Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
Nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate, con la conseguenza che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, a seguito dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati. (conf. Sez. U, n. 20/1996, Vitale, Rv. 206170).
Commentari • 6
- 1. Reati ostativi e permessi premio dopo Corte cost. 253/19https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Testo predisposto in occasione dell'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Roma, Senato della Repubblica, 10 dicembre 2019). 1. Con la sent. n. 253 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, «nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale [reati di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso][1] e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso …
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Testo predisposto in occasione dell'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Roma, Senato della Repubblica, 10 dicembre 2019). 1. Con la sent. n. 253 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, «nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale [reati di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso][1] e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso …
Leggi di più… - 4. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
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di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
253 2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1827 -Presidente - Gastone Andreazza CC 22/11/2019- Donatella Galterio R.G.N. 34519/2019 Andrea Gentili Stefano Corbetta Relatore - Gianni Filippo Reynaud ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/08/2019 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di NT ER avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli, con la quale veniva respinta l'istanza volta a ottenere la scarcerazione del predetto per decorrenza dei termini massimi complessivi di custodia cautelare.
2. Avverso l'indicata ordinanza, NT ER, tramite i difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 303, comma 4, 624, comma 1, 648, comma 1, e 650, comma 1, cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la definitività della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 24/10/2017, in quanto il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha accertato definitivamente la penale responsabilità, senza però determinare la pena minima da eseguire. Pertanto, si sostiene, in assenza del formarsi di un titolo esecutivo, la sentenza non è eseguibile, come peraltro affermato dalla sentenza n. 7204/2016 della Corte di Cassazione emessa a carico del coimputato Giuseppe LL. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che questa Corte, Sez. I, con sentenze on n. 43875/2016 emessa in data 04/05/2015, ha annullato la sentenza emessa Corte di appello di Napoli il 24/10/2017, "limitatamente all'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per il capo E2) e alla continuazione con riferimento ai fatti oggetto della sentenza n. 157/2006 del 18/01/2006 del Tribunale di Roma", con rinvio, sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
3. Ciò posto, va ricordato che nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò avviene sia quando una 2 sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, ché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate;
ne consegue che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 - dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206170).
4. Orbene, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 24/10/2017 è divenuta definitiva quanto alla statuizione di condanna del ER alla pena di dodici anni e quattro mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990: statuizione che non è stata annullata da parte della sentenza della Corte di Cassazione e che, pertanto, è divenuta definitiva in relazione sia all'affermazione di penale responsabilità del ER, sia alla misura della pena inflitta per detti reati.
5. Del tutto inconferente, infine, è il richiamo alla sentenza di questa Corte, sez. 2, del 09/02/2016 n. 7204 relativa alla posizione del coimputato LL, in cui l'oggetto del ricorso riguardava la scadenza dei termini massimi di custodia cautelare di fase;
nel caso in esame, invece, la sentenza della Corte di Cassazione ha determinato la definitività dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per i reati in materia di stupefacenti e, conseguentemente, della pena inflitta.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente 1 Gastone Andreazza Stefano Corbetta ak DEPORITATA IN CANCELLE N - 8 GEN 2020 IL CANCELLER ESPERT Luana Maruli 4