Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
Allorquando la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado in base ad una diversa motivazione, non possono sindacarsi in sede di ricorso per cassazione le statuizioni contenute nella pronuncia di primo grado e i relativi motivi di impugnazione sono inammissibili sotto il profilo del difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 cod.proc.civ. (nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso col quale si lamentava che il primo giudice avesse respinto per inammissibilità la richiesta prova per testi che il giudice d'appello aveva ritenuto irrilevante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA Presidente
Dott. Paolo VITTORIA Consigliere
Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere
Dott. Michele LO PIANO Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO UR, elettivamente domiciliato in Roma, via Panisperna n. 5, presso l'avv. Ettore Prosperi, che lo difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Hansjorg Pobitzer, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOLL STIFTUNG - FONDAZIONE SOLL, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, ET AM, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro n. 12, presso l'avv. Enrico Dante, che lo rappresenta unitamente all'avv. Heiner Nicolussi - Leck, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, sezione specializzata agraria, n. 11/97 del 15 gennaio 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 dicembre 1998 dal Relatore Cons. dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. E. Prosperi per il ricorrente e l'avv. E. Dante per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 31 agosto 1995 la Fondazione SOLL di Brunico, premesso di essere proprietaria di alcuni fondi in Brunico condotti in affitto da CO UR, ha chiesto al tribunale di Bolzano, sezione specializzata agraria, fosse convalidato lo sfratto per finito affitto con condanna del convenuto al rilascio dei beni. Solo in via subordinata parte attrice chiedeva fosse accertata la data di cessazione del rapporto inter partes con condanna dell'CO al rilascio per tale data.
Esponeva la fondazione attrice che il proprio dante causa, ospedale civile pubblico di Brunico, aveva affittato i terreni oggetto di controversia a CO ON, padre e dante causa del convenuto con contratto del 19 marzo 1945, cessato - a seguito di rituale disdetta - alla data del 10 novembre 1993, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 4 della l. 3 maggio 1982, n.203. Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa domanda, eccependone l'infondatezza atteso che il contratto inter partes - che aveva avuto inizio nel 1939 - non era stato disdettato nei termini e si era, pertanto, prorogato per altri 15 anni (andando così a scadere il 19 maggio 2007).
Esponeva il convenuto che in data 22 luglio 1939 un certo IA EP aveva venduto al dante causa e padre di esso concludente l'azienda agricola presso l'osteria al Bersaglio e che dopo due giorni era stato concluso un contratto di affitto di azienda avente per oggetto i fondi oggetto di controversia. Tale ultimo contratto - osservava il convenuto - era stato intestato non al proprio padre e dante causa, CO ON ma al fratello CO IE perché il fondo era all'epoca di proprietà del Tiro a Segno Nazionale e non poteva essere dato in affitto che a un membro del partito nazionale fascista.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 21 giugno 1996, in accoglimento della domanda attrice dichiarava che il contratto inter partes era cessato l'11 novembre 1993 e condannava il convenuto al rilascio del fondo per la data del 10 novembre 1996. Gravata tale pronunzia dal soccombente CO UR, la sezione specializzata agraria della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 15 gennaio 1997 rigettava il gravame, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado. Osservava la Corte del merito che correttamente i primi giudici avevano ritenuto valido, tra le parti, esclusivamente il contratto d'affitto del 1945, attesa la inopponibilità - ai sensi dell'art.1372, comma 2, c.c. - del contratto del 1939 all'Ospedale di Brunico,
già nel 1939 proprietario dei terreni in questione, e - quindi - alla fondazione appellata.
Il contratto del 1939, infatti, era stato stipulato dal Tiro a Segno Nazionale - rappresentato dal proprio presidente - in proprio e non in rappresentanza del proprietario dei terreni in questione (l'ospedale di Brunico) e non risultava affatto che detto ospedale fosse mai subentrato in detto contratto, per cui era irrilevante ogni indagine - sollecitata dall'appellante - volta ad accertare che il contratto del 1939 era stato, in realtà, stipulato dal Tiro a Segno Nazionale con CO ON (e non, come appariva dal contratto, con CO IE).
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso CO UR, affidato a 4 motivi;
resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la fondazione SOLL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della l. 3 maggio 1982, n. 203, ritenuto che il contratto d'affitto inter partes ha avuto inizio - tra il padre e dante causa dell'attuale conduttore CO UR, CO ON e il dante causa dell'attuale concedente Fondazione SOLL, Ospedale Civile Pubblico di Brunico - nel corso dell'annata agraria 1944 - 1945, come da contratto in atti in data 19 marzo 1945, preso atto della rituale disdetta inviata dall'ente concedente, hanno dichiarato cessato il rapporto per la data del 10 novembre 1993. Opponendo l'affittuario CO che - in realtà - il rapporto di affitto de quo ha avuto inizio nel corso dell'annata agraria 1938 - 1939, in forza di contratto 24 luglio 1939 simulatamente concluso tra il Tiro a Segno Nazionale - in qualità di concedente - e CO IE, quale affittuario, ma in realtà intervenuto tra il Tiro a Segno Nazionale e CO ON che, in pratica, aveva sempre condotto i terreni in questione anche nel periodo tra il 1939 ed il 1944, i giudici di secondo grado hanno ritenuto non pertinente la deduzione, al fine del decidere.
Rilevato, in linea di fatto, da una parte, che l'ente dante causa dell'attuale concedente (l'Ospedale di Brunico) era già nel 1939 proprietario dei terreni oggetto di controversia e, dall'altra, che il contratto del 24 luglio 1939 non era stato concluso in nome e per conto del detto Ospedale, ma dal Tiro a Segno Nazionale in proprio, i giudici del merito hanno affermato, in diritto, che il contratto stesso si poneva, nei confronti dell'attuale concedente (come del suo dante causa) quale res inter alios e, quindi, improduttivo di effetti di sorta, alla luce del principio, generale, espresso dall'art. 1372, comma 2, c.c. secondo cui "il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge". Specie tenuto presente che non risultava in alcun modo che gli enti, susseguitisi nel tempo nella proprietà dei terreni in discorso, avessero assunto il rapporto di affitto del 1939 o vi fossero subentrati.
Deriva, da tali premesse - hanno ancora osservato i giudici del merito - che è irrilevante la prova dedotta dalla parte appellante e volta a dimostrare che solo simulatamente CO IE aveva assunto - nei confronti del Tiro a Segno Nazionale - la qualità di affittuario (rivestita in realtà da CO ON).
2. Con il primo motivo il ricorrente - denunciando "falsa applicazione [e] rispettivamente violazione di norme di diritto in ordine agli artt. 1417 e 2722 c.c." censura la sentenza sopra riassunta nella parte in cui il tribunale, con statuizione implicitamente confermata dalla Corte di appello di Trento, non ha dato ingresso alle prove per testimoni dedotte da esso concludente, perché precluse dagli artt. 1417 e 2722 c.c., evidenziando come tali disposizioni siano tra loro in contrasto per cui "un'ordinanza la quale basa, la propria motivazione ... contemporaneamente su due articoli in pieno contrasto tra di loro non ha alcuna valenza giuridica".
Con il secondo motivo, intimamente connesso al precedente e da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente, lamentando "omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e comunque falsa applicazione di norme di diritto in ordine agli artt. 1417 e 2722 c.c." si duole che i giudici di primo grado (e quelli di appello) non abbiano dato ingresso alle prove dedotte al fine di dimostrare, quanto al contratto del 24 luglio 1939, una interposizione fittizia di persona, prove certamente ammissibili in forza del precetto contenuto nell'art. 1417 c.c. e della interpretazione che dello stesso dà questa Corte Suprema.
3. I motivi sono inammissibili.
Come riferito sopra i giudici di appello, lungi dal ritenere (come quelli di primo grado) inammissibile la prova per testi dedotta dalla parte appellante, non hanno dato ingresso alla stessa sotto altro profilo e, in particolare, ritenendola irrilevante al fine del decidere, atteso che anche una volta confermato, dai testi indicati, che il contratto del 24 luglio 1939 era stato concluso dal Tiro a Segno Nazionale con CO ON (e non con CO IE, come risulta dal documento), non per questo la domanda attrice poteva trovare accoglimento, in forza di altre considerazioni (sopra riferite).
Pacifico quanto precede è palese - come anticipato - che la deduzione ora in esame è inammissibile (sotto il profilo di cui all'art. 100 c.p.c., per carenza di interesse) atteso che non possono sindacarsi, in sede di ricorso per cassazione avverso sentenza emessa in grado di appello, statuizioni, contenute nella sentenza di primo grado (specie se - come nella specie - superate dalla diversa motivazione addotta dai giudici di secondo grado, per risolvere il problema al loro esame) (cfr., ad esempio, Cass. 8 luglio 1995 n. 7525, nonché Cass. 30 agosto 1988 n. 4998).
3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando, ancora, "omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia", censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto "inammissibile la prova testimoniale offerta dal ricorrente ... in quanto si sostiene che nulla si guadagnerebbe con l'ammissione di detta prova ... ".
"Non sappiano niente - osserva il ricorrente - dei rapporti interni tra il Tiro a Segno Nazionale e l'ospedale civile di Brunico che perfettamente avrebbe potuto ad esempio, conferire una apposita e separata delega alla conclusione del contratto, o che avrebbe potuto avere instaurato un rapporto autonomo con il Tiro a Segno Nazionale concedendo in godimento i fondi per cui è causa o - anche questa ipotesi è legittima supporre - l'Ospedale civile avrebbe potuto ratificare il negozio concluso dal Tiro a Segno Nazionale. Questa ultima ipotesi pare essere verosimile in quanto le quietanze dimesse dal ricorrente dimostrano che i pagamenti furono fatti all'Ospedale civile di Brunico, ma di ciò nessuna traccia di motivazione nella sentenza qui impugnata".
4. Il motivo non coglie nel segno.
Come accennato sopra i giudici del merito, in presenza di un contratto scritto di affitto intervenuto il 19 marzo 1945 tra l'Ospedale civile di Brunico, proprietario del terreno (e, quindi, ex lege, legittimato in via esclusiva alla conclusione del contratto stesso) e CO ON, affittuario, hanno negato avesse qualsiasi rilevanza il contratto del 1939 (ancorché relativo allo stesso fondo) concluso inter alios e, in particolare, tra un soggetto concedente non proprietario del fondo e un altro affittuario. In altri termini era onere dell'attuale ricorrente non solo dimostrare - come in effetti lo stesso si è sempre offerto di provare - che il contratto del 1939, apparentemente concluso tra il Tiro a Segno Nazionale e CO IE era stato, in realtà, perfezionato tra il concedente (non proprietario del fondo) Tiro a Segno Nazionale e il proprio genitore CO ON, ma anche - e soprattutto - in qual modo potesse imputarsi all'Ospedale civile di Brunico l'operato del Tiro a Segno (alternativamente o sotto il profilo di una riferibilità all'ospedale del contratto del 1939 sin dal momento in cui è stato concluso, o sotto il profilo della successione dell'Ospedale stesso all'originario rapporto). Certo - per
contro
- che al riguardo nulla è stato dedotto o dimostrato dall'attuale ricorrente che ancora in sede di legittimità si limita a prospettare delle mere "ipotesi" (peraltro non solo tra di loro contraddittorie e non suffragate da alcun elemento, neppure indiziario, ma contraddette da risultanze obiettive, come - ad esempio - allorché si invoca la "presunta" esistenza di un mandato, rilasciato dall'ospedale al Tiro a Segno, senza considerare che è stato sempre dedotto, in causa, che il contratto del 1939 è stato stipulato dal Tiro a Segno nazionale in proprio, o allorché si ipotizza che l'ospedale avrebbe concesso in godimento i fondi al Tiro a Segno o - in alternativa che il primo avrebbe ratificato, in qualche modo, la condotta del secondo, prescindendo del tutto dal considerare che per la sua natura di ente pubblico l'ospedale per porre in essere validi contratti non poteva che adottare la forma scritta), è palese che correttamente i giudici del merito hanno disatteso le deduzioni di parte CO.
5. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 203 del 1982". Si osserva - in particolare - che detto articolo prevede una durata di dieci anni per i contratti agrari che hanno avuto inizio prima dell'annata agraria 1939 - 1940 o nel corso della medesima e la giurisprudenza di questa Corte regolatrice "mette in evidenza che la norma fa riferimento all'anno in cui ha avuto inizio il rapporto, quando, in base ad un titolo negoziale, un certo conduttore si è in concreto installato nel fondo attribuendo a tale fine rilevanza anche alla continuità del rapporto a partire da quell'epoca".
6. Al pari dei precedenti, il motivo non può essere accolto. Certo che sono irrilevanti, ai fini della applicazione di cui all'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203 eventuali rapporti di mero fatto (cioè in assenza di un valido contratto) o all'estremo contra legem (ad esempio in caso di detenzione abusiva di un fondo) è palese - come si è osservato sopra, in sede di esame degli altri motivi del ricorso - che l'CO non poteva limitarsi a dimostrare (come si è offerto) che il proprio padre era insediato sul fondo oggetto di controversia non dal 1945 (come risultante dal contratto in atti), ma dal 1939, ma doveva, altresì dare idonea dimostrazione del titolo in forza del quale tale contratto (del 1939) concluso in veste di concedente da un soggetto estraneo, fosse riferibile all'Ospedale civile di Brunico.
Correttamente - pertanto - in assenza di qualsiasi dimostrazione del riferito fatto, costitutivo della pretesa fatta propria dall'CO, i giudici del merito hanno ritenuto che il contratto inter partes avesse avuto inizio unicamente nel 1945, senza, in conclusione, incorrere in alcuna violazione dell'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203. 7. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi onde disporre, comunque, tra le parti la compensazione delle spese di giudizio di questa fase.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione, il 1 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999