Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.u.p. del Tribunale mil., dopo che il P.M. abbia formulato l'imputazione coatta in ossequio all'ordinanza di non accoglimento della relativa richiesta di archiviazione, gli restituisce gli atti per la notifica alle parti del decreto di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione delle fonti di prova, in quanto il relativo onere grava sul giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2007, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/12/2007
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3977
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 020394/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LA SPEZIA;
nei confronti di:
1) TADDEO STEFANO, N. IL 28/10/1980;
avverso ORDINANZA del 04/04/2007 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Rosin Roberto, per la inammissibilità del ricorso limitatamente alla parte del provvedimento del GUP con cui si chiede al P.M. di indicare le fonti di prova. Annullamento del provvedimento limitatamente alla disposizione relativa alla restituzione del fascicolo al P.M.. OSSERVA
Con ordinanza in data 4 aprile 2007 il GUP del Tribunale Militare della Spezia, premesso che il P.M. aveva provveduto ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, a formulare l'imputazione e che era necessario notificare all'imputato ed alla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 128 disp. att. c.p.p., il decreto di fissazione dell'udienza preliminare con la indicazione delle fonti di prova, disponeva la restituzione del fascicolo all'Ufficio del P.M. affinché, nel rispetto delle prerogative inerenti l'esercizio dell'azione penale, venissero indicate le fonti di prova acquisite. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso immediato per Cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare della Spezia, assumendo che, a norma dell'art. 128 disp. att. c.p.p., e art. 417 c.p.p., comma 1, lett. c), l'organo incaricato per l'indicazione delle fonti di prova era il Giudice e non il Pubblico Ministero che, con la richiesta di archiviazione, aveva già dimostrato di non voler esercitare l'azione penale e quindi di ritenere non rilevanti le fonti di prova.
Chiede pertanto l'annullamento, perché abnorme, del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che il contrasto tra GIP e PM non può essere risolto mediante proposizione di conflitto (Cass. sez. 1, 21.1.2000 n. 451 - Carbonara).
Essendosi di fatto bloccato il procedimento per il rifiuto del GIP di procedere alla indicazione delle fonti di prova, con restituzione del fascicolo al P.M., correttamente quest'ultimo ha proposto ricorso per Cassazione per rimuovere la situazione di stallo per abnormità funzionale.
È affetto da abnormità, infatti, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.
L'abnormità dell'atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass. sez. un. 10.12.1997, n. 17 - Di Battista).
Tanto premesso, è il GUP a dover indicare le fonti di prova. L'art. 128 disp. att. c.p.p., prevede espressamente, con riferimento alla ipotesi di formulazione "coatta" dell'imputazione di cui all'art. 409 c.p.p., comma 5, che "il giudice fa notificare all'imputato ed alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall'art. 417 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c)". E l'art. 417 c.p.p., comma 1, lett. c) richiamato prevede appunto "l'indicazione delle fonti di prova".
Il chiaro dato testuale è confortato, del resto, da argomenti di carattere logico;
avendo il GUP imposto al P.M. la formulazione dell'imputazione aveva, evidentemente, individuatagli atti, elementi (vale a dire le fonti di prova) idonei a giustificare tale "sbocco" processuale;
elementi che, peraltro, aveva già dovuto esplicitare nell'ordinanza prevista dall'art. 409 c.p.p., comma 5, per contrastare la richiesta di archiviazione.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al GUP che provvederà alla indicazione delle fonti di prova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la restituzione degli atti al GUP del Tribunale militare della Spezia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008