Articolo 3 della Legge 18 novembre 1961, n. 1289
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 gennaio 1962
Art. 3.
Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all' articolo 3 della legge 13 giugno 1960, n. 604 , verranno chiuse il 31 dicembre 1962.
Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti, sara' effettuato entro il 30 giugno 1963.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1962