Sentenza 4 luglio 2012
Massime • 1
Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza di un agente di polizia su quanto riferitogli, nella quasi immediatezza del fatto, da un soggetto ferito in un agguato, prima di essere trasportato in ospedale).
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Il vigente ordinamento processuale ammette la cd. testimonianza indiretta e consente al giudice di utilizzare, in mancanza della richiesta di parte di esaminare la fonte primaria, il contenuto delle informazioni che ha riferito il cd. teste "de relato": gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono però deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (salvo che le dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dall'operante "al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime", in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un "dialogo tra teste e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2012, n. 41090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41090 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/07/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 699
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 32863/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EI NU N. IL 19/05/1980;
2) NO CO N. IL 21/03/1979;
avverso la sentenza n. 4/2010 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 22/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Costantino Salvatore e Riolo Gerardina;
udito il difensore avv. Aricò Giovanni, Valentini Gabriele e Conidi Maria Claudia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/9/2009 la Corte d'assise di AL dichiarava RF NU e PE OC colpevoli dei reati di omicidio ai danni di Di AS DO e di tentato omicidio ai danni di Di AS IO, esclusa l'aggravante della premeditazione, nonché di detenzione e porto di armi da sparo (fucili caricati a pallettoni) utilizzati per commettere l'omicidio, e li condannava, ritenuto il concorso formale tra i reati di omicidio e di tentato omicidio e la continuazione con il reato concernente le armi, alla pena di anni trenta di reclusione.
L'azione criminosa era avvenuta nelle campagne di SA Pietro di Caridà nelle prime ore del pomeriggio del 14/9/2008: mentre i fratelli Di AS percorrevano lentamente una strada di campagna che portava alla loro azienda agricola, due persone, accovacciate sul ciglio della strada, al passaggio dell'autovettura si alzavano e facevano fuoco a minima distanza dal mezzo, colpendolo frontalmente;
Di AS DO era stato attinto da tre colpi di fucile, tra cui uno alla regione parietale destro (morirà all'Ospedale di Reggio Calabria il 23/9/2008), mentre Di AS IO veniva colpito ad un braccio, riusciva a far proseguire l'autovettura e ad avvisare telefonicamente un brigadiere dei Carabinieri di sua conoscenza nonché il cugino AE che, a sua volta, aveva avvisato personale del Commissariato di ER SA BR, giunto successivamente sul posto.
La prova fondamentale della responsabilità dei due imputati è costituita dalla testimonianza della persona offesa Di AS IO, che li aveva riconosciuti con certezza e che, fin da subito, li aveva indicati come responsabili dell'agguato parlando con il cugino, con il personale del Commissariato e, telefonicamente, con il brigadiere dei carabinieri già ricordato. La Corte sottolineava che la ritrosia del teste a formalizzare l'identificazione, cessata dopo il fermo dei due imputati su decreto del P.M., derivava dall'appartenere il RF a famiglia appartenente ad una cosca mafiosa dominante nella zona, fratello del responsabile della cosca, ucciso in un agguato, e di altri, due condannati in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Di fronte a questa accusa immediata, reiterata e ribadita in dibattimento, l'alibi opposto dai due imputati - che affermavano di essersi trovati insieme, in orario incompatibile con la partecipazione all'agguato, ad un SAtuario assai distante - veniva ritenuto falso sulla base di diversi dati di fatto, con trasmissione degli atti alla Procura perché procedesse per il reato di falsa testimonianza nei confronti del teste che l'aveva confermato, riferendo di avere incontrato i due imputati ad una certa ora in quel SAtuario.
Veniva invece ritenuta irrilevante, al fine di riscontro dell'alibi, la presenza in quel pomeriggio dei due imputati presso una stazione di servizio non distante dal luogo dell'agguato, circostanza, comunque, non pienamente confermata dall'addetto. La Corte sottolineava che i due imputati, benché fossero stati ben presto a conoscenza che la Polizia di Stato li cercava, si erano resi irreperibili per alcuni giorni, così da impedire gli accertamenti urgenti che potessero dimostrare l'uso delle armi da fuoco;
sottolineava, ancora, il fatto che i due imputati, che la persona offesa aveva riferito avere visto insieme mentre sparavano, avevano fornito un alibi che confermava che erano stati insieme per tutto il giorno.
2. La Corte d'assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 22/2/2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata sia dagli imputati che dal P.M., riteneva l'aggravante della premeditazione e condannava RF NU all'ergastolo e PE OC, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni ventidue di reclusione.
Nel corso del dibattimento di appello PE OC aveva reso spontanee dichiarazioni, con le quali aveva smentito di essersi recato insieme al RF al SAtuario di OL il giorno dell'omicidio e aveva sostenuto di essere stato nel paese di SA Pietro di Caridà, incontrando diverse persone. La Corte di assise di appello, con ordinanza integralmente riprodotta nella motivazione della sentenza, aveva respinto tutte le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
In successive dichiarazioni spontanee, PE OC aveva modificato ulteriormente la propria versione, ammettendo di essere stato presente sul luogo dell'omicidio, ma sostenendo che era stato solo il RF a sparare, mentre egli, che si trovava distante diversi metri, non aveva usato il fucile.
Così come il giudice di primo grado, la Corte territoriale confermava la mancanza di una causale certa dell'omicidio, benché, in precedenza, Di AS IO fosse stato vittima di una estorsione di modesta entità da parte del RF in occasione di un appalto e, soprattutto, benché tra i due fosse sorto un contrasto, che aveva indotto il RF a danneggiargli l'autovettura, in quanto Di AS IO, sapendo che RF riforniva di droga il fratello DO, aveva redarguito quest'ultimo, invitandolo a non acquistarne più; per di più in paese tutti sapevano che era stato il RF autore dell'attentato. Comunque, trattandosi di processo a prova diretta, l'accertamento della causale non era decisivo. Quanto alle causali alternative prospettate dalla difesa, esse erano soltanto accennate e prive di ogni prova.
Con riferimento alla premeditazione, la Corte rilevava che gli attentatori erano due e che era stato necessario un accordo per organizzare l'attentato, scegliere le modalità di esecuzione e appostarsi;
inoltre i due responsabili avevano dovuto scegliere un giorno in cui i due fratelli si trovavano insieme, circostanza non frequente, tenuto conto che Di AS IO spesso si recava a Roma.
La Corte negava le attenuanti generiche a RF NU, rilevando che, nel caso in esame, ricorrevano elementi altamente negativi, costituiti dall'imponente attività di inquinamento probatorio posta in essere dall'imputato e dalla ostinata conferma dell'alibi falso.
3. Ricorrono per cassazione i difensori di RF NU, deducendo distinti motivi.
Si denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) in relazione all'art. 603 c.p.p., commi 1 e
2.
Negli atti di appello e all'esito delle dichiarazioni rese da PE OC in dibattimento, la difesa aveva avanzato richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dirette a dimostrare l'inattendibilità dei testi Di AS IO e Di AS AE, le modalità esatte di esecuzione del fatto omicidiario e la causale alternativa concernente la attività usuraria di Di AS IO;
le istanze avanzate dopo le dichiarazioni dell'PE dovevano essere valutate ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 2, avendo l'imputato riferito fatti nuovi, del tutto sconosciuti alle altre parti.
La Corte aveva respinto la richiesta di perizia balistica con motivazione non adeguata, limitandosi ad affermare che, nel caso in questione, gli elementi probatori acquisiti consentono sufficienti elementi di valutazione;
aveva, poi, omesso di provvedere sulle ulteriori istanze, rigetto implicito che non adempiva all'obbligo di motivazione. Le richieste concernenti l'escussione dei testi indicati dall'PE nelle prime dichiarazioni spontanee e l'acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza ad esso in uso concernevano una prova d'alibi, il cui rigetto era supportato da motivazione manifestamente illogica: si trattava di dichiarazioni che, per le altre parti, erano nuove e le prove erano decisive. In un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma l, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 3. La prova decisiva è indicata nella testimonianza di Di AS IO, ma la sua credibilità è inficiata da numerosi elementi:
l'astio nei confronti del RF, la reticenza ad indicare l'identità degli attentatori, lo strano rapporto con un ispettore di polizia emerso dalle intercettazioni telefoniche, il contrasto tra le prove di generica e la ricostruzione da lui fornita, la sua attività usuraria. Il Giudice di secondo grado aveva sminuito l'importanza di tali fatti con motivazione illogica o contraddittoria e, rispetto ad alcuni elementi, omessa: l'astio nei confronti del RF e il fatto che il Di AS gli aveva tolto il saluto vengono considerate una possibile causale dell'omicidio con riferimento all'ambiente mafioso in cui il RF si sarebbe trovato, quando il RF ne era del tutto estraneo;
non vi era alcuna prova processuale che davvero il Di AS avesse indicato il RF e l'PE fin dall'inizio come autori dell'agguato, risultando sul punto il cugino AE contraddittorio e avendolo smentito in un colloquio con PE IO (la cui registrazione i giudici di appello avevano rifiutato di acquisire) ed essendo inutilizzabili le dichiarazioni sul punto dell'ispettore Cosentino, la cui condotta non era affatto irreprensibile, come dimostrato dalle intercettazioni;
le dichiarazioni del Di AS circa le modalità dell'agguato erano incompatibili con gli accertamenti sullo stato dei luoghi e con la perizia autoptica: egli aveva reso due dichiarazioni difformi, solo in dibattimento riferendo che gli attentatori avrebbero agito da un terrapieno sopraelevato rispetto allo stato dei luoghi, descrivendo un luogo simile a quello oggetto degli accertamenti svolti dai Carabinieri, la cui attività di inquinamento probatorio era affermata dal Giudice di primo grado, ma non spiegata;
ma la prima descrizione era incompatibile con la perizia autoptica che aveva indicato che i colpi erano partiti da una posizione frontale: la perizia balistica era dunque determinante per verificare le esatte modalità dell'attentato e l'attendibilità di Di AS IO;
quanto, infine, alle causali alternative dell'attentato, la difesa aveva dimostrato come Di AS IO fosse stato vittima in tempi recenti di una serie di furti molto significativi, perché legati alla sua attività usuraria;
nelle more del giudizio di appello era stato colpito da misura cautelare proprio per il delitto di usura, cosicché da una parte, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la difesa non si era limitata ad una mera enunciazione, dall'altra la motivazione era risibile quando osservava che "i ladri non odiano il derubato, ma hanno interesse che possegga beni", quando era chiaro che il Di AS fosse inviso a qualcuno. Con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese nel dibattimento di appello da PE OC, la Corte lo aveva evidentemente ritenuto inattendibile quando aveva indicato un alibi diverso da quello inizialmente sostenuto e attendibile quando aveva smentito l'alibi indicato nel primo grado e aveva ammesso di trovarsi sul luogo del fatto, pur se inattendibile nel sostenere la sua estraneità all'agguato.
La motivazione sul punto, quasi inesistente, pecca secondo il ricorrente sotto il profilo logico-giuridico, trattandosi di una valutazione frazionata della sua credibilità, quando è di solare evidenza che l'ultima versione costituisca un meschino tentativo di salvare se stesso a danno del coimputato. La Corte non ha valutato gli indici rivelatori della attendibilità sulla chiamata in sè:
ragioni che lo hanno spinto alla collaborazione, disinteresse, spontaneità, costanza;
e nessuno di essi sussiste nella chiamata dell'PE. Ma se la valutazione del chiamante è inadeguata, si riproporrebbe il problema della verifica dell'alibi dedotto nel giudizio di primo grado e degli argomenti usati per affermarne la falsità.
In un terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); in relazione all'art. 577 c.p., comma 1, n.
3: con riferimento all'aggravante della premeditazione la motivazione è incongrua sia sotto il profilo dell'applicazione della norma sostanziale che sotto quello della logicità.
In particolare, il fatto che gli attentatori fossero due non costituisce di per sè prova dell'accordo preventivo (tanto che lo stesso PE sostiene di essere stato invitato dal cugino a caccia), così come è frutto di mera congettura l'affermazione che entrambi i fratelli Di AS fossero l'obbiettivo degli attentatori, con le conseguenze tratte dalla Corte. Niente impediva di ritenere che l'agguato non fosse stato premeditato e, comunque, non deve confondersi tra premeditazione e preordinazione, la prima non potendosi dedurre solo dalle modalità esecutive e dalla accuratezza dell'organizzazione. Il momento ideativo non era stato identificato nè indicato dai Giudici di merito, per cui l'aggravante in questione non poteva essere riconosciuta.
Con un ultimo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 bis c.p.: la Corte
d'appello, per negare la concessione delle attenuanti generiche, aveva fatto riferimento alla falsità dell'alibi dedotto in primo grado, ignorando il diritto alla difesa dell'imputato, che può essere esercitato eventualmente anche mentendo.
La Corte territoriale aveva l'obbligo di verificare se la sostanziale incensuratezza, l'estraneità ai contesti criminali mafiosi e la presentazione spontanea ai Carabinieri e alla Polizia nonché il mancato inseguimento della vittima superstite fossero circostanze che potessero bilanciare eventuali elementi di segno opposto;
non averli presi in considerazione comportava il vizio della motivazione. Il ricorso conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Ricorre per cassazione il difensore di PE OC, denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, conv. in L. 12 luglio 1991, n.203 e all'art. 133 c.p., per il mancato riconoscimento premiale previsto in tema di collaborazione e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La mancata contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non è ostativa alla concessione dell'attenuante speciale, come affermato da questa Corte: l'imputato aveva iniziato un percorso dissociativo, ma aveva dovuto essere cauto perché l'iter procedurale previsto dalla legge per giungere allo status di collaboratore di giustizia era appena all'inizio; d'altro canto, la famiglia RF era indicata espressamente come cosca mafiosa facente parte degli Albanese, dominante nella zona, cosicché l'attenuante poteva trovare applicazione, in coesistenza con le attenuanti generiche. D'altro canto la Corte aveva interpretato le dichiarazioni spontanee quale "confessione larvata", che non si era potuto spingere oltre per le condizioni in cui l'PE si trovava.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di PE OC è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per la mancata concessione dell'attenuante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n.203, riservata all'imputato "per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso", il quale, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato.
La Corte territoriale, pur dando atto del contributo fornito dall'PE alla ricostruzione della vicenda con l'ultima versione resa nel dibattimento di appello, non aveva applicato l'attenuante in questione che, al contrario, secondo il ricorrente, potrebbe trovare attuazione, pur non essendo stata contestata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, appartenendo il RF ad una famiglia mafiosa. Il ricorrente richiama una pronuncia di questa Corte (Sez. 4, n. 30062 del 20/06/2006, dep. 12/09/2006, Cariolo, Rv. 235179), secondo cui la mancanza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203, configurabile rispetto ad ogni delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, non è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo art. 8 della stessa legge, prevista per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze.
In realtà quella pronuncia, superata da altra di tenore opposto ("La mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. 12 luglio 1991, n.203 - contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo art. 8 stessa legge, prevista a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché nei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori", Sez. 2, n. 23121 del 29/04/2009, dep. 04/06/2009, Nemoianni, Rv. 245180) non permetteva comunque di raggiungere la conclusioni del ricorrente: infatti si chiariva che, non rilevava la contestazione formale dell'aggravante di cui alla citata Legge, art. 7, ma "ciò che rileva, al contrario, è che il reato sia stato di fatto commesso in presenza delle condizioni indicate anche se non contestate".
Occorre, quindi, verificare la sussistenza delle condizioni contemplate dall'art. 7 cit., pena la disapplicazione dello stesso art. 8 nella parte in cui delimita il perimetro di possibile applicazione dell'attenuante.
Ma è evidente che, nel presente processo, per nessun motivo è possibile ritenere che il reato sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso: il fatto che il RF sia congiunto di soggetti riconosciuti mafiosi non è certo sufficiente, soprattutto quando entrambi i giudici di merito riconoscono che la causale del delitto è ignota. In sostanza, nei due dibattimenti il tema è stato solo accennato, ma è rimasto del tutto estraneo al nucleo della decisione.
Si deve, poi, escludere che il contributo dell'PE abbia permesso la raccolta di elementi "decisivi" per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei colpevoli: le dichiarazioni "collaborative" sono giunte al termine del dibattimento di appello, quando già il RF e l'PE erano stati condannati in primo grado e l'alibi fornito in prima battuta da entrambi era stato ritenuto inverosimile;
per di più esse erano state precedute da altre "intermedie", così da giungere ad una conclusione di inattendibilità dell'imputato: la sentenza impugnata non fonda affatto l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni dell'PE.
Correttamente, in definitiva, la Corte territoriale ha valutato dette dichiarazioni nell'ambito della decisione sulla concessione delle attenuanti generiche, in nessun modo ricorrendo il presupposto per l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 cit.. 2. Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa di RF NU, concernente la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale da parte della Corte territoriale, è infondato. La Corte d'appello di Reggio Calabria, nell'ordinanza adottata all'udienza del 10/12/2010 (integralmente riportata in sentenza), per respingere le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, premetteva che, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., requisito fondamentale per l'accoglimento dell'istanza è che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, ipotesi che non si verificava nel caso di specie, "consentendo gli elementi probatori acquisiti sufficienti elementi di valutazione". Le richieste di rinnovazione erano, peraltro, molteplici e venivano, quindi, esaminate separatamente.
La valutazione riferita al criterio dettato dall'art. 603 c.p.p., comma 1, (impossibilità di decidere allo stato degli atti)
riguardava innanzitutto le richieste di acquisizione di documentazione e tabulati telefonici, quella di procedere ad esperimento giudiziale per accertare i tempi di percorrenza tra il SAtuario di OL e il luogo dell'agguato, e quella di procedere a perizia balistica sui proiettili rinvenuti e sulla direzione degli spari, nonché a sopralluogo sul luogo dell'agguato. Effettivamente, con l'atto di appello, la difesa di RF aveva avanzato ulteriori richieste istruttorie: l'acquisizione della registrazione di un colloquio tra Di AS IO e PE IO e prove sulle causali alternative del delitto, in particolare sull'asserita attività di usura posta in essere da Di AS IO. Tali ulteriori istanze sono implicitamente contemplate nel provvedimento di rigetto, che menzionava specificamente alcune richieste facendo precedere l'elenco da "fra l'altro", per chiarire che la decisione si riferiva anche a quelle non ricordate espressamente.
La motivazione adottata è, in realtà sufficiente: questa Corte insegna che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 - dep. 25/06/2010, D. S. B., Rv. 247872). Ciò in quanto la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859).
In altre parole, la "tenuta" dell'ordinanza con cui il giudice di appello respinge le istanze di riapertura dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, si può valutare non tanto analizzando la motivazione dell'ordinanza stessa (che può anche essere implicita oppure, come nel caso di specie, limitarsi a richiamare testualmente il criterio indicato dalla norma), ma valutando la motivazione della sentenza di merito: da essa si può verificare se davvero il Giudice era in grado di decidere allo stato degli atti e se gli atti utilizzati conducono ad una decisione motivata effettivamente e in modo non manifestamente illogico o contraddicono.
La stessa prospettazione del ricorrente, poi, permette di escludere la sussistenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d): le prove dedotte "si presentavano come decisive ai fine di consentire al giudice una completa valutazione di elementi decisivi, quali la credibilità del principale teste di accusa, la corretta individuazione delle modalità dell'agguato, il numero delle armi che hanno esploso i colpi che hanno attinto le vittime e l'auto e, da ultimo, la credibilità di un teste d'accusa le cui dichiarazioni sono state utilizzate per riscontrare le dichiarazioni della persona offesa": ma la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale.(Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008 - dep. 30/09/2008, Ianniello, Rv. 241009).
Insomma: è prova decisiva solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010 - dep. 15/07/2010, M., Rv. 248105), e che, ove esperita, avrebbe determinato una diversa decisione (Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010 -dep. 19/04/2010, US e altro, Rv. 246667).
Nel caso di specie lo stesso ricorrente presenta queste prove come utili per una valutazione più completa di altri elementi: quindi non "decisive" nel senso ora chiarito.
Non a caso il ricorso sembra attribuire valenza davvero decisiva ad altre prove: l'escussione dei testimoni indicati da PE OC in occasione delle prime dichiarazioni spontanee in appello, testi che avrebbero dovuto confermare la sua presenza, non più al SAtuario di OL, ma nel paese di SA Pietro di Caridà, nelle ore dell'omicidio ("quanto, invece, alla richiesta di acquisire elementi atti a confermare la nuova prova d'alibi dedotta in appello, la loro decisività al fine di decidere è in re ipsa").
Con riferimento all'escussione di questi testimoni, il ricorso censura la motivazione dell'ordinanza della Corte territoriale che ha negato il carattere di novità di dette prove e, quindi, ha escluso l'applicabilità del diverso e più ampio criterio dell'art. 603 c.p.p., comma 2: se, infatti, le prove non potevano certamente dirsi nuove per l'PE, osserva il ricorrente, altrettanto non lo erano per le altre parti - e quindi per il RF - che non conosceva il contenuto delle dichiarazioni rese dal coimputato in appello.
Si tratta di prospettazione palesemente infondata, in quanto il RF - che non aveva chiesto l'escussione di testimoni nell'atto di appello - non può avere alcun interesse a sentire quelli indicati dall'PE. La linea difensiva del RF è stata, dall'inizio e fino al termine del processo, diretta a sostenere l'alibi derivante dalla sua presenza al SAtuario di OL insieme all'PE in orario incompatibile con l'ora e il luogo dell'omicidio: come può ritenersi interessato il RF a provare che, invece, l'PE non si trovava al SAtuario di OL, ma nel paese di SA Pietro in Caridà?
Non basta: PE, nelle prime dichiarazioni spontanee, sosteneva che anche il RF si trovasse a SA Pietro in Caridà, insieme a lui. Quindi la difesa del RF - senza sconfessare l'alibi costituito dal pellegrinaggio a OL (che, anzi, voleva rafforzare con ulteriori prove dedotte con l'atto di appello: l'esatto calcolo del tempo di percorrenza per il SAtuario e l'acquisizione di una dichiarazione del rettore del SAtuario di OL) - avrebbe interesse a provare che egli, in realtà, si trovava a SA Pietro in Caridà insieme al coimputato? Non solo:
essendo questo il contenuto delle dichiarazioni spontanee del coimputato che i testi avrebbero dovuto confermare, esattamente la Corte ritiene che, anche nei confronti del RF non si trattava di "prove nuove", perché anche lui, evidentemente, sapeva di trovarsi in quel luogo.
Bene ha fatto, quindi, la Corte territoriale a non ammettere la prova testimoniale, dopo averne smontato l'attendibilità, rimarcando che nelle prime dichiarazioni l'PE era stato generico, mentre nelle seconde era diventato improvvisamente specifico sugli orari e rilevando che l'imputato avrebbe dovuto fornire fin da subito l'alibi e non fornire un alibi falso, tenuto conto che Di AS IO aveva accusato lui e il RF di essere coloro che avevano sparato.
In effetti, la condotta processuale dell'PE è indice palese della sua inattendibilità, definitivamente "consacrata" con le seconde dichiarazioni spontanee: nell'atto di appello egli aveva chiesto l'escussione di testimoni "in corso di identificazione"; e solo il 1/12/2010 (quindi oltre due anni dopo il fatto) era stato in grado di indicare le persone che egli aveva incontrato a SA Pietro in Caridà il 14/9/2008; salvo poi, nella successiva udienza del 10/2/2011, cambiare nuovamente versione.
Questo ultimo "cambio di direzione" fa comprendere come la Corte territoriale avesse esattamente valutato, fin dall'ordinanza che respingeva le istanze istruttorie, quella nuova ricostruzione dei fatti: così artificiosa e inattendibile da essere smentita dallo stesso imputato che l'aveva proposta.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Prendendo l'avvio dalla dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in relazione alla valutazione che la Corte territoriale ha fatto con riguardo alle dichiarazioni di PE OC, non sembra esatta l'annotazione del ricorrente secondo cui il giudice di appello avrebbe ritenuto attendibile il dichiarante nella parte in cui ha smentito l'alibi dedotto nel giudizio di primo grado e inattendibile, invece, quando ha dedotto una prova d'alibi diversa rispetto alla prima prospettata e quando ha escluso ogni consapevolezza in ordine alle intenzioni del coimputato. In realtà, tutti i passaggi della sentenza impugnata nei quali si da atto dell'ultima versione dell'imputato dimostrano che le parole dell'PE sono considerate un elemento aggiuntivo di cui, ai fini della prova, si può fare a meno (e di cui sostanzialmente la Corte fa a meno).
La sentenza fa un accenno alle ultimi dichiarazioni con riferimento alla problematica del numero dei soggetti che avevano sparato (uno o due); la Corte ritiene, sì, la questione "superata" a seguito delle ultime dichiarazioni dell'PE, che aveva riferito che entrambi erano armati di fucile;
ma, già prima, aveva risolto la questione rilevando l'assenza di contraddizione tra la perizia autoptica e le dichiarazioni del Di AS e il rinvenimento di cinque bossoli cal. 12, compatibile con l'esistenza di due fucili. In effetti, è difficile (e la Corte non si spinge a farlo fino in fondo) vedere l'ultima versione dell'PE come riscontro al racconto del Di AS, secondo cui entrambi i soggetti avevano sparato: PE sosteneva di non averlo fatto.
La Corte, poi, ritorna sulle ritrattazioni dell'PE quando annota che egli aveva ammesso la totale falsità dell'alibi riguardante il pellegrinaggio al SAtuario di OL: ma, ancora una volta, tale annotazione niente aggiunge all'amplissima e convincente trattazione (ancora più ampia nella sentenza di primo grado) a dimostrazione della assoluta falsità dell'alibi.
Il riferimento più ampio all'ultima versione dell'PE viene fatta al termine della sentenza, con riferimento alla decisione se concedere o meno le attenuanti generiche all'imputato; luogo ed occasione che dimostrano che, appunto, il contributo dell'PE alla conoscenza della verità dei fatti e all'adozione di una decisione giusta è sostanzialmente nullo. La violazione denunciata, quindi, non sussiste.
Adeguatamente e logicamente motivata, inoltre, è l'esclusione di ogni rilievo probatorio del sopralluogo compiuto dai Carabinieri di ERta alcuni giorni dopo il fatto in un luogo molto distante da quello indicato dal Di AS: luogo, quest'ultimo, sicuramente identificato e oggetto di rilievi tecnici compiuti il giorno stesso dell'omicidio e il giorno successivo da personale del Commissariato di ER SA BR (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 4 e 5). La Corte rende chiaro un punto: l'indicazione che il luogo dell'agguato era quello oggetto del sopralluogo dei carabinieri proviene da fonte confidenziale e, quindi, processualmente non esiste;
la sentenza, poi, indica gli elementi che fanno ritenere che si sia trattato di un tentativo di inquinamento probatorio, ma si tratta di un'aggiunta rispetto alla constatazione che mancano del tutto elementi, anche indiziari, che facciano propendere per la scelta di questo secondo luogo. Quando, poi, la Corte fa riferimento al rinvenimento dei cinque bossoli da parte della Polizia di Stato in occasione del sopralluogo compiuto due ore dopo l'omicidio e riferisce della compatibilita con due fucili, implicitamente richiama un dato menzionato dal Giudice di primo grado, che cioè i colpi sparati erano stati almeno quattro, come risultava dai danni riportati dall'autovettura Mercedes, quindi in numero superiore a quello dei bossoli (tre) rinvenuti nel luogo premurosamente suggerito ai Carabinieri di ERta dal confidente.
Il ricorso sottolinea che la Corte non spiega il motivo di questo inquinamento probatorio (messo in essere non dai Carabinieri, che sono censurati per l'imprudenza e il mancato rispetto delle regole, scritte e non, derivanti dall'essere già stata avviata l'indagine) ma, in realtà, spiegazioni non sono necessarie, sia perché è evidente che esso mirava a smentire Di AS IO e a far ripartire da zero le indagini, sia perché l'inutilizzabilità degli accertamenti dei Carabinieri elimina in radice il problema. Andando, poi, ad analizzare la motivazione della Corte con riferimento alla testimonianza di Di AS IO, essa è adeguata, logica e non contraddittoria.
La Corte, in particolare, ricorda numerosi elementi che fanno ritenere che Di AS IO indicò immediatamente RF e PE come i killer che avevano sparato: le concordi testimonianze dell'ispettore Cosentino, del brigadiere dei carabinieri Galati e del cugino Di AS AE, tutte confermate in dibattimento, ma anche il dato oggettivo della ricerca dei due imputati da parte del Commissariato di ER SA BR fin dalle 16'00, quindi mezz'ora dopo l'omicidio.
L'obiezione che, dal punto di vista processuale, non esiste un verbale di sommarie informazioni del Di AS fino all'individuazione di persona non coglie nel segno, soprattutto nel tentativo di sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti: il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez. 1, n. 5965 del 11/12/2008 - dep. 11/02/2009, Manco, Rv. 243347; Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 - dep. 24/09/2003, Torcasio e altro, Rv. 225469): e il caso di un soggetto ferito in un agguato, che scambia qualche parola con i poliziotti accorsi immediatamente prima di essere portato in ospedale integra con ogni evidenza questa situazione operativa eccezionale e di estrema urgenza. Esattamente questo avvenne nel caso di specie, come è esposto nella sentenza di primo grado: quando giunse sul posto l'ispettore Cosentino, l'autoambulanza, che avrebbe portato le due persone offese all'Ospedale di Polistena, era già arrivata;
l'urgenza di partire era assoluta, perché Di AS DO era ancora vivo;
Di AS IO, in quel frangente, scambiò poche parole con l'ispettore e con il cugino AE, riferendo che gli autori dell'agguato erano stati RF e PE.
In ogni caso, la Corte rende indiscutibile questo dato, davvero significativo per la genuinità e attendibilità delle dichiarazioni di Di AS IO, facendo riferimento alle indagini immediatamente avviate dalla Polizia di Stato, indirizzate alla ricerca dei due imputati.
La Corte fornisce adeguata motivazione sulla compatibilità delle dichiarazioni di Di AS IO con gli elementi raccolti in occasione del sopralluogo e dei rilievi compiuti dalla polizia giudiziaria: la presenza di due fucili, di cui si è già accennato e l'immediata indicazione che gli attentatori si trovavano in una zona sopraelevata (su questo punto la sentenza di primo grado sottolinea che le descrizioni del fotosegnalatore della Polizia di Stato e del Di AS coincidono).
Il ricorso, in realtà, stravolge un dato della testimonianza del Di AS per dimostrarne la incompatibilità con le risultanze degli accertamenti: fa intendere che, nell'indicare i killer fermi a bordo della strada, la persona offesa avrebbe descritto la provenienza laterale dei colpi, quando la perizia autoptica (ma, soprattutto, i rilievi sulla autovettura) dimostravano che gli spari erano stati esplosi da una posizione frontale. In realtà la divergenza non sussiste, sia perché la strada (lo riferisce il teste e lo conferma l'accertamento) svoltava a destra, sia perché, evidentemente, i due imputati, quando l'autovettura si stava avvicinando, alzandosi in piedi si erano messi frontalmente ad essa: il rigetto della perizia balistica quindi, è ampiamente chiarito, sia per la compatibilità tra le dichiarazioni della persona offesa e i dati raccolti nei sopralluoghi e negli accertamenti tecnici, sia - si deve ribadire - perché il diverso luogo oggetto del sopralluogo dei carabinieri non costituiva una alternativa effettiva a quello inizialmente individuato.
Quanto, poi, alle causali alternative, la Corte ritiene un approfondimento non decisivo, vista la assoluta attendibilità della persona offesa e l'immediata indicazione dei due killer, effettivamente incompatibile con l'ideazione istantanea da parte del Di AS di un'accusa che coprisse i veri autori dell'omicidio del fratello e indicasse degli innocenti;
per lo stesso motivo non è decisivo l'astio che correva tra Di AS IO e RF NU.
In definitiva la motivazione della Corte non appare ne' apparente, nè manifestamente illogica o contraddittoria;
per di più affianca alle considerazioni sull'attendibilità delle dichiarazioni di Di AS IO quelle riguardanti la sopravvenuta immediata irreperibilità dei due indagati (utile ad evitare accertamenti urgenti che dimostrassero l'uso di armi da fuoco) e la successiva proposizione di un alibi falso: due elementi altrettanto significativi che il ricorso, in sostanza, rinuncia a contestare.
4. Il motivo di ricorso concernente la premeditazione del delitto è fondato e comporta l'annullamento della sentenza sul punto. La Corte di assise di AL aveva esclusa la premeditazione, ritenendola non provata, osservando che rimaneva ignoto il momento in cui era sorta negli imputati la risoluzione criminosa e, conseguentemente, il tempo in cui si era protratta;
in sostanza, il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato l'elemento cronologico della premeditazione, che, come è noto richiede un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) oltre alla ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 09/01/2009, Antonucci, Rv. 241575). La Corte territoriale ritiene di poter superare la decisione del giudice di primo grado sottolineando che gli attentatori erano due, "il che implica necessariamente un certo spazio temporale per deliberare l'azione criminosa e raggiungere un accordo al fine di organizzare l'attentato, scegliere la modalità di esecuzione (tipo di armi) per poi appostarsi, per cui gli imputati avevano la possibilità di recedere dal loro proposito criminoso". La sentenza richiama una massima di questa Corte secondo cui la sussistenza della premeditazione nell'omicidio può essere ricavata dalla preparazione del delitto, desunta dal precedente pedinamento della vittima e dalla partecipazione al delitto di due persone, il cui concorso ha necessariamente richiesto un'opera di preventivo convincimento, in quanto durante lo svolgimento di tale attività preparatoria, sviluppatasi nel tempo, l'imputato aveva la possibilità di recedere dal suo proposito criminoso (Sez. 1, n. 25221 del 12/04/2001 - dep. 21/06/2001, Muratore, Rv. 219966): ma, appunto, in quel caso era stata accertata un'opera di pedinamento della vittima da parte dell'imputato, proseguito per un certo lasso di tempo, nonché un'opera di convincimento di un'altra persona a compiere con lui l'omicidio.
Si deve escludere che l'essere stati due gli autori dell'omicidio sia un dato sufficiente a ritenere la premeditazione: se, per la riuscita dell'agguato, era stata ritenuta necessaria l'azione congiunta di due aggressori, la contemporanea loro presenza era stata mera conseguenza di una preordinazione dei mezzi e delle condizioni necessari per il delitto.
Non solo: l'essere due gli autori dell'agguato non dimostra affatto che il proposito criminoso risalisse ad un momento molto anteriore e che l'accordo tra i due fosse intervenuto diversi giorni prima. Del resto, questa Corte ha recentemente ritenuto che non è sicuro indice rivelatore della premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, l'intervallo di una notte tra la preparazione e l'esecuzione, sì come non possono trarsi elementi di certezza della predisposizione di un agguato, perché quest'ultima attiene alla realizzazione del delitto e non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza la indicata circostanza aggravante. (Sez. 1, n. 47250 del 09/11/2011, dep. 20/12/2011, Livadia, Rv. 251503).
In definitiva: il dato cronologico evidenziato dalla Corte di primo grado non viene, di per sè superato con il riferimento al numero degli attentatori.
Il fatto è che, essendo rimasta ignota la causale dell'azione criminosa - come ammesso da entrambi i giudici di merito - ogni argomentazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della premeditazione appare - almeno allo stato - labile ed evanescente. Sembra dimostrarlo il prosieguo della motivazione della Corte territoriale, dove si coglie un salto motivazionale evidente: dopo aver premesso che Di AS IO si trovava spesso a Roma e, quindi, non sempre faceva quel tragitto insieme al fratello DO, la Corte rileva che "occorreva studiarne i movimenti per accertarsi quando egli fosse in sede" e aggiunge che "d'altronde, essendo due le vittime designate ... occorreva cogliere l'occasione in cui i fratelli Di AS fossero insieme".
In realtà, l'affermazione che il progetto criminoso contemplava l'uccisione di entrambi i fratelli, e non solo di uno di essi, rimane priva di qualunque ragionevole argomentazione, limitandosi la Corte ad osservare, per inciso che, "se così non fosse stato, il RF e l'PE non si sarebbero presentati a viso scoperto con la quasi certezza di essere riconosciuti": argomentazione, come si comprende, perfettamente valida anche nel caso la vittima designata fosse una sola.
In realtà, si può ipotizzare che la vittima designata fosse solo Di AS DO, che le sentenze riferiscono essere acquirente di droga da RF NU, rapporto che avrebbe potuto far sorgere contrasti o vendette;
o, al contrario, che fosse solo Di AS IO, i cui contrasti con il RF sono riferiti essere giunti al danneggiamento dell'autovettura della vittima e alla conseguente "diffamazione" ai danni del RF che, in paese, tutti indicavano essere autore del gesto.
Per giungere a ritenere, invece, che il RF e l'PE intendevano uccidere entrambi i fratelli Di AS, occorre, quindi, una motivazione adeguata che permetta di escludere l'ipotesi di una presenza inattesa nell'autovettura di uno dei due.
Si aggiunga, per finire su questo punto, che la sentenza impugnata non chiarisce sufficientemente, a sostegno della decisione concernente l'aggravante della premeditazione, quale fosse stata l'opera di preparazione e di progettazione di un agguato che, di per sè, appare piuttosto "essenziale": due persone appostate lungo una strada che si alzano, sparano e scappano.
La difficoltà dei due imputati di creare un alibi "solido" (quello proposto, oltre ad essere smentito da testimoni, presentava l'intrinseca debolezza, notata dalla Corte territoriale, di confermare che i due imputati si trovavano insieme: quindi non c'era stato il tempo di creare un doppio alibi, diverso per l'uno e per l'altro) sembra indice di una preparazione piuttosto affrettata, che non aveva nemmeno contemplato l'ipotesi di un parziale fallimento dell'agguato.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata sul punto della premeditazione, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di assise di appello d'appello di Reggio Calabria;
ai sensi dell'art. 587 c.p.p., comma 1, l'accoglimento del motivo giova anche all'imputato non ricorrente.
L'accoglimento del motivo concernente la premeditazione determina l'assorbimento di quello avente ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche, atteso che il complessivo trattamento sanzionatorio dovrà essere rivalutato dopo la nuova decisione sulla sussistenza o meno dell'aggravante contestata.
5. L'esito del presente giudizio comporta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle patti civili costituite:
l'annullamento concerne, infatti, esclusivamente la determinazione della pena, mentre la responsabilità di entrambi gli imputati per i reati contestati è stata confermata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di PE OC. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla premeditazione ed al trattamento sanzionatorio nei confronti di RF NU nonché, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., nei confronti di PE OC e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso di RF NU.
Condanna gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma complessiva di Euro 4.000, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2012