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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/03/2024, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENTINI Parte_1 C.F._1
MONICA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“In via principale: venga pronunciata la separazione giudiziale con addebito al marito signor
, oggi dichiarato contumace alle seguenti Controparte_1
CONDIZIONI
pagina 1 di 6 1) disporre che la ricorrente , proprietaria esclusiva della casa coniugale sita in Parte_1
Castiraga Vidardo in Vicolo Priv. Am. ritorni in possesso dell'immobile, oggi occupato Controparte_2 dal ordinando a quest'ultimo il rilascio dell'immobile trasferendo la propria residenza e CP_1
prelevando tutti i propri effetti personali (trattasi di separazione giudiziale senza figli minori con casa familiare di esclusiva proprietà della moglie ); Parte_1
2) dichiarare la Sig.ra non economicamente indipendente per motivi di salute e, Parte_2
versando la stessa in condizioni di inabilità lavorativa, disporre che venga disposto a carico del marito, , il versamento a titolo di contributo al mantenimento a favore della Controparte_1
signora la somma mensile di Euro 400,00 da pararsi il 5 di ogni mese, soggetta a Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3) Spese e compensi del presente giudizio integralmente a carico della parte resistente.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 11.8.2023, ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1
ottenere la separazione personale da . Parte ricorrente ha inoltre chiesto l'addebito Controparte_1
della separazione al marito, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé e la condanna del resistente a rilasciare la casa coniugale.
, benché regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
All'esito della prima udienza, in cui è stata sentita la sola ricorrente, il Giudice relatore, con ordinanza depositata in data 9.1.2024, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Trani in Parte_1 Controparte_1
data 19.8.1993 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 285, parte II, serie A, anno
1993) e dalla loro unione è nata la figlia in data 1.11.1996, maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
3. Ciò premesso, deve essere innanzitutto accolta la domanda di separazione personale dei coniugi formulata dalla ricorrente.
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c., deponendo in tal senso la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante.
pagina 2 di 6 Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del PM.
4. Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente si osserva quanto segue.
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione, dunque, è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio: “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. 23.08.2012, n. 14610).
Orbene, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma occorre accertare se “tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa era intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché , in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 17 maggio 2017 n. 12392; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747; Cass. 28 settembre 2001, n. 12130).
In altre parole, la separazione è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
4.2 Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a dedurre che il marito “anziché aiutare la moglie ed incoraggiarla, preferiva recarsi al bar ed ad far uso eccessivo di bevande alcoliche così che, lo stesso
pagina 3 di 6 continuava a sminuire la figura della ricorrente, ridicolizzandola, divenendo aggressivo nei di lei confronti, creando ulteriore sconforto e solitudine nella persona della signora ” e che lo Parte_1 stesso “si era reso colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia reiterati con violenza psicologica”
(cfr. pagg. 3 e 4 ricorso).
Ebbene, alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata, mancando la prova non solo delle condotte aggressive e minacciose poste in essere dal marito ma soprattutto della diretta connessione causale tra tali condotte e la crisi coniugale. Né tale carenza probatoria avrebbe potuto essere superata attraverso la prova orale, chiesta dalla ricorrente, risultando i relativi capitoli di prova inammissibili per come formulati.
5. Parte ricorrente inoltre ha domandato la condanna del resistente a rilasciare la casa coniugale in quanto di esclusiva proprietà della ricorrente.
Come noto, in sede di separazione (o divorzio) il Tribunale può decidere in merito all'assegnazione della casa coniugale unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare (art. 337 sexies c.c.).
Al di là di tale ipotesi, il Tribunale non può adottare alcuna decisione in ordine alla casa coniugale, essendo esclusa la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di accertamento/condanna e il giudizio di separazione personale. Ed infatti, tali domande sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nello stesso processo, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti, connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non richiamato dal successivo art. 40, il quale consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o
“forte”.
Conseguentemente deve essere dichiarata inammissibile la domanda formulata da parte ricorrente di condanna del resistente a rilasciare la casa coniugale.
6. Da ultimo, per quanto riguarda la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, occorre premettere che tale diritto sorge qualora il coniuge, cui non è addebitabile la separazione, sia privo di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché laddove vi sia una disparità economica tra le parti.
6.1 Nel caso in esame la ricorrente ha dedotto – in modo del tutto generico – di non essere economicamente indipendente per motivi di salute, versando in una condizione di inabilità al lavoro.
pagina 4 di 6 La ricorrente, in particolare, si è limitata ad allegare che “in data 31/10/2022, veniva ricoverata a
Milano presso l' con ricovero programmato per intervento chirurgico, a causa Organizzazione_1
di lombosciatalgia sinistra in spondilolistesi L5 su S1 grado II Meyerding, che le impediva di svolgere alcuna attività lavorativa tanto che la stessa non ha potuto più proseguire il suo lavoro in Parte_1
quanto costretta ad indossare un corsetto semirigido ed affetta da continui dolori che le hanno ingenerato anche una sindrome depressiva a causa dell'impossibilità a svolgere le più normali attività di vita quotidiana” (cfr. pag. 3 ricorso).
Null'altro è stato aggiunto.
La stessa, poi, sentita all'udienza dell'1.12.2023 ha dichiarato: “io attualmente abito da mia madre a
Lodi Vecchio […] noi siamo stati quasi 30 anni quando l'ho conosciuto io avevo 21 anni e lui 24; io lavoravo in una logistica, HM a Casalpusterlendo, ho lavorato quasi 14 anni lì, sono stata licenziata a fine dicembre 2022 perché non avevano un posto idoneo in cui reimpiegarmi a causa dei miei problemi fisici;
ho subito un operazione alla schiena il 2.11.2022; nel 2021 avevo fatto un intervento per perdere perso perché la schiena stava collassando;
prendevo circa 1.500/1.600 in base agli straordinari che facevo;
attualmente prendo la che adesso è di circa € 850,00, inizialmente era un po' più di Org_2
Org_ 1.000,00 euro;
andrà avanti per due anni;
all' mi hanno riconosciuto l'invalidità ma ancora non Org_ prendo nulla visto che sto percependo la Naspi;
ho fatto ricorso all' per l'usura della schiena”.
Dalla documentazione reddituale versata in atti inoltre si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 21.604,00 in relazione all'anno 2022.
Quanto a , la stessa ricorrente all'udienza dell'1.12.2023 ha dichiarato: “mio Controparte_1
marito durante il matrimonio ha sempre lavorato;
lui 4/5 anni fa è stato denunciato per una violenza sessuale al lavoro ed è stato licenziato;
ha preso la poi ha fatto lavoretti saltuari fino a quando Org_2 ha iniziato a lavorare con il compagno di mia figlia che ha un'impresa edile;
mio marito qualche mese fa ha tentato il suicidio e il mio genero non l'ha più preso al lavoro temendo che si buttasse giù dai cantieri, gli ha detto di fare un percorso psicologico;
adesso sta prendendo la Naspi;
lui mi distrugge psicologicamente;
lui non vuole la separazione”.
6.2 Tutto ciò considerato, non può essere accolta la domanda di mantenimento formulata da
[...]
, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, come sopra Parte_1
ricostruita, e considerato il fatto che da quanto dichiarato dalla stessa ricorrente pare essere il resistente allo stato privo di adeguati redditi propri.
pagina 5 di 6 7. Nulla sulle spese stante la natura della controversia e il carattere necessario della pronuncia, nonché la contumacia di parte resistente, per quanto concerne le domande di addebito, rilascio casa coniugale e mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e si sono sposati Parte_1 Controparte_1
con matrimonio concordatario in Trani in data 19.8.1993 (matrimonio trascritto nei registri del predetto
Comune al n. 285, parte II, serie A, anno 1993);
2) rigetta le domande di parte ricorrente di addebito e di mantenimento;
3) dichiara inammissibile la domanda di rilascio della casa coniugale;
3) manda alla Cancellieria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENTINI Parte_1 C.F._1
MONICA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“In via principale: venga pronunciata la separazione giudiziale con addebito al marito signor
, oggi dichiarato contumace alle seguenti Controparte_1
CONDIZIONI
pagina 1 di 6 1) disporre che la ricorrente , proprietaria esclusiva della casa coniugale sita in Parte_1
Castiraga Vidardo in Vicolo Priv. Am. ritorni in possesso dell'immobile, oggi occupato Controparte_2 dal ordinando a quest'ultimo il rilascio dell'immobile trasferendo la propria residenza e CP_1
prelevando tutti i propri effetti personali (trattasi di separazione giudiziale senza figli minori con casa familiare di esclusiva proprietà della moglie ); Parte_1
2) dichiarare la Sig.ra non economicamente indipendente per motivi di salute e, Parte_2
versando la stessa in condizioni di inabilità lavorativa, disporre che venga disposto a carico del marito, , il versamento a titolo di contributo al mantenimento a favore della Controparte_1
signora la somma mensile di Euro 400,00 da pararsi il 5 di ogni mese, soggetta a Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3) Spese e compensi del presente giudizio integralmente a carico della parte resistente.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 11.8.2023, ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1
ottenere la separazione personale da . Parte ricorrente ha inoltre chiesto l'addebito Controparte_1
della separazione al marito, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé e la condanna del resistente a rilasciare la casa coniugale.
, benché regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
All'esito della prima udienza, in cui è stata sentita la sola ricorrente, il Giudice relatore, con ordinanza depositata in data 9.1.2024, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Trani in Parte_1 Controparte_1
data 19.8.1993 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 285, parte II, serie A, anno
1993) e dalla loro unione è nata la figlia in data 1.11.1996, maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
3. Ciò premesso, deve essere innanzitutto accolta la domanda di separazione personale dei coniugi formulata dalla ricorrente.
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c., deponendo in tal senso la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante.
pagina 2 di 6 Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del PM.
4. Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente si osserva quanto segue.
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione, dunque, è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio: “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. 23.08.2012, n. 14610).
Orbene, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma occorre accertare se “tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa era intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché , in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 17 maggio 2017 n. 12392; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747; Cass. 28 settembre 2001, n. 12130).
In altre parole, la separazione è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
4.2 Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a dedurre che il marito “anziché aiutare la moglie ed incoraggiarla, preferiva recarsi al bar ed ad far uso eccessivo di bevande alcoliche così che, lo stesso
pagina 3 di 6 continuava a sminuire la figura della ricorrente, ridicolizzandola, divenendo aggressivo nei di lei confronti, creando ulteriore sconforto e solitudine nella persona della signora ” e che lo Parte_1 stesso “si era reso colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia reiterati con violenza psicologica”
(cfr. pagg. 3 e 4 ricorso).
Ebbene, alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata, mancando la prova non solo delle condotte aggressive e minacciose poste in essere dal marito ma soprattutto della diretta connessione causale tra tali condotte e la crisi coniugale. Né tale carenza probatoria avrebbe potuto essere superata attraverso la prova orale, chiesta dalla ricorrente, risultando i relativi capitoli di prova inammissibili per come formulati.
5. Parte ricorrente inoltre ha domandato la condanna del resistente a rilasciare la casa coniugale in quanto di esclusiva proprietà della ricorrente.
Come noto, in sede di separazione (o divorzio) il Tribunale può decidere in merito all'assegnazione della casa coniugale unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare (art. 337 sexies c.c.).
Al di là di tale ipotesi, il Tribunale non può adottare alcuna decisione in ordine alla casa coniugale, essendo esclusa la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di accertamento/condanna e il giudizio di separazione personale. Ed infatti, tali domande sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nello stesso processo, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti, connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non richiamato dal successivo art. 40, il quale consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o
“forte”.
Conseguentemente deve essere dichiarata inammissibile la domanda formulata da parte ricorrente di condanna del resistente a rilasciare la casa coniugale.
6. Da ultimo, per quanto riguarda la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, occorre premettere che tale diritto sorge qualora il coniuge, cui non è addebitabile la separazione, sia privo di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché laddove vi sia una disparità economica tra le parti.
6.1 Nel caso in esame la ricorrente ha dedotto – in modo del tutto generico – di non essere economicamente indipendente per motivi di salute, versando in una condizione di inabilità al lavoro.
pagina 4 di 6 La ricorrente, in particolare, si è limitata ad allegare che “in data 31/10/2022, veniva ricoverata a
Milano presso l' con ricovero programmato per intervento chirurgico, a causa Organizzazione_1
di lombosciatalgia sinistra in spondilolistesi L5 su S1 grado II Meyerding, che le impediva di svolgere alcuna attività lavorativa tanto che la stessa non ha potuto più proseguire il suo lavoro in Parte_1
quanto costretta ad indossare un corsetto semirigido ed affetta da continui dolori che le hanno ingenerato anche una sindrome depressiva a causa dell'impossibilità a svolgere le più normali attività di vita quotidiana” (cfr. pag. 3 ricorso).
Null'altro è stato aggiunto.
La stessa, poi, sentita all'udienza dell'1.12.2023 ha dichiarato: “io attualmente abito da mia madre a
Lodi Vecchio […] noi siamo stati quasi 30 anni quando l'ho conosciuto io avevo 21 anni e lui 24; io lavoravo in una logistica, HM a Casalpusterlendo, ho lavorato quasi 14 anni lì, sono stata licenziata a fine dicembre 2022 perché non avevano un posto idoneo in cui reimpiegarmi a causa dei miei problemi fisici;
ho subito un operazione alla schiena il 2.11.2022; nel 2021 avevo fatto un intervento per perdere perso perché la schiena stava collassando;
prendevo circa 1.500/1.600 in base agli straordinari che facevo;
attualmente prendo la che adesso è di circa € 850,00, inizialmente era un po' più di Org_2
Org_ 1.000,00 euro;
andrà avanti per due anni;
all' mi hanno riconosciuto l'invalidità ma ancora non Org_ prendo nulla visto che sto percependo la Naspi;
ho fatto ricorso all' per l'usura della schiena”.
Dalla documentazione reddituale versata in atti inoltre si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 21.604,00 in relazione all'anno 2022.
Quanto a , la stessa ricorrente all'udienza dell'1.12.2023 ha dichiarato: “mio Controparte_1
marito durante il matrimonio ha sempre lavorato;
lui 4/5 anni fa è stato denunciato per una violenza sessuale al lavoro ed è stato licenziato;
ha preso la poi ha fatto lavoretti saltuari fino a quando Org_2 ha iniziato a lavorare con il compagno di mia figlia che ha un'impresa edile;
mio marito qualche mese fa ha tentato il suicidio e il mio genero non l'ha più preso al lavoro temendo che si buttasse giù dai cantieri, gli ha detto di fare un percorso psicologico;
adesso sta prendendo la Naspi;
lui mi distrugge psicologicamente;
lui non vuole la separazione”.
6.2 Tutto ciò considerato, non può essere accolta la domanda di mantenimento formulata da
[...]
, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, come sopra Parte_1
ricostruita, e considerato il fatto che da quanto dichiarato dalla stessa ricorrente pare essere il resistente allo stato privo di adeguati redditi propri.
pagina 5 di 6 7. Nulla sulle spese stante la natura della controversia e il carattere necessario della pronuncia, nonché la contumacia di parte resistente, per quanto concerne le domande di addebito, rilascio casa coniugale e mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e si sono sposati Parte_1 Controparte_1
con matrimonio concordatario in Trani in data 19.8.1993 (matrimonio trascritto nei registri del predetto
Comune al n. 285, parte II, serie A, anno 1993);
2) rigetta le domande di parte ricorrente di addebito e di mantenimento;
3) dichiara inammissibile la domanda di rilascio della casa coniugale;
3) manda alla Cancellieria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 6 di 6