TRIB
Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2024, n. 8914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8914 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17214 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA Anno 2023;
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Brunella Bruno ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Morgantini 3 presso lo studio del difensore
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t- rappresentato e difeso dall'avv. Mauro CP_1
Elberti presso questo elett.te dom.to presso la sede in Napoli alla via De Gasperi 55, CP_1
resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2023 parte ricorrente esponeva che in data 20 giugno 2022 aveva inoltrato all' domanda volta ad ottenere la pensione di anzianità anticipata ai sensi della Legge 416/1981.
In particolare esponeva che aveva lavorato dal 15 luglio 1992 al giugno 2022, con inquadramento di impiegato livello quadro, alle dipendenze della società e Controparte_2
che la predetta società in data 4 aprile 2022 aveva presentato istanza di esame congiunto finalizzata al riconoscimento dei benefici espressamente previsti per i lavoratori poligrafici del prepensionamento ex art. 37 Legge 416/81 ed in data 27 aprile 2022 era stato redatto un verbale congiunto tra società, organizzazione sindacali e Ministero del Lavoro.
Esponeva che in data 14 giugno 2022 aveva presentato le proprie dimissioni avendo preventivamente definito un accordo relativo alla cessazione del proprio rapporto di lavoro subordinandolo alla possibilità di riprendere servizio qualora non si fossero perfezionati i requisiti per il riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto e ricevendo, altresì, la somma di euro 42.900,00 quale incentivo all'esodo oltre che la somma di euro 500,00 quale bonus transattivo.
Esponeva che in data 26 agosto 2022 l' aveva comunicato l'accoglimento dell'istanza ritenendo il ricorrente rientrante nella categoria dei lavoratori beneficiari della pensione anticipata ed erogando il relativo trattamento economico, ma che in data 11 ottobre 2022
l' aveva annullato in autotutela il precedente provvedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico ed aveva accertato la sussistenza di un indebito per un importo pari ad euro 12.007,76 relativo alla corresponsione della pensione per il periodo 1 luglio
2022- 31 ottobre 2022.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento che aveva cagionato gravi danni economici al ricorrente il quale aveva assunto impegni economici, quale l'acquisto di una abitazione per la figlia, era stato costretto a ricorrere ad una rateazione per far fronte alla restituzione della somma percepita quale incentivo all'esodo e dal 11 gennaio 2023 era rientrato al lavoro.
Chiedeva pertanto che in via giudiziale venisse accertata la illegittimità della condotta dell' che l' fosse condannato alla erogazione del trattamento pensionistico dal CP_3
20 giugno 2022, fosse condannato al pagamento della somma di euro 45.029,10 a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale oltre che al pagamento del danno morale ed esistenziale.
Si costituiva l' chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il ricorso non può essere accolto.
E' pacifico tra le parti che il ricorrente ha esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo ex art. 1 comma 23, legge 335/1995 ottenendo anche il riscatto di laurea con modalità agevolate e meno onerose del calcolo della riserva matematica.
L'opzione per il sistema contributivo non consentiva quindi al ricorrente di accedere al prepensionamento ai sensi dell' art. 37 legge 416/1981 e tale dato non è contestato dalla parte, con la conseguenza che viene meno in radice ogni possibilità di ritenere illegittimo il provvedimento dell' e le conseguenti richieste di risarcimento del danno, visto che non si è in presenza di un provvedimento illegittimo.
Parte ricorrente lamenta però anche l'irripetibilità delle somme che l' ha corrisposto a titolo di pensione per il periodo dal luglio ad ottobre 2022 ai sensi della Legge 88/1989.
L'art. 52 L. n. 88/1989 (intitolato "Prestazioni indebite") al comma 1 prevede che "Le
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione"; al comma 2 è, invece, stabilito che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...".
La norma conferma l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente riscosse, già prevista dal R.D. n. 1422/1924, art. 80, estendendone l'ambito applicativo, oltre che alle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, anche alle pensioni a carico di gestioni obbligatorie e sostitutive, e a quelle reintegrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Inoltre, ha eliminato il limite dell'anno entro cui l'ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite, ed ha esteso la irripetibilità agli errori di qualsiasi natura, non solo a quelli di quantificazione della prestazione previdenziale. Ha quindi introdotto il principio generale dell'irripetibilità delle somme erogate, a prescindere dalla natura dell'errore, e con il solo limite costituito dal dolo dell'assicurato, in presenza dei quale l'indebito è senz'altro ripetibile (Cass., 15 giugno 2010, n. 14347; Cass., 3 febbraio 2004, n.
1978).
Successivamente è intervenuto l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che al comma 1 dispone che: "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L.
9 marzo 1989 n. 86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite" e al comma 2 che "L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"
(disposizione questa dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 39/1993, per violazione degli arti. 3 e 38 della Costituzione, in conseguenza della conferita qualificazione di norma di interpretazione autentica).
La principale novità della norma (una volta epurata dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica e quindi dall'efficacia retroattiva) sta nell'aver introdotto un limite al principio generale della irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, costituito dalla necessità che le somme erogate a tale titolo siano oggetto dì un provvedimento di attribuzione formale e definitivo e che tale provvedimento sia comunicato al pensionato.
Attraverso tale previsione, il legislatore ha inteso assicurare un miglior contemperamento degli interessi dei pensionati con quelli dell'ente previdenziale (ossia della collettività) ad una gestione più economica delle risorse destinate alla sicurezza sociale. Per effetto della riforma dell'art. 52 cit., dunque, sono escluse dal beneficio dell'irripetibilità tutte le somme erogate in forza di un provvedimento provvisorio (Cass. 29 aprile 2016, n.
8564).
La norma ha altresì introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (L. n. 412/1991, art. 13, comma 2), il cui rigore è stato attenuato dalla D.L. n. 5 del 2012, art. 16, comma 8,
(c.d. Decreto semplificazioni), che ha inserito un'art. 13, comma 2bis (secondo cui “[…] il termine di recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo alla verifica”).
In conclusione, la disciplina suesposta subordina l'irripetibilità a quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
b) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Sulla nozione di dolo cui fa riferimento la norma contenuta nell'art. 52 cit., come autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. n. 412 cit., la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8791/2019) ha di recente affermato che il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva. Esso riguarda un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'Ente debitore, dal quale, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi.
Pur non potendo considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, il dolo del pensionato deve tuttavia CP_ ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn.
4849/1986 e 11498/1996, cui ha dato seguito, da ultimo, Cass. n. 1919/2018). Nel solco di tale principio si è precisato che l'art. 13, comma 1, della L. n. 412/1991, impone al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'Ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (cfr. Cass. n. 1919/2018, in motivazione).
Tanto premesso, il provvedimento dell' prevedeva una liquidazione in via provvisoria, non era un provvedimento definitivo, tanto che lo stesso dichiara di aver definito un Pt_1
accordo relativo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinandolo alla possibilità di riprendere servizio qualora non si fossero perfezionati i requisiti per il riconoscimento del trattamento pensionistico.
Di conseguenza è legittima la ripetizione delle somme richieste dall' ed il ricorso va rigettato anche se la complessiva valutazione della vicenda giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17214 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA Anno 2023;
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Brunella Bruno ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Morgantini 3 presso lo studio del difensore
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t- rappresentato e difeso dall'avv. Mauro CP_1
Elberti presso questo elett.te dom.to presso la sede in Napoli alla via De Gasperi 55, CP_1
resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2023 parte ricorrente esponeva che in data 20 giugno 2022 aveva inoltrato all' domanda volta ad ottenere la pensione di anzianità anticipata ai sensi della Legge 416/1981.
In particolare esponeva che aveva lavorato dal 15 luglio 1992 al giugno 2022, con inquadramento di impiegato livello quadro, alle dipendenze della società e Controparte_2
che la predetta società in data 4 aprile 2022 aveva presentato istanza di esame congiunto finalizzata al riconoscimento dei benefici espressamente previsti per i lavoratori poligrafici del prepensionamento ex art. 37 Legge 416/81 ed in data 27 aprile 2022 era stato redatto un verbale congiunto tra società, organizzazione sindacali e Ministero del Lavoro.
Esponeva che in data 14 giugno 2022 aveva presentato le proprie dimissioni avendo preventivamente definito un accordo relativo alla cessazione del proprio rapporto di lavoro subordinandolo alla possibilità di riprendere servizio qualora non si fossero perfezionati i requisiti per il riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto e ricevendo, altresì, la somma di euro 42.900,00 quale incentivo all'esodo oltre che la somma di euro 500,00 quale bonus transattivo.
Esponeva che in data 26 agosto 2022 l' aveva comunicato l'accoglimento dell'istanza ritenendo il ricorrente rientrante nella categoria dei lavoratori beneficiari della pensione anticipata ed erogando il relativo trattamento economico, ma che in data 11 ottobre 2022
l' aveva annullato in autotutela il precedente provvedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico ed aveva accertato la sussistenza di un indebito per un importo pari ad euro 12.007,76 relativo alla corresponsione della pensione per il periodo 1 luglio
2022- 31 ottobre 2022.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento che aveva cagionato gravi danni economici al ricorrente il quale aveva assunto impegni economici, quale l'acquisto di una abitazione per la figlia, era stato costretto a ricorrere ad una rateazione per far fronte alla restituzione della somma percepita quale incentivo all'esodo e dal 11 gennaio 2023 era rientrato al lavoro.
Chiedeva pertanto che in via giudiziale venisse accertata la illegittimità della condotta dell' che l' fosse condannato alla erogazione del trattamento pensionistico dal CP_3
20 giugno 2022, fosse condannato al pagamento della somma di euro 45.029,10 a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale oltre che al pagamento del danno morale ed esistenziale.
Si costituiva l' chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il ricorso non può essere accolto.
E' pacifico tra le parti che il ricorrente ha esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo ex art. 1 comma 23, legge 335/1995 ottenendo anche il riscatto di laurea con modalità agevolate e meno onerose del calcolo della riserva matematica.
L'opzione per il sistema contributivo non consentiva quindi al ricorrente di accedere al prepensionamento ai sensi dell' art. 37 legge 416/1981 e tale dato non è contestato dalla parte, con la conseguenza che viene meno in radice ogni possibilità di ritenere illegittimo il provvedimento dell' e le conseguenti richieste di risarcimento del danno, visto che non si è in presenza di un provvedimento illegittimo.
Parte ricorrente lamenta però anche l'irripetibilità delle somme che l' ha corrisposto a titolo di pensione per il periodo dal luglio ad ottobre 2022 ai sensi della Legge 88/1989.
L'art. 52 L. n. 88/1989 (intitolato "Prestazioni indebite") al comma 1 prevede che "Le
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione"; al comma 2 è, invece, stabilito che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...".
La norma conferma l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente riscosse, già prevista dal R.D. n. 1422/1924, art. 80, estendendone l'ambito applicativo, oltre che alle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, anche alle pensioni a carico di gestioni obbligatorie e sostitutive, e a quelle reintegrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Inoltre, ha eliminato il limite dell'anno entro cui l'ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite, ed ha esteso la irripetibilità agli errori di qualsiasi natura, non solo a quelli di quantificazione della prestazione previdenziale. Ha quindi introdotto il principio generale dell'irripetibilità delle somme erogate, a prescindere dalla natura dell'errore, e con il solo limite costituito dal dolo dell'assicurato, in presenza dei quale l'indebito è senz'altro ripetibile (Cass., 15 giugno 2010, n. 14347; Cass., 3 febbraio 2004, n.
1978).
Successivamente è intervenuto l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che al comma 1 dispone che: "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L.
9 marzo 1989 n. 86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite" e al comma 2 che "L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"
(disposizione questa dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 39/1993, per violazione degli arti. 3 e 38 della Costituzione, in conseguenza della conferita qualificazione di norma di interpretazione autentica).
La principale novità della norma (una volta epurata dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica e quindi dall'efficacia retroattiva) sta nell'aver introdotto un limite al principio generale della irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, costituito dalla necessità che le somme erogate a tale titolo siano oggetto dì un provvedimento di attribuzione formale e definitivo e che tale provvedimento sia comunicato al pensionato.
Attraverso tale previsione, il legislatore ha inteso assicurare un miglior contemperamento degli interessi dei pensionati con quelli dell'ente previdenziale (ossia della collettività) ad una gestione più economica delle risorse destinate alla sicurezza sociale. Per effetto della riforma dell'art. 52 cit., dunque, sono escluse dal beneficio dell'irripetibilità tutte le somme erogate in forza di un provvedimento provvisorio (Cass. 29 aprile 2016, n.
8564).
La norma ha altresì introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (L. n. 412/1991, art. 13, comma 2), il cui rigore è stato attenuato dalla D.L. n. 5 del 2012, art. 16, comma 8,
(c.d. Decreto semplificazioni), che ha inserito un'art. 13, comma 2bis (secondo cui “[…] il termine di recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo alla verifica”).
In conclusione, la disciplina suesposta subordina l'irripetibilità a quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
b) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Sulla nozione di dolo cui fa riferimento la norma contenuta nell'art. 52 cit., come autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. n. 412 cit., la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8791/2019) ha di recente affermato che il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva. Esso riguarda un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'Ente debitore, dal quale, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi.
Pur non potendo considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, il dolo del pensionato deve tuttavia CP_ ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn.
4849/1986 e 11498/1996, cui ha dato seguito, da ultimo, Cass. n. 1919/2018). Nel solco di tale principio si è precisato che l'art. 13, comma 1, della L. n. 412/1991, impone al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'Ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (cfr. Cass. n. 1919/2018, in motivazione).
Tanto premesso, il provvedimento dell' prevedeva una liquidazione in via provvisoria, non era un provvedimento definitivo, tanto che lo stesso dichiara di aver definito un Pt_1
accordo relativo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinandolo alla possibilità di riprendere servizio qualora non si fossero perfezionati i requisiti per il riconoscimento del trattamento pensionistico.
Di conseguenza è legittima la ripetizione delle somme richieste dall' ed il ricorso va rigettato anche se la complessiva valutazione della vicenda giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio