Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n.43/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n.43/2024 R.G., proposta
DA
in proprio;
Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente contumace-
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. Con ricorso depositato il 3.01.2024, l'avv. agiva in giudizio per la Parte_1
riforma del decreto emesso dal GIP del Tribunale di Lecce, assunto in data 28.11.2023, di liquidazione del compenso pari ad euro 1.188,00, oltre al 4% per contributo previdenziale forense e al 22% per IVA, per la sua attività di difensore d'ufficio svolta in favore di CP
, nel proc. pen. n.5091/21 RGNR - 7212/21 reg. GIP.
[...]
Il ricorrente, nello specifico, deduceva che il Gip del Tribunale di Lecce non aveva riconosciuto i compensi professionali maturati nella fase di recupero del credito vantato nei confronti del suo assistito, quantificati nella misura di euro 500,00, a titolo di onorario liquidato con sentenza emessa dal GdP di Lecce, in data 21.11.2022, nel procedimento
1
instaurato per il pagamento delle competenze professionali quale difensore d'ufficio nel proc. n.7212/21 reg. GIP;
oltre a euro 135,00 a titolo di compenso per il precetto notificato al in data 28.02.2023, euro 525,00 a titolo di compenso per la procedura di CP
esecuzione mobiliare conclusasi con verbale di pignoramento con esito negativo del
18.04.2023 ed euro 315,00 a titolo di compenso per l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 17/18.04.2023, il tutto oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% ed iva e ca come per legge.
Per effetto di tanto, il ricorrente introduceva il presente giudizio, chiedendo la riforma del decreto impugnato e la liquidazione delle somme anzidette.
1.2. Nonostante la regolare notifica del ricorso, in uno al decreto di comparizione delle parti, il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
2. La causa è stata istruita con le produzioni documentali di parte ricorrente.
2.1. All'esito dell'udienza del 17.01.2025, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*
3. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Va premesso che dall'esame del decreto di liquidazione impugnato si evince che non sono stati liquidati in favore del ricorrente i compensi e gli esborsi resisi necessari per le attività di recupero del credito professionale per l'attività recuperatoria spiegata dallo stesso nei confronti del suo assistito , poiché nel decreto contestato non si evince alcun CP
riferimento alle spese sostenute dal difensore per il recupero coattivo del proprio credito.
Ebbene, con riferimento alla liquidazione di tali compensi, va rilevato che la Suprema
Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale “il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art 116 DPR 115/2022 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strutturalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto
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di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione ad opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al gratuito patrocinio ai sensi del secondo comma del citato art. 116” (in questi termini, Cass. civ., ord. 40073/2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni anzidette, in riforma del decreto impugnato, devono liquidarsi al ricorrente i compensi oggetto di controversia, domandati già nell'istanza di liquidazione depositata in data 4.05.2023, in relazione alle attività, debitamente documentate, di recupero del credito professionale a carico di , in particolare: CP
- euro 500,00, a titolo di onorario liquidato con sentenza emessa dal GdP di Lecce in data
21.11.2022, nel procedimento instaurato per il pagamento delle competenze professionali quale difensore d'ufficio nel proc. n. 7212/21 reg. GIP, oltre accessori come per legge;
- euro 135,00, a titolo di compenso per il precetto notificato al in data 28.02.2023, CP
oltre accessori come per legge;
- euro 525,00, a titolo di compenso per la procedura di esecuzione mobiliare conclusasi con verbale di pignoramento con esito negativo del 18.04.2023, oltre accessori come per legge;
- euro 315,00, a titolo di compenso per l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data
17/18.04.2023, oltre accessori come per legge.
4. L'accoglimento dell'opposizione giustifica anche il riconoscimento nei confronti di parte ricorrente del compenso e delle spese del presente giudizio, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, che, in assenza di dichiarazione sul valore, deve ritenersi pari alle somme chieste in liquidazione per i compensi relativi alle attività di recupero del credito professionale, e dell'attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Lecce il Parte_1
28.11.2023, ogni altra istanza rigettata, così decide: accoglie l'opposizione e, in riforma del decreto impugnato, liquida all'avv. Parte_1
l'ulteriore importo di euro 1.475,00, oltre accessori di legge, se dovuti, ponendo
[...] tali somme a carico dell'Erario; condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
che si liquidano in euro 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
[...]
Lecce, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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