Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10498
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda. Qualora sia, invece, la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, configurandosi in questa ipotesi, la nullità come elemento costitutivo della domanda dell'attore, la quale si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale.

La soccombenza che determina l'interesse ad impugnare deve essere valutata non solo alla stregua del dispositivo della sentenza, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione che siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici necessari della decisione.

Poiché la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto che si trasferisce. Pertanto, se tale contratto è un preliminare di vendita immobiliare, affinché il cessionario possa acquistare i relativi diritti, il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto.

Qualora venga acclarata la mancanza di una "causa acquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

La legge, nello stabilire che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso non intende vincolare la volontà delle parti, ne' comunque presumere che esse vogliano il negozio diverso per il solo fatto che gli effetti di questo non si discostano sostanzialmente da quelli specificamente perseguiti, ma vuole offrire la possibilità di argomentare dalle circostanze del caso e soprattutto dalla finalità perseguite dai contraenti che, se avessero conosciuto la nullità del negozio concluso, avrebbero voluto il diverso negozio; consegue che l'identità' dei requisiti di sostanza e forma tra negozio nullo e quello il quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione può essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso.

Il giudice non è tenuto ad esaminare d'ufficio la questione della conversione del negozio giuridico nullo.

Il giudice di merito, nell'accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno non deve tenere conto soltanto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza di cui trattasi, ma deve individuare anche l'essenza e l'effettiva portata della decisione, ricavandole non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10498
Data del deposito : 1 agosto 2001

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