Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 5965
CASS
Sentenza 11 dicembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto utilizzabili, in sede cautelare, le dichiarazioni sulla identità degli autori di un omicidio, rese nell'immediatezza del ferimento mortale, poco prima del decesso, dalla vittima, e raccolte dalla polizia giudiziaria in informative non sottoscritte dal dichiarante).

Commentario1

  • 1Prove inutilizzabili nel giudizio penale: utilizzabili nel processo civile di rinvio? (Cass., 43896/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 5965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5965
Data del deposito : 11 dicembre 2008

Testo completo