Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1567 / 2022
promossa da
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ZUCCHETTO ELIA,
giusta procura in atti,
-opponente-
contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. BALSAMO CP_1 C.F._1
ANGELO, giusta procura in atti,
-opposta-
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo-emolumenti retributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2022, la società opponente indicata in epigrafe chiedeva la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 61/2022 del 07/04/2022, emesso per la somma di euro 3.525,00, eccependo l'illegittimità della pretesa creditoria di parte opposta, relativa
Si costituiva la quale rappresentava di essere O.S.S. presso il P.O. San Giacomo CP_2
d'Altopasso Licata dell' a far data dal 16.02.2010 e di avere prestato le Controparte_3
prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1 co. 464 L. 178/2000 per somministrazione vaccino contro il SARS -CoV-2 per maggio 2021 n. 38,29 ore, giugno 2021 n. 19,29 ore, luglio 2021 n.
12,26 ore. Chiedeva la remunerazione delle ore prestate, quantificando la pretesa in €
3.525,00. In subordine, chiedeva, stante l'effettuazione non contestata della prestazione per come autorizzata, il pagamento della somma dovuta a titolo di straordinario. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 1600 del 2024, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr. conformi Tribunale di Agrigento sent. n.567/2025; Tribunale di
Agrigento sent. n.1144/2024; Tribunale di Agrigento sent. n.1460/2024)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va ricordato, in punto di
diritto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, “Le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100
milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area
sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata
dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018
relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233
del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle
prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando
fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, giova evidenziarsi come la disposizione appena
richiamata non possa essere derogata –oltretutto in peius- dalla nota n. 16070 del 23.03.2021, con la
quale l'Assessorato Regionale della Salute ha previsto che “la suddetta attività, svolta al di fuori
dell'orario di servizio, è disciplinata dalle disposizioni previste dal CCNL dell'area sanità- triennio
2016-18 per i dirigenti medici e dal CCNL relativo al personale del comparto per il triennio 2016- 18
per gli infermieri, secondo le tariffe orarie previste per le prestazioni aggiuntive rispettivamente
dall'art. 24 comma 6 pari ad € 60,00 lordi omnicomprensivi per i dirigenti medici e dall'art. 6 comma
1 lett. d) pari ad € 30,00 lordi omnicomprensivi per gli infermieri”.
Pertanto, nel caso di specie, va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'ulteriore somma pari ad euro 3.525,00 rispetto alla quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748), con conseguente condanna dell' convenuta al relativo pagamento. Pt_1
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 61/2022 dichiarandolo esecutivo;
condanna altresì parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 25/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo