Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
Il delitto di contrabbando aggravato dall'essere l'autore un associato per la commissione di delitti di contrabbando concorre con quello di associazione per delinquere, costituita al fine di commettere fatti di contrabbando, pur quando quel delitto rientri tra quelli per cui era stato costituito il sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha precisato che diverso è l'interesse giuridico protetto dalle rispettive fattispecie criminose e diversa è la condotta, essendo irrilevante nel reato associativo l'effettiva commissione dei reati fine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2010, n. 25872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25872 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 26/05/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE RI - Consigliere - N. 1053
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34700/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL UI, n. a Torre del Greco il 25.11.1966, dall'Avv. Morra NI, difensore di fiducia di NA UI, n. a Torre Annunziata il 16.4.1955, e di NA RI, n. a Torre Annunziata il 10.7.1978, dall'Avv. Lumeno Dell'Orfano, difensore di fiducia di OB RA, n. a Castellammare di Stabia il 13.2.1970, dall'Avv. OR Impradice, difensore di fiducia di ON OR, n. a Napoli il 23.2.1976, da ED NI, n. a Casola di Napoli il 9.2.1955, dall'Avv. Mando OR, difensore di fiducia di GR LD, n. a Torre Annunziata il 5.4.1971, e di EL ST, n. a Torre Annunziata 19.4.1970, da OM NI, n. a Bari il 19.8.1966, dall'Avv. Umberto Costanzo, difensore di fiducia di De CO UI, n. a Casoria il 7.2.1949, e di De CO PA, n. a Napoli, il 22.9.1969, da FF MI, n. a Torre
Annunziata il 12.1.1965, e dagli Avv. Massimo Trigari e De Gregorio CO, difensori di fiducia di GE NI, n. a Torre Annunziata il 21.5.1974;
avverso la sentenza in data 9.2.2009 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Torre Annunziata in data 23.11.2004, vennero condannati il EL alla pena di anni tre mesi due di reclusione, quale colpevole dei reati:
31) di cui all'art. 416 c.p., comma 5; 32) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2; 35) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295,
comma 2, lett. d), art. 296; 36) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70; NA UI alla pena di anni due di reclusione,
quale colpevole dei reati: 2) di cui agli art. 110, 112 c.p., art. 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2; 11) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett.
d), art. 296; 12) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70;
NA RI alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, quale colpevole dei reati: 2) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv, c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2; 13) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. t), art. 292, art. 295, comma 2, lett.
d), art. 296; 14) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70;
OB RA alla pena di anni due di reclusione, quale colpevole dei reati: 2) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2; 29) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973art. 25,
art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett. d), art. 296;
30) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70; ON OR alla pena di anni due di reclusione, quale colpevole dei reati: 32) di cui agli artt. 1, 10, 112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2; 43) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282,
lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett. d), art. 296; 44) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70; ED NI alla pena di anni due di reclusione, quale colpevole dei reati: 2) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2;
25) di cui agli D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett. d), art. 296; 26) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70; GR LD alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, quale colpevole dei reati: 2) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2; 3) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett. d), art. 296; 4) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70; 31) di cui all'art. 416 c.p., comma 5; 32) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2;
33) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett. d), art. 296; 34) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70; EL ST alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, quale colpevole dei reati: 31) di cui all'art. 416 c.p., comma 5, 32) di cui agli artt. 110,112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2; 53) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett.
d), art. 296; 54) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70;
OM NI alla pena di mesi sei di reclusione, in aumento per la ritenuta continuazione su quella inflitta con sentenza della Corte di Appello di Bari in data 21.2.2003, divenuta irrevocabile, quale colpevole dei reati;
32) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2; 53) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett.
d), art. 296; 54) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70;
De CO UI alla pena di anni tre di reclusione, quale colpevole dei reati: 31) di cui all'art. 416 c.p., comma 5; 32) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2; 45) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett. d), art. 296; 46) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70; De CO PA alla pena di anni tre di reclusione, così complessivamente determinata, per la ritenuta continuazione, quella già inflitta con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Trani in data 23.2.2001, divenuta irrevocabile, quale colpevole dei reati: 31) di cui all'art. 416 c.p., comma 5, 32) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2;
47) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett. d), art. 296; 48) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70; FF MI alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, quale colpevole dei reati: 32) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p. e della L. n. 50 del 1994, art. 2;
53) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett. d), art. 296; 54) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70;
GE NI alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, quale colpevole dei reati: 2) di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p. e L. n. 50 del 1994, art. 2; 9) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 25, art. 282, lett. f), art. 292, art. 295, comma 2, lett. d),
art. 296; 10) di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70 e 10).
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI RI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti del EL limitatamente alla quantificazione della pena;
per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di De CO UI limitatamente all'aumento di pena per il capo 45), dichiararsi inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti imputati;
dichiararsi inammissibili tutti gli altri ricorsi;
Udito il difensore di GR LD e EL ST, Avv. OR Mando, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di EL UI, EL ST, De CO UI, De CO PA e di GR LD in ordine al delitto di cui all'art. 416 c.p., per avere partecipato ad un sodalizio criminale, e l'GR anche con il ruolo di promotore ed organizzatore, dedito alla commissione di reati di contrabbando di tabacco lavorato estero e tutti i predetti imputati, nonché NA UI, NA RI, OB RA, ON OR, ED NI, OM NI, FF MI e GE PA ed altri imputati non ricorrenti in ordine al loro concorso nella commissione di singole operazioni di contrabbando. In estrema sintesi la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali alcuni degli appellanti avevano contestato la legittimità delle intercettazioni telefoniche per carenza di motivazione dei relativi decreti, eccependone la inutilizzabilità; i motivi di gravame con i quali era stata dedotta la insufficienza del quadro probatorio in relazione alle singole affermazioni di colpevolezza, nonché le richieste di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado.
La sentenza ha, altresì, escluso che si fosse verificata la prescrizione dei reati. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, direttamente o tramite i loro difensori, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente RE denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei reati ascrittigli.
Censura inoltre il giudizio di comparazione delle attenuanti generiche con la recidiva e denuncia non meglio precisate violazioni di norme procedurali.
I ricorrenti NA UI e NA RI, tramite ti difensore, deducono la intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti. Il NA UI denuncia inoltre carenza assoluta di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed il NA RI carenza di motivazione in ordine all'accertamento del quantitativo di sigarette di contrabbando superiore ai 15 kg.
Il difensore di OB RA denuncia carenza assoluta di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza dell'imputato e deduce la intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli. Il difensore di ON OR denuncia carenza assoluta di motivazione della sentenza in ordine all'accertamento di fatto ed al diniego delle attenuanti generiche.
Il OM con un primo mezzo di annullamento denuncia violazione di legge in ordine alla pena applicata per i reati di contrabbando ed evasione IVA di cui ai capi 25) e 26) della imputazione. Si deduce che il OM è stato assolto dal reato associativo, con la conseguenza che è venuta meno l'aggravante di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295, comma 2, lett. d), e che, inoltre, non poteva neppure ritenersi sussistente la recidiva all'epoca dei fatti;
che, pertanto, entrambe le fattispecie sono punite con la pena della multa, sicché i giudici di merito non avrebbero potuto applicare, a titolo di continuazione, la pena di mesi quattro di reclusione per ciascuno di detti reati. Si deduce, inoltre, che la Corte territoriale ha ritenuto di non poter ridurre la pena inflitta all'imputato in quanto non meritevole delle attenuanti generiche;
che, però, la sentenza di primo grado, nella parte dispositiva, ha riconosciuto all'imputato dette attenuanti anche se le stesse risultano negate nella parte motiva della sentenza.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia illogicità della motivazione in ordine all'accertamento del quantitativo di sigarette di contrabbando superiore ai quindici kg.
Si deduce che l'accertamento sul punto è stato fondato sul rilievo che l'imputato aveva ammesso di avere acquistato sigarette da Di AP CO, promotore di un sodalizio criminoso, con motivazione illogica, in quanto la sentenza di primo grado aveva escluso che l'imputato fosse partecipe di tale associazione criminale.
Con il primo mezzo di annullamento la difesa dell'GR ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sull'utenza di tale "Ciro" autorizzate con decreto del G.I.P. in data 17.12.1999 e successivamente prorogate con decreto del 3.1.2000. Si deduce che la motivazione dei citati provvedimenti, allegati al ricorso, si risolve in una formula di stile, senza che sta dato evincere dalla stessa se il giudice abbia preso cognizione e valutato le ragioni della richiesta del P.M..
Si aggiunge che l'affermazione di colpevolezza dell'imputato risulta sostanzialmente fondata sulle risultanze delle citate intercettazioni.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 649 c.p.p. e vizi di motivazione della sentenza. Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente rigettato la richiesta di preclusione da precedente giudicato, in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3) e 4) dell'imputazione, derivante dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 838/2003, poi riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 16.11.2007. Si osserva che l'episodio di contrabbando di cui ai predetti capi di imputazione ed al giudicato è identico, essendo fondato il relativo accertamento sulla medesima conversazione telefonica oggetto di intercettazione.
Si deduce, infine, l'errata applicazione dell'art. 240 c.p., con riferimento alla confisca della somma di L. 44.250.000. Sul punto si denuncia carenza di motivazione della sentenza in relazione alla documentazione con la quale era stato giustificato il possesso del danaro da parte della sig.ra NI, suocera dell'imputato, nonché l'illogicità della motivazione con la quale tale danaro è stato ritenuto profitto dell'attività di contrabbando, in quanto sequestrato a distanza di otto mesi dall'ultimo episodio di tale natura.
Con un unico mezzo di annullamento la difesa di EL ST denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 99 e 133 c.p., nonché vizi di motivazione della sentenza.
Si deduce che, benché l'imputato sia incensurato, il giudice di primo grado ha affermato che i precedenti penali dello stesso precludono la possibilità di concedergli le attenuanti generiche ed ha aumentato la pena per una recidiva inesistente;
che nel dispositivo della sentenza, invece, compaiono le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla recidiva, anche se la pena risulta determinata in misura corrispondente a quella aumentata per la recidiva;
che tali discrasie erano state denunciate nei motivi di appello senza avere risposta.
Con due mezzi di annullamento il ricorrente OM denuncia carenza di motivazione della sentenza in ordine alla affermazione di colpevolezza dell'imputato, fondata su pochi indizi non convergenti, nonché in ordine al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche, che si era chiesto fossero ritenute prevalenti. Nell'interesse di De CO UI e De CO PA con il primo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 31) e 32) dell'imputazione.
Si deduce che il fatto associativo è previsto come aggravante dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295, comma 2, lett. d), sicché, vertendosi in ipotesi di reato complesso, nei confronti dell'imputato doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
Si denuncia inoltre carenza di motivazione in relazione alle questioni prospettate dalla difesa circa la insussistenza di elementi di prova dei reati, stante la totale assenza di sequestri di t.l.e. che dovrebbero costituire elemento di riscontro dei fatti di contrabbando.
Con il secondo mezzo di annullamento, in relazione alla posizione di De CO UI, si denuncia mancanza o contraddittorietà della motivazione con la quale è stata affermata la colpevolezza dell'imputato.
Si deduce che i giudici di merito hanno svalutato le dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali avevano affermato che l'imputato è estraneo al sodalizio criminoso, ed hanno fondato l'affermazione di colpevolezza esclusivamente sull'interpretazione di intercettazioni telefoniche e su altre circostanze irrilevanti.
Con riferimento al medesimo imputato si denuncia inoltre violazione di legge nella determinazione dell'aumento di pena per il reato di cui al capo 45) con riferimento all'aggravante di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295, comma 2, lett. d).
Si deduce che all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti, sicché non si poteva tener conto della citata aggravante ai fini del calcolo dell'aumento di pena per la continuazione.
Con un unico mezzo di annullamento FF MI denuncia carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della sua colpevolezza.
Con il primo mezzo di annullamento la difesa del GE denuncia violazione ed errata applicazione di legge con riferimento alle fattispecie di cui alla L. n. 50 del 1994, art. 2 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282. Si deduce, in sintesi, che nel caso di concorso delle due fattispecie, costituenti autonoma figura di reato, deve applicarsi la sola pena per il reato più grave, aumentata ex art. 81 c.p., e, pertanto, la sola pena della reclusione e non anche quella della multa.
Si deduce inoltre che, se il quantitativo di tabacco lavorato estero non supera i quindici Kg., la condotta non rientra nella fattispecie di cui alla L. n. 50 del 1994, art. 2, mentre la violazione della legge doganale, al di fuori delle ipotesi aggravate, non costituisce più reato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 39, che ha esteso a tutte le violazioni finanziarie, anche se costituenti delitto, la depenalizzazione.
Con il secondo mezzo di annullamento si deduce che la prescrizione dei reati ascritti all'imputato, pur tenendosi conto delle sospensioni del decorso del termine per rinvii del dibattimento ed altro, si è verificata in data 13.5.2009.
I ricorsi degli imputati EL UI, OB RA, FF MI, NA RI, NA UI, ON OR, OM NI, De CO UI, De CO PA, GE NI sono manifestamente infondati.
Preliminarmente è opportuno osservare che alla data della pronuncia della Corte territoriale non si era verificata la prescrizione di nessuno dei delitti ascritti agli imputati.
Nel caso in esame si applicano, ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10, i termini di prescrizione previsti dagli art. 157, comma 1,
n. 3) e 4), e art. 160 c.p., nella formulazione previgente alla riforma di cui alla medesima legge.
Va inoltre osservato che il decorso della prescrizione è rimasto sospeso nel giudizio di primo dal 24.3.2003 all'1.10.2003 per impedimento di un difensore;
da detta data al 7.1.2004 ai sensi della L. n. 143 del 2003, art. 5, nonché per ulteriori 70 giorni, termine stabilito per la redazione della sentenza, e, quindi per complessivi mesi 11 e giorni 24.
Nel giudizio di appello il decorso della prescrizione è rimasto sospeso per rinvii del dibattimento determinati da impedimenti di parte dall'8.5.2006 all'1.10.2006 corrispondenti a mesi 4 e giorni 23; dal 6.6.2007 al 25.11.2007 corrispondenti a mesi 5 e giorni 19;
dal 28.1.200 al 13.4.2008 corrispondenti a mesi 2 e giorni 16; dal 22.12.2008 al 25.1.2009 all'8.2.2009 corrispondenti a mesi 1 e giorni 17 per complessivi anni 1, mesi 2 e giorni 15.
Ai termini di prescrizione di cui alle disposizioni citate, pertanto, devono aggiungersi complessivamente anni 2, mesi 2 e gg.
9. Orbene, con decorrenza dalla data di commissione dei reati di cui capi da 1) a 30) (fino al novembre 1999) la prescrizione più breve prevista per i delitti, ai sensi dei citati art. 157 c.p., n. 4) e art. 160 c.p., tenuto conto del periodo di sospensione, si sarebbe verificata il 10.7.2009, successivamente alla sentenza impugnata. Per i reati commessi fino al maggio 2000 la prescrizione più breve si sarebbe verificata il 10.1.2010.
Deve essere inoltre rilevato che la prescrizione successiva alla pronuncia della sentenza impugnata non costituisce motivo di gravame, non configurandosi quale censura avverso la decisione (cfr. sez. un.27.6.2001 n. 33542, Cavalera, RV 219531)
Tanto premesso, si osserva che i ricorsi proposti da EL UI, OB RA e FF MI, sono inammissibili per carenza assoluta di specificità, ai sensi degli art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett.
c), ovvero manifestamente infondati, per le già esposte ragioni, con riferimento al motivo di gravame con il quale si deduce la prescrizione dei reati.
I motivi di ricorso formulati nell'interesse di NA RI e NA UI sono manifestamente infondati.
Anche per i predetti ricorrenti si richiamano le precedenti osservazioni con riferimento alla deduzione della prescrizione dei reati.
Inoltre, la censura in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del NA UI è di merito e, pertanto, inammissibile in sede di legittimità.
Peraltro, sul punto la sentenza è adeguatamente motivata mediante il riferimento ai precedenti dell'imputato.
Anche in ordine alla affermazione di colpevolezza degli imputati in relazione al dato quantitativo, superiore a 15 kg, delle sigarette di contrabbando la sentenza è esaustivamente motivata mediante la citazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, delle ammissioni degli stessi imputati e l'implicito riferimento al dato quantitativo contenuto nella nozione di casse di sigarette di t.l.e.. Il ricorso di ON OR è, nella prima parte, assolutamente generico e, pertanto, carente del requisito della specificità e, nella seconda, con la quale si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, di merito, e, perciò, inammissibile.
Peraltro, sul punto la sentenza è adeguatamente motivata mediante il riferimento alla gravità dei fatti ed ai precedenti dell'imputato. Il ricorso di OM NI si esaurisce in censure generiche, e pertanto inammissibili, in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito, nonché in doglianze di natura generica e fattuale in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze ed alla determinazione della pena. Sui predetti punti, peraltro, la sentenza, le cui argomentazioni devono ovviamente intendersi integrate da quelle della pronuncia di primo grado, risulta esaustivamente motivala mediante il riferimento a precise risultanze probatorie, nonché, per quanto riguarda la pena, alla condotta dell'imputato ed ai suoi precedenti penali. I motivi di ricorso in punto di diritto proposti nell'interesse di De CO UI e De CO PA sono manifestamente infondati. È stato da tempo affermato dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte che il delitto di contrabbando aggravato concorre con quello di associazione per delinquere, costituita proprio al fine di commettere fatti di contrabbando, quando il reato perpetrato rientri tra quelli per cui l'associazione era stata posta in essere, (cfr. sez. 3^ 1.4.1984 n. 7603, Corbelli, RV 165770; conf. mass n. 158058 ed ivi citate).
Ed, infatti, diverso è l'interesse giuridico protetto dalle rispettive fattispecie criminose e diversa anche la condotta (nel reato associativo è irrilevante la effettiva commissione dei reati fine).
È altresì, manifestamente infondato il motivo di gravame con il quale viene censurato l'aumento di pena applicata al De CO UI a titolo di continuazione.
Infatti, l'esclusione dell'aggravante, per effetto del giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, non fa venir meno la fattispecie criminosa di cui all'imputazione di contrabbando ed il conseguente aumento di pena a titolo di continuazione, per il cui calcolo, ai sensi dell'art. 81 c.p., deve tenersi conto della pena stabilita per il reato più grave.
Nel resto le censure in punto di affermazione della colpevolezza dei ricorrenti e, in particolare, quelle che si riferiscono alla posizione del De CO UI, sono esclusivamente fondate su rilievi di natura fattuale, il cui esame è inammissibile in sede di legittimità.
Anche le questioni di diritto dedotte nell'interesse di GE NI sono manifestamente infondate.
Con il primo motivo si deducono questioni del tutto inconferenti, poiché nei confronti dell'imputato è stato correttamente applicato l'istituto della continuazione tra i reati ascrittigli e, per l'effetto, allo stesso è stata inflitta la sola pena detentiva. Inoltre, è stato da tempo affermato da questa Suprema Corte che il reato di contrabbando previsto dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 282, non è stato depenalizzato dalla L. 28 dicembre 1993, n.562, art. 2, che ha modificato la L. 24 novembre 1981, n. 689, art.39; infatti in virtù della suddetta L. n. 689 del 1981, art. 32, comma 2, la depenalizzazione di cui trattasi non può applicarsi ai reati che nelle ipotesi aggravate siano puniti con pena detentiva: e tale è appunto il caso del contrabbando, (cfr. sez. 3^, 20.1.1994 n. 5283, Savorelli ed altri, RV 197794). Va, infine, rilevato che l'imputato è stato dichiarato colpevole di reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di t.l.e. di gran lunga superiori ai 15 kg, con la conseguente sussistenza della fattispecie criminosa di cui alla L. n. 50 del 1994, art.
2. La prescrizione successiva alla sentenza impugnata, di cui all'ultimo mezzo di annullamento, per quanto già rilevato, non costituisce motivo di censura.
I ricorsi dei predetti ricorrenti, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma ultimo. L'inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte la possibilità di rilevare l'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (cfr. sez. un. 22.11.2000 n. 32, De Luca, RV 217266). È, invece, fondato, per quanto di ragione, il ricorso di ED NI.
Con riferimento al secondo motivo di gravame osserva, infatti, la Corte che nel dispositivo della sentenza di primo grado, la cui statuizione prevale su quanto affermato nella parte della motiva, risulta che a detto imputato sono state concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti.
EL parte motiva di detta pronuncia, però, il ED è stato ritenuto non meritevole della concessione delle predette attenuanti, ne' se ne è tenuto conto nel calcolo della pena, anche se fissata in misura corrispondente a quella del dispositivo. Di fronte alla doglianza dell'appellante sul punto della determinazione della pena ed alla richiesta di un'ulteriore riduzione della stessa, in considerazione delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che l'imputato non risulta meritevole delle predette attenuanti con un evidente vizio motivazionale sul punto.
Deve essere, peraltro, rilevato che nei confronti del predetto imputato si è attualmente verificata la prescrizione di tutti i reati di cui alla affermazione di colpevolezza, essendo maturato il relativo termine il 10.7.2009.
Sul punto è opportuno precisare che, a seguito dell'assoluzione dal reato associativo, deve intendersi venuta meno l'aggravante di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295, comma 2, lett. d), contestata al capo 25) dell'imputazione.
Per l'effetto, la sentenza impugnata deve annullata senza rinvio, essendo preclusa dalla intervenuta prescrizione dei reati la possibilità di ulteriore disamina nella sede di merito delle censure del ricorrente.
Il ricorso dell'GR è infondato.
In relazione al primo mezzo di annullamento la sentenza impugnata, in applicazione dei principi di diritto reiteratamente affermati da questa Suprema Corte (cfr. sez. 1^, 3.2.2005 n. 11525, P.M. in proc. Gallace, RV 232261; sez. un. 21.6.2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216664; sez. 4^, 24.9.2008 n. 42688, Caridi ed altri, RV 242418; sez. 6^, 14.11.2008 n. 46056, Montella, RV 242233), ha correttamente dichiarato che le intercettazioni telefoniche contestate dall'appellante sono utilizzabili, facendosi in esse riferimento alla richiesta del P.M. ovvero, nel decreto di proroga, alla precedente richiesta ed agli ulteriori atti, sicché deve ritenersi che il giudice li abbia adeguatamente valutati e fatti propri, con la conseguente sufficienza della motivazione per relationem. Peraltro, sul punto la sentenza impugnata ha giustamente osservato che la motivazione sintetica dei provvedimenti autorizzativi appare anche giustificata dall'esistenza di precedenti richieste tutte dettate dalla necessità di indagini nei confronti di una vasta ed organizzata attività associativa dedita al contrabbando, nei confronti della quale le intercettazioni si ponevano come indispensabili strumenti investigativi.
Va, infine, osservato che ulteriori elementi di prova a carico dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli sono stato desunti dai giudici di merito dalle sentenze irrevocabili acquisite agli atti. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha escluso che possa configurarsi la violazione del bis in idem nei confronti dell'imputato, in relazione ad altra pronuncia divenuta irrevocabile avente ad oggetto anche essa, tra l'altro, il reato di contrabbando aggravato, con motivazione immune da vizi logici con la quale si evidenzia che si tratta di fatti posti in essere nell'ambito di sodalizi criminali diversi. Peraltro, dal raffronto tra le imputazioni afferenti al giudicato ed all'attuale procedimento si rileva che non vi è neppure coincidenza quantitativa con riferimento al t.l.e. oggetto di contrabbando. È, infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata ed immune da vizi logici in ordine all'accertamento della riconducibilità della somma di danaro, di cui è stata disposta la confisca, all'attività delittuosa dell'Agresti, avendo rilevato che la stessa è stata trovata nell'abitazione dell'imputato ed a breve distanza di tempo dai fatti criminosi.
Peraltro, le deduzioni del ricorrente sul punto sono sostanzialmente di natura fattuale.
In ordine alla posizione dell'GR deve essere, però, osservato che l'infondatezza del ricorso non preclude la possibilità di rilevare l'intervenuta prescrizione di reati.
Orbene, in ragione della misura della pena massima edittale risultano prescritti nei confronti del predetto imputato solo i reati per evasione dell'IVA di cui ai capi 4) e 34) dell'imputazione, ai quali si applica il termine di prescrizione di cui agli art. 157 c.p., comma 1, n. 4) e art. 160 c.p..
Per tutti gli altri reati, invece, tuttora non si è verificata la prescrizione, applicandosi il diverso termine di cui agli art. 157 c.p., comma 1, n. 3) e art. 160 c.p., tenuto conto anche della contestata recidiva in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 32). Per l'effetto, dalla pena inflitta a titolo di continuazione sul più grave delitto di cui al capo 31) deve essere eliminato l'aumento applicato per i reati prescritti, che risulta di complessivi mesi sei di reclusione.
Il ricorso dell'imputato va, pertanto, rigettato nel resto. È, infine, fondato il motivo di ricorso del EL ST. Anche nei confronti del predetto imputato nel dispositivo della sentenza di primo grado, la cui statuizione prevale su quanto affermato nella parte della motiva, risultano essere state concesse le attenuanti genetiche dichiarate equivalenti.
EL parte motiva della sentenza si afferma, invece, che l'imputato non è meritevole delle attenuanti genetiche, in considerazione dei suoi precedenti penali, e la pena è stata aumentata anche per effetto della recidiva, che, però, dall'imputazione non risulta essere stata contestata all'imputato.
Anche nei confronti del EL ST, inoltre, la sentenza impugnata risulta del tutto carente di motivazione con riferimento alla doglianza dell'appellante in punto di attenuanti generiche e di pena.
Si deve, quindi, rilevare che per effetto della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, di cui al dispositivo della sentenza di primo grado, risultano attualmente prescritti i reati di cui ai capi 32), 53) e 54) dell'imputazione, ai quali applica il termine di prescrizione di cui agli art. 157 c.p., comma 1, n. 4), e art. 160 c.p..
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio in ordine a detti reati.
Non risulta, invece, prescritto il reato di cui all'art. 416 c.p., pur escludendosi per il giudizio di equivalenza delle circostanze l'aggravante di cui quinto comma, poiché il termine di prescrizione di detto reato è quello di cui agli art. 157 c.p., comma 1, n. 3), e art. 160 c.p.. Per l'effetto, dalla pena base inflitta per il reato associativo devono essere eliminati tutti gli aumenti applicati a titolo di continuazione per i reati che si dichiarano prescritti ovvero per le altre ragioni indicate nella motivazione della sentenza di primo, non coincidente con la statuizione del dispositivo, per un complessivo ammontare di anni uno di reclusione.
Il ricorso va rigettato nel resto.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti EL UI, OB RA, FF MI, NA RI, NA UI, ON OR, OM NI, De CO UI, De CO PA, GE NI al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di EL UI, OB RA, FF MI, NA RI, NA UI, ON OR, OM NI, De CO UI, De CO PA, GE NI e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di ED NI, nonché nei confronti di EL ST limitatamente ai reati di cui ai capi 32), 53) e 54) e nei confronti di GR LD limitatamente ai reati di cui ai capi 4) e 34), per essere detti reati estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di anni uno di reclusione nei confronti del EL e di mesi sei di reclusione nei confronti dell'GR. Rigetta nel resto i ricorsi dei EL e dell'GR.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 26 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010