Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto utilizzabili, in sede cautelare, le dichiarazioni sulla identità degli autori di un omicidio, rese nell'immediatezza del ferimento mortale, poco prima del decesso, dalla vittima, e raccolte dalla polizia giudiziaria in informative non sottoscritte dal dichiarante).
Commentario • 1
- 1. Prove inutilizzabili nel giudizio penale: utilizzabili nel processo civile di rinvio? (Cass., 43896/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 5965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5965 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/12/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3574
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 033470/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN EP, N. IL 16/07/1975;
avverso ORDINANZA del 04/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALATI Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'indagato, Avv.to OPERETTO Salvatore. OSSERVA
Con ordinanza del 4.7.2008, il Tribunale di Napoli, costituito a norma dell'art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NC GI avverso il provvedimento in data 13.6.2008 con cui il GIP presso lo stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per concorso nei delitti di omicidio e di detenzione e porto illegale di armi, aggravati a norma della L. n. 203 del 1991, art. 7, rilevando che i gravi indizi di colpevolezza dovevano desumersi dalle dichiarazioni di una delle due vittime, AP NO, che nell'immediatezza del fatto, poco prima di morire, aveva riferito alla polizia giudiziaria che gli autori del crimine erano PE ò mostro e IR marito di LE, ossia rispettivamente NC GI e SC IR.
Il difensore del NC proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), sul rilievo che il tribunale aveva ricavato i gravi indizi di colpevolezza dalle dichiarazioni di AP NO non utilizzabili perché non verbalizzate ma raccolte dalla polizia giudiziaria in note informative non sottoscritte dal dichiarante, tanto più che non ne era possibile neppure la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria. Il ricorrente deduceva, poi, che non era stato indicato alcun preciso elemento che potesse giustificare la contestazione dell'aggravante prevista dalla L. n.203 del 1991, art. 7.
Il ricorso non ha fondamento.
Premesso che le censure formulate dal ricorrente si incentrano sull'assunto della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla vittima AP NO dopo il mortale ferimento, poco prima del decesso, deve sottolinearsi che la tesi non corrisponde ad una corretta interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 195 c.p.p., comma 4. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in tema di testimonianza indiretta di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli "altri casi" cui si riferisce l'art. 195 c.p.p., comma 4, ultima parte, nei quali non opera il divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni ma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo fra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità: siffatto principio di diritto è stato enunciato in riferimento ad una situazione in cui è stata ritenuta utilizzabile la deposizione de relato di appartenenti alla polizia giudiziaria i quali, avendo accompagnato d'urgenza in ospedale un soggetto che era stato appena prima gravemente ferito a colpi di arma da fuoco, avevano poi riferito di quanto ad essi dichiarato, durante il trasporto, dal medesimo soggetto circa l'identità dello sparatore (Cass., Sez. 1, 2 novembre 2005, Signorino, rv. 232399). Nella medesima prospettiva interpretativa è stato stabilito che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, disciplinato dall'art. 195 c.p.p., comma 4, con riguardo alle dichiarazioni acquisite da testimoni, ritualmente assunte e per le quali non si sia provveduto alla redazione del relativo verbale, non si applica alla testimonianza resa su dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, come nell'ipotesi di testimonianza di un agente di polizia giudiziaria su dichiarazioni di un teste raccolte mentre veniva accompagnato in ospedale (Cass., Sez. 5, 8 novembre 2004, Hajabid, rv. 231100).
In applicazione di tale principio di diritto, che il Collegio condivide e fa proprio, deve riconoscersi la correttezza logica e giuridica della decisione di rigetto della richiesta di riesame, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009