Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/1981, n. 875
CASS
Sentenza 12 febbraio 1981

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Il licenziamento del lavoratore in istato di malattia per superamento del periodo di comporto, ove risulti intimato prima del compimento di tale periodo, non e solo provvisoriamente inefficace sino alla scadenza del suddetto periodo, ma, essendo il completamento del comporto presupposto necessario per l'intimazione del recesso, del tutto nullo per contrasto con la norma imperativa di cui al secondo comma dell'art 2110 cod civ senza che in conseguenza di tale sua illiceita ne sia possibile la conversione in un valido preavviso di licenziamento. ( V 5447/77, mass n 389103; ( V 2379/74, mass n 370761).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/1981, n. 875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 875
    Data del deposito : 12 febbraio 1981

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