Sentenza 15 settembre 2017
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell'amministratore che trasferisce un bene immobile dal patrimonio della società fallita a quello di altra società, la quale si limiti ad assumere l'accollo del mutuo contratto dalla fallita per l'acquisto del predetto immobile, qualora si tratti di mero accollo interno non liberatorio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in tal caso la società fallita si priva di un bene del suo patrimonio senza adeguata contaropartita, poichè il debito corrispondente al valore del mutuo continua a gravare su di essa).
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta: guida per imprenditoriElisa Migliorini · https://fiscomania.com/ · 20 agosto 2025
Il reato di bancarotta consiste nella sottrazione del proprio patrimonio alle pretese dei creditori. Come riconoscere e prevenire i reati fallimentari che possono compromettere definitivamente la tua azienda e la tua carriera imprenditoriale. La bancarotta fraudolenta rappresenta uno dei reati più gravi nell'ambito del diritto fallimentare, con conseguenze devastanti per imprenditori, amministratori e liquidatori coinvolti. Questo reato, disciplinato dalla Legge Fallimentare e ora dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa, prevede sanzioni severe che possono arrivare fino a dieci anni di reclusione, oltre all'inabilitazione dall'esercizio di attività commerciali. La complessità normativa e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/09/2017, n. 55409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55409 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2017 |
Testo completo
55409 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 15/09/2017 Maria Vessichelli - Presidente - Sent. n. sez. 1977/2017 Sergio Gorjan Caterina Mazzitelli REGISTRO GENERALE N.48501/2016 Irene Scordamaglia Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IA IE, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore, Avv. Valerio Spigarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TI IA IE ricorre per cassazione avverso la sentenza del 20/06/2016 con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 14/03/2013, dichiarava estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice di cui agli artt. 217 n. 4 e 224 l.f., contestato al capo C, confermando l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, in qualità di amministratore di fatto della GPZ s.r.l., fallita il 18/12/2008, falsificato le CR scritture contabili (capo A), e distratto la somma di € 543.836,40, attraverso la falsificazione della voce "crediti diversi"; la somma di € 171.694,89 corrispondente a registrazione di costi addebitati alla società fallita e non riconducibili ad alcun fornitore;
la somma di € 806.058,78, risultante dalle fatture registrate e riferite all'immobile di Peschiera del Garda di proprietà di TI per lavori di costruzione;
la somma di € 144.608,00, attraverso la creazione di costi addebitata alla fallita, ma inerente ai canoni e spese di locazione della casa di abitazione familiare in Milano di MU e TI;
la somma di € 201.352,00 addebitata alla fallita e versata alla EC Leasing per i canoni di locazione finanziaria di un appartamento e un box in Segrate abitato dal figlio di MU, e la somma di € 37.411,00 per le opere da realizzare nell'appartamento di abitazione familiare;
la somma di € 162.041,92 addebitata alla società e versata alla EC sotto forma di canoni di leasing per due contratti aventi ad oggetto due Porsche Cayenne, acquisto mobili e arredi vari per un altro appartamento dei coniugi TI in Milano;
gli immobili siti in Napoli a Piazza Eritrea n. 3, mediante conferimento alla GPZ Milano s.r.l., e successiva perdita della qualità di socio della GPZ s.r.l. nella nuova società. Deduce i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di legge: sostiene che l'ipotesi di bancarotta documentale mediante falsificazione delle scritture contabili e l'ipotesi di bancarotta patrimoniale connessa alla distrazione di somme per un importo di € 543.836,40 abbiano ad oggetto il medesimo fatto storico, il prelievo per cassa di risorse sociali, occultato nelle pieghe delle scritture contabili attraverso la falsificazione ideologica della contabilità; in altri termini, l'operazione contabile descritta al capo A costituirebbe la modalità di realizzazione della condotta appropriativa ascritta a titolo di distrazione;
il decremento della voce "crediti diversi" ed il contestuale mutamento di denominazione, nel corso dell'esercizio 2008, nella posta "crediti vari", sarebbe stato lo strumento tecnico attraverso il quale i responsabili della condotta di depauperamento avrebbero provveduto a registrare in contabilità l'esborso di cassa operato dalla fallita in favore di uno o entrambi i soci;
ne conseguirebbe che, in relazione alla medesima uscita di cassa, vi sarebbe una duplicazione degli addebiti, con violazione del principio del ne bis in idem sostanziale;
chiede, pertanto, il riconoscimento dell'assorbimento del capo A nel capo B. Sotto diverso profilo, sostiene che la sostanza economica dell'operazione sarebbe stata non già una fraudolenta "depauperazione" del patrimonio sociale, bensì un rimborso preferenziale di crediti sociali, secondo quanto accertato dalle sentenze di merito;
in altri termini, sarebbero stati indebitamente rimborsati 2 св finanziamenti precedentemente erogati dai soci in favore della fallita;
ne conseguirebbe la riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, e l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualità di amministratore di fatto e al dolo: lamenta che la sentenza abbia riconosciuto il ruolo di amministratore di fatto della società nonostante fosse emerso che l'amministrazione della stessa era esclusiva della moglie, MU IL, come riferito da numerosi testimoni, mentre TI si occupava della parte operativa della società e dei rapporti con i clienti;
la sentenza non ha adeguatamente considerato la circostanza, emersa in dibattimento, secondo cui egli sarebbe venuto a conoscenza dello stato di insolvenza solo all'inizio del 2008, in occasione di un incontro presso lo studio del nuovo commercialista, dott. Maurizio Cassano;
la sentenza ha attribuito il ruolo di amministratore di fatto valorizzando la condotta di conferimento dell'immobile in Napoli, oggetto di contestazione suppletiva, in quanto posto in essere nell'autunno 2008, quindi successivamente all'asserita consapevolezza dello stato di decozione;
ma l'argomentazione sarebbe basata su una mera illazione, in quanto tale partecipazione non consentirebbe di ritenere provata la consapevolezza dello stato di dissesto ed il ruolo di amministratore di fatto anche in relazione alle condotte distrattive precedenti al 2008. La sentenza sarebbe illogica anche perché avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni del commercialista Cassano, che ha riferito della riunione con i soci organizzata all'inizio del 2008, allorquando TI venne a conoscenza per la prima volta della precaria situazione finanziaria e contabile della società, e della vivace discussione tra i due coniugi;
la Corte avrebbe sminuito l'attendibilità del commercialista, rilevando il ruolo assunto nella vicenda della distrazione dell'immobile di Napoli;
tuttavia, non vi sarebbe alcuna consequenzialità logica tra l'operato professionale e l'affidabilità del narrato rispetto ad un fatto avvenuto in precedenza. Inoltre, gli indici sintomatici indicati dalla sentenza per affermarne il ruolo di amministratore di fatto sarebbero contraddittori con le risultanze istruttorie: non sarebbe pertinente alla dimostrazione dell'esercizio di poteri amministrativi la circostanza che l'oggetto sociale della società coincidesse con l'attività svolta dall'imputato, in quanto le deposizioni hanno chiarito che vi era una netta ripartizione di compiti;
il ruolo di socio della fallita integra una mera petizione di principio, che peraltro non spiegherebbe il ruolo assunto nella redazione della contabilità; il ruolo di beneficiario di alcune condotte distrattive non sarebbe risolutivo, in quanto la sentenza omette di considerare che TI aveva rinunciato a godere gli emolumenti quale consulente strategico della società; tale 3 дв elemento condurrebbe ad una riqualificazione nel reato di ricettazione fallimentare. La sentenza sarebbe viziata da contraddittorietà estrinseca con gli atti probatori assunti, in quanto le deposizioni hanno confermato una precisa distribuzione di compiti e funzioni all'interno della fallita: TI aveva un ruolo essenzialmente operativo, senza alcuna funzione di amministrazione.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta di conferimento dell'immobile di Napoli: la sostanza economica dell'operazione è consistita nel trasferimento dell'immobile dal patrimonio della fallita a quello di una società di nuova costituzione nella titolarità del ricorrente;
tuttavia, la Corte ha omesso di valutare, e di pronunciarsi, sulla circostanza che il trasferimento del bene è avvenuto unitamente all'accollo della posta debitoria costituita dal mutuo fondiario stipulato con la Banca Popolare di Sondrio in relazione all'acquisto dell'immobile da parte della fallita;
pertanto, alla deminutio patrimoni è corrisposto l'alleggerimento della situazione debitoria della fallita per un importo sostanzialmente equiparabile. Sarebbe dunque illogica la motivazione nella parte in cui considera irrilevante l'accollo del mutuo.
1.4. Violazione di legge: l'aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219 comma 1 l.f. non è applicabile, se non mediante interpretazione analogica, alle ipotesi di bancarotta impropria.
1.5. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La sentenza impugnata ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi in relazione alla società GPZ s.r.l.; la società, costituita nel 1989, era composta da due soci - i coniugi MU IL, con il ruolo di amministratore unico, e TI IA IE, amministratore di fatto ed " operava nell'ambito del mercato immobiliare;
le cause del dissesto sono state individuate nelle cospicue "perdite gestionali" conseguite già a partire dal bilancio del 2004, dal quale emergono debiti verso l'Erario e gli istituti previdenziali per quasi 700 mila euro, negli "abnormi" movimenti di cassa, e nell'utilizzo delle disponibilità societarie per scopi extra-sociali e per spese sproporzionate alla capacità patrimoniale. 4 In particolare, sono state accertate sia condotte distrattive - della somma di € 543.836,40 annotata nella voce contabile "crediti diversi", e degli immobili siti in Napoli -, sia condotte dissipative, poste in essere mediante destinazione delle risorse sociali al pagamento di ingenti spese personali e familiari - le due abitazioni familiari dei coniugi a Milano, le relative spese di arredamento, l'appartamento in Segrate destinato ad abitazione di TA CO CA, figlio della MU, il leasing di due Porsche Cayenne, e un immobile, di proprietà esclusiva di TI, in Peschiera del Garda, al quale era stata destinata, tra il 2004 ed il 2007, la somma complessiva di € 806.058,78 - .
3. Il primo motivo è inammissibile. La doglianza concerne il preteso assorbimento della bancarotta documentale contestata al capo A nella bancarotta per distrazione contestata al capo B, al primo punto, in quanto il fatto storico sarebbe il medesimo, concernendo il prelievo per cassa di risorse sociali, occultato nelle pieghe delle scritture contabili attraverso la falsificazione ideologica della contabilità. Al riguardo, la censura, che non ha ad oggetto l'affermazione di responsabilità, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deduce, sotto il profilo della violazione di legge, un motivo nuovo non dedotto con l'appello. Il motivo è, altresì, manifestamente infondato, non ricorrendo il medesimo fatto storico: la condotta distrattiva accertata, consistente nel prelievo indebito di somme di denaro della società, incide sulle componenti attive del patrimonio sociale, determinandone una modificazione effettiva;
la condotta di falsificazione delle scritture contabili, posta in essere per occultare la condotta distrattiva, non comporta alcuna alterazione, effettiva o fittizia, della situazione patrimoniale della società, ma rende difficoltosa (o impossibile) la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari ad opera degli organi fallimentari;
si tratta, dunque, di due condotte distinte, l'una (la falsificazione della contabilità) finalizzata ad occultare l'altra (la distrazione delle somme). Del resto, l'inconfigurabilità di un concorso apparente di norme è stata chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249667); in tal senso, è stato altresì affermato che, in tema di reati fallimentari, l'esposizione fraudolenta di passività di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, seconda parte, L.fall. e l'esposizione di costi fittizi dissimulante la diversa 4 S destinazione data alle corrispondenti attività non si risolvono nella falsificazione idonea ad integrare l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. né l'ipotesi di falso in bilancio, a norma degli articoli 223, comma secondo, n. 1 L.fall. e 2621-2622 cod. civ.; al contrario ciascuna di queste ultime previsioni può concorrere sia con la bancarotta patrimoniale costituita dall'esposizione di passività inesistenti sia con la bancarotta patrimoniale costituita da attività distrattive mascherate attraverso l'esposizione di costi inesistenti (Sez. 5, n. 29336 del 20/04/2007, Di Salvo, Rv. 237255).
3.1. La doglianza con la quale si sostiene la riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale, con conseguente prescrizione del reato, è altresì manifestamente infondata, in quanto, oltre al rilievo secondo cui, qualora il socio creditore si identifichi con lo stesso amministratore della società, la condotta di quest'ultimo, volta alla restituzione, in periodo di dissesto, di finanziamenti in precedenza concessi, integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale (ex multis, Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Marchesi, Rv. 264277), appare assorbente la considerazione che, nel caso in esame, non è stata accertata (né tanto meno specificamente dedotta) la precedente erogazione di finanziamenti;
in altri termini, manca il requisito dell'effettività del credito. La deduzione difensiva, peraltro, oltre ad essere fondata sull'estrapolazione di un termine "rimborso" che non appare adoperato, nella sentenza impugnata, nel significato tecnico di 'restituzione', come evincibile dal contesto dialettico e dalla mancanza di riferimenti a precedenti operazioni di finanziamenti suscettibili di 'rimborso', non considera, altresì, che l'amministratore che si ripaghi di un proprio credito verso la società risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e non di bancarotta preferenziale, non potendo scindersi la sua qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi (Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Massocchi, Rv. 253001).
4. Il secondo motivo, concernente la qualità di amministratore di fatto e la sussistenza del dolo, è manifestamente infondato, oltre che inammissibile, nella parte in cui sollecita una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Giova rammentare che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase - della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, 6 CR quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare che costituisce oggetto di una- valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101). Tanto premesso, la sentenza impugnata appare del tutto immune da censure, avendo esaurientemente motivato, senza illogicità (tanto meno manifeste), in ordine agli indici fattuali sintomatici dell'esercizio di poteri di amministrazione da parte dell'imputato: l'oggetto sociale della società fallita coincideva con l'attività svolta dall'odierno ricorrente, e la stessa ragione sociale (G.P.Z.) costituiva un acronimo del nome IA IE TI;
sebbene la moglie si occupasse della contabilità, e rivestisse il ruolo di amministratore unico, egli aveva i contatti con i clienti, trattava il prezzo delle prestazioni, stipulava i contratti (tra cui un contratto di apertura di conto corrente societario con la Banca Popolare di Sondrio), ed era l'esclusivo beneficiario delle risorse destinate alla costruzione dell'immobile in Peschiera del Garda, oggetto della più significativa voce di distrazione (del valore di oltre 800 mila euro); inoltre, aveva sottoscritto i verbali assembleari della società fallita, e, dalle dichiarazioni rese al curatore, era emersa la piena conoscenza degli affari della società, dei contratti stipulati, delle scelte gestionali e anche delle appostazioni in contabilità, tutti indici di una gestione diretta e personale, o quantomeno di una co-gestione, nell'amministrazione della società, che non può ritenersi obliterata dal ruolo 'operativo', ma pur sempre gestorio, assunto nell'ambito dell'attività imprenditoriale. Con riferimento all'asserita mancanza di dolo delle condotte distrattive, la Corte territoriale, oltre ad evidenziare gli indici sintomatici del pieno coinvolgimento dell'imputato nell'amministrazione attiva della società, ha escluso che la consapevolezza delle vicende societarie fosse stata acquisita soltanto agli inizi del 2008, in occasione dell'incontro presso il commercialista Cassano;
la sentenza, infatti, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato che, al più, la sopraggiunta consapevolezza poteva riguardare il particolare della grave ed irreversibile crisi dei conti della società in altri termini, lo stato di dissesto -, ma non certo le condotte distrattive e dissipative, che, concernendo la destinazione 'strutturale', non certo episodica, delle risorse finanziarie societarie ai beni, immobili (tre appartamenti ed un immobile) e mobili (due auto di lusso, arredi delle abitazioni), dei due soci (o, addirittura, nel caso dell'immobile di Peschiera sul Garda, del solo TI), non poteva essere in alcun modo Cf ignorata dall'imputato, principale beneficiario del dirottamento delle risorse societarie;
del resto, il dolo veniva ancor più evidenziato dall'operazione che aveva consentito la distrazione dell'immobile in Napoli, posta in essere nell'autunno del 2008, ben dopo l'asserita 'scoperta' della situazione economico- finanziaria della società. In tale quadro, dunque, appare irrilevante la doglianza concernente l'asserita svalutazione dell'attendibilità del commercialista Cassano, peraltro inammissibile, in quanto sollecita ictu oculi una non consentita rivalutazione delle dichiarazioni rese dal testimone, ed in quanto censura non già la motivazione, bensì la valutazione probatoria sottesa alla decisione: la riferita sopravvenuta consapevolezza, infatti, potrebbe concernere, pur nella versione difensiva, lo stato di dissesto, non certo le condotte distrattive;
ed è pacifico che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).
5. Il terzo motivo è infondato. Non è contestato il trasferimento dell'immobile di Napoli dal patrimonio della società fallita a quello della società di nuova costituzione, concentrandosi la doglianza sulla tipicità della condotta, nell'assunto del ricorrente insussistente, in quanto il trasferimento sarebbe avvenuto unitamente all'accollo del mutuo fondiario stipulato con la Banca Popolare di Sondrio. Tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata appare immune da censure, avendo rilevato che l'accollo del debito per il mutuo, pari ad un importo di oltre 640 mila euro, non aveva ridotto il corrispondente valore del passivo, in quanto il debito verso la banca era rimasto nel passivo di GPZ s.r.l., mentre l'attività, rappresentata dalla possibilità di alienare il bene immobile, era stata sottratta alla fallita, a beneficio della società di nuova costituzione. Al riguardo, va evidenziato che il contratto di accollo, con il quale un terzo (nel caso di specie, la GPZ Milano) assume il debito che l'accollato (nella specie, la società fallita GPZ) ha nei confronti del creditore accollatario (nella specie, la Banca Popolare di Sondrio) può essere interno o esterno: nel primo caso, è un accordo bilaterale la cui efficacia è limitata alle parti contraenti;
nel secondo caso,è un accordo pur sempre bilaterale, che può, tuttavia, essere portato a conoscenza del terzo creditore. In caso di accollo esterno, inoltre, se il terzo creditore aderisce alla convenzione, la rende irrevocabile (art. 1273 c.c.), e può, Of 8 a sua volta, essere liberatorio o cumulativo, a seconda che il debitore originario sia liberato o meno. In tal senso si è, altresì, pronunciata la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, che ha, a diversi fini, distinto gli effetti dell'accollo interno, non liberatorio, dall'accollo esterno, liberatorio, nel caso di mutuo per l'acquisto di un immobile successivamente venduto, ovvero successivamente oggetto di conferimento di immobile in società: nel primo caso, Sez. 2, Sentenza n. 821 del 27/01/1997, Rv. 502066 ha affermato che nell'accollo semplice (cioè non privativo o liberatorio), mediante una convenzione tra il debitore (accollato) e il terzo (accollante), quest'ultimo si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, il creditore (accollatario), senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo, ma con la possibilità da parte sua di aderirvi successivamente, acquistando il diritto all'adempimento da parte del terzo;
ne consegue la possibilità che, nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita, il promittente acquirente, in parziale corrispettivo dell'acquisto, assuma l'obbligo di pagare le rate ancora non scadute relative al rimborso di un mutuo contratto dal promittente venditore, anche con riferimento al periodo antecedente alla stipulazione del contratto di compravendita, né è necessaria l'adesione del creditore, se questa non sia prevista quale condizione dell'efficacia dell'accollo; e a seguito di un siffatto patto di accollo il terzo accollante è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del debito, quanto meno fornendo al debitore accollato i mezzi per effettuare il pagamento al creditore, non potendo pretendere invece di rimborsare all'accollato le somme previamente da lui corrisposte al creditore;
nel secondo caso, Sez. 5, Sentenza n. 9580 del 19/04/2013, Rv. 626426 ha affermato, in tema di imposta di registro sugli atti di conferimento di immobili in società per aumento di capitale, che non è consentito dedurre, ex art. 50 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dal valore lordo del bene conferito l'importo del mutuo bancario acceso per l'acquisto del medesimo bene che la società conferitaria abbia dichiarato di accollarsi, nell'ipotesi di accollo meramente interno, senza insorgenza di alcun debito diretto della società accollante nei confronti della banca e che non abbia, in concreto, comportato alcun esborso per la società accollante che non ha pagato direttamente in veste di terzo il mutuo, né ha comunque apprestato all'accollato in anticipo i mezzi occorrenti e neppure abbia rimborsato le somme pagate alla banca. Nel caso in esame, dunque, non risulta, né tanto meno è stato dedotto, che l'accollo del mutuo fosse esterno e liberatorio, sicché il creditore (l'istituto di credito) non poteva avere azione diretta nei confronti del terzo accollante (la GPZ Milano), ma solo nei confronti del debitore accollato (la fallita GPZ); ne consegue che la società fallita continuava ad avere un debito corrispondente al 9 valore del mutuo fondiario stipulato, in favore di un creditore privilegiato, pur senza avere più la titolarità del bene immobile che avrebbe garantito il soddisfacimento dell'obbligazione. Ne consegue che la condotta accertata integra senz'altro la tipicità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avendo comportato un distacco di beni e di attività senza adeguata contropartita, essendo stato il bene immobile conferito alla new.co. come corrispettivo nominale della quota di partecipazione (di valore, peraltro, irrisorio rispetto al reale valore di mercato del bene), immediatamente dopo venuta meno, e mantenendo il debito nei confronti dell'istituto bancario nel passivo, con conseguente compromissione dell'integrità del patrimonio sociale della fallita e della garanzia dei creditori.
5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, l'interpretazione richiamata nel ricorso, secondo cui, in tema di reati fallimentari, non è applicabile la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, L. fall. all'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale dell'art. 219 comma primo I. fall. circoscritto agli art. 216, 217 e 218 I. fall. e determinato dalla diversità strutturale ed ontologica sussistente tra la bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria che ne preclude l'estensione in via analogica, la quale si risolverebbe, peraltro, nell'applicazione in "malam partem" del criterio analogico, vietato in materia penale (Sez. 5, n. 8829 del 18/12/2009, dep. 2010, Truzzi, Rv. 246154), è un orientamento rimasto isolato, non condiviso dalla successiva giurisprudenza di questa Corte. Invero, con interpretazione ormai consolidata, è stato ribadito che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, I. fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerata l'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 I. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 1. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo, I. fall. (Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, dep. 2014, Venturato, Rv. 258446, che, in motivazione, ha precisato che la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria rende irragionevole la limitazione alle prime dell'operatività dell'aggravante in parola;
Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 257762) Del resto, il riferimento contenuto nell'art. 223, comma 1, l.f. alla commissione di alcuno dei "fatti preveduti nel suddetto articolo" (l'art. 216 l.f.) 10 GR chiarisce che il rinvio è operato alle fattispecie incriminatrici "proprie", sia nella dimensione del precetto, che in quella della sanzione, la cui determinazione legale è affidata altresì alla previsione delle circostanze descritte nell'art. 219 l.f.; inoltre, l'opposta interpretazione condurrebbe ad un trattamento irragionevole per le ipotesi di bancarotta "impropria" (art. 223, comma 2, l.f.), in quanto l'imprenditore individuale sarebbe passibile di pena ben più severa dell'imprenditore societario (in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247320: "In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, I. fall., è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dall'art. 223, commi primo e secondo, I. fall.").
6. Il quinto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (pena base pari ad anni 4 di reclusione, aumentata di due mesi per ciascuna delle due aggravanti), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Peraltro, nel rammentare che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), e che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), va evidenziato che la Corte territoriale ha motivato la determinazione della pena base e il diniego delle attenuanti generiche, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, richiamando, quali indici fattuali, la gravità delle condotte accertate, l'intensità del dolo, soprattutto con riferimento alla distrazione dell'immobile di Napoli, l'ingente passivo 4 11 accertato, ed il comportamento poco collaborativo tenuto con il curatore fallimentare, che ha scoperto alcune condotte dissipative e distrattive soltanto casualmente o in seguito alle insinuazioni al passivo.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Maria Vessichelli Giuseppe Riccard Mhabe Depositato in Cancelleria Roma, li 112 DIC 2017 Il Direttore Amministratifo Dott.ssa Odina Ounia GALLIANO 11 12 3