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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 22/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7608 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, sia in proprio che quale legale rappresentante della Parte_1
“DBF società agricola” s.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Cesarini
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. Michele Giampalmo
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Luigi Lorusso
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento (art. 24 D.lgs. n. 46/1999)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.9.2024, , sia in proprio che quale Parte_1 legale rappresentante della “DBF società agricola” s.r.l., adiva l'intestato Tribunale del
Lavoro, proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, avverso le cartelle di pagamento n. 043 2022 00029420 54 000 e n. 043 2022 00029419 53 000, notificategli in data 10.7.2024 in forza del preteso, mancato versamento degli importi ivi precisati
(rispettivamente, euro 13.823,48 ed euro 5.124,03), a titolo di sanzione amministrativa rivenienti dalle ordinanze n. 255/2018 e n. 257/2018, emesse dall' Controparte_1
di in data 23.8.2021 ed asseritamente notificate il 27.8.2021.
[...] CP_1
Con un unico motivo la parte opponente eccepiva la nullità dell'atto impositivo, siccome non preceduto dalla notificazione degli atti presupposti.
Chiedeva, pertanto, che l'adito Tribunale – previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate – accogliesse le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. n. 255/2018 del 23.08.2021 asseritamente notificato in data 27.08.2021 e dell'ingiunzione di pagamento n. 257/2018 del
23.08.2021, notificata in data 27.08.2021 e per l'effetto dichiarare nulle e/o annullabili le cartelle di pagamento n. 043 2022 00029420 54 000 e n. 043 2022 00029419 53 000; - con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”. CP_ Disattesa l'istanza di sospensione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, l' di il quale resisteva al Controparte_1 CP_1
ricorso, invocandone il rigetto.
L restava, invece, intimata. Controparte_3
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve preliminarmente darsi atto che l' seppur Controparte_3 menzionata nell'intestazione del ricorso introduttivo, non è stata ritualmente evocata in giudizio, non essendovi alcuna prova in tal senso.
3. Sempre in limine, s'appalesa meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di CP_ legittimazione passiva, quale sollevata dall' nella memoria di costituzione.
Difatti, dal dettaglio degli addebiti riportato nelle cartelle di pagamento impugnate si evince che il carico iscritto a ruolo attiene a sanzioni amministrative irrogate dall'
[...]
con le ordinanze n. 255/2018 e n. 257/2018. Controparte_1
Ne consegue che l'Ente titolare del credito, come tale legittimato a resistere all'odierna opposizione, è il predetto . CP_1
4. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Invero, è senz'altro esatto il rilievo secondo cui l'omessa notificazione di un atto presupposto integri un vizio inficiante la validità dell'atto successivo (quale, nella specie, la cartella di pagamento).
2 Si richiama, in proposito, l'orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 16412 del 25.07.2007, secondo cui “l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio,
l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione
e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (così in termini: Sez. 5, sentenza n. 1364/ del 21/05/2019; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30/11/2018, n. m.).
Ed ancora, come di recente ribadito da Cass., civ., sez. trib., 09.08.2024, n.22579, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato.
4.2. Nella specie, tuttavia, l' ha fornito prova della rituale notificazione Controparte_1
degli atti presupposti, come si evince dagli avvisi di ricevimento relativi alle ordinanze sottese alle cartelle di pagamento impugnate (docc. 1-2-3).
Dal canto suo, l'opponente ha preso atto di una siffatta produzione documentale, non sollevando alcuna contestazione sul punto (si leggano, a tal fine, le note di trattazione scritta depositate in data 21.01.2025).
Ne discende, pertanto, l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione formulato da
[...]
, non configurandosi, nella fattispecie in esame, alcun vizio nella sequenza Pt_1
procedimentale antecedente alla formazione del ruolo.
Quanto precede postula il rigetto del ricorso, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione dibattuta fra le parti.
5. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate) – seguono la soccombenza dell'opponente CP_ nei confronti dell' e dell' (quanto a quest'ultimo, con la riduzione del 20%, ex CP_1
art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 149/2015).
Nulla per le spese nei confronti dell' , rimasta intimata. Controparte_3
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7608/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate, quanto Parte_1
CP_ all' in euro 2.695,00 e, quanto all' , in euro 2.156,00, Controparte_1
oltre accessori come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 22/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7608 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, sia in proprio che quale legale rappresentante della Parte_1
“DBF società agricola” s.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Cesarini
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. Michele Giampalmo
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Luigi Lorusso
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento (art. 24 D.lgs. n. 46/1999)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.9.2024, , sia in proprio che quale Parte_1 legale rappresentante della “DBF società agricola” s.r.l., adiva l'intestato Tribunale del
Lavoro, proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, avverso le cartelle di pagamento n. 043 2022 00029420 54 000 e n. 043 2022 00029419 53 000, notificategli in data 10.7.2024 in forza del preteso, mancato versamento degli importi ivi precisati
(rispettivamente, euro 13.823,48 ed euro 5.124,03), a titolo di sanzione amministrativa rivenienti dalle ordinanze n. 255/2018 e n. 257/2018, emesse dall' Controparte_1
di in data 23.8.2021 ed asseritamente notificate il 27.8.2021.
[...] CP_1
Con un unico motivo la parte opponente eccepiva la nullità dell'atto impositivo, siccome non preceduto dalla notificazione degli atti presupposti.
Chiedeva, pertanto, che l'adito Tribunale – previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate – accogliesse le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. n. 255/2018 del 23.08.2021 asseritamente notificato in data 27.08.2021 e dell'ingiunzione di pagamento n. 257/2018 del
23.08.2021, notificata in data 27.08.2021 e per l'effetto dichiarare nulle e/o annullabili le cartelle di pagamento n. 043 2022 00029420 54 000 e n. 043 2022 00029419 53 000; - con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”. CP_ Disattesa l'istanza di sospensione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, l' di il quale resisteva al Controparte_1 CP_1
ricorso, invocandone il rigetto.
L restava, invece, intimata. Controparte_3
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve preliminarmente darsi atto che l' seppur Controparte_3 menzionata nell'intestazione del ricorso introduttivo, non è stata ritualmente evocata in giudizio, non essendovi alcuna prova in tal senso.
3. Sempre in limine, s'appalesa meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di CP_ legittimazione passiva, quale sollevata dall' nella memoria di costituzione.
Difatti, dal dettaglio degli addebiti riportato nelle cartelle di pagamento impugnate si evince che il carico iscritto a ruolo attiene a sanzioni amministrative irrogate dall'
[...]
con le ordinanze n. 255/2018 e n. 257/2018. Controparte_1
Ne consegue che l'Ente titolare del credito, come tale legittimato a resistere all'odierna opposizione, è il predetto . CP_1
4. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Invero, è senz'altro esatto il rilievo secondo cui l'omessa notificazione di un atto presupposto integri un vizio inficiante la validità dell'atto successivo (quale, nella specie, la cartella di pagamento).
2 Si richiama, in proposito, l'orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 16412 del 25.07.2007, secondo cui “l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio,
l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione
e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (così in termini: Sez. 5, sentenza n. 1364/ del 21/05/2019; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30/11/2018, n. m.).
Ed ancora, come di recente ribadito da Cass., civ., sez. trib., 09.08.2024, n.22579, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato.
4.2. Nella specie, tuttavia, l' ha fornito prova della rituale notificazione Controparte_1
degli atti presupposti, come si evince dagli avvisi di ricevimento relativi alle ordinanze sottese alle cartelle di pagamento impugnate (docc. 1-2-3).
Dal canto suo, l'opponente ha preso atto di una siffatta produzione documentale, non sollevando alcuna contestazione sul punto (si leggano, a tal fine, le note di trattazione scritta depositate in data 21.01.2025).
Ne discende, pertanto, l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione formulato da
[...]
, non configurandosi, nella fattispecie in esame, alcun vizio nella sequenza Pt_1
procedimentale antecedente alla formazione del ruolo.
Quanto precede postula il rigetto del ricorso, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione dibattuta fra le parti.
5. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate) – seguono la soccombenza dell'opponente CP_ nei confronti dell' e dell' (quanto a quest'ultimo, con la riduzione del 20%, ex CP_1
art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 149/2015).
Nulla per le spese nei confronti dell' , rimasta intimata. Controparte_3
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7608/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate, quanto Parte_1
CP_ all' in euro 2.695,00 e, quanto all' , in euro 2.156,00, Controparte_1
oltre accessori come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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