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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da dott.ssa Anna Bora Presidente dott.ssa Paola Mureddu Consigliere dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 495/2024 R.G.
Promossa da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso
Patrignani per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. E P.IVA Controparte_1
) già P.IVA_2 Controparte_2
[...]
APPELLATO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, e per essa, quale mandataria, rappresentata e CP_4 difesa dagli avvocati Andrea Frangipane, Andrea Ferrandi e Antonello Calabria per procura in calce alla comparsa d'intervento
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 859/2023, pubblicata il 10.11.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via preliminare accertare e dichiarare che vi è carenza di legittimazione attiva processuale/sostanziale da parte di e, per Controparte_3 essa, , sua mandataria;
nel merito, in via principale accogliere CP_4
l'appello proposto per i motivi tutti sopra esposti e riformare la Sentenza n.
859/2023 (nel procedimento rubricato al n. 344/2019 R.G.) emessa dal
Tribunale di Fermo, Giudice Dott.ssa Liberti in data 10.11.2023, pubblicata in pari data, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e non notificata, laddove
“definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 344/2019, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, rigetta
l'opposizione; visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 37/18, condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CAP come per legge;
pone a carico di parte opponente le spese di CTU”
pagina 2 di 11 Per l'intervenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinte, dichiarato inammissibile e comunque infondato l'atto d'appello per il giudicato discendente dalla sentenza
n. 535/2022 del Tribunale di AC, pronunciata fra le medesime parti originarie (debitore mutuatario e creditore cedente) e sulle medesime domande di accertamento aventi ad oggetto il rapporto di mutuo fondiario per cui è causa, in via principale, rigettare l'appello proposto avverso l'impugnata sentenza n. 859/2023 del Tribunale di Fermo, in ogni caso perché infondati tutti i motivi d'impugnazione per le ragioni suesposte e, confermata la predetta sentenza in ogni sua statuizione, anche con diversa motivazione, rigettare tutte le domande svolte dalla parte attrice nei confronti della appellata, sia quelle di mero accertamento, sia quelle di condanna, in quanto inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi svolti nel presente atto di costituzione e per quelli che la Corte vorrà ritenere di giustizia;
in via meramente subordinata, nella eventualità denegata che un qualche credito restitutorio e/o risarcitorio possa essere riconosciuto a parte attrice, dichiarare l'importo relativo compensato il maggior credito vantato dalla convenuta per i titoli dedotti e documentati in causa. Con vittoria di spese e compensi di causa”
FATTI DI CAUSA
La ha proposto dinanzi al Tribunale di Fermo Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificatole da Controparte_1
in forza del contratto di mutuo fondiario condizionato a stato di
[...] avanzamento dei lavori stipulato tra le parti il 13.06.2006 e del successivo contratto definitivo del 14.07.2009.
In particolare, l'opponente ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte mutuante, poiché i contratti conclusi sarebbero stati inficiati da una serie di vizi, quali l'errata indicazione dell' , la presenza Pt_2
pagina 3 di 11 della clausola c.d. floor, e dunque di un derivato implicito, nonché l'usurarietà degli interessi.
Costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione, sostenendo l'insussistenza delle violazioni lamentate dall'opponente.
Istruita la causa mediante C.T.U. contabile e formulata una proposta conciliativa disattesa dall'opponente, con la sentenza indicata in epigrafe il
Tribunale ha respinto l'opposizione e ha condannato l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese processuali e peritali.
Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo per la determinazione del TEG, nonché in ordine ai criteri per la verifica dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio, il primo giudice ha aderito alle conclusioni del perito nominato, escludendo l'usurarietà degli interessi pattuiti nei due contratti;
con riferimento al contratto del 2006 ha poi escluso la difformità tra il
TAEG ivi indicato e quello ricalcolato dal CTU, non dovendosi tener conto dell'imposta sostitutiva in considerazione di quanto previsto dalla delibera della
Banca d'Italia in data 09.02.2011; per quanto riguarda invece il contratto del
2009, pur dando atto che il consulente aveva riscontrato difformità tra il TAEG indicato e quello ricalcolato, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale tale circostanza non comporta l'applicazione ai mutui fondiari dei tassi sostitutivi previsti dal TUB;
ha peraltro evidenziato che la carenza di documentazione attestante i pagamenti eseguiti dal mutuatario non avrebbe comunque consentito di rideterminare il credito di parte convenuta.
Il primo giudice ha infine rilevato che, con sentenza n. 535 del 28.05.2022, pronunciata tra le medesime parti ed ormai passata in giudicato, il Tribunale di
AC si era già pronunciato sulle medesime questioni dedotte nell'opposizione all'esecuzione, respingendo tutte le doglianze sollevate dall'odierna opponente con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo.
pagina 4 di 11 Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto appello La
[...]
chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il Parte_1 conseguente accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.
, ritualmente citato, è rimasto Controparte_1 contumace.
E' invece intervenuta deducendo di aver acquistato il credito Controparte_3 controverso in forza dell'atto di cessione del 05.08.2024 e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello nonché, in via subordinata, la compensazione del credito restitutorio o risarcitorio eventualmente riconosciuto in favore dell'appellante con il maggior credito dalla stessa vantato.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 13.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Va in primo luogo esaminata l'eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo a sollevata dalla difesa Controparte_3 dell'appellante con le note scritte del 14.10.2024.: l'appellante lamenta in particolare l'assenza di prova della cessione del credito controverso in favore della citata società, poiché la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso dell'operazione di cartolarizzazione, stante la genericità del suo contenuto, non sarebbe idonea a dare conto dell'inclusione del credito di cui è causa nella cessione in blocco.
L'eccezione è infondata.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore
pagina 5 di 11 ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (cfr. Cass. n. 17944/2023; in termini, Cass. n. 28790/2024).
Applicando tali principi alla presente controversia, deve ritenersi che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. n. 2 fascicolo
[...]
, valutata unitamente ad altre circostanze quali la mancata CP_3 costituzione in appello del cedente , la Controparte_1 disponibilità in capo alla cessionaria dell'intero fascicolo processuale depositato dal cedente nel primo grado di giudizio e della documentazione relativa al rapporto negoziale controverso, unitamente al fatto che la stessa appellante non ha allegato di avere ricevuto richieste di pagamento da parte del cedente in seguito alla cessione, costituiscano adeguata prova della titolarità attuale del credito in capo a quale sua cessionaria, restando assorbita Controparte_3 ogni ulteriore questione.
2) Quanto al merito del gravame, occorre innanzitutto esaminare il sesto motivo, con cui l'appellante impugna la pronuncia laddove il primo giudice pagina 6 di 11 ha ritenuto che il giudicato ormai intervenuto a seguito della sentenza del
Tribunale di AC n. 545/2022 del 28.5.2022 precluda l'esame delle questioni sollevate nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione.
L'appellante sostiene in primo luogo che non sussisterebbe identità di parti tra i due giudizi, atteso che quello definito con la citata sentenza era stato promosso, oltre che dalla società mutuataria, anche dai fideiussori CP_5
e , mentre l'opposizione all'esecuzione è stata instaurata CP_6 CP_7 dalla sola società mutuataria.
In secondo luogo, differirebbero anche le rispettive causae petendi, giacché quel giudizio aveva avuto ad oggetto anche il rapporto di conto corrente e le fideiussioni rilasciate dai suddetti soggetti e che, con riguardo al mutuo, era stata sollevata l'eccezione di compensazione giudiziale, mentre non erano state richieste l'estinzione del rapporto, la riduzione del pignoramento, né la cancellazione o riduzione dell'ipoteca gravante sugli immobili dati in garanzia prospettate invece in questa sede, ove è stato chiesto anche l'accertamento dell'inadempimento della mutuante ed il risarcimento del danno.
In terzo luogo, divergerebbe anche il rispettivo petitum, limitato nel presente giudizio alla contestazione della pretesa creditoria fondata sui contratti di mutuo, mentre nel precedente giudizio verteva anche sugli altri rapporti instaurati tra le parti (fideiussioni e conto corrente).
Tali censure sono infondate.
Con riguardo al profilo soggettivo del giudicato, infatti, deve rilevarsi che al giudizio precedente hanno preso parte tanto la società odierna appellante quanto la originaria creditrice BC di e : la Controparte_2 CP_2 sentenza che lo ha definito è idonea pertanto a spiegare i propri effetti sia nei confronti della prima, sia dell'odierno appellato contumace
[...]
(succeduto alla in Controparte_1 Controparte_8 forza di fusione), sia dell'intervenuta cessionaria del credito Controparte_3 controverso.
pagina 7 di 11 Né rileva il fatto che al precedente giudizio abbiano partecipato unitamente alla mutuataria anche i suoi fideiussori, discutendosi nella presente sede dell'efficacia del giudicato solo nei confronti delle parti dell'odierna controversia.
Sotto il profilo oggettivo e con riguardo alle rispettive causae petendi, poi, risulta ininfluente il fatto che il precedente giudizio abbia avuto ad oggetto anche i rapporti di fideiussione e di conto corrente sussistenti tra le parti, essendo state comunque esaminate anche le questioni connesse all'eventuale nullità di entrambi i contratti di mutuo oggetto anche del presente giudizio.
Né può ravvisarsi divergenza di petita per la minore portata del credito contestato nell'odierna controversia, dovendosi aver riguardo, ai fini in esame, al petitum mediato, inteso quale bene della vita a tutela del quale si agisce in giudizio: in tale prospettiva, ai fini che qui rilevano, non può revocarsi in dubbio che la società mutuataria ha agito in entrambi i giudizi al concreto fine di contestare la validità di entrambi i contratti di mutuo.
3) Con la citata sentenza, il cui formale passaggio in giudicato è pacifico tra le parti, il Tribunale di AC ha escluso l'invalidità della clausola c.d.
“floor”; ritenute condivisibili le risultanze della C.T.U. disposta in quel Part giudizio, ha accertato che l' verificato era inferiore a quello dichiarato con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo ed ha escluso l'usurarietà degli interessi moratori convenuti nel contratto di mutuo del 14.7.2009.
L'avvenuta formazione del giudicato su tali statuizioni preclude pertanto l'esame di ogni altro profilo di nullità relativo ai contratti in questione.
E' stato infatti chiarito che “è consolidato il principio di diritto secondo cui il giudice è tenuto al rilievo d'ufficio della nullità, quale irrinunciabile garanzia della tutela di interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale (Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n. 26242). Ne consegue che il giudice, innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale, deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto
pagina 8 di 11 in giudizio. Poiché la domanda di nullità negoziale è volta all'accertamento negativo della non validità del contratto, la sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), sia per petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell'atto). Al giudice è quindi riconosciuto il potere- dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità e non soltanto quella indicata dall'attore. La domanda di accertamento della nullità negoziale si presta, sul piano dinamico-processuale, a un trattamento analogo a quello concordemente riservato alle domande di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, anch'esse articolate in base ad un solo elemento costitutivo. Ne consegue che il giudizio di nullità o di non nullità del negozio è idoneo a formare il giudicato in un altro giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità sotto un diverso profilo. Del resto, la diversa soluzione della proponibilità in altro processo di una diversa questione di nullità è contraria all'esigenza di concentrazione e stabilità delle decisioni giudiziarie” (cfr. Cass.civ. sez. II, sentenza n. 4717 del 14.02.2022).
Nella presente vicenda, risultano quindi preclusi non soltanto il primo ed il quarto motivo di gravame, mediante i quali l'appellante ribadisce questioni espressamente definite nella sentenza ormai passata in giudicato, ma anche il secondo ed il terzo motivo, volti a contestare la validità dei medesimi contratti di mutuo sotto profili diversi da quelli già evidenziati nel primo giudizio.
4) Con il quinto motivo, poi, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle due domande avanzate in via subordinata con l'atto di citazione, volte a conseguire l'una la condanna della convenuta al risarcimento del danno da inadempimento, l'altra la riduzione del pignoramento.
Pur se pretermesse dal primo giudice, tali domande debbono comunque essere rigettate nel merito.
pagina 9 di 11 La domanda di risarcimento del danno da inadempimento, in particolare, è stata fondata sul presupposto dell'errata indicazione del TAEG/ISC, ovvero su una circostanza che è stata espressamente esclusa nella sentenza ormai passata in giudicato tra le parti.
Va altresì respinta la domanda di riduzione del pignoramento, condizionata all'accoglimento delle domande subordinate ivi formulate ed alla conseguente riduzione del credito azionato, presupposto all'evidenza escluso alla stregua dei rilievi sin qui svolti.
5) Tenuto conto di quanto già sopra evidenziato, risulta evidentemente superflua qualsiasi contestazione o eccezione relativa alla C.T.U. disposta dal primo giudice.
6) Va infine esaminato l'ottavo e ultimo motivo, con cui l'appellante censura il capo relativo alle spese di lite.
Tale motivo è infondato.
La doglianza è infatti formulata in via del tutto generica, non avendo l'appellante né prospettato la sussistenza di elementi tali da giustificare la compensazione delle spese, a fronte della sua soccombenza totale, né dedotto peculiari ragioni che evidenzino l'esorbitanza delle somme liquidate dal Tribunale a tale titolo, comunque commisurate ai parametri medi.
L'appello dev'essere quindi respinto sotto ogni profilo, con la conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
7) In applicazione del principio di soccombenza, rispetto al quale non si ravvisano ragioni di deroga, va condannata a Parte_1 rifondere a le spese del presente grado, liquidate in CP_3 CP_3 dispositivo in considerazione del valore della causa (scaglione da € 52.001 a
€ 260.000) e dell'attività processuale svolta.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace
[...]
. Controparte_1
Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 nei confronti dell'appellante.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Fermo n. 859/2023, pubblicata il 10.11.2023, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Pa Condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_3 lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 10.000 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 nei confronti dell'appellante.
Ancona, così deciso lì 20.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Rascioni dott.ssa Anna Bora
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da dott.ssa Anna Bora Presidente dott.ssa Paola Mureddu Consigliere dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 495/2024 R.G.
Promossa da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso
Patrignani per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. E P.IVA Controparte_1
) già P.IVA_2 Controparte_2
[...]
APPELLATO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, e per essa, quale mandataria, rappresentata e CP_4 difesa dagli avvocati Andrea Frangipane, Andrea Ferrandi e Antonello Calabria per procura in calce alla comparsa d'intervento
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 859/2023, pubblicata il 10.11.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via preliminare accertare e dichiarare che vi è carenza di legittimazione attiva processuale/sostanziale da parte di e, per Controparte_3 essa, , sua mandataria;
nel merito, in via principale accogliere CP_4
l'appello proposto per i motivi tutti sopra esposti e riformare la Sentenza n.
859/2023 (nel procedimento rubricato al n. 344/2019 R.G.) emessa dal
Tribunale di Fermo, Giudice Dott.ssa Liberti in data 10.11.2023, pubblicata in pari data, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e non notificata, laddove
“definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 344/2019, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, rigetta
l'opposizione; visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 37/18, condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CAP come per legge;
pone a carico di parte opponente le spese di CTU”
pagina 2 di 11 Per l'intervenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinte, dichiarato inammissibile e comunque infondato l'atto d'appello per il giudicato discendente dalla sentenza
n. 535/2022 del Tribunale di AC, pronunciata fra le medesime parti originarie (debitore mutuatario e creditore cedente) e sulle medesime domande di accertamento aventi ad oggetto il rapporto di mutuo fondiario per cui è causa, in via principale, rigettare l'appello proposto avverso l'impugnata sentenza n. 859/2023 del Tribunale di Fermo, in ogni caso perché infondati tutti i motivi d'impugnazione per le ragioni suesposte e, confermata la predetta sentenza in ogni sua statuizione, anche con diversa motivazione, rigettare tutte le domande svolte dalla parte attrice nei confronti della appellata, sia quelle di mero accertamento, sia quelle di condanna, in quanto inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi svolti nel presente atto di costituzione e per quelli che la Corte vorrà ritenere di giustizia;
in via meramente subordinata, nella eventualità denegata che un qualche credito restitutorio e/o risarcitorio possa essere riconosciuto a parte attrice, dichiarare l'importo relativo compensato il maggior credito vantato dalla convenuta per i titoli dedotti e documentati in causa. Con vittoria di spese e compensi di causa”
FATTI DI CAUSA
La ha proposto dinanzi al Tribunale di Fermo Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificatole da Controparte_1
in forza del contratto di mutuo fondiario condizionato a stato di
[...] avanzamento dei lavori stipulato tra le parti il 13.06.2006 e del successivo contratto definitivo del 14.07.2009.
In particolare, l'opponente ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte mutuante, poiché i contratti conclusi sarebbero stati inficiati da una serie di vizi, quali l'errata indicazione dell' , la presenza Pt_2
pagina 3 di 11 della clausola c.d. floor, e dunque di un derivato implicito, nonché l'usurarietà degli interessi.
Costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione, sostenendo l'insussistenza delle violazioni lamentate dall'opponente.
Istruita la causa mediante C.T.U. contabile e formulata una proposta conciliativa disattesa dall'opponente, con la sentenza indicata in epigrafe il
Tribunale ha respinto l'opposizione e ha condannato l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese processuali e peritali.
Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo per la determinazione del TEG, nonché in ordine ai criteri per la verifica dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio, il primo giudice ha aderito alle conclusioni del perito nominato, escludendo l'usurarietà degli interessi pattuiti nei due contratti;
con riferimento al contratto del 2006 ha poi escluso la difformità tra il
TAEG ivi indicato e quello ricalcolato dal CTU, non dovendosi tener conto dell'imposta sostitutiva in considerazione di quanto previsto dalla delibera della
Banca d'Italia in data 09.02.2011; per quanto riguarda invece il contratto del
2009, pur dando atto che il consulente aveva riscontrato difformità tra il TAEG indicato e quello ricalcolato, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale tale circostanza non comporta l'applicazione ai mutui fondiari dei tassi sostitutivi previsti dal TUB;
ha peraltro evidenziato che la carenza di documentazione attestante i pagamenti eseguiti dal mutuatario non avrebbe comunque consentito di rideterminare il credito di parte convenuta.
Il primo giudice ha infine rilevato che, con sentenza n. 535 del 28.05.2022, pronunciata tra le medesime parti ed ormai passata in giudicato, il Tribunale di
AC si era già pronunciato sulle medesime questioni dedotte nell'opposizione all'esecuzione, respingendo tutte le doglianze sollevate dall'odierna opponente con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo.
pagina 4 di 11 Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto appello La
[...]
chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il Parte_1 conseguente accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.
, ritualmente citato, è rimasto Controparte_1 contumace.
E' invece intervenuta deducendo di aver acquistato il credito Controparte_3 controverso in forza dell'atto di cessione del 05.08.2024 e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello nonché, in via subordinata, la compensazione del credito restitutorio o risarcitorio eventualmente riconosciuto in favore dell'appellante con il maggior credito dalla stessa vantato.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 13.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Va in primo luogo esaminata l'eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo a sollevata dalla difesa Controparte_3 dell'appellante con le note scritte del 14.10.2024.: l'appellante lamenta in particolare l'assenza di prova della cessione del credito controverso in favore della citata società, poiché la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso dell'operazione di cartolarizzazione, stante la genericità del suo contenuto, non sarebbe idonea a dare conto dell'inclusione del credito di cui è causa nella cessione in blocco.
L'eccezione è infondata.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore
pagina 5 di 11 ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (cfr. Cass. n. 17944/2023; in termini, Cass. n. 28790/2024).
Applicando tali principi alla presente controversia, deve ritenersi che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. n. 2 fascicolo
[...]
, valutata unitamente ad altre circostanze quali la mancata CP_3 costituzione in appello del cedente , la Controparte_1 disponibilità in capo alla cessionaria dell'intero fascicolo processuale depositato dal cedente nel primo grado di giudizio e della documentazione relativa al rapporto negoziale controverso, unitamente al fatto che la stessa appellante non ha allegato di avere ricevuto richieste di pagamento da parte del cedente in seguito alla cessione, costituiscano adeguata prova della titolarità attuale del credito in capo a quale sua cessionaria, restando assorbita Controparte_3 ogni ulteriore questione.
2) Quanto al merito del gravame, occorre innanzitutto esaminare il sesto motivo, con cui l'appellante impugna la pronuncia laddove il primo giudice pagina 6 di 11 ha ritenuto che il giudicato ormai intervenuto a seguito della sentenza del
Tribunale di AC n. 545/2022 del 28.5.2022 precluda l'esame delle questioni sollevate nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione.
L'appellante sostiene in primo luogo che non sussisterebbe identità di parti tra i due giudizi, atteso che quello definito con la citata sentenza era stato promosso, oltre che dalla società mutuataria, anche dai fideiussori CP_5
e , mentre l'opposizione all'esecuzione è stata instaurata CP_6 CP_7 dalla sola società mutuataria.
In secondo luogo, differirebbero anche le rispettive causae petendi, giacché quel giudizio aveva avuto ad oggetto anche il rapporto di conto corrente e le fideiussioni rilasciate dai suddetti soggetti e che, con riguardo al mutuo, era stata sollevata l'eccezione di compensazione giudiziale, mentre non erano state richieste l'estinzione del rapporto, la riduzione del pignoramento, né la cancellazione o riduzione dell'ipoteca gravante sugli immobili dati in garanzia prospettate invece in questa sede, ove è stato chiesto anche l'accertamento dell'inadempimento della mutuante ed il risarcimento del danno.
In terzo luogo, divergerebbe anche il rispettivo petitum, limitato nel presente giudizio alla contestazione della pretesa creditoria fondata sui contratti di mutuo, mentre nel precedente giudizio verteva anche sugli altri rapporti instaurati tra le parti (fideiussioni e conto corrente).
Tali censure sono infondate.
Con riguardo al profilo soggettivo del giudicato, infatti, deve rilevarsi che al giudizio precedente hanno preso parte tanto la società odierna appellante quanto la originaria creditrice BC di e : la Controparte_2 CP_2 sentenza che lo ha definito è idonea pertanto a spiegare i propri effetti sia nei confronti della prima, sia dell'odierno appellato contumace
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(succeduto alla in Controparte_1 Controparte_8 forza di fusione), sia dell'intervenuta cessionaria del credito Controparte_3 controverso.
pagina 7 di 11 Né rileva il fatto che al precedente giudizio abbiano partecipato unitamente alla mutuataria anche i suoi fideiussori, discutendosi nella presente sede dell'efficacia del giudicato solo nei confronti delle parti dell'odierna controversia.
Sotto il profilo oggettivo e con riguardo alle rispettive causae petendi, poi, risulta ininfluente il fatto che il precedente giudizio abbia avuto ad oggetto anche i rapporti di fideiussione e di conto corrente sussistenti tra le parti, essendo state comunque esaminate anche le questioni connesse all'eventuale nullità di entrambi i contratti di mutuo oggetto anche del presente giudizio.
Né può ravvisarsi divergenza di petita per la minore portata del credito contestato nell'odierna controversia, dovendosi aver riguardo, ai fini in esame, al petitum mediato, inteso quale bene della vita a tutela del quale si agisce in giudizio: in tale prospettiva, ai fini che qui rilevano, non può revocarsi in dubbio che la società mutuataria ha agito in entrambi i giudizi al concreto fine di contestare la validità di entrambi i contratti di mutuo.
3) Con la citata sentenza, il cui formale passaggio in giudicato è pacifico tra le parti, il Tribunale di AC ha escluso l'invalidità della clausola c.d.
“floor”; ritenute condivisibili le risultanze della C.T.U. disposta in quel Part giudizio, ha accertato che l' verificato era inferiore a quello dichiarato con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo ed ha escluso l'usurarietà degli interessi moratori convenuti nel contratto di mutuo del 14.7.2009.
L'avvenuta formazione del giudicato su tali statuizioni preclude pertanto l'esame di ogni altro profilo di nullità relativo ai contratti in questione.
E' stato infatti chiarito che “è consolidato il principio di diritto secondo cui il giudice è tenuto al rilievo d'ufficio della nullità, quale irrinunciabile garanzia della tutela di interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale (Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n. 26242). Ne consegue che il giudice, innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale, deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto
pagina 8 di 11 in giudizio. Poiché la domanda di nullità negoziale è volta all'accertamento negativo della non validità del contratto, la sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), sia per petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell'atto). Al giudice è quindi riconosciuto il potere- dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità e non soltanto quella indicata dall'attore. La domanda di accertamento della nullità negoziale si presta, sul piano dinamico-processuale, a un trattamento analogo a quello concordemente riservato alle domande di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, anch'esse articolate in base ad un solo elemento costitutivo. Ne consegue che il giudizio di nullità o di non nullità del negozio è idoneo a formare il giudicato in un altro giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità sotto un diverso profilo. Del resto, la diversa soluzione della proponibilità in altro processo di una diversa questione di nullità è contraria all'esigenza di concentrazione e stabilità delle decisioni giudiziarie” (cfr. Cass.civ. sez. II, sentenza n. 4717 del 14.02.2022).
Nella presente vicenda, risultano quindi preclusi non soltanto il primo ed il quarto motivo di gravame, mediante i quali l'appellante ribadisce questioni espressamente definite nella sentenza ormai passata in giudicato, ma anche il secondo ed il terzo motivo, volti a contestare la validità dei medesimi contratti di mutuo sotto profili diversi da quelli già evidenziati nel primo giudizio.
4) Con il quinto motivo, poi, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle due domande avanzate in via subordinata con l'atto di citazione, volte a conseguire l'una la condanna della convenuta al risarcimento del danno da inadempimento, l'altra la riduzione del pignoramento.
Pur se pretermesse dal primo giudice, tali domande debbono comunque essere rigettate nel merito.
pagina 9 di 11 La domanda di risarcimento del danno da inadempimento, in particolare, è stata fondata sul presupposto dell'errata indicazione del TAEG/ISC, ovvero su una circostanza che è stata espressamente esclusa nella sentenza ormai passata in giudicato tra le parti.
Va altresì respinta la domanda di riduzione del pignoramento, condizionata all'accoglimento delle domande subordinate ivi formulate ed alla conseguente riduzione del credito azionato, presupposto all'evidenza escluso alla stregua dei rilievi sin qui svolti.
5) Tenuto conto di quanto già sopra evidenziato, risulta evidentemente superflua qualsiasi contestazione o eccezione relativa alla C.T.U. disposta dal primo giudice.
6) Va infine esaminato l'ottavo e ultimo motivo, con cui l'appellante censura il capo relativo alle spese di lite.
Tale motivo è infondato.
La doglianza è infatti formulata in via del tutto generica, non avendo l'appellante né prospettato la sussistenza di elementi tali da giustificare la compensazione delle spese, a fronte della sua soccombenza totale, né dedotto peculiari ragioni che evidenzino l'esorbitanza delle somme liquidate dal Tribunale a tale titolo, comunque commisurate ai parametri medi.
L'appello dev'essere quindi respinto sotto ogni profilo, con la conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
7) In applicazione del principio di soccombenza, rispetto al quale non si ravvisano ragioni di deroga, va condannata a Parte_1 rifondere a le spese del presente grado, liquidate in CP_3 CP_3 dispositivo in considerazione del valore della causa (scaglione da € 52.001 a
€ 260.000) e dell'attività processuale svolta.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace
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. Controparte_1
Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 nei confronti dell'appellante.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Fermo n. 859/2023, pubblicata il 10.11.2023, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Pa Condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_3 lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 10.000 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 nei confronti dell'appellante.
Ancona, così deciso lì 20.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Rascioni dott.ssa Anna Bora
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