Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 2
L'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno), formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc. civ. e non possono comunque sollecitare - essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede d legittimità.
Il giudice di merito, nell'accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno non deve tenere conto soltanto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza di cui trattasi, ma deve individuare anche l'essenza e l'effettiva portata della decisione, ricavandole non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentanze pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio degli avvocati GIANNETTO CAVASOLA, PIETRO CAVASOLA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12/97 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 19/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
uditi gli avvocati Francesco CLEMENTE, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il ricorrente, CAVASOLA, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Purfina, volendo trasferire i propri impianti di raffinazione del petrolio da Roma, su alcuni suoli di sua proprietà nella zona industriale di Pantano di Grano, attraversati da due corsi d'acqua che ne impedivano una razionale utilizzazione a fini industriali, chiese ed ottenne dal Ministero LL.PP. l'autorizzazione a spostare, a proprie spese, l'alveo del fiume omonimo e del suo affluente Canaletto di Pantano su altro terreno parimenti di sua proprietà.
Ottenuta l'autorizzazione allo spostamento dell'alveo dei corsi d'acqua mediante un apposito disciplinare rilasciato dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, ed eseguita l'opera, il terreno dei vecchi alvei fu occupato dalla Società Raffineria Roma s.p.a., subentrata alla Purfina, e sdemanializzato con decreto del Ministero delle Finanze 14 aprile 1969 n. 741, in vista della permuta dei terreni. I ministeri competenti benché sollecitati a provvedere agli atti necessari, per la formalizzazione della permuta, dopo circa vent'anni, con nota del 5 giugno 1989, n. 90828, comunicavano all'Intendenza di finanza di Roma che la prevista permuta non poteva più aver luogo, perché entrambe le aree erano di proprietà dello Stato.
A seguito di tale risoluzione, l'Ufficio del registro di Roma ha emesso alcuni avvisi di liquidazione per il pagamento dei canoni per l'occupazione dell'area dei vecchi alvei, lasciati liberi dal fiume e dall'affluente. La società Raffineria di Roma ha impugnato con distinti ricorsi gli avvisi di liquidazione e le relative note dell'Intendenza e del Ministero delle Finanze dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche che, riuniti i ricorsi, ha annullato gli atti impugnati con sentenza n. 60 del 25.5.1993. L'Amministrazione lasciava passare in giudicato la decisione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche notificatale il 16.6.1993. Successivamente l'Ufficio del Registro di Roma ha emesso altri due avvisi di liquidazione che venivano reimpugnati con autonomi ricorsi innanzi allo stesso Tribunale Superiore delle Acque pubbliche dalla società Raffineria di Roma in uno con la nota ministeriale da cui traevano fondamento. La società ricorrente lamentava l'eccesso di potere per elusione del giudicato, dato il carattere ripetitivo dei nuovi atti emessi, oltre ai motivi già espressi nel precedente giudizio.
In entrambi i giudizi, in difesa dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, rientrando le cause nella cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche, e assumendo, nel merito, che non sussiste elusione del giudicato.
Il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, riuniti i ricorsi, li ha accolti con sentenza n. 12 del 19.1.1997 dichiarando la nullità degli avvisi di liquidazione. Con la predetta sentenza si ripercorre la vicenda amministrativa sottostante agli avvisi di liquidazione, già descritta nella sentenza del 25 maggio 1993, n. 60, con cui sono stati annullati, in uno al provvedimento ministeriale sul quale essi si fondavano, analoghi avvisi di liquidazione.
Secondo la decisione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, oggetto dell'attuale impugnazione, l'eccezione di difetto di giurisdizione va respinta in presenza della dedotta violazione del giudicato, discendente dalla sentenza n. 60 del 1993, resa tra le stesse parti e relativa agli stessi fatti. Con tale pronuncia sono stati annullati il provvedimento ministeriale e i conseguenti avvisi di liquidazione, perché viziati da ingiustizia manifesta e da macroscopica irrazionalità, dal momento che le determinazioni dell'Amministrazione si ponevano in contrasto con la realtà di fatto e di diritto, creata dalla stessa Amministrazione che pretende di essere proprietaria del vecchio alveo e del nuovo alveo, realizzato su suolo della società, non potendo esistere due alvei dello stesso torrente, sicché il letto abbandonato dal fiume, non essendo più alveo, può essere sdemanializzato, per essere acquisito al patrimonio disponibile, come ha fatto l'Amministrazione nel caso in esame, dando il proprio consenso allo spostamento del corso d'acqua. Avverso la decisione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche n. 12 del 1997 propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, articolando quattro motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Raffineria di Roma, sostenendo l'inammissibilità del presente ricorso perché rivolto non contro la sentenza impugnata, ma contro la precedente sentenza n. 60/96, passata in giudicato. La resistente ha depositato memoria chiedendo la cancellazione di una frase offensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del proposto ricorso il Ministero delle finanze denuncia il difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, adito in unica istanza, quale giudice amministrativo e censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 140 e dell'art. 143 del T. U. sulle acque pubbliche n. 1775 del 1933. Secondo l'Amministrazione ricorrente la giurisdizione appartiene al Tribunale regionale delle acque, trattandosi di un rapporto strettamente civilistico. La società controricorrente contesta la natura privatistica dell'atto impugnato che, nel riportare integralmente il contenuto del provvedimento ministeriale che interrompe il corso del procedimento diretto alla permuta ed annulla gli atti già adottati dalla P.A. relativi alla soluzione precedentemente ipotizzata, fa sorgere l'interesse legittimo della Società all'annullamento di tutti tali atti. Inoltre la società controricorrente deduce di aver sollevato l'eccezione di giudicato esterno innanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, in quanto atti di identico contenuto relativi alle stesse parti sono stati già annullati con la sentenza n. 60/93 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. La preclusione dipendente da giudicato esterno è stata accolta nella sentenza impugnata per cui sulla statuizione della giurisdizione si è già formato il giudicato.
La riproposizione in questa sede del difetto di giurisdizione con il primo motivo, nonostante la preclusione dipendente da giudicato esterno, riconosciuto nella sentenza impugnata, non può trovare accoglimento.
La circostanza non è sfuggita all'amministrazione ricorrente che tenta di ovviarvi, sostenendo che, se di giudicato si tratta, il giudicato riguarderebbe l'atto amministrativo e non il rapporto sottostante su cui si innerva il diritto di credito dell'Amministrazione. Ma l'argomentazione non regge, in quanto la sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la società ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato discendente dalla sentenza n. 60 del 1993 resa tra le stesse parti. Poiché sì tratta di un giudicato relativo anche al merito, cioè all'annullamento dei provvedimenti impugnati, il giudicato copre l'espresso rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
Su queste posizioni è attestata la giurisprudenza di queste sezioni unite la quale, oltre a ribadire la funzione istituzionale dell'organo regolatore della giurisdizione cui spetta il potere di adottare, sul punto, decisioni dotate di efficacia esterna (c.d. a efficacia panprocessuale), rileva come sia le sentenze dei giudici ordinari di merito, sia quelle dei giudici amministrativi, se statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale ne' a spiegare perciò alcun effetto al di fuori del processo nel quale siano state rese. Qualora nelle sentenze dei detti giudici la decisione, sia pure implicita, sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito, le stesse sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno), anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, perciò, i propri effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese (Cass., sez. un., 23.6.1995, n. 7088; Cass., sez. un., 4.11.1994, n. 9124; Cass., sez. un., 27.1.1993, n. 1007). E appunto quanto avvenuto nella fattispecie in cui il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, con la sentenza impugnata n. 12 del 1997, ha respinto i nuovi ricorsi dell'Amministrazione delle Finanze in base al giudicato esterno formatosi sugli stessi fatti e tra le stesse parti, relativo sia alla giurisdizione che al merito, giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche n.60 del 1993 che l'Amministrazione ha fatto divenire cosa giudicata formale non impugnando la sentenza a suo tempo notificatale.
La sentenza oggetto della presente impugnazione, nell'accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno, non ha soltanto tenuto conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della precedente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, ma ha individuato anche l'essenza e l'effettiva portata della decisione, che vanno ricavate non soltanto dal dispositivo, ma anche dalla motivazione ampiamente riportata (Cass., sez. un., 17.3.1998, n. 2874). Alla stregua delle esposte considerazioni l'accertamento in ordine al giudicato (esterno) formatosi in un precedente processo fra le stesse parti può costituire oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata o di vizi attinenti alla motivazione, atteso che i poteri della suprema corte nel caso di giudicato esterno sono limitati al sindacato di legittimità e non consentono indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito.
In altri termini l'interpretazione del giudicato (c.d. esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello nel quale esso è invocato, istituzionalmente riservata al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che per violazione dell'art. 2909 c.c. ovvero delle norme e dei principi di diritto in tema di res iudicata, ovvero ancora per vizi attinenti alla motivazione, i quali vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 c.c. o all'art. 324 c.p.c. e restando comunque escluso che possa censurarsi direttamente, l'accertamento coperto dal giudicato, sollecitando nuove e difformi decisioni sulle questioni già decise (Cass., sez. lav., 8.8.1996, n. 7264; Cass., sez. lav., 13.5.1995, n. 5243; Cass., sez. II, 19-12- 1994, 10935). Ciò comporta l'assorbimento degli altri tre motivi di ricorso in quanto il Ministero ricorrente non si è attenuto a questi principi giurisprudenziali relativi al giudicato esterno, formatosi con la precedente pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche n.60 del 1993, limitandosi a ripresentare la questione di giurisdizione, in una con le censure di violazione delle disposizioni codicistiche, sia nella vecchia che nella nuova formulazione, insistendo sulla natura demaniale del vecchio alveo del fiume, in quanto non vi può essere sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico che si sia realizzata per cause artificiali, negando natura costitutiva al decreto di sdemanializzazione del 14 aprile 1969 n.741 e proponendo infine una distinzione tra giudicato sull'atto amministrativo e giudicato sul rapporto sottostante da cui deriverebbe il diritto di credito dell'Amministrazione. La sentenza impugnata che ha riconosciuto l'esistenza di un giudicato esterno relativo sia alla giurisdizione che al merito non merita pertanto le censure rivoltele.
Il ricorso va pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
Va accolta, infine, l'istanza della resistente e disporsi, ai sensi dell'art.89 c.p.c., la cancellazione della frase contenuta nel quarto motivo del ricorso con cui si accusa la società resistente di "condotta sleale e scorretta", trattandosi di un'espressione quanto meno sconveniente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Amministrazione ricorrente alle spese processuali liq in L. 8.300.000= di cui lire 8.000.000 per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 29 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999