minori della coppia, i quali, nell'occasione, trovandosi per il pranzo domenicale dalla nonna paterna
(cfr. sit della stessa , non hanno fortunatamente assistito all'aggressione perpetrata Parte_1 dal padre verso la loro madre, così neppure integrandosi la fattispecie della violenza assistita, la quale, di per sé pregiudizievole per l'equilibrio psico-fisico dei minori (nel caso di specie escluso dalle indagini psico-sociali condotte nel corso del giudizio), avrebbe potuto giustificare un regime di affidamento diverso dal quello condiviso.
Pertanto, alla luce di ciò va confermato l'affidamento condiviso alla coppia genitoriale dei figli nato a [...] il [...], e nata a [...] Persona_10 Persona_11
(RC) il 27/05/2017, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale Parte_1 sita in San Ferdinando (RC) Via Antonio Vivaldi n. 31, la quale risulta già di proprietà della ricorrente.
3.3 Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti, si ritiene di dover confermare la regolamentazione disposta nell'ordinanza presidenziale, in considerazione, peraltro del buon andamento della stessa, come confermato dalle relazioni delle agenzie delegate depositate in atti. Inoltre, durante il periodo durante le festività i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni la vigilia di Natale e il giorno di capodanno o il giorno di Natale e la vigilia di
Capodanno; ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre anche il lunedì dell'Angelo o il giorno di Pasqua. Durante i mesi di luglio e agosto i minori rimarranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il mese 15 giugno. Quanto alla richiesta avanzata dalla ricorrente di modifica degli orari estivi ed invernali solo in sede di memorie conclusionali, si ritiene che le parti potranno accordarsi nel posticipare e/o anticipare gli orari ivi stabiliti, sempre nel maggior interesse della prole;
in caso contrario, potranno attivare gli strumenti previsti dall'ordinamento per la revisione delle statuizioni sul diritto di visita.
3.4. In relazione al mantenimento che il padre deve versare ai due figli minori, Controparte_1 deve tenersi in conto la disparità reddituale emersa nel corso del giudizio in capo alle parti in causa: invero, secondo le attestazioni reddituali prodotte in atti su richiesta del Tribunale (con provvedimento del 7.11.2023), la risulta percepire redditi esigui (nell'ultimo anno Parte_1 disponibile 2022 risulta aver percepito € 3.857,5, cfr. attestazione Agenzia delle Entrate depositata l'8.02.2024) mentre il risulta aver percepito € 40.750 lordi nell'ultimo anno Controparte_1 disponibile (relativo al 2022, cfr. modello 730/2023 depositato il 7.02.2024).
In proposito, l'obbligo di mantenimento dei figli deve essere correlato al principio di proporzionalità, che deve naturalmente tenere conto delle disponibilità patrimoniali e reddituali in capo ai genitori
(“Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.”, cfr. Cassazione civile sez. I, 23/05/2024,
n.14371).
Pertanto, in considerazione di tali fattori, considerato inoltre che le decisioni del Tribunale vengono adottate rebus sic stantibus, si ritiene di dover determinare in 600,00 euro (€ 300,00 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla Controparte_1 madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; sempre in considerazione della disparità reddituale tra le parti, le spese straordinarie in favore dei figli minori devono essere ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Tali modalità di contribuzione vengono stabiliti con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza
3.5 L'assegno unico INPS viene assegnato secondo legge.
4. Sulla domanda di restituzione dei beni avanzata dal resistente si ribadisce il Controparte_1 consolidato orientamento giurisprudenziale circa l'inammissibilità della domanda restitutoria formulata nel giudizio di separazione in quanto non direttamente connessa alla materia del contendere
(separazione personale) e soggetta ad un rito diverso. Infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione
è esclusa la possibilità̀ del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili (così come il risarcimento del danno) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
Cass. Sez. I del 8.9.2014 n. 18870).
5. In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite vanno poste a carico del resistente ed in favore dell'erario ex art. 133 del Testo Unico spese di Giustizia, Controparte_1 stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio: le spese vengono liquidate Parte_1 come da dispositivo, applicando i vigenti parametri del D.M. 147/2022, valore indeterminabile e complessità bassa, tutte le fasi, parametri minimi in ragione della natura delle difese esplicate e tenuto conto che per tutte le altre questioni diverse dall'addebito la causa è stata istruita d'ufficio.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara che la separazione dei coniugi e (già pronunciata con Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 394/2023 pubblicata il 15.05.2023R.S.) è addebitabile esclusivamente a carico di CP_1
[...]
- affida in forma condivisa i figli e ad entrambi i genitori, e Persona_1 Per_2 Parte_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di Controparte_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i bambini;
- dispone che i minori e abbiano collocazione prevalente presso la madre Persona_1 Per_2
, autorizzando il padre a vederli e a tenerli con sé ogni volta che lo Parte_1 Controparte_1 desidera, previo accordo con la moglie e tenendo conto delle esigenze dei figli e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé i bambini il lunedì, il mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola di scuola alle ore 17.00 durante il periodo invernale e, durante il periodo estivo, dalle ore 15 alle ore 21.00, e a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva. Durante le festività i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Capodanno o il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno;
ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre anche il lunedì dell'Angelo o il giorno di Pasqua. Durante i mesi di luglio e agosto i minori rimarranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il mese 15 giugno;
- dispone che il padre versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e presso di lei collocati, la somma Persona_1 Per_2 complessiva di 600,00 Euro (300,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT;
le spese straordinarie sono ripartite per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
-dichiara inammissibile la domanda di restituzione degli effetti personali avanzata dal resistente
Controparte_1
- condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario ex Controparte_1 art. 133 T.U. Spese di giustizia, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito Parte_1 patrocinio, che si liquidano in € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai SI.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott.ssa Mariano Carella Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 861/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Manuela Surace presso il cui studio, in Gioia
Tauro (RC), via S.P. 1 bivio prov. le Rizziconi, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cinquefrondi (RC) alla Via Roma n. 66, presso lo studio dell'Avv.
Angela Sciarrone, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti nelle note in sostituzione d'udienza del 4.10.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 24.05.2022, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Mileto, in data 22.06.2013, matrimonio Controparte_1 trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2013 – Atto Numero 10 – Parte
II - Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato a [...] il Persona_1 05.06.2014) e (nata a [...] il [...]); che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava Per_2 deteriorato, per aspri e insanabili contrasti, a causa dei comportamenti del verificatisi a CP_1 marzo 2022, dai quali era scaturita una denuncia penale con conseguente applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie.
Pertanto, la ricorrente chiedeva di: “1) Dichiarare la separazione personale dei Parte_1 coniugi con addebito al sig. 2) Affidare i figli minori e Controparte_1 Persona_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori stabilendo la collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in San Ferdinando (RC) Via Antonio Vivaldi n. 31, con facoltà per il padre di vederli e/o tenerli con sè nelle modalità stabilite dal giudice all'esito dell'odierna causa;
3)
Assegnare la casa coniugale alla sig.ra sita in San Ferdinando (RC) Via Antonio Parte_1
Vivaldi n. 31, di sua esclusiva proprietà, dove la stessa continuerà ad abitare insieme ai figli;
4) Porre
a carico del sig. un assegno mensile di euro 800,00 a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento dei figli, somma da rivalutarsi annualmente dal secondo anno successivo alla separazione secondo gli indici ISTAT da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Pt_1
; 5) Assegnare alla sig.ra il diritto esclusivo all'assegno unico per i figli,
[...] Parte_1 come per legge;
6) Stabilire che le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, sportive, ricreative, turistiche e voluttuarie (indicati a titolo semplificativo da valutare se specificare e richiamare il protocollo nazionale) preventivamente concordate tra i coniugi, saranno ripartite nella misura del 50% tra gli stessi”.
Il resistente con comparsa depositata il 14.10.2022, aderiva alla domanda di Controparte_1 separazione dei coniugi, ma si opponeva alla richiesta di addebito, spiegando come, da una parte, avesse sempre contribuito economicamente al ménage familiare e, dall'altra parte, l'episodio da cui era scaturita l'ordinanza cautelare era stato causato da deliri a sfondo mistico. Evidenziava che, già dal 2018, la moglie aveva assunto un comportamento contrario ai doveri coniugali, inscenando litigi continui con atteggiamenti violenti nei confronti del signor giungendo ad impugnare un CP_1 coltello contro il marito nel mese di gennaio 2019. In occasione dei litigi, per ben due volte, il deducente era stato cacciato di casa da , per poi rientrare dopo qualche giorno. I gravi Parte_1 episodi verificatesi avevano determinato il resistente a rivolgersi ad una psicoterapeuta per intraprendere un percorso di terapia di coppia, che però veniva interrotto per volontà della , Pt_1 la quale aveva iniziato ad assumere un comportamento contrario alla vita coniugale, assentandosi da casa, utilizzando in maniera eccessiva il telefono cellulare, giungendo finanche ad utilizzarlo chiudendosi in bagno, per non essere vista dal marito. Tali comportamenti insospettivano il CP_1 che notava comportamenti della moglie mai visti prima. Nel marzo 2022, la invitava il marito Pt_1
a lasciare la casa coniugale ingenerando nel il sospetto di infedeltà della moglie. In questo CP_1 contesto di vulnerabilità psicologica era maturato l'episodio del 20.03.2022, posto all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria penale. Successivamente, in data 13.04.2022 le parti sottoscrivevano una scrittura privata, in attesa di procedere alla separazione dinnanzi al Tribunale, con cui, tra l'altro, regolamentavano il diritto di visita paterno;
in proposito, il ricorrente evidenziava come il rapporto con i figli non si fosse mai interrotto, nonostante le misure cautelari cui era sottoposto, anzi i bambini si intrattenevano spesso con il padre e i suoi conviventi.
In conclusione, il resistente chiedeva di: “-autorizzare i coniugi a vivere separati;
Controparte_1
-disporre l'affidamento congiunto dei figli e con collocamento prevalente presso Persona_1 Per_2 la madre, nella casa coniugale, sita in San Ferdinando (RC) Via Antonio Vivaldi n. 31, con facoltà per il padre di prelevarli per trascorrere del tempo con loro quando lo creda anche con il pernottamento presso di sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi, con preavviso alla signora il giorno precedente a mezzo messaggio da lunedì a venerdì ed Pt_1 il fine settimana alternativamente dal giorno di sabato dall'uscita di scuola dei bambini e nei periodi non scolastici dalle ore 9,30 alle ore 20,00 di domenica;
-nonché la facoltà per il padre di trascorrere le festività natalizie e pasquali con i figli alternando con l'altro coniuge una vigilia ed un giorno di festa. Durante il periodo delle vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni continuativi da concordarsi con l'altro coniuge entro la fine del mese di maggio, per le altre festività e per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza a pranzo con un coniuge e a cena con l'altro; -determinare a carico del sig. CP_1 un assegno mensile nella misura di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli
[...] Per_1
e rivalutabile come per legge, oltre il concorso nella misura del 50% delle spese
[...] Per_2 straordinarie necessarie per i figli preventivamente concordate tra i coniugi;
-assegnare l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS nella misura del 50% a ciascun genitore. -Autorizzare il signor
a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali ancora ivi collocati e Controparte_1 mai consegnati dalla signora seppur richiesti;
il rigetto di ogni richiesta avversa.” Pt_1
Il 25.10.2022 i coniugi comparivano davanti al Presidente del Tribunale e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 28.10.2022 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori: affidamento in forma condivisa dei figli e ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 Per_2 congiunto della responsabilità genitoriale;
collocamento dei minori presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale;
il padre poteva continuare a vedere e a tenere con sé i figli ogni volta che lo desiderasse, previo accordo con la moglie e tenendo conto delle esigenze delle figlie;
in difetto di accordo, il padre poteva tenere con sé i bambini il lunedì, il mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola di scuola alle ore 17.00 durante il periodo invernale e, durante il periodo estivo, dalle ore 15 alle ore 21.00, e a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva, salvi, ovviamente, eventuali accordi delle parti;
obbligo a carico del marito di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di 500 Euro (in ragione di 250 Euro per ciascuno), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei minori.
La ricorrente, con memoria integrativa ex art. 709 bis c.p.c., insisteva nel ricorso evidenziando come l'unica causa della separazione fossero i comportamenti aggressivi e anaffettivi del marito, il quale aveva attentato alla vita della moglie: infatti, il il quale non aveva accettato la fine del CP_1 proprio matrimonio, si era rivolto ad un “santone”, il quale gli aveva consigliato di mettere una catenina al collo della moglie e recitare alcune preghiere, fino a portare al quasi “soffocamento” della
. Pt_1
In tale sede la ricorrente chiedeva, inoltre, anche la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati, chiedendo di incrementare il contributo al mantenimento dovuto dal padre ai figli nonché di percepire per intero l'assegno “unico” Inps.
Pertanto, la ricorrente con la memoria integrativa ex art. 709bis c.p.c. depositata,
Parte_1 chiedeva con urgenza: “la modifica dell'ordinanza presidenziale del 28.10.2022 ponendo a carico del il versamento alla della più congrua somma pari ad € 800,00 (o comunque CP_1 Pt_1 superiore alle € 500,00 già stabilite) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
di assegnare a favore esclusivo (100%) di l'assegno
Parte_1 unico erogato dall'INPS data la circostanza che i bambini risultavano collocati e gestiti interamente dalla madre;
di dichiarare la separazione dei coniugi e con
Parte_1 Controparte_1 addebito di responsabilità al ex art. 151 cc. 2°c.; confermare l'assegnazione della Controparte_1 casa coniugale a;
confermare la collocazione dei figli presso la madre e le stabilite
Parte_1 modalità di visita dei figli al padre”.
Il resistente nella propria memoria depositata il 3.12.2022, insisteva nelle Controparte_1 conclusioni già formulate, con la conferma dei provvedimenti provvisori presidenziali resi il
28.10.2022.
All'udienza del 17.03.2023 le parti comparivano innanzi al G.I., chiedendo anche l'immediata pronuncia sullo status.
Con ordinanza resa in pari data, il G.I. rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale ed assegnava la causa in decisione al Collegio per la decisione sullo status.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 394/2023 R.S. pubblicata il 15.05.2023, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo assegnando alle parti i termini ex art 183 c.6 cpc. La ricorrente nella memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c., unitamente alla Parte_1 costituzione di nuovo difensore, a sostegno della domanda di addebito della separazione in capo al ribadiva che questi, oltre a non consentirle di gestire le risorse economiche, non perdeva CP_1 occasione per denigrarla circa le sue capacità lavorative e fisiche, arrivando anche a colpirla con un pugno durante un litigio. Evidenziava come, da un lato, la terapia di coppia era stata interrotta a causa dell'emergenza sanitaria e, dall'altro lato, il marito aveva sviluppato una forte gelosia arrivando a pedinarla e ispezionare il telefono e il borsone del lavoro. In tale contesto la decideva di Pt_1 separarsi, chiedendo al marito di lasciare la casa coniugale e questi, pur acconsentendo, si rivolgeva ad un soggetto pregiudicato di Lamezia La vicenda culminava con l'aggressione subita dalla Pt_2 ricorrente il 20.03.2022 che aveva portato all'apertura di un procedimento penale con l'applicazione al dapprima della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e, CP_1 successivamente, degli arresti domiciliari: allo stato, sussisteva ancora in capo al resistente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte a settimana e il divieto di avvicinamento e comunicazione con la ricorrente.
La ricorrente, inoltre, con la prima memoria istruttoria, chiedeva anche la modifica del regime di affidamento dei minori, chiedendone l'affido esclusivo, in considerazione dello stato di salute psichiatrico del marito, bisognoso di trattamenti per il recupero dell'equilibrio funzionale, della violazione da parte di questi del divieto di avvicinamento e delle condotte sopravvenute, riconosciute anche in sede penale, con la contestazione dell'aggravante di aver agito in presenza di minori. Inoltre, il figlio , negli ultimi mesi, aveva manifestato comportamenti aggressivi, segnalati ai Persona_1 genitori dalle insegnanti di scuola, le quali avevano ravvisato l'opportunità che il figlio fosse seguito da uno psicologo.
Mentre, per quanto riguardava il diritto di visita del padre, la evidenziava che le modalità Pt_1 previste dall'ordinanza presidenziale ne avevano reso difficoltoso l'esercizio stante le misure cautelari cui era sottoposto il Controparte_1
Altresì, la ricorrente insisteva nella richiesta di aumento del contributo al Parte_1 mantenimento verso i figli minori da parte del padre, essendo ella ricorrente disoccupata, mentre il resistente percepiva 3.000 € al mese, viveva con i genitori e non contribuiva alle spese straordinarie.
Pertanto, la ricorrente chiedeva: “nel merito, attesa la già intervenuta pronuncia di Parte_1 separazione tra i coniugi: - statuire che la separazione è addebitabile al SI. per Controparte_1 avere costui, con le plurime condotte descritte in atti, in violazione i doveri coniugali, determinato la rottura insanabile del rapporto coniugale;
- disporre l'affido esclusivo dei figli della coppia,
e , alla madre con collocazione dei minori presso la stessa nella casa coniugale Persona_1 Per_2 in San Ferdinando, alla via Vivaldi, N. 31 e, solo in via subordinata, mantenere l'attuale regime di affidamento condiviso con collocazione dei minori presso la madre nella casa coniugale, in San
Ferdinando alla Via Vivaldi;
- stabilire, in via principale, per le ragioni esposte, che il diritto di visita del padre venga esercitato con modalità più idonee a tutelare i minori, eventualmente prevedendo che gli incontri si svolgano in spazio neutro ed alla presenza di personale specializzato ed, in ogni caso, in via subordinata, prevedere una disciplina più articolata per regimentare l'esercizio del diritto di visita del padre, in ragione della misura cautelare cui lo stesso è sottoposto del divieto di avvicinamento e di comunicazione, con qualsiasi mezzo, alla SI.ra e per i contrasti, spesso Pt_1 sussistenti tra le parti, in ordine alle difficoltà di applicazione del provvedimento presidenziale per quanto non espressamente in esso regolamentato;
- disporre che il padre, per le ragioni sopra indicate, versi alla SI.ra a titolo di mantenimento dei minori la somma di euro 800/00, o Pt_1 comunque una somma maggiore rispetto a quella fissata in sede presidenziale di euro 500/00 mensili, rimanendo invariata la statuizione circa la contribuzione di costui, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che andrebbero dettagliatamente elencate per evitare contrasti tra le parti sul punto;
-
l'assegno unico per i minori dovrà essere ripartito nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi;
- circa la casa coniugale, non vi sono contese tra le parti, trattandosi di bene di proprietà della SI.ra
che è pure il genitore collocatario dei minori;
- circa la domanda proposta dal resistente di Pt_1 restituzione degli effetti personali, l'esponente dichiara di avervi già provveduto con restituzione degli stessi al cognato;
spese come per legge, tenuto conto che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palmi del
28.04.2022, già versata in atti.”
Il resistente insisteva nei propri atti e concludeva per il rigetto della richiesta “di Controparte_1 addebito della separazione al marito;
-Autorizzare il signor prelevare dalla casa Controparte_1 coniugale i propri effetti personali ancora ivi collocati e mai consegnati dalla signora Pt_1 seppur reiteratamente richiesti;
-assegnare l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS nella misura del 50% a ciascun genitore, rigettando ogni altra richiesta avversa;
Confermare per come disposto dal Presidente con l'ordinanza del 28/10/2022: -l'affidamento congiunto dei figli Per_1
e ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
[...] Per_2 assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i bambini;
-la collocazione dei figli presso la madre, autorizzando il padre a continuare, cosi come sta facendo, a vederli e tenerli con sé ogni volta che lo desidera, previo avviso alla signora e tenendo conto Pt_1 delle esigenze dei figli. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé i bambini il lunedì, il mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 17,00 durante il periodo invernale
e, durante il periodo estivo, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, e a settimane dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva. Salvi diversi accordi delle parti. -l'obbligo a carico del signor di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli la somma non superiore a € 500,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei minori. Con ogni altra conseguenziale pronuncia anche in punto di onorari e spese della procedura”.
Il G.I., con ordinanza del 7.11.2023, rigettava tutte le richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto inammissibili o irrilevanti;
dava mandato ai Servizi Sociali per l'accertamento delle condizioni psico-fisiche dei minori e delle capacità genitoriali delle parti;
veniva altresì disposto un percorso di sostegno individuale ai genitori.
Nel corso del giudizio, dunque, venivano espletate attività di indagine psico-sociale sui minori e sulla coppia genitoriale.
Parte ricorrente insisteva nella richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria reiettiva delle richieste di prova articolate nonché chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale del il G.I., con ordinanza del 13.09.2024 rigettava nuovamente tali richieste, rinviando la causa CP_1 per la precisazione delle conclusioni e decisione.
Nelle note in sostituzione d'udienza, la ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni e chiedeva di “- statuire che la separazione è addebitabile al SI. per avere costui, con le plurime Controparte_1 condotte descritte in atti, in violazione ai doveri coniugali, determinato la rottura insanabile del rapporto coniugale;
- disporre l'affido esclusivo dei figli della coppia, e , alla Persona_1 Per_2 madre con collocazione dei minori presso la stessa nella casa coniugale in San Ferdinando, alla via
Vivaldi, N. 31 ed, in via subordinata mantenere l'attuale regime di affidamento condiviso con collocazione dei minori presso la madre nella casa coniugale, in San Ferdinando alla Via Vivaldi;
- stabilire, in via principale, per le ragioni esposte, che il diritto di visita del padre venga esercitato con le modalità che saranno ritenute più idonee dal Tribunale in ragione della misura cautelare cui lo stesso è sottoposto del divieto di avvicinamento e di comunicazione, con qualsiasi mezzo, alla
SI.ra e tenuto conto anche della necessità di evitare il continuo coinvolgimento dei familiari Pt_1 delle parti nella gestione degli stessi minori;
- disporre che il SI. in ragione della disparità CP_1 reddituale esistente tra le parti che risulta dagli atti di causa, versi alla SI.ra a titolo di Pt_1 mantenimento dei minori la somma di euro 800/00, o comunque una somma maggiore rispetto a quella fissata in sede presidenziale di euro 500/00 mensili, rimanendo invariata la statuizione circa la contribuzione di costui, nella misura del 50%, alle spese straordinarie;
- disporre che l'assegno unico per i minori venga ripartito nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi;
- circa la domanda proposta dal resistente di restituzione dei suoi effetti personali, la SI.ra ha provveduto sin Pt_1 da subito alla restituzione di quanto richiestole;
- nulla a statuire circa la casa coniugale non essendovi sulla stessa pretese da parte del resistente in quanto bene di proprietà esclusiva della SI.ra
; - spese come per legge, tenuto conto che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese Pt_1 dello stato, con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palmi del 28.04.2022, già versata in atti. La ricorrente, chiede altresì, trattandosi di procedimento ante riforma Cartabia, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Il resistente con le note di precisazione delle conclusioni, insisteva nelle proprie Controparte_1 richieste e concludeva per “- rigettare la richiesta della ricorrente di addebito della separazione al marito;
-Confermare per come disposto dal Presidente del Tribunale di Palmi con l'ordinanza del
28/10/2022: l'affidamento congiunto dei figli e ad entrambi i genitori, che Persona_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i bambini;
la collocazione dei figli presso la madre, autorizzando il padre a continuare, cosi come sta facendo, a vederli e tenerli con sé ogni volta che lo desidera, previo accordo con la moglie e tenendo conto delle esigenze dei figli. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé i bambini il lunedì, il mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 17,00 durante il periodo invernale e, durante il periodo estivo, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, e a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva.
Salvi diversi accordi delle parti. -Disporre la facoltà per il padre, in difetto di accordo, di trascorrere le festività natalizie e pasquali con i figli alternando con l'altro genitore una vigilia ed un giorno di festa. Durante il periodo delle vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni continuativi da concordarsi con l'altro coniuge entro la fine del mese di maggio, per le altre festività e per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; -determinare a carico del signor
l'obbligo di versare un assegno mensile nella misura non superiore a € 500,00 a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT,
e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei minori;
-assegnare
l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS nella misura del 50% a ciascun genitore;
- autorizzare il signor a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali Controparte_1 ancora ivi collocati e mai consegnati dalla signora seppur reiteratamente richiesti. Con Pt_1 ogni altra conseguenziale pronuncia anche in punto di onorari e spese della procedura. Si chiede la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione e concedeva i termini ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (60+20). Nelle memorie conclusive, le parti ribadivano le proprie argomentazioni e insistevano per l'accoglimento delle relative richieste in atti. In particolare, la ricorrente chiedeva la modifica dell'orario di visita del padre, anticipando il rientro dei figli alle 20:00 d'inverno e posticipandolo alle 22:00 d'estate.
Inoltre, nella memoria di replica la ricorrente evidenziava che, in data 4.12.2024, il Parte_1
Tribunale penale aveva assolto il dai reati a lui ascritti al capo 1) del decreto di Controparte_1 giudizio immediato per la fattispecie delittuosa p.e p. dall'art. 572 c.p. perché il fatto non sussiste ed al capo 2) per la fattispecie p.e p dagli artt. 582,585 in relazione all'art. 576 n.1 e 577 n.
1.c.p., perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile, con riserva di deposito della motivazione entro il termine di 90 gg. e dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto. Rispetto a tale pronuncia sottolineava come l'assoluzione penale non precludeva al Giudice civile un diverso apprezzamento dei fatti. Quindi insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
Il resistente dal canto suo, evidenziava che, alla luce dell'assoluzione del Controparte_1 procedimento penale, alcuna responsabilità di addebito della separazione poteva essergli imputata.
2. Preliminarmente, si dà atto che con sentenza non definitiva n. 394/2023 R.S., pubblicata il
15.05.2023, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Pertanto, rimangono da scrutinare le domande relative all'addebito, all'affidamento dei minori, il loro mantenimento e le altre questioni economiche.
3.1 La domanda di addebito della separazione chiesta dalla ricorrente a carico del è fondata. CP_1
È ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui la domanda di addebito, autonoma rispetto alla richiesta di separazione (Cass., n. 6668/2018), presuppone l'accertamento, in capo ad uno o ad entrambi i coniugi, di una specifica responsabilità per la crisi coniugale. Si richiede, a tal fine, che sia stata posta in essere una condotta contraria "ai doveri che derivano dal matrimonio" (art. 151
c.c.), e che tale condotta sia stata effettivamente la causa della fine del matrimonio (cd. nesso di causalità), il cui onere della prova grava esclusivamente sulla parte richiedente l'addebito, essendo onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass., n. 3923/2018). Presupposto dell'addebito è dunque il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, da accertarsi verificando se tale violazione non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze, recuperando un rapporto armonico. Grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta inadempiente (cfr. Cass. civ
18074/2014, Cass. Civ. 119/2017).
Dagli atti di causa risulta fondato l'addebito a carico del CP_1
Premesso che la prova dell'addebito non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale e che a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali, va rilevato che nella fattispecie in esame la documentazione prodotta dalla ricorrente deve ritenersi certamente idonea a comprovare l'assunto in punto di addebito della separazione.
E' evidente che la separazione e la verifica dell'addebito sono valutazioni del Giudice civile che prescindono dalla valutazione o meno della sussistenza di un reato, essendo il nostro un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (cfr.
Cassazione civile sez. II, 30/12/2021, n.42028).
Infatti, sul punto, l'ordinanza cautelare emessa in data 22.04.2022 dal G.I.P. presso il Tribunale di
Palmi nei confronti di (cfr. allegato al ricorso introduttivo) ha ricostruito nei Controparte_1 dettagli l'episodio occorso il 20.03.2022, allorquando il resistente ha aggredito la Controparte_1 moglie, apponendo una catenina al collo e portandola quasi al soffocamento.
L'ordinanza cautelare ha effettuato un vaglio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa , odierna ricorrente, supportata da una serie di riscontri estrinseci rivenienti Parte_1 dalle annotazioni di servizio indicate e dalle s.i.t. della madre della ricorrente, . Persona_3
Quest'ultima ha riferito, infatti, ha riferito di essere intervenuta in occasione dell'episodio del
20.03.2022 (“in data 20.03.2022, all'ora di pranzo, aspettavo mia figlia affinchè Parte_1 venisse presso la mia abitazione a pranzare. Ad un certo punto si presentava presso la mia abitazione
, vicina di casa di mia figlia, la quale mi faceva presente d'aver sentito dei lamenti Persona_4 provenienti dall'abitazione di casa di mia figlia. Indi per cui insieme ci recavamo presso la Via Vivaldi nr. 31 a casa di mia figlia. Arrivati in loco solamente io, dapprima, entravo all'interno dell'abitazione.Una volta entrata provavo a chiamarla ma non ricevevo risposta. Mi spostavo nella camera da letto ed ivi giunta potevo constatare la presenza di mia figlia riversa in terra, con la testa all'altezza della testata del letto e osto sopra di lei, con le ginocchia sulle gambe Controparte_1 di mia figlia, intento a stringerle al collo una catenina d'oro con un crocifisso. Per terra erano presenti ciocche di capelli di mia figlia e tracce ematiche. Lei gli diceva che stava ammazzando la madre dei suoi figli e lui rispondeva che la stava salvando. A questo punto, mia figlia, vedendomi, mi chiedeva aiuto. Per prima cosa aprivo la finestra e chiedevo a gran voce ai vicini di entrare per salvare mia figlia. A quel punto mi avvicinavo a e provavo a spingerlo per Controparte_1 sottrarre mia figlia dalle sue mani. Lui a quel punto mi spingeva con violenza causandomi un livido molto grande nella spalla sinistra. Non mi facevo refertare poiché mi accorgevo, se non il giorno dopo che mi avesse causato un'ematoma”).
Risultavano presenti all'episodio del 20.03.2022, oltre alla madre della , anche i vicini di casa Pt_1 dei coniugi, accorsi durante l'accaduto, ossia , Persona_5 Persona_6 Persona_7
, , i quali dichiaravano a s.i.t. di essere entrati all'interno
[...] Persona_8 Persona_9 dell'abitazione dei coniugi, constatando la presenza di distesa in terra e Parte_1 CP_1 su di lei intento a strozzarla e ad invocare il demonio affinché uscisse dall'abitazione e dal
[...] corpo della moglie (cfr. ordinanza cautelare).
Del resto, la veridicità di tale episodio risulta ulteriormente confermato anche dalle annotazioni della
P.G. operante, intervenuta in data 20.03.2022, e dal referto ospedaliero di P.S. del 20.03.2022 che certificava in capo a la presenza di lesioni consistenti in “ferita da morso polso sn- Parte_1 escoriazione mano dx- ecchimosi braccio dx – spalla dx- emitorace sn e collo”.
L'applicazione di una misura cautelare, associata alle sommarie informazioni rese dalla madre della e dai vicini di casa della coppia, dalle annotazioni di P.G. e dalla documentazione medica Pt_1 costituiscono plurimi e concordanti indizi che consentono di ritenere provata la condotta di violenza che giustifica di per sé la domanda di addebito della separazione.
Peraltro, deve rilevarsi come il grave quadro indiziario emerso dagli atti dell'indagine penale non sia stata neppure contestato dal resistente il quale nulla ha saputo dire a prova Controparte_1 contraria riguardo tale episodio;
il nel chiedere il rigetto della domanda di Controparte_1 addebito, non ha eccepito l'inefficacia dei fatti riportati dalla ricorrente ma ha solamente cercato di giustificare i suoi comportamenti in relazione alla condizione di incapacità transitoria nel compimento di quelle condotte.
La Suprema Corte in materia di addebito è ferma nel ritenere che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Nella specie, Cassazione civile sez. I,
24/10/2022, n.31351 ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare la richiesta di separazione con addebito proposta dalla moglie nei confronti del marito, aveva omesso di prendere in considerazione la condotta violenta di quest'ultimo, che da varie testimonianze, riscontrate da referti ospedalieri e provvedimenti del Questore, risultava avere spesso fatto ricorso a violenza fisica sia nei confronti della coniuge che dei figli).
Sulla base di questo indirizzo è stato affermato che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cassazione civile sez.
I, 14/01/2011, n.817).
Quindi anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal marito ai danni della moglie e/o dei figli giustifica la pronuncia di addebito e ciò perché “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388; Cassazione civile sez. I,
10/12/2018, n.31901).
E ciò, come detto, indipendentemente dagli esiti dell'accertamento penale il quale, peraltro, nel caso di specie, si è concluso con una sentenza di proscioglimento per non imputabilità, dunque per assenza dell'elemento soggettivo del reato, restando intatta la ricostruzione storica della vicenda (cfr.
Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22294, la quale, in applicazione del detto principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).
Dunque, a seguito della vicenda di aggressione alla ricorrente occorsa il 20.03.2022, la separazione deve addebitarsi a con ciò dovendosi ritenere assorbiti tutti i nuovi fatti posti dalla Controparte_1 ricorrente a fondamento della richiesta di addebito e da lei formulate per la prima volta con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.: il thema decidendum deve avere ad oggetto esclusivamente i fatti tempestivamente dedotti come motivi di addebito, così come specificatamente cristallizzati negli atti introduttivi del giudizio sino al momento della costituzione davanti al giudice istruttore, non potendo con gli atti successivi le parti ampliare l'oggetto dell'indagine ai fini dell'addebito, in violazione delle norme processuali, e nemmeno con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. destinata solo a modificare e a precisare quei fatti storici già tempestivamente e specificatamente allegati dalle parti con gli atti introduttivi.
3.2 Premesso che la regola è l'affidamento congiunto della prole e che solo in circostanze eccezionali
è ammesso l'affido esclusivo, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte per il quale in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Ne consegue che non può essere disposto l'affidamento di due minori in via esclusiva ad uno dei genitori, sulla base di una generica valutazione d'idoneità (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022). Infatti “In tema di affidamento di minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio”. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022).
Dalle relazioni del Consultorio Familiare emerge che “entrambi i genitori possiedano adeguate capacità dell'empatia, sono inclini a veicolare i propri valori e svolgono una corretta funzione educativa e normativa nei confronti dei figli. Appaiono, altresì, in grado di comprendere e rispettare
i desideri e le diverse inclinazioni dei figli, pongono attenzione al favorirne l'integrazione sociale e svolgono una funzione di controllo rispetto ad eventuali pericoli… Tuttavia, ciò che viene meno in tale coppia genitoriale genitore e è proprio la collaborazione con l'altro: troppo rigido nelle richieste il sig. troppo centrata sul conflitto la sig.ra ” (cfr. relazione EIP prot. n°26 del CP_1 Pt_1
09/02/2024).
Dunque, dalle indagini psicosociali condotte non sono emerse condotte preoccupanti da parte dei genitori né si sono ravvisati elementi di pregiudizio rispetto alla ordinata crescita psicofisica dei minori (“i minori e si presentino in uno stato di adeguate condizioni psico-fisiche, Per_1 Per_2 in quanto vivono in un ambiente (fisico e relazionale) sano, accogliente e sicuro per la propria crescita, nel quale ricevono un adeguato accudimento;
ciò si intende in riferimento a tutti gli ambienti frequentati e alle interazioni realizzate in essi dai minori maggiore, potrebbe aver bisogno di parte di entrambi i genitori, cfr. la summenzionata relazione EIP prot. n°26 del 09/02/2024). Peraltro, i figli della coppia hanno continuato a frequentare regolarmente il padre (cfr. da ultimo relazione dei SST del Comune di S. Ferdinando del 5.09.2024).
Inoltre, lo stesso risulta in cura presso il C.S.M. di Taurianova il quale, interpellato Controparte_1 sulle condizioni di salute del resistente (cfr. relazione prot. U n. 296/2024 del 6.05.2024), ha così riferito: “ il sig. è utente di questo CSM da marzo 2022, epoca in cui, a causa dell'insorgenza CP_1 repentina di uno stato confusionale con turbe del comportamento e compromissione dell'esame di realtà, fu ricoverato presso il SPDC di Polistena, dove fu dimesso con diagnosi di “Disturbo
Delirante”. Da allora effettua controlli ambulatoriali a cadenza mensile ed assume terapia neurolettica con Aripiprazolo. Ad oggi non si segnalano ulteriori episodi sintomatologici degni di nota. Durante l'ultima visita, effettuata in data 29 aprile, si è dimostrato disponibile al colloqui, all'interazione ed adeguato al contesto;
non sono emerse alterazini delle sfere senso-percettiva ed ideo-comportamentale; capacità volitive conservate;
adeguata la progettualità. E' stato proposto e concordato percorso di supporto psicologico”.
Del resto, l'episodio del 20.03.2022, pur nella sua gravità, non è avvenuto alla presenza dei figli minori della coppia, i quali, nell'occasione, trovandosi per il pranzo domenicale dalla nonna paterna
(cfr. sit della stessa , non hanno fortunatamente assistito all'aggressione perpetrata Parte_1 dal padre verso la loro madre, così neppure integrandosi la fattispecie della violenza assistita, la quale, di per sé pregiudizievole per l'equilibrio psico-fisico dei minori (nel caso di specie escluso dalle indagini psico-sociali condotte nel corso del giudizio), avrebbe potuto giustificare un regime di affidamento diverso dal quello condiviso.
Pertanto, alla luce di ciò va confermato l'affidamento condiviso alla coppia genitoriale dei figli nato a [...] il [...], e nata a [...] Persona_10 Persona_11
(RC) il 27/05/2017, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale Parte_1 sita in San Ferdinando (RC) Via Antonio Vivaldi n. 31, la quale risulta già di proprietà della ricorrente.
3.3 Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti, si ritiene di dover confermare la regolamentazione disposta nell'ordinanza presidenziale, in considerazione, peraltro del buon andamento della stessa, come confermato dalle relazioni delle agenzie delegate depositate in atti. Inoltre, durante il periodo durante le festività i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni la vigilia di Natale e il giorno di capodanno o il giorno di Natale e la vigilia di
Capodanno; ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre anche il lunedì dell'Angelo o il giorno di Pasqua. Durante i mesi di luglio e agosto i minori rimarranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il mese 15 giugno. Quanto alla richiesta avanzata dalla ricorrente di modifica degli orari estivi ed invernali solo in sede di memorie conclusionali, si ritiene che le parti potranno accordarsi nel posticipare e/o anticipare gli orari ivi stabiliti, sempre nel maggior interesse della prole;
in caso contrario, potranno attivare gli strumenti previsti dall'ordinamento per la revisione delle statuizioni sul diritto di visita.
3.4. In relazione al mantenimento che il padre deve versare ai due figli minori, Controparte_1 deve tenersi in conto la disparità reddituale emersa nel corso del giudizio in capo alle parti in causa: invero, secondo le attestazioni reddituali prodotte in atti su richiesta del Tribunale (con provvedimento del 7.11.2023), la risulta percepire redditi esigui (nell'ultimo anno Parte_1 disponibile 2022 risulta aver percepito € 3.857,5, cfr. attestazione Agenzia delle Entrate depositata l'8.02.2024) mentre il risulta aver percepito € 40.750 lordi nell'ultimo anno Controparte_1 disponibile (relativo al 2022, cfr. modello 730/2023 depositato il 7.02.2024).
In proposito, l'obbligo di mantenimento dei figli deve essere correlato al principio di proporzionalità, che deve naturalmente tenere conto delle disponibilità patrimoniali e reddituali in capo ai genitori
(“Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.”, cfr. Cassazione civile sez. I, 23/05/2024,
n.14371).
Pertanto, in considerazione di tali fattori, considerato inoltre che le decisioni del Tribunale vengono adottate rebus sic stantibus, si ritiene di dover determinare in 600,00 euro (€ 300,00 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla Controparte_1 madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; sempre in considerazione della disparità reddituale tra le parti, le spese straordinarie in favore dei figli minori devono essere ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Tali modalità di contribuzione vengono stabiliti con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza
3.5 L'assegno unico INPS viene assegnato secondo legge.
4. Sulla domanda di restituzione dei beni avanzata dal resistente si ribadisce il Controparte_1 consolidato orientamento giurisprudenziale circa l'inammissibilità della domanda restitutoria formulata nel giudizio di separazione in quanto non direttamente connessa alla materia del contendere
(separazione personale) e soggetta ad un rito diverso. Infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione
è esclusa la possibilità̀ del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili (così come il risarcimento del danno) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
Cass. Sez. I del 8.9.2014 n. 18870).
5. In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite vanno poste a carico del resistente ed in favore dell'erario ex art. 133 del Testo Unico spese di Giustizia, Controparte_1 stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio: le spese vengono liquidate Parte_1 come da dispositivo, applicando i vigenti parametri del D.M. 147/2022, valore indeterminabile e complessità bassa, tutte le fasi, parametri minimi in ragione della natura delle difese esplicate e tenuto conto che per tutte le altre questioni diverse dall'addebito la causa è stata istruita d'ufficio.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara che la separazione dei coniugi e (già pronunciata con Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 394/2023 pubblicata il 15.05.2023R.S.) è addebitabile esclusivamente a carico di CP_1
[...]
- affida in forma condivisa i figli e ad entrambi i genitori, e Persona_1 Per_2 Parte_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di Controparte_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i bambini;
- dispone che i minori e abbiano collocazione prevalente presso la madre Persona_1 Per_2
, autorizzando il padre a vederli e a tenerli con sé ogni volta che lo Parte_1 Controparte_1 desidera, previo accordo con la moglie e tenendo conto delle esigenze dei figli e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé i bambini il lunedì, il mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola di scuola alle ore 17.00 durante il periodo invernale e, durante il periodo estivo, dalle ore 15 alle ore 21.00, e a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva. Durante le festività i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Capodanno o il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno;
ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre anche il lunedì dell'Angelo o il giorno di Pasqua. Durante i mesi di luglio e agosto i minori rimarranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il mese 15 giugno;
- dispone che il padre versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e presso di lei collocati, la somma Persona_1 Per_2 complessiva di 600,00 Euro (300,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT;
le spese straordinarie sono ripartite per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
-dichiara inammissibile la domanda di restituzione degli effetti personali avanzata dal resistente
Controparte_1
- condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario ex Controparte_1 art. 133 T.U. Spese di giustizia, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito Parte_1 patrocinio, che si liquidano in € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola