Decreto cautelare 2 gennaio 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03857/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16022 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da -OMISSIS- presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AR LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione del 23/2/2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato, nelle more del giudizio, fissato l’appuntamento, con richiesta di liquidazione delle spese di lite a proprio favore;
Considerato che parte resistente non si è opposta, chiedendo la compensazione delle spese;
Rilevato che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in considerazione del predetto esito, dell’ingente numero di richieste di visto che interessano l’Ambasciata D'Italia ad Islamabad e della dubbia regolarità della procura estera del ricorrente, che non contiene espressa indicazione che l’identità della parte e della sottoscrizione è stata verificata da un pubblico ufficiale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO BI, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
AR LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI | RO BI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.