Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/06/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7659/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
7659/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. CORCELLA GRAZIA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. DI BARI TERESA, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 31.10.2018 parte ricorrente esponeva:
di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente ininterrottamente da maggio 2002 all'08.03.2018, data del licenziamento, con contratti regolari e non;
di aver lavorato alle macchine confezionatrici dal lunedì al venerdì dalle
08.00 alle 16.00;
di aver ricevuto una paga di € 4,50 all'ora (anche per 15 giorni di ferie l'anno) oltre ad € 450 a titolo di tredicesima;
di non aver ricevuto la giusta retribuzione nè il TFR.
Tanto esposto chiedeva la condanna di parte resistente al pagamento della somma di € 126.643,30 a titolo di differenze retributive come da conteggi allegati al ricorso, oltre regolarizzazione contributiva.
La parte resistente si costituiva eccependo la nullità del ricorso e l'infondatezza della domanda considerando l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro a
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riconosceva come dovuto esclusivamente il relativo TFR.
Si costituiva l' ai fini della regolarizzazione contributiva. CP_2
Verificata l'impossibilità di procedere ad una composizione bonaria della lite, assunte le prove orali, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa
2) Il ricorso va accolto parzialmente.
3) In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum.
Invero dall'esame complessivo del ricorso e dagli atti depositati (cfr. Cass.
19009/2018) è possibile identificare correttamente l'oggetto del presente giudizio in merito al quale la parte resistente è stata messa in grado di difendersi.
La domanda, infatti, è ben identificata dagli elementi indicati nel ricorso e allegati conteggi relativi ad un rapporto di lavoro subordinato con specifica indicazione del periodo di lavoro, dell'orario, delle mansioni svolte e del CCNL indicato quale parametro per la retribuzione ex art. 36 Cost.
4) Nel merito parte ricorrente chiede che sia accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo e a tempo pieno alle dipendenze della parte resistente da maggio 2002 all'08.03.2018.
Nessun conteggio relativo a lavoro straordinario viene formulato nonostante l'orario di lavoro indicato in ricorso sia superiore al tempo pieno.
Occorre, poi, considerare l'esistenza di un formale rapporto di lavoro, a tempo parziale, intercorso tra le parti dal 24.10.2011 all'08.01.2016.
Tale circostanza determina una distinzione della domanda in relazione a tre distinti periodi.
Il primo periodo da maggio 2002 al 23.10.2011 in relazione al quale si richiede l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;
un secondo periodo in cui si chiede l'accertamento dello svolgimento di lavoro complementare avendo svolto un tempo pieno a fronte di un formale rapporto a tempo parziale;
un terzo periodo, dal 09.01.2016 all'08.03.2018, in cui
2 nuovamente si richiede l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
5) In merito al primo periodo la domanda è infondata.
5.1) Ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”.
Grava sul ricorrente l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
In tale prospettiva, l'elemento principale, che assume la funzione di parametro normativo di individuazione, è la prova dell'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico ed al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, l'esistenza del carattere di continuità e necessarietà della prestazione, nonché di obbligatorietà della
3 giustificazione delle assenze, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr. Cass. 15 giugno
1999 n. 5960).
5.2) Nel caso di specie non risulta provata la sussistenza di alcuna attività svolta in favore della parte resistente.
Invero nell'istruttoria nessuno dei testi ascoltati ha mai confermato la presenza sul luogo di lavoro della parte ricorrente nel periodo da maggio 2002 al
23.10.2011.
Nè possono soccorrere elementi presuntivi o documentali assenti nel caso di specie.
La mera circostanza di aver lavorato per due settimane nel 2005 non consente di estendere in alcun modo tale periodo di lavoro nè in precendenza nè successivamente in assenza di altri elementi probatori.
Inoltre la formale assunzione avvenuta il 24.10.2011 non può riferirsi in alcun modo ad un rapporto di lavoro già in corso e non vi è alcun elemento che consenta un decorso anticipato del rapporto formalizzato salvo l'isolata presunzione derivante dalle due settimane svolte nel 2005.
6) Nel secondo periodo il rapporto di lavoro veniva formalizzato a tempo parziale con specifico contratto scritto. A tal proposito si consideri che “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part - time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa” (cfr.
Cass. 1375/2018, Cass. 5518/2004, Cass. 2033/2000).
Nel caso di specie risulta agli atti un modello UNILAV del 13.01.2016 di dimissioni volontarie a decorrere dall'08.01.2016 da un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale per 10 ore settimanali iniziato il 24.10.2011 confermato da alcune buste paga che però indicano una percentuale di part time al 50%.
Dall'interrogatorio formale della parte resistente risulta, infatti, che la parte ricorrente lavorasse per 20 ore settimanali (“4 ore dalle ore 8,00 alle 12,00 da lunedì al venerdì”).
4 Si consideri, poi, che nei conteggi di parte ricorrente la retribuzione percepita nel periodo indicato risulta essere di € 720,00 al mese.
Dall'istruttoria non è emerso in alcun modo lo svolgimento di un orario maggiore di quello formalmente indicato. Invero l'unica teste indicata ed ascoltata all'udienza dell'08.10.2021 riferisce circostanze a partire da ottobre
2016.
Non può, dunque, accertarsi lo svolgimento di un lavoro complementare fino al tempo pieno e la retribuzione percepita per 20 ore settimanali risulta adeguata e proporzionata a quanto indicato nei conteggi per il tempo pieno (€ 700,00 al mese per 20 ore settimanali a fronte di circa € 1200,00, in media, per 40 ore settimanali).
Il relativo TFR risulta pagato nelle more del giudizio a seguito dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. fondata sulla confessione resa dalla parte resistente circa la relativa debenza.
7) In relazione al terzo periodo, invece, risulta parzialmente provato lo svolgimento di un lavoro subordinato a tempo pieno.
7.1) Ed invero la teste ascoltata all'udienza dell'08.10.2021 ha confermato la presenza a lavoro della parte ricorrente anche nei periodi da ottobre a dicembre 2016 e da dicembre 2017 a marzo 2018; ha confermato lo svolgimento di un orario pieno e le mansioni svolte. Le circostanze riferite dalla teste risultano genuine, precise e dettagliate e la teste risulta attendibile anche in considerazione della mancata conferma della presenza a lavoro nei periodi in cui non era presente. Il mero dato formale della mancata assunzione anche della teste nei suddetti periodi non ne rende meno attendibili le dichiarazioni potendo bene essere essa stessa a lavoro senza alcun contratto. Le dichiarazioni del marito della parte resistente, invece, non consentono di porre in dubbio quanto emerso perché generiche e relative a sporadiche presenze in ditta.
Il tempo pieno, oltre che confermato dalla teste, risulta assistito dalla relativa presunzione in assenza di un atto scritto che limiti l'orario. La natura subordinata del lavoro svolto è confermato sia dalle dichiarazioni della teste che dalla prova presuntiva derivante dal pregresso rapporto di lavoro già
5 intercorso tra le parti, dalla natura manuale dell'attività svolta e dal luogo di lavoro e macchinari messi a disposizione dalla parte resistente.
Risulta, dunque, accertato lo svolgimento di un lavoro subordinato a tempo pieno per i periodi confermati dalla teste.
7.2) In relazione a tali periodi spettano le differenze indicate nei conteggi di parte ricorrente che non risultano contestati in alcun modo sul quantum.
Invero “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur” (cfr. Cass. 29237/2017).
Non spettano, però, gli scatti di anzianità indicati in quanto privi di un'adeguata allegazione, non rientranti nel c.d. minimo costituzionale di cui all'art. 36 Cost.
e non supportati dall'adeguata anzianità richiesta dal CCNL vigente. Si consideri sul punto che “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità” (cfr. Cass. 944/2021).
Non spetta neanche l'indennità di mancato preavviso in assenza di un'adeguata prova sul punto.
Spetta, dunque, alla parte ricorrente la differenza retributiva tra quanto percepito ed il tempo pieno relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
6 2016, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 come da conteggi nei limiti di quanto chiarito.
Spetta il TFR relativo alle mensilità indicate (oltre a quello relativo al secondo periodo, già corrisposto in corso di causa).
La somma dovuta, al netto di quanto già percepito, è, dunque, di € 3.764,67, per la differenza sulle mensilità dovute, oltre € 278,86 a titolo di TFR relativo al suddetto periodo lavorativo.
In relazione alle retribuzioni e relative mensilità la parte resistente è tenuta alla regolarizzazione contributiva in favore dell' . CP_2
8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 con valori medi in relazione allo decisum, ridotti alla luce dell'attività svolta, della natura della controversia e delle ragioni della decisione, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. accoglie parzialmente il ricorso;
b. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 4.043,53, per i titoli indicati in motivazione, di cui € 278,86 a titolo di TFR, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
c. conferma l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. già eseguita con relativa cessazione della materia del contendere;
d. condanna la parte resistente alla regolarizzazione contributiva in relazione agli importi riconosciuti a titolo retributivo e relative mensilità;
e. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in € 1.314,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%) da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Trani, 14/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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