Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
La durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, è pari, in caso di pluralità di reati, al cumulo di periodi previsti in riferimento a ciascun reato. (La Corte ha precisato che al cumulo delle sanzioni amministrative sono inapplicabili le discipline tipicamente penalistiche, finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive - art. 81 cod. pen. - o ad evitare restrizioni troppo ampie delle libertà personali - art. 307, comma primo-bis, cod. proc. pen. -).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2009, n. 15283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15283 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 24/03/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 876
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 035406/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
e
NC MASSIMILIANO, N. IL 21/04/1978;
avverso SENTENZA del 21/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di SENIGALLIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio e il rigetto del ricorso del NC.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona e NC IA, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 21.3.2006 dal G.M. del Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Senigallia - con la quale era stata applicata nei confronti del NC la pena di mesi 4 di reclusione, sostituita dalla pena pecuniaria di Euro 4.560,00 di multa e disposta la sospensione della patente di guida per mesi 16, per essersi allontanato dal luogo del sinistro dopo un incidente in cui altra persona aveva riportato lesioni personali, e omettendo di prestare soccorso alla persona coinvolta, fatto verificatosi il 27.9.2003 (art. 189 C.d.S., commi 6 e 7).
Il P.G. ricorrente ha, con un primo motivo di gravame, dedotto la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53 e art. 135 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla conversione della pena pecuniaria, motivata con "l'incensuratezza dell'imputato", mentre si sarebbe dovuto fare riferimento alla condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare.
Col secondo motivo di impugnazione il P.G. ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione alla durata della sospensione della patente di guida, fissata dal G.M. in mesi 16, in quanto per il solo reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7 è prevista la sanzione amministrativa minima di anni uno e mesi sei, e inoltre, tale durata va cumulata con quella da uno a tre anni prevista per la violazione dell'art. 189 C.d.S., comma 6.
Il NC ha invece dedotto la mancanza di motivazione in relazione alla durata della sospensione della patente di guida fissata in mesi 16, ritenuta eccessiva e motivata con la sola congruità del periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione del P.G. territoriale è infondato e va rigettato. Dall'esame degli atti è risultato che la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria fa parte dell'accordo raggiunto tra il P.M. e l'imputato, e, non ravvisandosi alcuna violazione di legge, essendo la pena stata contenuta nei limiti previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 53, la pur succinta motivazione, attinente allo stato di incensuratezza dell'imputato, è adeguata per consentire di ritenere che il giudice di merito ha valutato la correttezza della conversione, per cui nessun sindacato sul punto spetta al giudice di legittimità.
A diverse conclusioni si deve pervenire per il secondo motivo di impugnazione. Il giudice di merito, decidendo su questione che esula dal patto (e infatti in ordine alla quale le parti nulla avevano concordato), ha inflitto la pena accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 16 (sedici).
All'epoca dei fatti, e cioè 27 settembre 2003, era già entrato in vigore la L. 9 aprile 2003, n. 72, art. 2, pubblicata sulla G.U. 88 del 15.4.2003, la quale ha fissato per la violazione dell'art. 189 C.d.S., comma 6, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida "da uno a tre anni", e per la violazione dell'art. 189 C.d.S., comma 7, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida "non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni".
Essendo stata applicata la pena concordata per entrambi i reati succitati, va ribadito il principio giurisprudenziale secondo il quale "qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida" (Cass. Sez. 4, 3.6.2003 n. 33691 riv. 229097). Infatti, sul punto si osserva che al cumulo delle sanzioni amministrative non possono applicarsi discipline tipicamente penalistiche, finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive (art. 81 cod. pen.) o ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personali (art. 307 c.p.p., comma 1 bis che individua la possibilità di applicare cumulativamente le misure cautelari previste dagli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, solo se si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a)). Nessuna limitazione è invece prevista in caso di cumulo di sanzioni amministrative. Sotto il profilo logico, diversamente opinando, risulterebbe una palese disparità di trattamento tra chi ha commesso (o comunque è stata applicata nei suoi confronti la pena su richiesta delle parti) un solo reato (ad es. omicidio colposo) e chi ha commesso, oltre all'omicidio colposo, altri reati, come guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione dall'assunzione di sostanze stupefacenti.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, ed il giudice di rinvio, nel rivalutare l'entità della sanzione, eserciterà il suo potere discrezionale, secondo i principi che regolano la materia, ma non potrà contenere la sanzione oltre i minimi di legge previsti per ciascun addebito e dovrà "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, e così poi determinare definitivamente la durata della sospensione della patente di guida.
Per le ragioni appena esposte è ovviamente palesemente infondato il motivo di ricorso dell'imputato NC attinente alla eccessiva durata della sanzione accessoria. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Ancona. Rigetta nel resto il ricorso del P.G., e dichiara inammissibile quello di NC IA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009