CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/09/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo TAno
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 342/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato a GENOVA Parte_1 C.F._1
il 05/05/1957 - elettivamente domiciliato presso il difensore in PIAZZA
CORVETTO, 1/3 16122 GENOVA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti. MANGINI
MARANA e FALCONI FEDERICO
1 appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA PORTA D'ARCHI, 3/20 16121
GENOVA - rappresentata e difesa dall'Avv. VILLANI RENATO
appellata, appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito reiectis Parte_1
contrariis in parziale riforma della Sentenza n. 2337/2022 pubbl. il 17/10/2022 RG n.
4056/2019 Repert. n. 2627/2022 del 17/10/2022 – non notificata – TRIBUNALE DI
GENOVA Giudice Unico G.O.P. - Avv. Alessandro Mauceri
A) In via principale:
In accoglimento del I° motivo di appello del presente atto:
1. ACCERTARE che il contratto di conto corrente n. 12213/20 acceso dall'attore presso l'Agenzia n. 15 di Genova della CA Carige Spa., oggi incorporata per fusione in
, risulta essere viziato sin dalla data della stipula in dipendenza CP_1
della pattuizione e/o dell'effettiva applicazione di tassi di interesse oltre il tasso soglia di riferimento, calcolati e determinati nella misura e nei modi dettagliatamente descritti nella perizia allegata all'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado sub. n.1 e nell'atto di citazione medesimo;
e conseguentemente, per effetto dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. nonché della normativa vigente in materia richiamata in detto atto di citazione e nel presente atto di appello
2. CONDANNARE la convenuta banca alla rettifica del saldo contabile del conto corrente n. 12213/20 BANCA CARIGE nella misura di + euro 42.021,85 o comunque nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi 2 legali e rivalutazione dalla rettifica al saldo, espunte della eventuale posizione debitoria attualmente accertata;
3. CONDANNARE parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio primo grado da attribuirsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
B) In via subordinata in caso di mancato accoglimento del I° motivo di appello, ed in accoglimento del
II°motivo, di appello denunciato con il presenta atto voglia
- CONDANNARE parte convenuta al pagamento integrale delle spese e competenze del giudizio primo grado da attribuirsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, ovvero, in subordine, compensare integralmente le medesime tra le parti.
C) In ogni caso CONDANNARE parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
Per l'appellata e appellante incidentale : “Piaccia alla Corte CP_1
Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento delle sopra esposte ragioni ed eccezioni, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova
n. 2337 depositata il 17/10/22, inter partes, ed in accoglimento dei motivi di appello incidentale, dichiarare inammissibili (anche per prescrizione), improponibili e comunque respingere le domande tutte e le istanze istruttorie dell'attore, con la completa assolutoria della (già CA Carige S.p.A.). Controparte_1
Vinte le spese e gli onorari di causa di primo e secondo grado oltre Spese Generali
15%, IVA e CPA”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: “Il Signor ha convenuto in Parte_1
giudizio la CA CARIGE, lamentando che quest'ultima nella gestione del rapporto
3 di conto corrente bancario affidato, acceso il 05/09/2001 e tutt'ora in essere,
n.12213/20, avesse contestato l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia.
Chiedeva, dunque, il ricalcolo dei conti contestando l'indebita percezione da parte della convenuta dell'importo complessivo di €. 42.021,85, di cui reclamava la CP_1
ripetizione.
Chiedeva infine di condannare la banca convenuta al risarcimento del danno NON patrimoniale ex artt.1337, 1338, 1366 e 1376 c.c., da quantificarsi in via equitativa e da indebito monetario ex art.1224 c.c., come quantificato nella sentenza della
Cassazione S.S.U.U. n.19499/2008.
La CA CARIGE si è costituita in giudizio affermando l'infondatezza delle pretese avanzate, contestando che fossero stati applicati tassi di interesse usurario e che parte attrice non ha formulato alcuna domanda relativamente alla CMS.
È stata disposta CTU contabile per rideterminare il saldo del conto corrente.”
Con sentenza definitiva a n. 2337/2022, pubblicata in data 17.10.2022 il Tribunale di
Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Accerta e dichiara nell'importo di euro 23.591,07 il saldo ricalcolato a credito della CA CARIGE spa relativamente al conto bancario intrattenuto n. 12213/20 sottoscritto tra il sig. nella Parte_1
sua qualità di titolare della IG LL e la CA CARIGE spa spa in data
05/09/2001; II) Dichiara inammissibile la domanda attorea di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla convenuta;
III) Dichiara tenuto e condanna CP_1
, cod.fisc. a rifondere alla Parte_1 C.F._1 [...]
, con Sede in Genova, Via Controparte_2
Cassa di Risparmio 15, cod. fisc. e Partita Iva in persona del suo P.IVA_2
rappresentante legale pro-tempore il 70% delle spese di lite, percentuale che liquida in in € 5.077,80 (70% di € 7.254,00) per compenso professionale, di cui, € 1.134,00, per la fase di studio, € 802,90 per la fase introduttiva, € 1.204,00, per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.936,90, per la fase decisoria, oltre il 15% del compenso
4 professionale per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
IV) Pone definitivamente le spese di ctu, per il 70% a carico di parte attrice e per il 30% a carico di parte convenuta”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 26.03.2023.
[...]
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto CP_1
dell'appello; proponeva appello incidentale.
Con ordinanza in data 9.11.2023 il C.I. formulava ex art. 185 bis proposta conciliativa
(rinuncia dell'appello principale e quello incidentale a spese compensate) che le parti alla successiva udienza del 14.11.2024 dichiaravano di non accet
Con ordinanza in data 26.02.2025 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
7.05.2025per rimessione della causa in decisione assegnano alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, SIA L'APPELLO PRINCIPALE CHE QUELLO
INCIDENTALE SONO INFONDATI E DEVONO ESSERE RIGETTATI.
APPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DI DIRITTO E DEL METODO DI CALCOLO SANCITO DALLA
SUPREMA CORTE N. 12965 DEL 22 GIUGNO 2016 ED ADOTTATO DAL CTU
AL FINE DI VERIFICARE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA:
“INTERESSI X 36.500 / NUMERI DEBITORI + ONERI SU BASE ANNUA X
100/ACCORDATO” ED ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ E
CARENZA/ERRONEITÀ DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA SUL
PUNTO. 5 Per parte appellante “Il presente motivo di appello censura le modalità di calcolo applicate nello svolgimento della formula “Interessi x 36.500 / Numeri Debitori +
Oneri su base annua x 100 / Accordato” adottata dal CTU per verificare il superamento del tasso soglia”, ritenendo applicabili al caso di specie le metodologie di calcolo indicate dalla giurisprudenza nella sentenza n. 12965 del 2016 come sviluppate nell'elaborato di parte predisposto dal proprio consulente.
In particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto corretto il metodo di calcolo utilizzato dal CTU per la determinazione del TEG, con specifico riguardo all'impiego del secondo addendo della formula indicata dalla CA
d'TA (oneri su base annua × 100/accordato), pur in assenza di un formale affidamento concesso al correntista. Assume che, in assenza di un contratto di apertura di credito e quindi di un valore positivo del denominatore (“accordato”), il secondo addendo della formula risulti inapplicabile per indeterminatezza matematica, con conseguente effetto “diluitivo” del tasso realmente applicato, tale da determinare un'esposizione artificiosamente inferiore al limite previsto ex lege. Osserva che gli oneri così computati dovevano, invece, essere collocati nel primo membro della formula, alla voce “interessi/spese”, trattandosi di costi privi di copertura contrattuale e comunque rilevanti ai fini dell'usura ai sensi del citato art.
2-bis, a prescindere dall'effettivo utilizzo del credito o dalla durata dell'affidamento. Cita, a tal fine, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12965 del 22.06.2016, che ha stabilito come, in assenza di un fido formalmente concesso, l'utilizzo del secondo addendo della formula
CA d'TA debba ritenersi inapplicabile, con conseguente necessità di computare tutti gli oneri bancari nel primo addendo, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. A sostegno della propria tesi, parte appellante richiama, inoltre, la disciplina normativa dettata dall'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008, nonché l'orientamento giurisprudenziale che ne è derivato, secondo cui è nulla la clausola che preveda una remunerazione per la mera messa a disposizione di fondi non riferita ad un affidamento specificamente pattuito, e secondo cui gli oneri ad essa connessi devono comunque essere computati nel calcolo del TEG. Lamenta, pertanto, che la sentenza impugnata
6 abbia omesso qualsiasi considerazione sul punto come anche il CTU. Deduce, infine, che, secondo i calcoli effettuati sulla base della sola frazione “interessi × 36.500 / numeri debitori”, il tasso effettivo applicato sin dall'apertura del conto risultava pari al
16,04%, superiore alla soglia del 15,22% vigente nel trimestre di riferimento, e che, computando altresì l'addebito di Lire 200.000 a titolo di “commissioni istruttoria fidi”, il TEG salirebbe al 38,25%, dimostrando la sussistenza della fattispecie di usura originaria e legittimando la domanda di ripetizione dell'indebito.
Ad avviso della Corte il motivo è infondato.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
I) Parte appellante ripropone la propria metodologia di calcolo senza confrontarsi con la sentenza impugnata che ha dedicato alla individuazione del metodo di calcolo applicabile ed all'analisi della giurisprudenza in materia sette pagine della sentenza (da pagg. 7 a 14).
II) Il giudice di primo grado ha correttamente richiamato i principi enucleati dalle
Sezioni unite della Suprema Corte ed in particolare da Cass. SS.UU. 20 giugno 2018
n. 16303 ("Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli
7 interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”).
II) Il Tribunale ha verificando la corretta applicazione di detti principi da parte del
CTU: «Pertanto, all'esito di tutti i predetti accertamenti contabili del CTU, il saldo del conto corrente de quo va rideterminato nella minor somma a credito della CP_1
convenuta di € 23.591,00» (sentenza impugnata pagg. 25 e s.). La corretta applicazione di tali principi non viene contestata dall'appellante che si limita a proporre un criterio di calcolo diverso, in contrasto con quanto stabilito dalla Sezioni Unite nella citata sentenza.
III) Quanto alla commissione istruttoria, la questione è stata esaminata dal CTU in sese di chiarimenti: «… l'eventuale considerazione di commissioni di istruttoria sul terzo trimestre 2001 richiederebbe, per portare ad un superamento del tasso soglia, un addebito di diverse migliaia di euro sul trimestre medesimo».
IV) Relativamente alle altre commissioni il CTU, nella stessa sede, ha precisato: «nelle mie risposte date in sede di CTU alle osservazioni del dott. avevo rilevato che Per_1
l'importo di Lire 40.000, 00 per spese di chiusura sono state pattuite nel rapporto di conto corrente e come tali venivano addebitate a prescindere dalla presenza di saldi negativi. Peraltro, la considerazione di un addebito periodico nel primo addendo della formula non sarebbe comunque corretto e, anche ammettendo di inserire le tre spese indicate dal CTP nel secondo addendo, il calcolo del TEG del primo trimestre sarebbe entro soglia» e ha ribadito di essersi attenuto «alla formula di CA di TA (SS UU
Cass Civ. 16303/2018)” e alle “istruzioni della CA d'TA» (sentenza pag. 14).
SECONDO MOTIVO: ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ E CARENZA/ERRO-
NEITÀ DI MOTIVAZIONE DELLA CONDANNA DI PARTE ATTRICE
PARZIALMENTE AL PAGAMENTO DEL 70% DELLE SPESE CP_3
DI LTE E DI CTU E VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA
APPLICAZIONE DEL DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C.
8 L'appellante lamenta che la sentenza di prime cure abbia disposto la condanna dell'attore al pagamento del 70% delle spese di lite pur essendo stata accolta parzialmente la domanda in violazione dei canoni ermeneutici dettati delle Sezioni
Unite della Suprema Corte ed in particolare di Cass. 32061/2022.
Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.
Secondo la Giurisprudenza richiamata dallo stesso appellante «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»
Più di recente la Suprema Corte si è espressa nel senso che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito.” (Cass. Sez. 5, 15/04/2025, n. 9860, Rv. 674674 –
01).
Nella specie l'odierno appellante è risultato parzialmente soccombente rispetto alla domanda formulata in più capi essendo stata dichiarata inammissibile la domanda di restituzione ed essendo stato rettificato il saldo del conto corrente da euro -32.895,49
9 ad euro -23.591,07 anziché come richiesto dall'attore euro + 42.021,85 e pertanto la liquidazione operata in sentenza è conforme ai canoni interpretativi sopra indicati.
APPELLO INCIDENTALE
PRIMO MOTIVO: IN ORDINE ALLA RILEVABILITA' D'UFFICIO DELLE
NULLITA' DI PROTEZIONE AFFERENTI AI CONTRATTI BANCARI, TRA
CUI QUELLA DELLA CMS: NULLITÀ DELLA COMMISSIONE DI
MASSIMO SCOPERTO IN QUANTO INDETERMINATA NONCHÉ DELLA
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE IN QUANTO NON PATTUITA.
Per l'appellante incidentale il Tribunale avrebbe errato nel rilevare d'ufficio una c.d. nullità di protezione “peraltro applicabile ai consumatori e non certamente alla ditta individuale dell'attore, richiamando, altresì, erroneamente le sentenze della Suprema
Corte nn. 14828/12 e 26242-26243 del 2014. Infatti SOLO nell'ipotesi in cui il soggetto agisca al fine di ottenere pronuncia di annullamento del contratto e/o delle relative clausole la rilevazione ex officio della nullità contrattuale risulta dovuta da parte del Giudice, MA NON nell'ipotesi in cui vengano allegati dei vizi genetici, tali per cui la domanda svolta non postuli affatto la validità del contratto e/o delle relative clausole, ma ne prescinda” (comparsa pag. 5), richiamando sul punto la sentenza della
Suprema Corte n. 14684 del 6/6/2018.
LA CORTE OSSERVA.
I) l'attore in primo grado aveva introdotto la questione della CMS, non solo, come ritenuto dal Tribunale con riferimento alla causa petendi, ma altresì nel petitum:
“Quanto alla CMS La CA d'TA, nelle sue prime istruzioni emanate dopo l'entrata in vigore della L. n. 2 del 2009 escluse dal calcolo del TEGM le CMS: "Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della CA d'TA e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G. U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio
10 2006. Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l'invio delle segnalazione. alla CA d'TA): a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla L. n. 2 del 2009 Tra essi rientra indubbiamente la
Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente" (conformi Cass. pen., sez. 2, 14 maggio
2010, n. 28743 e Cass. pen., sez. 2, 23 novembre 2011, n. 46669). In tali arresti, la tesi inclusiva (anche per il passato) risulterebbe avvalorata proprio dalla normativa successivamente intervenuta in materia di contratti bancari e, in particolare, dal D.L.
29 novembre 2008, n. 185, art.
2-bis, convertito con modificazioni, dalla L. 28 gennaio
2009, n. 2. (…) Nel caso che impegna, inoltre, i pagamenti eseguiti dal correntista a titolo di CMS non trovano riscontro nel relativo documento contrattuale così viziando, in modo irrimediabile la legittimità stessa di tale previsione e, conseguentemente, rendendo illegittimi gli addebiti ad essa collegati.(..) Ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una “imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione”.”(pagg. 14 e ss. atto citazione).
II) In considerazione di quanto dedotto e dell'elaborato tecnico depositato l'attore chiedeva al tribunale di : “ACCERTARE che il contratto di conto corrente n. 12213/20 acceso dall'attore presso l'Agenzia n. 15 di Genova della CA Carige Spa., risulta essere viziato sin dalla data della stipula in dipendenza della pattuizione e/o dell'effettiva applicazione di tassi di interesse oltre il tasso soglia di riferimento, calcolati e determinati nella misura e nei modi dettagliatamente descritti nella perizia allegata al presente atto sub. n.1”.
11 III) In ogni caso come insegnato dalla costante Giurisprudenza cui questa Corte aderisce “Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale”.
(Cass. Sez. U., 12/12/2014, n. 26242, Rv. 633504 - 01)
SECONDO MOTIVO “Utilizzo del saldo ricalcolato (o rettificato) rispetto al saldo banca al fine della verifica delle rimesse solutorie”
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe errata laddove ha utilizzato il saldo ricalcolato anziché il saldo banca: “In ordine al “saldo ricalcolato” di cui all'arresto giurisprudenziale ordinanza della Suprema Corte n. 9141/20 citata dal I Giudice ci permettiamo precisare in particolare, che riteniamo non condivisibile l'applicazione ai fini prescrizionali del saldo ricalcolato/rettificato anziché del saldo banca, in quanto assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe indubbiamente a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo (così il Tribunale Torino con sentenza 20/10/21 n. 4671, Tribunale Napoli Nord con sentenza del 11/01/17 Trib. Udine n. 1299/2016, Trib. Milano n. 14041/16, Trib.
Modena n. 10/2016, Trib. Milano 29/07/14 Corte Appel-lo Torino con sentenza n. 205 del 26/01/17 etc. etc.). In particolare, infatti, nell'individuazione della natura delle rimesse deve considerarsi il c.d. “saldo banca” e non il saldo depurato dagli addebiti illegittimi, poiché diversamente l'estinzione del diritto restitutorio, per l'appunto conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, verrebbe parzialmente negata” (comparsa pag. 9).
12 LA CORTE OSSERVA.
I) Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado: “Questo giudice in linea con l'arresto della cassazione Civile n.9141 del 2020 ritiene che il metodo più corretto per la determinazione della prescrizione delle rimesse solutorie sia quello dei saldi ricalcolati. Secondo il metodo dei saldi banca, infatti, si ritiene erroneamente che, per ottenere l'effetto della irripetibilità del pagamento indebito rispetto al quale è maturata la prescrizione, nel procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente ed alla individuazione delle rimesse solutorie, si debbano mantenere le indebite annotazioni effettuate dallo stesso istituto di credito. E', invece, evidente, come afferma il giudice nomofilattico, che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.” (sentenza pag. 23).
II) Sul punto è sufficiente richiamare la costante Giurisprudenza, cui questa Corte aderisce, a mente della quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo. (Cass.
Sez. 1, 16/03/2023, n. 7721, Rv. 667221 - 01)
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, SIA L'APPELLO
PRINCIPALE CHE L'APPELLO INCIDENTALE DEVONO ESSERE RIGETTATI.
13 SPESE
Stante la soccombenza reciproca le spese debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza impugnata pronunciata in data 17.10.2022 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica
2. rigetta l'appello incidentale;
3. conferma integralmente la sentenza appellata;
4. spese compensate;
5. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che sia l'impugnazione principale che quella incidentale sono state completamente rigettate.
Genova, 29/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
14