Sentenza 27 gennaio 2003
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- 1. Sostituzione del difensore di ufficio senza giustificato motivo? (Cass. 1245/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto /0 152 Mp and reindep SEZIONE SECONDA Composta dagli Illini Sig ri a ist ati;
North 01 Dott. Antoni Presidente e Relatore R.G.N. 7714/00 t Cron. 2545 Dott. Alfredo - Consigliere MENSITIERI Rep. 365 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- Ud.26/09/02 L. --- BUCCIANTEjDott. Ettore - Consigliere- ha pronunciato la seguente T SENTEN ZA sul ricorso proposto da: OR NR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE I 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PARIOLI -- dall'avvocato MARIO PAGLIARI, giusta difeso BRASCHI, delega in atti;
ricorrente contro + COND GIULIA CASE SCHIERA VIA EIA 26 S PANCRAZIO DI - - PARMA, in persona dell'Amm.re pro tempore;
- intimato B 十 | avverso la sentenza n. 174/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 24/02/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1242 -- [ -1- udienza del 26/09/02 dal ايت اتار کرا GOLDONI il P.M. in persona udito —- Dott. AntoniettaGenerale - | rigetto. Т 十 -2- PRESIDENTE DOTT. Al Consigliere Dott. Umberto del Sostituto Procuratore CARESTIA che ha concluso تم T 1 I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EN ZZ, con ricorso del 26 luglio 1994, proposto al Pretore di Parma ai sensi dell'art. 1168 del codice civile, chicse contro il OM Giulia, costituito da case a schiera, site in via Elia n.26 - territorio del Comune di San Pancrazio (Parma)- la reintegrazione del possesso della servitù di passaggio che, secondo il proprio assunto, per accedere dal suo immobile alla strada pubblica e viceversa, aveva da tempo eser citato, attraversando l'area cortilizia dell'intimato; e, a sostegno della pretesa, affermo che quest'ultimo lo aveva spogliato del possesso, avendo chiuso il cancello che la società a responsabilità limitata Impresa Imeco, proprietaria originaria del fondo scrvente, aveva anteriormente installato al suo ingresso, lasciandolo, però, sempre aperto per consentirgli il transito. [] Pretore, con provvedimento dell'undici giugno 1994, ordinò alla società di consegnare le chiavi del cancello al ricorrente, ma il Tribunale di Parma, in accogli- mento del reclamo della soccombente, ne escluse la legittimazione "ad causam", sul presupposto che l'azione di reintegrazione del possesso si sarebbe dovuta promuovere contro il OM formatosi con la vendita delle singole unità immobiliari da parte della "Imeco". II ZZ, con atto di citazione notificato il 24 novembre 1994, convenne, quindi,per la reintegra del possesso, il OM (che non si costituì in giudizio), davanti allo stesso Pretore, il quale, però, rigettò la domanda, avendo ritenuto che l'attore non avesse provato di avere escrcitato la servitù di passaggio di cui aveva sostenuto di essere stato spogliato. Contro tale decisione il ZZ propose appello, cui resistette la controparte, e il Tribunale di Parma, con sentenza del 24 febbraio 1999, ha confermato la decisione di primo grado, osservando che: a)-l'attore, cui incombeva l'onere relativo, non aveva dimostrato il possesso della servitù, avendo omesso di produrre in giudizio il suo titolo costitutivo;
b)- nessun valore probatorio poteva conferirsi alle dichiarazioni dell'Amministratore del OM, non avendo costui detto nulla "in ordine allo effettivo esercizio del passaggio sull'area in questione;
c)- doveva escludersi che il OM, essendo rimasto contumace nel giudizio di primo grado, avesse am- messo implicitamente il possesso della servitù di passaggio;
d)- non avevano alcuna efficacia, neanche indiziaria, i documenti prodotti dall'appellante © inam- missibili erano la prova per testimoni e l'interrogatorio formale, dedotti dallo stesso nella fase di gravame, la prima per l'omessa indicazione delle persone da interrogare, e l'altro perchè "inutile e defatigatorio, anche per la posizione soggettiva di colui che avrebbe dovuto renderlo (amministratore del OM)". Il ZZ ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con una memoria. Il OM non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo del ricorso, intimamente connessi e quindi da esaminare insieme, denunciandosi la violazione degli art. 1 168,2697,2727 ss e 2735 del codice civile e 115, 116, 117, 118 132 n.4 del codice di procedura civile, in relazione all'art.360 mm. 3 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata 2. per essersi il Tribunale limitato ad affermare, con una motivazione carcntc, illogica e contraddittoria, che la decisione del Pretore era esaustiva, mentre avrebbe dovuto esaminare i documenti prodotti in giudizio, il comportamento delle parti e il provve= dimento interdittale pronunciato in sede di reclamo, con il quale la domanda a tutela del possesso era stata respinta, ma solo perché proposta contro un soggetto (societa Impresa Imeco) non legittimato. Osserva la Corte che i vizi di motivazione, rilevanti ai sensi dell'art.360 n.5 del codice di procedura civile, sono quelli che incidono sul ragionamento del giudice in modo da determinare un contrasto fra le argomentazioni addotte, si da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, ovvero che palesano la deficienza o la mancanza di esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio (scnt.n.4177 del 1998). Nella specie il vizio di cui al citato art.360 n.5 del codice di rito, solo formalmente denunciato, non sussiste, perché la motivazione della sentenza d'appello è esauriente, logica e non contraddittoria, avendo il Tribunale riferito le ragioni che, in base agli elementi probatori acquisiti, lo hanno convinto a ritenerc infondata la domanda di reintegrazione del possesso della servitù di passaggio;
e le censure dei motivi del ricorso, poiché investono, invece, soltanto gli insindacabili apprezzamenti del Tribu nale, risolvendosi nella richiesta d'accoglimento di una valutazione dei fatti e delle prove diversa da quella esposta nella pronuncia impugnata, sono inammissibili. potendo procedersi in sede di legittimità a un nuovo esame di tali elementi, in quanto 3. questo compito è riservato istituzionalmente al giudice del merito, che è il solo cui è consentito di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove e di scegliere tra esse quelle idonee per la decisione della controversia. Con il terzo motivo, denunziandosi la violazione degli art.2730 d el codice civile e 228 ss, 244 e 345 del codice di procedura civile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erronea= mente respinto l'istanza,con la quale l'appellante aveva chiesto l'interrogatorio forma- le dell'Amministratore del OM, con la sola illogica e contraddittoria motiva zione che il mezzo istruttorio era inutile e defatigatorio. Questo motivo è infondato. Costituisce formo principio di diritto quello seconde cui il giudice non deve ammette- re l'interrogatorio formale che si riveli "dilatorio o defatigatorio", perché in tale ipote- si le esigenze di economia processuale prevalenti, lo dispensano da un'ulteriore istru- zionc, essendo già sufficienti gli elementi probatori acquisiti al processo. Nel caso concreto il Tribunale ha giustificato in modo adeguato la sua statuizione, avendo dichiarato l'interrogatorio inammissibile, sia perché inutile e defatigatorio, sia perché ha ritenuto che colui che avrebbe dovuto renderlo, per il ruolo rivestito (amministratore esterno del OM), non avrebbe potuto riferire nulla di significativo ai fini della soluzione della pronuncia sull'appello. Né è esatto obiettare che il Tribunale è incorso in un rilevante vizio di motivazione, non avendo precisato le ragioni per le quali ha giudicato inutile e defatigatorio lo 4. interrogatorio formale, in quanto questa Corte ha più volte deciso che, qualora si denunci il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia per il mancato esame di un mezzo di prova, si ha l'obbligo,se non di trascriverne il contenu- to integrale nell'atto d'impugnazione, quanto meno, d'indicare, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che ne formavano oggetto. Ciò perché, per il principio dell'auto- sufficienza del ricorso, questo deve sempre contenere tutti gli elementi che consenta¨ no al giudice di legittimità di controllare direttamente la sussistenza della decisività del mezzo probatorio, essendo insufficiente, il semplice richiamo degli atti difensivi o propositivi del giudizio di merito (con specifico riferimento all'interrogatorio for male conf.sent.n.9558 del 1997). Nella specie, pur essendosi esposti nel ricorso sia i fatti, che si sarebbero verificati prima dell'instaurazione del processo, sia quelli posteriori, al fine di dimostrare la rilevanza del mezzo istruttorio richiesto, ma non ammesso dal Tribunale, non sono stati, invece, trascritti né sinteticamente specificati, i fatti sui quali l'Amministratore del OM avrebbe dovuto essere interrogato e, in difetto di tale necessaria precisazione, questa Corte non è in grado di esercitare il controllo per verificare se la omissione dedotta abbia o non influito sulla decisione del giudice del merito. Consegue il rigetto del ricorso. Non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo il OM depositato il controricorso, né partecipato alla discussione orale. 5 P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità. Roma 26 settembre 2002. Il Presidente estensore. (dott.A. Vella). ТА кин DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 GEN 2003 ZZIIN KOI BURNI ERESITZONYO 71 IL CANCELLIERE Oss, MA Di Nuzzo IL CANCELLIERE- grarie si Nurs MA Di Nuzzo О приго CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 9-5-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 18050 versate € 160 10 apposta in calce alia copia autentica (art: 270 T:U, n°116 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Richie 6.