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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 14/01/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
IC AN, TO
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2105/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M02565.2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M02565.2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20062/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: in via principale, dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento impugnato e contestuale irrogazione delle sanzioni opposta;
in via subordinata, ridursi la pretesa erariale, con vittoria di spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La resistente Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli ha concluso come segue: rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell' art. 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 28.01.2025; la ricorrente Ricorrente_1 srl unipersonale in persona del l.r. Nominativo_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 5.02.2025; la resistente Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e la ricorrente ha depositato memorie illustrative;
all'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 srl unipersonale -esercente l'attività di pulizia generale di edifici- in persona del l.r. Nominativo_1 propone impugnativa avverso l'avviso di accertamento n.TF3032M02565/2024 notificato in data 5.12.2024 relativo a Irap e Iva 2018 con il quale l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale I di Napoli
-ufficio controlli- a seguito di accertamenti effettuati in merito alla fruizione di aiuti di Stato e quindi nell'ambito dei controlli alla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul reddito, su Irap e Iva presentata, ha richiesto il pagamento di €18.438,00 quale maggiore Irap derivata da indebita fruizione delle deduzioni sul costo del personale ed €199.672,00 a titolo di recupero di Iva su acquisti in regime di reverse-charge a cui aggiungere le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in €269.557,20: lamenta l'infondatezza delle pretese,
l'illegittimità e comunque l'eccessività delle sanzioni irrogate.
In particolare, evidenzia che l'ufficio finanziario ha rilevato che la ricorrente nel 2018 ha ricevuto dalla Società_1 srl fatture per servizi di pulizia operati in regime di reverse charge per €907.000,00 ed ha emesso fatture di reverse charge -cd. inversione contabile dell'Iva direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione del servizio anziché sul cedente- per €1.792.052,00 relative a prestazioni di pulizia svolte per lo più nei confronti della società Nominativo_2 a r.l.: le circostanze che le società interessate avessero lo stesso amministratore -che rivestiva anche la qualifica di socio-, che la Società_1 srl avesse operato quasi esclusivamente per la ricorrente e che le dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta accertato fossero state trasmesse dallo stesso intermediario fiscale avrebbero indotto a considerare le fatture ricevute dalla società ricorrente come riconducibili a rapporti di lavoro subordinato e come tali non soggette a regime di reverse charge. Tali conclusioni, a parere della ricorrente, non tenevano conto del fatto che, come ribadito nelle memorie illustrative, la Ricorrente_1 srl ha regolarmente svolto, nei confronti della società Nominativo_2 srl, l'attività di pulizia avvalendosi oltre alla propria forza lavoro anche della collaborazione della Società_1 srl che ha quindi provveduto a fatturare in regime di reverse charge le proprie prestazioni. La resistente Agenzia delle Entrate ha replicato affermando la legittimità del proprio operato, trasfuso nell'avviso di accertamento impugnato emesso a seguito di analisi dei dati presenti nei propri sistemi informativi, non avendo avuto esito l'invito rivolto alla ricorrente ad esibire alcuni documenti specificamente individuati: dunque, nell'anno 2018 la Ricorrente_1 ha effettuato acquisti di “prestazioni di pulizia” dalla Società_1 srl per un importo di €907,600,00 procedendo alla doppia annotazione esponendo l'Iva di
€199.672,00 sia a credito, provvedendo poi alla detrazione, sia a debito;
ha quindi emesso fatture in regime di inversione contabile ai sensi dell'art.17 del Decreto Iva per €1.792.052,00 rivolte, per circa l'80%, in favore di Nominativo_2 srl società con sede in Roma avente per oggetto sociale la gestione di alberghi;
ha inoltre dedotto ai fini Irap i costi del personale beneficiando degli aiuti di Stato cd. “de minimis”. A sostegno della tesi dell'inesistenza oggettiva delle fatture emesse da Società_1 srl nei confronti di Ricorrente_1 srl, l'Agenzia sottolinea che tra la ricorrente e la Società_1 srl, oltre all'identico oggetto sociale, sono emerse le seguenti connessioni: nessuna delle due società dispone di beni strumentali all'esercizio dell'attività di pulizia;
hanno lo stesso rappresentante legale e identica compagine sociale essendo il Nominativo_1 come detto rappresentante legale e socio unico di entrambe;
in alcuni casi risultano uguali i lavoratori, transitati da una società all'altra, circostanze tutte che hanno indotto a ritenere la società ricorrente come costituita al solo fine di accedere a dei vantaggi fiscali, altrimenti preclusi, riaddebitando il costo delle prestazioni di pulizia ricevute dalla Società_1 srl all'utilizzatrice finale Nominativo_2 che peraltro non risulta aver posto gli adempimenti di cui all'art.17 co.5 del DPR 633 del 1972. Sarebbero dunque inesistenti le fatture emesse da Società_1 e dunque è da ritenere, per la resistente, che le prestazioni dei servizi di pulizia siano stati effettuate in regime di rapporto di lavoro subordinato: in assenza di documentazione di parte, l'U.F. emetteva l'avviso impugnato per l'illegittima detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e le relative sanzioni ed interessi.
Quanto alle doglianze di parte ricorrente, l'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi ovvero delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'annullamento dell'atto impugnato che, come detto, risulta confortato dai dati in possesso dell'U.F. e non contrastato documentalmente né formalmente e specificamente eccepito da Ricorrente_1 srl.
A fronte di tali elementi, la corte di giustizia tributaria di I grado adita ritiene il ricorso infondato e ne dispone il rigetto per i seguenti motivi: in via preliminare, appare infondata l'eccezione posta da parte ricorrente di assoluta infondatezza della pretesa erariale, solo verbalmente sostenuta ma non adeguatamente riscontrata documentalmente e fattualmente, in palese violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova;
in sintesi, da quanto emerso dai dati in possesso dell'U.F., la ricorrente ha ricevuto fatture per prestazioni di servizi di pulizia della Società_1 ed ha rifatturato le stesse alla Nominativo_2: non appare seriamente contestabile dunque l'assunto dell'Agenzia secondo il quale il ciclo di fatturazione appena descritto, considerando il rapporto di cointeressenza tra le due società di pulizie ed il rapporto di sostanziale mono committenza con la Nominativo_2, simuli diverse prestazioni di servizi che celano un rapporto di lavoro subordinato tra il personale dipendente e la società alberghiera da ultimo indicata. In tali casi, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza della suprema Corte – da ultimo con ordinanza n.25256 del 15 settembre 2025- “ l'iva inerente ad operazioni ritenute oggettivamente o soggettivamente inesistenti non può essere portata in detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del testo unico sull'Iva a prescindere dal fatto che le parti si siano avvalse del reverse charge”: con tale meccanismo, un operatore economico può detrarre l'imposta a lui addebitata per l'acquisto di beni e servizi da quella che lui stesso ha incassato in relazione alle operazioni attive da lui compiute nell'esercizio dell'attività, in modo da far restare l'imposta sul valore aggiunto a carico del consumatore finale che non ha diritto alla detrazione dell'imposta. In altri termini, l'esistenza di un'operazione rappresenta un requisito sostanziale per l'esercizio del diritto di detrazione, mentre nel caso di specie le prestazioni erogate e ritenute relative a rapporti di lavoro subordinato sono escluse dal campo di applicazione Iva per mancanza del presupposto soggettivo ai sensi dell'art. 5 del T.U. sull'Iva riferito ad attività di lavoro autonomo.
Il ricorso è dunque da ritenersi infondato e va rigettato, risultando anche le disposte sanzioni normativamente previste e correttamente applicate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €10.000,00 oltre oneri accessori di legge.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, nella composizione sopra indicata, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in €10.000,00 oltre oneri accessori di legge se spettanti.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
IC AN, TO
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2105/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M02565.2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M02565.2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20062/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: in via principale, dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento impugnato e contestuale irrogazione delle sanzioni opposta;
in via subordinata, ridursi la pretesa erariale, con vittoria di spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La resistente Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli ha concluso come segue: rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell' art. 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 28.01.2025; la ricorrente Ricorrente_1 srl unipersonale in persona del l.r. Nominativo_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 5.02.2025; la resistente Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e la ricorrente ha depositato memorie illustrative;
all'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 srl unipersonale -esercente l'attività di pulizia generale di edifici- in persona del l.r. Nominativo_1 propone impugnativa avverso l'avviso di accertamento n.TF3032M02565/2024 notificato in data 5.12.2024 relativo a Irap e Iva 2018 con il quale l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale I di Napoli
-ufficio controlli- a seguito di accertamenti effettuati in merito alla fruizione di aiuti di Stato e quindi nell'ambito dei controlli alla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul reddito, su Irap e Iva presentata, ha richiesto il pagamento di €18.438,00 quale maggiore Irap derivata da indebita fruizione delle deduzioni sul costo del personale ed €199.672,00 a titolo di recupero di Iva su acquisti in regime di reverse-charge a cui aggiungere le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in €269.557,20: lamenta l'infondatezza delle pretese,
l'illegittimità e comunque l'eccessività delle sanzioni irrogate.
In particolare, evidenzia che l'ufficio finanziario ha rilevato che la ricorrente nel 2018 ha ricevuto dalla Società_1 srl fatture per servizi di pulizia operati in regime di reverse charge per €907.000,00 ed ha emesso fatture di reverse charge -cd. inversione contabile dell'Iva direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione del servizio anziché sul cedente- per €1.792.052,00 relative a prestazioni di pulizia svolte per lo più nei confronti della società Nominativo_2 a r.l.: le circostanze che le società interessate avessero lo stesso amministratore -che rivestiva anche la qualifica di socio-, che la Società_1 srl avesse operato quasi esclusivamente per la ricorrente e che le dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta accertato fossero state trasmesse dallo stesso intermediario fiscale avrebbero indotto a considerare le fatture ricevute dalla società ricorrente come riconducibili a rapporti di lavoro subordinato e come tali non soggette a regime di reverse charge. Tali conclusioni, a parere della ricorrente, non tenevano conto del fatto che, come ribadito nelle memorie illustrative, la Ricorrente_1 srl ha regolarmente svolto, nei confronti della società Nominativo_2 srl, l'attività di pulizia avvalendosi oltre alla propria forza lavoro anche della collaborazione della Società_1 srl che ha quindi provveduto a fatturare in regime di reverse charge le proprie prestazioni. La resistente Agenzia delle Entrate ha replicato affermando la legittimità del proprio operato, trasfuso nell'avviso di accertamento impugnato emesso a seguito di analisi dei dati presenti nei propri sistemi informativi, non avendo avuto esito l'invito rivolto alla ricorrente ad esibire alcuni documenti specificamente individuati: dunque, nell'anno 2018 la Ricorrente_1 ha effettuato acquisti di “prestazioni di pulizia” dalla Società_1 srl per un importo di €907,600,00 procedendo alla doppia annotazione esponendo l'Iva di
€199.672,00 sia a credito, provvedendo poi alla detrazione, sia a debito;
ha quindi emesso fatture in regime di inversione contabile ai sensi dell'art.17 del Decreto Iva per €1.792.052,00 rivolte, per circa l'80%, in favore di Nominativo_2 srl società con sede in Roma avente per oggetto sociale la gestione di alberghi;
ha inoltre dedotto ai fini Irap i costi del personale beneficiando degli aiuti di Stato cd. “de minimis”. A sostegno della tesi dell'inesistenza oggettiva delle fatture emesse da Società_1 srl nei confronti di Ricorrente_1 srl, l'Agenzia sottolinea che tra la ricorrente e la Società_1 srl, oltre all'identico oggetto sociale, sono emerse le seguenti connessioni: nessuna delle due società dispone di beni strumentali all'esercizio dell'attività di pulizia;
hanno lo stesso rappresentante legale e identica compagine sociale essendo il Nominativo_1 come detto rappresentante legale e socio unico di entrambe;
in alcuni casi risultano uguali i lavoratori, transitati da una società all'altra, circostanze tutte che hanno indotto a ritenere la società ricorrente come costituita al solo fine di accedere a dei vantaggi fiscali, altrimenti preclusi, riaddebitando il costo delle prestazioni di pulizia ricevute dalla Società_1 srl all'utilizzatrice finale Nominativo_2 che peraltro non risulta aver posto gli adempimenti di cui all'art.17 co.5 del DPR 633 del 1972. Sarebbero dunque inesistenti le fatture emesse da Società_1 e dunque è da ritenere, per la resistente, che le prestazioni dei servizi di pulizia siano stati effettuate in regime di rapporto di lavoro subordinato: in assenza di documentazione di parte, l'U.F. emetteva l'avviso impugnato per l'illegittima detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e le relative sanzioni ed interessi.
Quanto alle doglianze di parte ricorrente, l'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi ovvero delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'annullamento dell'atto impugnato che, come detto, risulta confortato dai dati in possesso dell'U.F. e non contrastato documentalmente né formalmente e specificamente eccepito da Ricorrente_1 srl.
A fronte di tali elementi, la corte di giustizia tributaria di I grado adita ritiene il ricorso infondato e ne dispone il rigetto per i seguenti motivi: in via preliminare, appare infondata l'eccezione posta da parte ricorrente di assoluta infondatezza della pretesa erariale, solo verbalmente sostenuta ma non adeguatamente riscontrata documentalmente e fattualmente, in palese violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova;
in sintesi, da quanto emerso dai dati in possesso dell'U.F., la ricorrente ha ricevuto fatture per prestazioni di servizi di pulizia della Società_1 ed ha rifatturato le stesse alla Nominativo_2: non appare seriamente contestabile dunque l'assunto dell'Agenzia secondo il quale il ciclo di fatturazione appena descritto, considerando il rapporto di cointeressenza tra le due società di pulizie ed il rapporto di sostanziale mono committenza con la Nominativo_2, simuli diverse prestazioni di servizi che celano un rapporto di lavoro subordinato tra il personale dipendente e la società alberghiera da ultimo indicata. In tali casi, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza della suprema Corte – da ultimo con ordinanza n.25256 del 15 settembre 2025- “ l'iva inerente ad operazioni ritenute oggettivamente o soggettivamente inesistenti non può essere portata in detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del testo unico sull'Iva a prescindere dal fatto che le parti si siano avvalse del reverse charge”: con tale meccanismo, un operatore economico può detrarre l'imposta a lui addebitata per l'acquisto di beni e servizi da quella che lui stesso ha incassato in relazione alle operazioni attive da lui compiute nell'esercizio dell'attività, in modo da far restare l'imposta sul valore aggiunto a carico del consumatore finale che non ha diritto alla detrazione dell'imposta. In altri termini, l'esistenza di un'operazione rappresenta un requisito sostanziale per l'esercizio del diritto di detrazione, mentre nel caso di specie le prestazioni erogate e ritenute relative a rapporti di lavoro subordinato sono escluse dal campo di applicazione Iva per mancanza del presupposto soggettivo ai sensi dell'art. 5 del T.U. sull'Iva riferito ad attività di lavoro autonomo.
Il ricorso è dunque da ritenersi infondato e va rigettato, risultando anche le disposte sanzioni normativamente previste e correttamente applicate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €10.000,00 oltre oneri accessori di legge.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, nella composizione sopra indicata, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in €10.000,00 oltre oneri accessori di legge se spettanti.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.