TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 10 ottobre 2025, previa lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22, L. n.°
689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 1831/2024 R.G., avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex art. 22 e ss L. 689/81 (escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto, quelle relative al…)” (codice 180099) promossa con ricorso proposto da:
(c.f. ), come rappresento e difeso dall'Avv.to Elena Pt_1 C.F._1
Ferrero, del Foro di Asti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
, Sede Territoriale di Asti-Alessandria, Sede di Asti (c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1
proprio Direttore pro tempore, come rappresentato e difeso dai Dott.i Giorgio Bovenzi e Vilma
Baldi, Funzionari in servizio presso il medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 22 settembre
2025 ed a verbale di udienza 10 ottobre 2025 richiamate a formarne parte integrante:
pagina 1 di 7 <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'opposta ordinanza ingiunzione n° 109 AT/24 emessa dall' – Sede Di Asti – protocollo 12270 Controparte_3
per i gravi motivi di cui in narrativa;
Nel merito
Dichiarare nulla, illegittima, inefficace e/o comunque annullare e/o revocare e/o annullare l'ordinanza ingiunzione n° 109 AT/24 emessa dall' Controparte_3
– Sede Di Asti – protocollo 12270 e ogni altro atto collegato, presupposto o
[...] conseguente, per tutti i motivi dedotti in ricorso, con particolare riferimento all'erronea riqualificazione operata del rapporto di lavoro intercorrenti con il Sig. e la Parte_2
Sig.ra in rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato invece del legittimo Parte_3
rapporto di lavoro intermittente realmente intercorrente, per essere detta riqualificazione infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e quelli che emergeranno in corso di causa nonché con riferimento all'omessa motivazione circa la quantificazione della sanzione amministrativa irrogata;
In subordine nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa, ai sensi dell'art. 11, L. 689/1981;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge>>.
Per parte resistente, come da atto di costituzione a verbale di udienza 09 ottobre 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<- rigettare il ricorso poiché infondato, per i motivi sopra esposti, con conseguente piena conferma della legittimità sostanziale dell'ordinanza ingiunzione redatta nei confronti del sig. provvedimento n. 109 AT/24 Prot. n. 12270 del 25.06.2024, notificato l'11.07.2024), Pt_1
- con vittoria delle spese di lite, liquidate d'ufficio ai sensi dell'art. 9, 2° c. del D. Lgs. n.
149/2015;
pagina 2 di 7 - Nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le CP_3
spese di lite, in ragione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, già recepita dalla Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 499/20>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza-ingiunzione 25 giugno 2024, n.° 109, notificata in data 11 luglio 2024, il
, Controparte_1 Controparte_4
, Sede di Asti, sulla scorta del verbale Unico di accertamento e
[...]
notificazione 17 novembre 2023, n.° 2023-217472-PCON-1, sanzionava disconosciuta Pt_1
la genuinità dei contratti di lavoro intermittente intervenuti con i sotto indicati lavoratori (poiché ritenuti non rientranti nella fascia anagrafica di cui all'art. 13, comma 2, D.L.vo n.° 81/2015), per la ritenuta violazione:
1) dell'art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, D.L. n.° 510/96, convertito con modificazioni in
L. n.° 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L n.° 296/2006, come modificato dalla L. n.° 183/2010 e dal D.L. n.° 16/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 44/2012, per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego, l'assunzione dei lavoratori e Parte_2 Parte_3
2) dell'art. 4 bis, comma 2, primo periodo, D. L.vo n.° 181/2000, come modificato dall'art.6, comma 1, D.L.vo n.° 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lett.
a) e b), L. n.° 183/2010, per non aver consegnato, prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la dichiarazione di assunzione ai lavoratori di cui al punto precedente.
Proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione così lui notificata con ricorso depositato in data 09 agosto 2024, hiedendo, previa sospensione della di essa efficacia esecutiva, Pt_1 in via di principalità, l'annullamento della stessa ed, in via di subordine, la riduzione della sanzione ai minimi edittali. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva il respingimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, accolta l'istanza in via cautelare da parte ricorrente svolta ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, la causa perveniva quindi in decisione all'udienza del 10 ottobre 2025, a mezzo lettura pagina 3 di 7 del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 430, c.p.c., 6, D.L.vo n.° 150/2011, sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
E' circostanza tra le parti incontestata come, nel caso di specie, i lavoratori e Parte_2 fossero stati assunti alle dipendenze del “Bar Sociale di Wei Wei”, corrente in Parte_3
NI RA (AT), Piazza Garibaldi, civico numero 68, ed ivi impiegati con mansioni pacificamente da includersi tra quelle di natura discontinua (ovverosia baristi).
Per quanto non rientranti nella fascia anagrafica di cui all'art. 13, comma 2, D.L.vo n.°
81/2015, sussisteva pertanto il requisito oggettivo legittimante il contratto a chiamata e non poteva di conseguenza procedersi al disconoscimento del rapporto lavorativo così instaurato.
L'art. 13, D.L.vo n.° 81/2015 (recante rubrica: “definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente”) è formulato difatti alla stessa stregua dell'art. 34, D.L.vo n.° 276/2003, disponendo che:
<
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno>>; <in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali>>;
<
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni>>;
<
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato>>;
pagina 4 di 7 <
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'art. 16>>;
<
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni>>.
L'art. 15, comma 1, del medesimo D.L.vo n.° 81/2015 (recante rubrica: “forma e comunicazioni”), come sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), D.L.vo n.° 104/2022, sua volta dispone che:
<
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152, deve contenere i seguenti elementi: a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13; b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità; f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative>>.
Ora: come precipuamente statuito da Cass. civ., Sez. Lav., n.° 22086/2023 (e di recente ribadito da Cass. civ., Sez. Lav., n.° 20661/2025), l'interpretazione letterale della disposizione normativa porta a ritenere che le due condizioni legittimanti la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente siano disgiunte e non necessariamente concorrenti.
La definizione tipologica dell'istituto è invero dettata nel comma 1, ove sono previsti, senza alcun cenno a limiti di età, le “esigenze”, i “casi”, in cui è consentito utilizzarlo.
pagina 5 di 7 Il comma 2 dispone poi che “in ogni caso” è consentito utilizzare il lavoro intermittente con i soggetti che al momento dell'instaurazione del rapporto hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25, o con soggetti che hanno più di 55 anni.
L'espressione “in ogni caso” del citato comma 2 evoca i “casi”, cioè le esigenze, di cui al comma 1, ed è letteralmente interpretabile come “in qualunque caso”, “qualunque sia
l'esigenza”, a prescindere cioè dalla sussistenza di specifici casi ed esigenze.
In altri termini, con la locuzione, “in ogni caso”, nel senso così inteso, il comma 2 consente la stipula del contratto di lavoro intermittente con soggetti che hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25 e più di 55 anni.
In definitiva, il comma 2 consente di stipulare con i soggetti in tali condizioni di età il contratto intermittente anche a prescindere dagli specifici casi ed esigenze di cui al comma 1.
Inoltre, l'espressione “in ogni caso” (che aggiunge il presupposto dell'età) è preceduta dal verbo ausiliare “può”: l'uso del verbo ausiliare indica, chiaramente, che si tratta di requisito che non è previsto quale elemento costitutivo del contratto e l'espressione utilizzata rende evidente che il Legislatore ha inteso aggiungere un'ulteriore ipotesi di lavoro intermittente, caratterizzata in via esclusiva dal requisito anagrafico del lavoratore.
E' d'altra parte doveroso notare che nel testo originario dell'art. 34, D.L.vo n.° 276/2003, tale previsione anagrafica aveva carattere sperimentale e faceva riferimento al concorso di un duplice fattore, ossia lo stato di disoccupazione di soggetti con meno di 25 anni o lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo, rendendo evidente che il lavoro intermittente era stato concepito proprio come strumento che, a prescindere dalle caratteristiche dell'attività lavorativa, agevolasse l'entrata nel mercato del lavoro di soggetti più fragili.
Dal punto di vista dell'interpretazione letterale, inoltre, va sottolineato che l'art. 15, D.L.vo n.° 81/2015, dedicato ai requisiti di forma (ad probationem) del contratto di lavoro intermittente, prevede, tra i vari elementi, <durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13>>, facendo palese riferimento a due diverse ipotesi di lavoro intermittente: quella giustificata dai requisiti oggettivi (le attività discontinue) e quella giustificata dai requisiti soggettivi (l'età del lavoratore).
La scelta del Legislatore di individuare due diverse tipologie di contratto di lavoro intermittente emerge pertanto con chiarezza ed univocità dal testo delle disposizioni normative e, di conseguenza, considerato il primato del criterio letterale dettato dall'art. 12 delle disp. prelim.
pagina 6 di 7 c.c. (che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie;
sul punto, cfr. Cass., SS.UU., n.° 23051/2022), si palesa inammissibile ogni altra interpretazione.
Il tutto, secondo interpretazione assolutamente avulsa dalla fattispecie disaminata da
CGUE, 19 luglio 2017, in C-143/2016.
Altro dovere al procedente Ufficio non residua pertanto che, in accoglimento del ricorso, annullare l'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
, di Asti-Alessandria, Sede di Asti, 25 giugno 2024,
[...] Controparte_3
n.° 109.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva sulla scorta dei parametri di cui al DM
n.° 147/2022 (negli importi, ridotti in ragione del 33%, prossimi alle medie tariffarie per le cause di valore sino ad € 1.100,00, per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio della controversia, introduttiva e decisionale), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 413 e ss., 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso;
- condanna Controparte_1 [...]
, Sede di Asti al pagamento delle spese di lite nel Controparte_4 presente giudizio da ffrontate che, in favore dello stesso, si liquidano in complessivi € Pt_1
36,00 (trecentosessanta/00) oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed
IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge ed oltre € 70,00 (settanta/00) a titolo di esposti esenti.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 10 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 10 ottobre 2025, previa lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22, L. n.°
689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 1831/2024 R.G., avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex art. 22 e ss L. 689/81 (escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto, quelle relative al…)” (codice 180099) promossa con ricorso proposto da:
(c.f. ), come rappresento e difeso dall'Avv.to Elena Pt_1 C.F._1
Ferrero, del Foro di Asti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
, Sede Territoriale di Asti-Alessandria, Sede di Asti (c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1
proprio Direttore pro tempore, come rappresentato e difeso dai Dott.i Giorgio Bovenzi e Vilma
Baldi, Funzionari in servizio presso il medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 22 settembre
2025 ed a verbale di udienza 10 ottobre 2025 richiamate a formarne parte integrante:
pagina 1 di 7 <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'opposta ordinanza ingiunzione n° 109 AT/24 emessa dall' – Sede Di Asti – protocollo 12270 Controparte_3
per i gravi motivi di cui in narrativa;
Nel merito
Dichiarare nulla, illegittima, inefficace e/o comunque annullare e/o revocare e/o annullare l'ordinanza ingiunzione n° 109 AT/24 emessa dall' Controparte_3
– Sede Di Asti – protocollo 12270 e ogni altro atto collegato, presupposto o
[...] conseguente, per tutti i motivi dedotti in ricorso, con particolare riferimento all'erronea riqualificazione operata del rapporto di lavoro intercorrenti con il Sig. e la Parte_2
Sig.ra in rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato invece del legittimo Parte_3
rapporto di lavoro intermittente realmente intercorrente, per essere detta riqualificazione infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e quelli che emergeranno in corso di causa nonché con riferimento all'omessa motivazione circa la quantificazione della sanzione amministrativa irrogata;
In subordine nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa, ai sensi dell'art. 11, L. 689/1981;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge>>.
Per parte resistente, come da atto di costituzione a verbale di udienza 09 ottobre 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<- rigettare il ricorso poiché infondato, per i motivi sopra esposti, con conseguente piena conferma della legittimità sostanziale dell'ordinanza ingiunzione redatta nei confronti del sig. provvedimento n. 109 AT/24 Prot. n. 12270 del 25.06.2024, notificato l'11.07.2024), Pt_1
- con vittoria delle spese di lite, liquidate d'ufficio ai sensi dell'art. 9, 2° c. del D. Lgs. n.
149/2015;
pagina 2 di 7 - Nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le CP_3
spese di lite, in ragione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, già recepita dalla Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 499/20>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza-ingiunzione 25 giugno 2024, n.° 109, notificata in data 11 luglio 2024, il
, Controparte_1 Controparte_4
, Sede di Asti, sulla scorta del verbale Unico di accertamento e
[...]
notificazione 17 novembre 2023, n.° 2023-217472-PCON-1, sanzionava disconosciuta Pt_1
la genuinità dei contratti di lavoro intermittente intervenuti con i sotto indicati lavoratori (poiché ritenuti non rientranti nella fascia anagrafica di cui all'art. 13, comma 2, D.L.vo n.° 81/2015), per la ritenuta violazione:
1) dell'art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, D.L. n.° 510/96, convertito con modificazioni in
L. n.° 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L n.° 296/2006, come modificato dalla L. n.° 183/2010 e dal D.L. n.° 16/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 44/2012, per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego, l'assunzione dei lavoratori e Parte_2 Parte_3
2) dell'art. 4 bis, comma 2, primo periodo, D. L.vo n.° 181/2000, come modificato dall'art.6, comma 1, D.L.vo n.° 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lett.
a) e b), L. n.° 183/2010, per non aver consegnato, prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la dichiarazione di assunzione ai lavoratori di cui al punto precedente.
Proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione così lui notificata con ricorso depositato in data 09 agosto 2024, hiedendo, previa sospensione della di essa efficacia esecutiva, Pt_1 in via di principalità, l'annullamento della stessa ed, in via di subordine, la riduzione della sanzione ai minimi edittali. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva il respingimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, accolta l'istanza in via cautelare da parte ricorrente svolta ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, la causa perveniva quindi in decisione all'udienza del 10 ottobre 2025, a mezzo lettura pagina 3 di 7 del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 430, c.p.c., 6, D.L.vo n.° 150/2011, sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
E' circostanza tra le parti incontestata come, nel caso di specie, i lavoratori e Parte_2 fossero stati assunti alle dipendenze del “Bar Sociale di Wei Wei”, corrente in Parte_3
NI RA (AT), Piazza Garibaldi, civico numero 68, ed ivi impiegati con mansioni pacificamente da includersi tra quelle di natura discontinua (ovverosia baristi).
Per quanto non rientranti nella fascia anagrafica di cui all'art. 13, comma 2, D.L.vo n.°
81/2015, sussisteva pertanto il requisito oggettivo legittimante il contratto a chiamata e non poteva di conseguenza procedersi al disconoscimento del rapporto lavorativo così instaurato.
L'art. 13, D.L.vo n.° 81/2015 (recante rubrica: “definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente”) è formulato difatti alla stessa stregua dell'art. 34, D.L.vo n.° 276/2003, disponendo che:
<
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno>>; <in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali>>;
<
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni>>;
<
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato>>;
pagina 4 di 7 <
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'art. 16>>;
<
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni>>.
L'art. 15, comma 1, del medesimo D.L.vo n.° 81/2015 (recante rubrica: “forma e comunicazioni”), come sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), D.L.vo n.° 104/2022, sua volta dispone che:
<
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152, deve contenere i seguenti elementi: a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13; b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità; f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative>>.
Ora: come precipuamente statuito da Cass. civ., Sez. Lav., n.° 22086/2023 (e di recente ribadito da Cass. civ., Sez. Lav., n.° 20661/2025), l'interpretazione letterale della disposizione normativa porta a ritenere che le due condizioni legittimanti la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente siano disgiunte e non necessariamente concorrenti.
La definizione tipologica dell'istituto è invero dettata nel comma 1, ove sono previsti, senza alcun cenno a limiti di età, le “esigenze”, i “casi”, in cui è consentito utilizzarlo.
pagina 5 di 7 Il comma 2 dispone poi che “in ogni caso” è consentito utilizzare il lavoro intermittente con i soggetti che al momento dell'instaurazione del rapporto hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25, o con soggetti che hanno più di 55 anni.
L'espressione “in ogni caso” del citato comma 2 evoca i “casi”, cioè le esigenze, di cui al comma 1, ed è letteralmente interpretabile come “in qualunque caso”, “qualunque sia
l'esigenza”, a prescindere cioè dalla sussistenza di specifici casi ed esigenze.
In altri termini, con la locuzione, “in ogni caso”, nel senso così inteso, il comma 2 consente la stipula del contratto di lavoro intermittente con soggetti che hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25 e più di 55 anni.
In definitiva, il comma 2 consente di stipulare con i soggetti in tali condizioni di età il contratto intermittente anche a prescindere dagli specifici casi ed esigenze di cui al comma 1.
Inoltre, l'espressione “in ogni caso” (che aggiunge il presupposto dell'età) è preceduta dal verbo ausiliare “può”: l'uso del verbo ausiliare indica, chiaramente, che si tratta di requisito che non è previsto quale elemento costitutivo del contratto e l'espressione utilizzata rende evidente che il Legislatore ha inteso aggiungere un'ulteriore ipotesi di lavoro intermittente, caratterizzata in via esclusiva dal requisito anagrafico del lavoratore.
E' d'altra parte doveroso notare che nel testo originario dell'art. 34, D.L.vo n.° 276/2003, tale previsione anagrafica aveva carattere sperimentale e faceva riferimento al concorso di un duplice fattore, ossia lo stato di disoccupazione di soggetti con meno di 25 anni o lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo, rendendo evidente che il lavoro intermittente era stato concepito proprio come strumento che, a prescindere dalle caratteristiche dell'attività lavorativa, agevolasse l'entrata nel mercato del lavoro di soggetti più fragili.
Dal punto di vista dell'interpretazione letterale, inoltre, va sottolineato che l'art. 15, D.L.vo n.° 81/2015, dedicato ai requisiti di forma (ad probationem) del contratto di lavoro intermittente, prevede, tra i vari elementi, <durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13>>, facendo palese riferimento a due diverse ipotesi di lavoro intermittente: quella giustificata dai requisiti oggettivi (le attività discontinue) e quella giustificata dai requisiti soggettivi (l'età del lavoratore).
La scelta del Legislatore di individuare due diverse tipologie di contratto di lavoro intermittente emerge pertanto con chiarezza ed univocità dal testo delle disposizioni normative e, di conseguenza, considerato il primato del criterio letterale dettato dall'art. 12 delle disp. prelim.
pagina 6 di 7 c.c. (che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie;
sul punto, cfr. Cass., SS.UU., n.° 23051/2022), si palesa inammissibile ogni altra interpretazione.
Il tutto, secondo interpretazione assolutamente avulsa dalla fattispecie disaminata da
CGUE, 19 luglio 2017, in C-143/2016.
Altro dovere al procedente Ufficio non residua pertanto che, in accoglimento del ricorso, annullare l'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
, di Asti-Alessandria, Sede di Asti, 25 giugno 2024,
[...] Controparte_3
n.° 109.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva sulla scorta dei parametri di cui al DM
n.° 147/2022 (negli importi, ridotti in ragione del 33%, prossimi alle medie tariffarie per le cause di valore sino ad € 1.100,00, per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio della controversia, introduttiva e decisionale), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 413 e ss., 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso;
- condanna Controparte_1 [...]
, Sede di Asti al pagamento delle spese di lite nel Controparte_4 presente giudizio da ffrontate che, in favore dello stesso, si liquidano in complessivi € Pt_1
36,00 (trecentosessanta/00) oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed
IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge ed oltre € 70,00 (settanta/00) a titolo di esposti esenti.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 10 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 7 di 7