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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1803/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
31/05/1989, ed ivi residente in [...]151
e
C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...]151,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Chiara Rogione (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 24/10/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente rispettando gli obblighi di legge.
2. La sig.ra con il consenso del marito, si è trasferita a vivere in Genova, Parte_1
Piazza Tarello 3/10, dove tutt'ora è domiciliata.
3. La casa coniugale sita in Genova, Via G.B. Monti 21/151, di proprietà al 50% dei IG.ri e rimarrà nella disponibilità del IG. con i Parte_2 Parte_1 Pt_2 beni mobili e gli arredi che la compongono;
le parti concordano che entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del rogito di cui al punto successivo la sig.ra preleverà alcuni Parte_1
beni che sono già stati individuati.
4. Le parti a soddisfazione e a definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali convengono quanto segue: Il IG. si impegna a versare alla signora Parte_2
la somma pari ad euro 19.935 (euro Parte_1
diciannovemilanovecentotrentacinque/00) tacitazione di ogni pendenza economica tra le parti. Contestualmente, la IG.ra cede e trasferisce al IG. Parte_1 Pt_2
– impegnandosi a formalizzare l'atto entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della
[...]
separazione consensuale la propria quota pari al 50% della piena proprietà del sotto descritto immobile:
appartamento ubicato in Genova, Via Giovanni Battista Monti, contraddistinto col numero civico 21 e precisamente: appartamento segnato con l'interno numero centocinquantuno, posto al piano quindicesimo, (undicesimo rispetto al livello di quota 40) e composto di complessivi vani catastali sei e mezzo. A confini (procedendo in senso orario): muri perimetrali su Via G.B. Monti, interno 152 e vano scale. Censito a catasto fabbricati alla sez.
SAM Fg. 39 Mapp. 890 sub. 79 Z.C. 3 Cat A/3 Cl 4 vani 6,5 R.C.E. 721,75. Salvi migliori confini, descrizioni e dati. La IG.ra dichiara e garantisce che la quota Parte_1
pari ad un mezzo dell'intero dell'appartamento in oggetto: è di sua assoluta ed esclusiva proprietà ed è franco e libero da debiti, trascrizioni passive pregiudizievoli, liti, ipoteche e prelazioni a favore di terzi, anche il mutuo n. 0E53048449914 intestato a Parte_2
e acceso presso Banca Intesa San Paolo già gravante sull'intero immobile Controparte_1
per un capitale residuo di euro 83.120,30 per il quale il IG. ha già provveduto Pt_2
all'estinzione in data 21.01.2025.
5. Il IG. si impegna altresì a pagare le spese di amministrazione ordinaria Parte_2
e straordinaria relative all'immobile di cui sopra anteriormente deliberate al trasferimento della quota parte di proprietà della IG.ra Parte_1
6. Le parti, a tacitazione e definizione dei rapporti economico-patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e nell'ambito degli accordi della loro separazione, intendono procedere ai trasferimenti di cui al punto 4) per i quali chiedono l'applicazione di tutti i benefici di legge ivi compresi quelli di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10.5.1999 n. 154
(che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della legge 6.03.1987 n. 74), alla circolare del Ministero delle Finanze del 16.03.2000 n. 49/E, e alla circolare n. 2E del
21.2.2014 dell'Agenzia delle Entrate. Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7. Le parti dichiarano che con il presente accordo essi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione.
8. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e comunque rinunciano ad ogni reciproca pretesa di assegno.
9. Le parti si autorizzano al rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2020, Numero 189, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
31/05/1989, ed ivi residente in [...]151
e
C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...]151,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Chiara Rogione (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 24/10/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente rispettando gli obblighi di legge.
2. La sig.ra con il consenso del marito, si è trasferita a vivere in Genova, Parte_1
Piazza Tarello 3/10, dove tutt'ora è domiciliata.
3. La casa coniugale sita in Genova, Via G.B. Monti 21/151, di proprietà al 50% dei IG.ri e rimarrà nella disponibilità del IG. con i Parte_2 Parte_1 Pt_2 beni mobili e gli arredi che la compongono;
le parti concordano che entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del rogito di cui al punto successivo la sig.ra preleverà alcuni Parte_1
beni che sono già stati individuati.
4. Le parti a soddisfazione e a definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali convengono quanto segue: Il IG. si impegna a versare alla signora Parte_2
la somma pari ad euro 19.935 (euro Parte_1
diciannovemilanovecentotrentacinque/00) tacitazione di ogni pendenza economica tra le parti. Contestualmente, la IG.ra cede e trasferisce al IG. Parte_1 Pt_2
– impegnandosi a formalizzare l'atto entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della
[...]
separazione consensuale la propria quota pari al 50% della piena proprietà del sotto descritto immobile:
appartamento ubicato in Genova, Via Giovanni Battista Monti, contraddistinto col numero civico 21 e precisamente: appartamento segnato con l'interno numero centocinquantuno, posto al piano quindicesimo, (undicesimo rispetto al livello di quota 40) e composto di complessivi vani catastali sei e mezzo. A confini (procedendo in senso orario): muri perimetrali su Via G.B. Monti, interno 152 e vano scale. Censito a catasto fabbricati alla sez.
SAM Fg. 39 Mapp. 890 sub. 79 Z.C. 3 Cat A/3 Cl 4 vani 6,5 R.C.E. 721,75. Salvi migliori confini, descrizioni e dati. La IG.ra dichiara e garantisce che la quota Parte_1
pari ad un mezzo dell'intero dell'appartamento in oggetto: è di sua assoluta ed esclusiva proprietà ed è franco e libero da debiti, trascrizioni passive pregiudizievoli, liti, ipoteche e prelazioni a favore di terzi, anche il mutuo n. 0E53048449914 intestato a Parte_2
e acceso presso Banca Intesa San Paolo già gravante sull'intero immobile Controparte_1
per un capitale residuo di euro 83.120,30 per il quale il IG. ha già provveduto Pt_2
all'estinzione in data 21.01.2025.
5. Il IG. si impegna altresì a pagare le spese di amministrazione ordinaria Parte_2
e straordinaria relative all'immobile di cui sopra anteriormente deliberate al trasferimento della quota parte di proprietà della IG.ra Parte_1
6. Le parti, a tacitazione e definizione dei rapporti economico-patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e nell'ambito degli accordi della loro separazione, intendono procedere ai trasferimenti di cui al punto 4) per i quali chiedono l'applicazione di tutti i benefici di legge ivi compresi quelli di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10.5.1999 n. 154
(che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della legge 6.03.1987 n. 74), alla circolare del Ministero delle Finanze del 16.03.2000 n. 49/E, e alla circolare n. 2E del
21.2.2014 dell'Agenzia delle Entrate. Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7. Le parti dichiarano che con il presente accordo essi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione.
8. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e comunque rinunciano ad ogni reciproca pretesa di assegno.
9. Le parti si autorizzano al rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2020, Numero 189, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini