Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
In tema di applicazione di misure alternative alla detenzione, il condannato che, dopo aver chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento, dimostra la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, tenendo un comportamento che ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di Sorveglianza ai fini della concessione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2017, n. 50169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50169 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
50169-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/05/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente - Sent. n. sez. 1938/2017 ADET TONI NOVIK Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.45331/2016 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RB EA IN nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG DOTT. PULLO ROMANO, CHE DIINANMISSIBILITA' HA CHIESTO LA DECLANatoria DEC RICORSO, CON L'AMISSIONE DI TUTTE LE STATURION CON SE QUENZIALI RITENUTO IN FATTO -1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 13 18 luglio 2016, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da DR RM ER, in relazione all'espiazione della pena di anni uno di reclusione di cui alla sentenza dell'8 maggio 2012 emessa dal Tribunale di San Benedetto del Tronto (SIEP n. 212/2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, con esecuzione sospesa ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) ed ha ammesso, invece, l'ER ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare generica, con le prescrizioni articolate nell'atto.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'ER chiedendone l'annullamento, previa sospensione della sua esecuzione, ed affidando l'impugnazione ad un unico, articolato motivo con cui lamenta erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, secondo il ricorrente, aveva errato nel non convocare il condannato, vista l'entità della pena da espiare, e dargli la possibilità di recarsi presso il competente UEPE con rinnovo dell'invito al colloquio e, nelle more, acquisire ulteriori elementi prima di decidere in senso negativo con riguardo all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale: in effetti, se era vero che, secondo l'interpretazione adeguata della disciplina relativa all'istituto, non era sufficiente l'assenza di indicazioni negative per l'accesso alla suddetta misura alternativa, occorrendo elementi favorevoli tali da consentire la formulazione di un giudizio prognostico favorevole in ordine all'esito della prova, nel caso in esame avrebbe dovuto considerarsi l'insussistenza in concreto del pericolo di recidiva, attesa la natura dei reati ascritti. Pertanto, il Tribunale, tenuto conto che la verifica non poteva essere confinata nel solo ambito dei controlli di natura amministrativa, in vista del fine riabilitativo della pena, avrebbe dovuto valutare che la mancata presa di contatto fra l'ER e l'UEPE era stata determinata da un disguido dovuto ad un incolpevole errore di comunicazione tra il precedente difensore ed il condannato, sicché l'ER non aveva mai ritenuto di sottrarsi al colloquio ed era fortemente determinato ad affrontare il percorso di risocializzazione, anche in considerazione della sua situazione familiare edellealle sue esigenze lavorative: infatti il mancato 2. accesso all'affidamento in prova avrebbe comportato per il nucleo familiare del condannato gravi difficoltà economiche, stante la perdita da parte dell'ER di un'opportunità lavorativa non ripetibile. Dunque, ove si fosse verificato se l'interessato era stato effettivamente informato del colloquio e si fossero stabilite 2 le ragioni della sua mancata presentazione presso l'UEPE, sarebbe stato rilevato l'interesse immediato e diretto dell'ER ad essere affidato in prova ai servizi sociali.
3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità, per manifesta infondatezza, del ricorso, con le consequenziali statuizioni, osservando che, nel procedimento di sorveglianza, il Tribunale al fine della - formulazione del giudizio prognostico sulla idoneità della misura richiesta a contribuire alla risocializzazione del reo aveva titolo a disporre le indagini più - opportune per acquisire elementi di giudizio ed a trarne le conseguenti valutazioni, nel caso di specie di segno negativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata e vada di conseguenza rigettata.
2. Giova muovere dal rilievo che il Tribunale, a ragione del provvedimento assunto, ha, per quel che qui rileva, osservato che il condannato, il quale doveva espiare la pena inflitta per lesioni personali aggravate, aveva altri precedenti penali anche per reati contro la persona ed il patrimonio;
egli risiedeva in Montesilvano con la famiglia e svolgeva il lavoro di operaio edile;
tuttavia, dopo aver proposto istanza per l'affidamento in prova al Servizio sociale e dopo essere stato convocato dal Servizio, aveva omesso di prendere contatti con il suddetto ufficio, palesando scarsa attenzione verso lo stesso e verso il ruolo dell'assistente sociale in relazione al prefigurato periodo di prova;
data questa situazione, la misura più idonea ad accompagnare proficuamente il condannato nel percorso di risocializzazione era, di conseguenza, la detenzione domiciliare nella forma generica, tenuto conto dell'entità della pena da espiare.
3. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento negativo per l'ER si profila logicamente corretta e congruamente aderente alle risultanze del procedimento inerente alla chiesta misura alternativa. Fra le attività di carattere istruttorio che il Tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 I. n. 354 del 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, va annoverata la sollecitazione del parere, non vincolante ma comunque utilmente orientativo, del Servizio sociale. Va, in questa direzione, riaffermato il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza per la concessione della misura alternativa 3 dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza- allo scopo di pervenire alla formulazione del giudizio prognostico sulla idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione dal pericolo che egli commetta ancora ulteriori reati - è libero di disporre le indagini più opportune atte a fornire elementi di giudizio, ivi inclusa la già indicata acquisizione del parere, non vincolante, del servizio sociale, sul quale si incentra l'esperimento, in ordine alla personalità del soggetto interessato, e può quindi trarre utili elementi, per valutare la credibilità e la resipiscenza di quest'ultimo, dalla sua omessa presentazione allo incontro sollecitato dal servizio stesso, come pure dalla sua mancata partecipazione all'udienza fissata nel procedimento suddetto. -Pertanto il condannato il quale, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa in questione, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa dimostra senza dubbio la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale: e tale comportamento ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (cfr. nei sensi indicati già Sez. 1, n. 1516 del 08/03/1996, Coco, Rv. 204333; Sez. 1, n. 3385 del 05/06/1995, D'Agostini, Rv. 202369). Se così è, i giudici di merito avevano la logica possibilità di desumere elementi significativi per valutare l'effettività della prospettiva resipiscente dedotta dal'istante e la credibilità della tensione del condannato verso l'obiettivo rieducativo dal comportamento serbato nel corso della fase prodromica, in corrispondenza dell'osservazione della sua personalità. Ed è ragionevole ritenere che la sua omessa presentazione all'incontro fissato dal servizio senza nemmeno dedurre alcunché all'udienza in ordine al disguido poi addotto nel ricorso, impedendo all'organo preposto di effettuare l'indagine sociale, abbia costituto un elemento sintomatico dello scarso e, quindi, non adeguato interesse dell'istante al perseguimento del fine risocializzante al cui raggiungimento la misura alternativa avrebbe dovuto essere consentanea. Il profilo valutativo di segno obiettivamente negativo trattone dal Tribunale che ha conseguentemente rigettato l'istanza non può, dunque, reputarsi essere stato il frutto di ragionamento manifestamente illogico oppure privo di congruo radicamento nel quadro probatorio analizzato. La doglianza dell'ER, infine, lì dove presuppone che, nella situazione data, il Servizio sociale, prima, ed il Tribunale, poi, dovessero farsi carico senza che - peraltro risultasse la tempestiva deduzione di qualsivoglia situazione impeditiva della possibilità di attivarsi da parte dell'istante di indagare la scaturigine della - sua inerzia per poi consentirgli in altra occasione di dimostrare il suo interesse 4 all'ottenimento della misura alternativa, sottende un onere supplementare a carico degli organi suddetti che, impregiudicata l'incensurabile disamina delle circostanze del caso concreto da parte del giudice di merito, non poteva, né può considerarsi indiscriminatamente collocabile a carico dei medesimi.
4. Discende da tali considerazioni il rigetto dell'impugnazione. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani Antonella Patrizia Mazzei и ст Armaze DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAPELLA 1 5 0