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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 11140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11140 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 33900/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. PA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33900/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv.to Salvatore Sarracino del Foro di Napoli Nord, c.f.
, giusto mandato in calce all'atto di citazione, il quale C.F._2 dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il numero di fax. o all'indirizzo di posta elettronica P.IVA_1 certificata: così indicati ai Email_1 sensi dell'art.2 del d.p.r. 11 febbraio 2005 n.68
ATTRICE
CONTRO
P.iva ), in persona dell'amministratore unico p.t. CP_1 P.IVA_2
Sig. Controparte_2
CONVENUTA – CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 06.12.2018 la Sig.ra ha convenuto Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli la società convenuta, al fine di CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare la risoluzione del contratto per inadempimento della con sede in Roma alla Via CP_1
Fregene n°13, in persona dell'amministratore unico p.t. Sig.
[...]
nata a [...] il 25.06. 1965 CF: con CP_2 CodiceFiscale_3 domicilio in Roma alla via Trionfale n°9086 cap 00195 e per l'effetto condannarla al pagamento della somma pari ad € 14.500,00 oltre il risarcimento dei danni”. L'attrice ha dedotto di aver sottoscritto con la società convenuta un contratto di preparazione agli esami universitari in data
23.01.2014 avente ad oggetto l'assistenza didattica, comprensiva di trecentottanta ore di lezione e della stesura della tesi di laurea e l'assistenza burocratica e di aver corrisposto la somma di € 14.500,00 pattuita mediante n.
5 assegni bancari intestati alla società convenuta, all'inizio dell'anno accademico 2014/2015; l'attrice ha, altresì, dedotto che i pagamenti avvenivano mediante gli assegni bancari emessi dalla madre, la Sig.ra Per_1
e consegnati nelle mani della sig.ra signora
[...] Controparte_2 amministratore unico p.t. della presso la sede di Napoli alla Via CP_1
Bernini 35, la quale, dopo averne fatto una copia, vi apponeva la propria firma per ricevuta;
in via ulteriore, l'attrice ha dedotto che nel mese di settembre dello stesso anno la sede di Napoli della società convenuta risultava chiusa e pertanto, contattati i responsabili e l'amministratore unico p.t. per chiedere spiegazioni in merito, la stessa riceveva rassicurazioni sulla ripresa imminente delle lezioni, che di fatto non è mai avvenuta.
La regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e pertanto, CP_1 con Ordinanza del 15.04.2021, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia e rinviato la causa con concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
- 2 - Espletate le prove testimoniali con i testi indicati da parte attrice e sui capitoli ammessi, come da Verbale del 16.12.2021, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Così brevemente espositi i fatti di causa e le deduzioni delle parti ritiene, il
Tribunale, che la domanda sia parzialmente fondata e pertanto, debba essere accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
È notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Orbene, nel caso di specie l'attrice ha depositato in giudizio il contratto di preparazione agli esami universitari sottoscritto tra le parti in data 24.01.2021, le copie di n. 5 assegni intestati alla società convenuta emessi dalla madre, la sig.ra a titolo di Persona_1 corrispettivo per le prestazioni pattuite nonché un invito alla negoziazione assistita e alcune lettere di costituzione in mora inviate alla e al CP_1 suo amministratore unico p.t., la sig.ra Dall'esame della Controparte_2 documentazione depositata in atti emerge che nel mese di settembre 2014 la sede della società convenuta, sita a Napoli in Via Bernini 35, non era più operativa e che nonostante le lettere di messa in mora inviate dal procuratore di parte attrice con raccomandate a/r del 06.10.2014, del 04.12.2014 e del
22.12.2014, lo stesso non riceveva alcuna risposta, neppure all'invito alla stipula di una negoziazione assistita comunicato con raccomandata a/r del
06.03.2015. La circostanza è stata confermata dai testi escussi all'udienza del
10.11.2022, i quali hanno dichiarato che gli uffici della società convenuta presso la sede di Eurolaurea in Napoli alla via Bernini 35 già nel mese di
- 3 - settembre 2014 risultavano chiusi. In particolare, il teste , Testimone_1 fidanzato dell'attrice, interrogato sul capo G) risponde: “sì è vero, non ricordo la denominazione della scuola presso la quale si era recata Pt_1 già altre volte trovandola chiusa. Preciso l'ho accompagnata per la prima volta a settembre ed anche successivamente ma abbiamo trovato sempre chiuso. Preciso che la sede della scuola trovasi in Napoli alla via Bernini,
35.” e sul capo M) precisa: “è vero, all'indirizzo di via Bernini non abbiamo più trovato né la nè la sede presso cui domiciliava;
preciso che CP_1 quando ci siamo portati sul posto non abbiamo trovato nessuna delle due.”, circostanze confermate anche dalla madre dell'attrice, la sig.ra Persona_1 la quale, in risposta ai capi I) e J) riferisce, inoltre, che dopo una prima rassicurazione da parte dell'Amministratore p.t. della società convenuta sulla ripresa delle lezioni, con cui la stessa aveva parlato direttamente, non riusciva più ad avere alcun contatto telefonico né la restituzione di quanto pagato, come riferito in risposta al capo L): “Abbiamo fatto richiesta alla
[...]
per la restituzione delle somme versate, circa €15.000,00 dati con CP_2 assegno ed intestati alla che preciso non ci sono mai stati CP_1 restituiti.”.
Tanto premesso, considerato che il contratto di preparazione agli esami universitari è stato stipulato tra le parti in data 23.01.2014 per la durata di trentasei mesi, come indicato al punto h) delle sue condizioni e che nel mese di settembre dello stesso anno e cioè dopo circa sette mesi dalla sottoscrizione dello stesso la società convenuta risultava non più operativa presso la sede di
Eurolaurea in Napoli alla via Bernini 35, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attrice per grave inadempimento contrattuale della convenuta.
Quanto ai dedotti pagamenti effettuati dall'attrice a mezzo assegni bancari per l'importo di € 14.500,00, di cui risulta depositata in atti una copia, la domanda di restituzione non può essere accolta perché non provata. Invero, secondo il
- 4 - principio ormai consolidato dalla Suprema Corte: “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” ( Cass., civ., Ord.11 n. 33566/2021,
Cass. civ., Sez. II, Sent., 05.06.2018, n. 14372, Rv. 648974-01, e Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 12.12.2014, n. 26161, Rv. 633548); in altri termini, “la consegna del titolo, nell'identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente ed il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad esistenza, che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento”.
Ciò posto, la società convenuta non si è costituita in giudizio, pertanto, il principio di non contestazione invocato dall'attrice quale prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di preparazione agli esami universitari non è applicabile al caso di specie, in quanto secondo il principio di diritto più volte espresso dalla Giurisprudenza: “la 'non contestazione' presuppone la costituzione in giudizio della parte, sicché non è configurabile al cospetto di una contumacia. In particolare, questa Corte ha più volte affermato che il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte dunque costituita, sicché alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati
- 5 - dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema”
(Cass. Civile Sez. L Num. 503 Anno 2025; Cass. ord. n. 14372/2023; Cass. n.
461/2015; Cass. n. 14623/2009).
In conclusione, la domanda non è fondata, in quanto l'attrice non ha sufficientemente provato l'avvenuta riscossione della somma portata dai titoli consegnati alla creditrice che, seppur firmati per ricevuta, non producono alcun effetto liberatorio, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance formulata dall'attrice, in quanto infondata. La recente ordinanza n. 18568/2024 della Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento, secondo cui il danno da perdita di chance “è configurabile in presenza di una condotta che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche” e che, trattandosi di un danno-evento, “deve essere legato alla condotta da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio del 'più probabile che non”; La Cassazione ha, infatti, precisato che il danneggiato: “ha l'onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita” (Cass. 31170/2023), in quanto “la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale” (Cass. 2892/2024). Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto che a causa della condotta inadempiente della società convenuta perdeva un intero anno accademico e si ritirava dagli studi, senza fornire,
- 6 - tuttavia, alcuna prova della concreta ed effettiva possibilità di conseguire il risultato sperato, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità; viceversa, la stessa deduce che nel corso del rapporto riuscì a sostenere soltanto tre esami di cui uno con esito negativo, mentre in relazione all'abbandono degli studi la sig.ra madre dell'attrice, Persona_1 interrogata sul capo K), afferma che gli stessi furono in seguito ripresi dalla figlia, come si legge nel Verbale: “Si, è vero, confermo che ha perso l'anno e si è ritirata dagli studi che poi ha ripreso successivamente”.
Ne deriva l'accoglimento parziale della domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività processuale svolta, vanno liquidate in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della domanda accolta, secondo i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate, del rito applicato e dell'attività processuale svolta, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti della disattesa ogni Parte_1 CP_1 altra eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- Rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 14.500,00 in quanto infondata;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance perché non provato;
- Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che si liquidano in € 237,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
- 7 - Così deciso in Napoli, il 29/11/2025
Il Giudice on.
dr. PA NA
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. PA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33900/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv.to Salvatore Sarracino del Foro di Napoli Nord, c.f.
, giusto mandato in calce all'atto di citazione, il quale C.F._2 dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il numero di fax. o all'indirizzo di posta elettronica P.IVA_1 certificata: così indicati ai Email_1 sensi dell'art.2 del d.p.r. 11 febbraio 2005 n.68
ATTRICE
CONTRO
P.iva ), in persona dell'amministratore unico p.t. CP_1 P.IVA_2
Sig. Controparte_2
CONVENUTA – CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 06.12.2018 la Sig.ra ha convenuto Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli la società convenuta, al fine di CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare la risoluzione del contratto per inadempimento della con sede in Roma alla Via CP_1
Fregene n°13, in persona dell'amministratore unico p.t. Sig.
[...]
nata a [...] il 25.06. 1965 CF: con CP_2 CodiceFiscale_3 domicilio in Roma alla via Trionfale n°9086 cap 00195 e per l'effetto condannarla al pagamento della somma pari ad € 14.500,00 oltre il risarcimento dei danni”. L'attrice ha dedotto di aver sottoscritto con la società convenuta un contratto di preparazione agli esami universitari in data
23.01.2014 avente ad oggetto l'assistenza didattica, comprensiva di trecentottanta ore di lezione e della stesura della tesi di laurea e l'assistenza burocratica e di aver corrisposto la somma di € 14.500,00 pattuita mediante n.
5 assegni bancari intestati alla società convenuta, all'inizio dell'anno accademico 2014/2015; l'attrice ha, altresì, dedotto che i pagamenti avvenivano mediante gli assegni bancari emessi dalla madre, la Sig.ra Per_1
e consegnati nelle mani della sig.ra signora
[...] Controparte_2 amministratore unico p.t. della presso la sede di Napoli alla Via CP_1
Bernini 35, la quale, dopo averne fatto una copia, vi apponeva la propria firma per ricevuta;
in via ulteriore, l'attrice ha dedotto che nel mese di settembre dello stesso anno la sede di Napoli della società convenuta risultava chiusa e pertanto, contattati i responsabili e l'amministratore unico p.t. per chiedere spiegazioni in merito, la stessa riceveva rassicurazioni sulla ripresa imminente delle lezioni, che di fatto non è mai avvenuta.
La regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e pertanto, CP_1 con Ordinanza del 15.04.2021, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia e rinviato la causa con concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
- 2 - Espletate le prove testimoniali con i testi indicati da parte attrice e sui capitoli ammessi, come da Verbale del 16.12.2021, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Così brevemente espositi i fatti di causa e le deduzioni delle parti ritiene, il
Tribunale, che la domanda sia parzialmente fondata e pertanto, debba essere accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
È notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Orbene, nel caso di specie l'attrice ha depositato in giudizio il contratto di preparazione agli esami universitari sottoscritto tra le parti in data 24.01.2021, le copie di n. 5 assegni intestati alla società convenuta emessi dalla madre, la sig.ra a titolo di Persona_1 corrispettivo per le prestazioni pattuite nonché un invito alla negoziazione assistita e alcune lettere di costituzione in mora inviate alla e al CP_1 suo amministratore unico p.t., la sig.ra Dall'esame della Controparte_2 documentazione depositata in atti emerge che nel mese di settembre 2014 la sede della società convenuta, sita a Napoli in Via Bernini 35, non era più operativa e che nonostante le lettere di messa in mora inviate dal procuratore di parte attrice con raccomandate a/r del 06.10.2014, del 04.12.2014 e del
22.12.2014, lo stesso non riceveva alcuna risposta, neppure all'invito alla stipula di una negoziazione assistita comunicato con raccomandata a/r del
06.03.2015. La circostanza è stata confermata dai testi escussi all'udienza del
10.11.2022, i quali hanno dichiarato che gli uffici della società convenuta presso la sede di Eurolaurea in Napoli alla via Bernini 35 già nel mese di
- 3 - settembre 2014 risultavano chiusi. In particolare, il teste , Testimone_1 fidanzato dell'attrice, interrogato sul capo G) risponde: “sì è vero, non ricordo la denominazione della scuola presso la quale si era recata Pt_1 già altre volte trovandola chiusa. Preciso l'ho accompagnata per la prima volta a settembre ed anche successivamente ma abbiamo trovato sempre chiuso. Preciso che la sede della scuola trovasi in Napoli alla via Bernini,
35.” e sul capo M) precisa: “è vero, all'indirizzo di via Bernini non abbiamo più trovato né la nè la sede presso cui domiciliava;
preciso che CP_1 quando ci siamo portati sul posto non abbiamo trovato nessuna delle due.”, circostanze confermate anche dalla madre dell'attrice, la sig.ra Persona_1 la quale, in risposta ai capi I) e J) riferisce, inoltre, che dopo una prima rassicurazione da parte dell'Amministratore p.t. della società convenuta sulla ripresa delle lezioni, con cui la stessa aveva parlato direttamente, non riusciva più ad avere alcun contatto telefonico né la restituzione di quanto pagato, come riferito in risposta al capo L): “Abbiamo fatto richiesta alla
[...]
per la restituzione delle somme versate, circa €15.000,00 dati con CP_2 assegno ed intestati alla che preciso non ci sono mai stati CP_1 restituiti.”.
Tanto premesso, considerato che il contratto di preparazione agli esami universitari è stato stipulato tra le parti in data 23.01.2014 per la durata di trentasei mesi, come indicato al punto h) delle sue condizioni e che nel mese di settembre dello stesso anno e cioè dopo circa sette mesi dalla sottoscrizione dello stesso la società convenuta risultava non più operativa presso la sede di
Eurolaurea in Napoli alla via Bernini 35, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attrice per grave inadempimento contrattuale della convenuta.
Quanto ai dedotti pagamenti effettuati dall'attrice a mezzo assegni bancari per l'importo di € 14.500,00, di cui risulta depositata in atti una copia, la domanda di restituzione non può essere accolta perché non provata. Invero, secondo il
- 4 - principio ormai consolidato dalla Suprema Corte: “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” ( Cass., civ., Ord.11 n. 33566/2021,
Cass. civ., Sez. II, Sent., 05.06.2018, n. 14372, Rv. 648974-01, e Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 12.12.2014, n. 26161, Rv. 633548); in altri termini, “la consegna del titolo, nell'identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente ed il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad esistenza, che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento”.
Ciò posto, la società convenuta non si è costituita in giudizio, pertanto, il principio di non contestazione invocato dall'attrice quale prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di preparazione agli esami universitari non è applicabile al caso di specie, in quanto secondo il principio di diritto più volte espresso dalla Giurisprudenza: “la 'non contestazione' presuppone la costituzione in giudizio della parte, sicché non è configurabile al cospetto di una contumacia. In particolare, questa Corte ha più volte affermato che il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte dunque costituita, sicché alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati
- 5 - dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema”
(Cass. Civile Sez. L Num. 503 Anno 2025; Cass. ord. n. 14372/2023; Cass. n.
461/2015; Cass. n. 14623/2009).
In conclusione, la domanda non è fondata, in quanto l'attrice non ha sufficientemente provato l'avvenuta riscossione della somma portata dai titoli consegnati alla creditrice che, seppur firmati per ricevuta, non producono alcun effetto liberatorio, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance formulata dall'attrice, in quanto infondata. La recente ordinanza n. 18568/2024 della Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento, secondo cui il danno da perdita di chance “è configurabile in presenza di una condotta che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche” e che, trattandosi di un danno-evento, “deve essere legato alla condotta da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio del 'più probabile che non”; La Cassazione ha, infatti, precisato che il danneggiato: “ha l'onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita” (Cass. 31170/2023), in quanto “la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale” (Cass. 2892/2024). Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto che a causa della condotta inadempiente della società convenuta perdeva un intero anno accademico e si ritirava dagli studi, senza fornire,
- 6 - tuttavia, alcuna prova della concreta ed effettiva possibilità di conseguire il risultato sperato, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità; viceversa, la stessa deduce che nel corso del rapporto riuscì a sostenere soltanto tre esami di cui uno con esito negativo, mentre in relazione all'abbandono degli studi la sig.ra madre dell'attrice, Persona_1 interrogata sul capo K), afferma che gli stessi furono in seguito ripresi dalla figlia, come si legge nel Verbale: “Si, è vero, confermo che ha perso l'anno e si è ritirata dagli studi che poi ha ripreso successivamente”.
Ne deriva l'accoglimento parziale della domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività processuale svolta, vanno liquidate in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della domanda accolta, secondo i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate, del rito applicato e dell'attività processuale svolta, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti della disattesa ogni Parte_1 CP_1 altra eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- Rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 14.500,00 in quanto infondata;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance perché non provato;
- Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che si liquidano in € 237,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
- 7 - Così deciso in Napoli, il 29/11/2025
Il Giudice on.
dr. PA NA
- 8 -