Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA. IN N 4 95 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto revivodico, SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G. N. 4195/99 10646 Consigliere Dott. Antonio VELLA Cron. Rep. 1747 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Ud.20/12/00 Rel. ConsigliereDott. Giovanni SETTIMJ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA ---- ILOLE 24 dal Sig. per diritti L. # 4 APR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LO IO AO, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE LIRE 3000 CANCELLER di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ALIANI ANGELA, giusta delega in atti;
- ricorrente CG508834 contro ....... CG508835 LO NI, elettivamente domiciliato in ROMA PZA PRATI DEGLI STROZZI 30, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MOLFESE, che 10 difende unitamente all'avvocato GURRADO TEMISTOCLE, giusta 2000 delega in atti;
controricorrente 2130 -1- — | avverso la sentenza n. 1196/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/12/97; | udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato ALIANI Angela, difensore del ww. w chiesto l'accoglimento del ricorrente che ha ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ་ ་ ་ ་ ན ཞེ ནི ་ ཏ ་ ད ད -2- 4195/99 1A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 16.7.84 AO NA Popoli- premesso che era proprietaria d'un edificio sito zio in Gravina di Puglia, P.zza Pellicciari e, con la sola eccezione del piano secondo appartenente al proprio fratello TO NA, d'altra palazzina sita in Via Marconi, confinante per un solo lato con il primo edificio;
che il detto suo fratello aveva posto in essere degli abusi in danno delle parti d'edificio di sua esclu- siva proprietà e segnatamente, per quanto in questa sede di legittimità ancora interessa, realizzato un vano-bagno su di un balconcino di sua esclusiva proprietà conveni- - va in giudizio, innanzi al tribunale di Bari, Angelanto- 1 nio NA chiedendone la condanna al complessivo ripri- stino dello stato dei luoghi, illegittimamente violato. l'TO NA contestava Costituendosi, genericamente la sussistenza delle violazioni ex adverso addebitategli e, con particolare riferimento al vano- bagno, precisava d'averlo realizzato da circa vent'anni e ne prospettava, dunque, l'intervenuta usucapione. Con sentenza 23. 7. 91 il tribunale di Bari rite- nuto, sulla base della disposta c.t.u., che dovessero condividersi i dubbi espressi dal consulente in merito all'esistenza del diritto vantato dall'attrice sul balco- ne ove era stato realizzato il vano-bagno; che i documen- ti prodotti fossero, al riguardo, contrastanti e comunque 4195/99 2 privi d'efficacia probatoria accoglieva 'lå domanda proposta dall'attrice in ordine a tutti i punti, con la sola eccezione di quello relativo all'eliminazione del vano-bagno, e compensava parzialmente le spese del giudi- zio. Avverso tale decisione AO NA OP in- terponeva appello assumendo che gli accertamenti effetua- ti dal consulente avessero evidenziato come controparte avesse eseguito l'opera in contestazione (il vano-bagno) sconfinando nel terrazzino di sua proprietà; chiedeva, dunque, la riforma, in ordine a tale punto, della senten- za di primo grado. L'TO NA si costituiva contestando le avverse deduzioni e richieste e concludeva per la reie- zione del gravame con vittoria di spese. Con sentenza 22.12.97 la corte d'appello di Bari ritenuto che già l'assetto immobiliare risultante dai do- cumenti in atti indicasse chiaramente l'appartenenza all' appellato dell'area sulla quale era stao edificato il vano-bagno in contestazione;
che, in ogni caso, il dirit- to di proprietà dell'TO NA su detta por- zione immobiliare fosse provato dall'atto di divisione 2.8.64 per notar Berloco;
che, dunque, l'opera eseguita fosse pienamente legittima, in quanto realizzata dall' appellato in epoca certamente remota e, comunque, nell' ambito del proprio diritto dominicale e senz'alcuna le- 4195/99 - 3 sione del diritto altrui;
che l'adiacenza al vano-bagno di muri facenti parte d'altra unità immobiliare, di proprietà dell'appellante, non escludesse la sussistenza del diritto di proprietà dell'appellato sul secondo piano dello stabile di Via Marconi e sulle aree ad esso stret- tamente connesse respingeva l'appello e confermava integralmente l'impugnata sentenza, condannando la Colon- na-OP alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato. Avverso tale sentenza AO NA OP pro- poneva ricorso per cassazione con un unico motivo illu- strato anche da successiva memoria. Resisteva TO NA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo dedotto la ricorrente richia- 5 CPC si duole che la cortemandosi all'art. 360 n. territoriale abbia posto a fondamento della propria de- cisione una motivazione solo apparente, del tutto di- sancorata dalla realtà processuale, apoditticamente ne- gando la sussistenza delle prove del vantato diritto di proprietà le quali, invece, risultavano chiaramente sia dai documenti in atti che dagli accertamenti istruttori eseguiti dal consulente;
abbia operato "un'allucinante confusione" delle risultanze istruttorie evidenziando, in tal modo, la superficialità della propria decisione, tale da non consentir neppure la verifica dell'esattezza о 4195/99 - 4 meno dell'iter logico seguito;
abbia evidenziato, fornen- do una motivazione diversa da quella fornita dal giudice di primo grado, l'illogicità d'entrambe. Il motivo, per difetto di specificità delle censure con tanta enfasi mosse all'impugnata sentenza, non è da considerare ammissibile. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata а norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. CPC, la precisa indicazio- ne di carenze о lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razio- nale degli argomenti usati e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non ri- spondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acqusi- ti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni al- l'ambito della discrezionalità di valutazione degli ele- menti di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili 4195/99 vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma di cui trattasi, diversamente risol- vendosi il motivo di ricorso per cassazione com'è, ap- punto, per quello in esame in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esa- me logico e coerente di quelle tra le prospettazioni del- le parti istruttorie che siano state e le emergenze ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo. In particolare, va ulteriormente considerato come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretese incongruità e/o insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze 4195/99 6 processuali, è necessario, al fine di consentire al giu- dice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od er- roneamente valutati, che il ricorrente specifichi il con- tenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, come appunto avrebbe richiesto il caso di specie, inte- grale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all' uopo la semplice menzione di mezzi istruttori acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in base al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per rela- tionem agli atti della detta precedente fase del giudi- zio. Nella specie, il motivo, non inteso a censurare la ratio decidendi ma solo a prospettare una diversa in- : terpretazione degli accertamenti in fatto e, quindi, già sol per questo inammissibile, neppure risulta adeguata- specifico in ordine alle risultanze istruttoriemente delle quali denunzia la pretesa erronea od insufficiente valutazione, giacché, difformemente dai richiamati prin- cipi, vi si omette di riportare per esteso il contenuto 4195/99 - 1'erronea va- degli atti istruttori dei quali si assume lutazione. Vi si opera invece tra l'altro nella sola parte - espositiva in fatto, frammisto a censure rivolte all' operato del c.t.u. ed alla decisione di primo grado un richiamo per relationem agli atti della precedente fase o per riassunto, secondo la soggettiva lettura della dedu- cente, ovvero ancora per estrapolazione di singole loro parti che, avulse dal contesto complessivo dell'atto e collegate con altre parti d'emergenze istruttorie pari- menti riassunte od estrapolate, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli al- le tesi sostenute dalla deducente stessa ma indubbiamente insuscettibili d'adeguato coerente riscontro e, quindi, inidonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo sulla decisività d'un eventuale riesame delle risultanze in questione ai fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adottate dal giudice а quo. In particolare, la ricorrente contesta l'afferma- zione, motivatamente sviluppata nell'impugnata sentenza, per cui la proprietà dell'appellato sulla porzione immo- biliare de qua sarebbe consequenziale all'assetto immobi- liare risultante dall'atto di divisione per notar Berloc- co del 2.8.64, assumendo che tale atto "non c'entra af- fatto con l'oggetto del contendere", ma la censura 4195/99 - 8A limitata a deduzione siffatta, della quale non è fornita dimostrazione alcuna. Tanto di per se solo giustificherebbe la reiezione del ricorso. Come ha ripetutamente evidenziato la giurispruden- za di questa Corte, infatti, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente e la ritenuta appartenenza della idonee a sorreggerli porzione immobiliare de qua all'TO NA sul- la base delle risultanze d'un atto pubblico è elemento da solo sufficiente a giustificare la decisione - è necessa- rio non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugna- zione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una ° l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati dive- 4195/99 9A nendo inammissibili per difetto d'interesse. La ricorrente censura anche l'affermazione, pure contenuta nell'impugnata sentenza, per cui 1' adiacenza alla porzione immobiliare in discussione di muri facenti parte di porzioni immobiliari appartenenti all'odierna ricorrente non confliggerebbe con l'appartenenza della porzione stessa al proprietario di altre porzioni immobi- liari cui è strettamente annessa, ma anche a tale affer- mazione, logicamente oltre che giuridicamente ineccepibi- le, non contrappone alcuna argomentata contestazione, limitandosi a richiamare genericamente risultanze assunte a lei favorevoli della consulenza tecnica. Né valida censura d'illogicità, quand' anche fosse stata adeguatamente sviluppata e non lo è, sarebbe ravvi- sabile nella denunziata diversa opinione espressa dal giudice di secondo grado rispetto a quella espressa da quello di primo grado, in quanto finalità del giudizio d'appello è, comunque, nei limiti del devoluto, una nuova valutazione degli elementi da porre a base della decisio- nuova pronunzia sull'oggetto della controver-ne ed una sia, non un riesame delle argomentazioni e della deci- sione del giudice di primo grado, che può anche aver luogo, in vista della nuova pronunzia, ma che non ne CO- stituisce il presupposto né ne condiziona l'autonomia; per il che nel giudizio di legittimità il vaglio della decisione di secondo grado non può avere ad oggetto che 4195/99 - 10 gli eventuali vizi ad essa propri, del tutto irrilevante essendo il rapporto di questa con quella di primo grado. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal giudice del merito all'assunţa decisione risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata una pluralità di considerazioni diverse ecom'è Su di concordanti desunte dalla disamina di vari elementi di giudizio acquisiti agli atti che, come si è evidenziato, la ricorrente ha assoggettate a critiche del cui fonda- mento non ha fornito, nel contesto del ricorso, dimostra- zione alcuna, essendosi limitata a pure enunciazioni;
carenza cui la ricorrente non ha ovviato con la memoria, e gli generica anch'essa nel riportare sommariamente elementi a conforto delle tesi prospettate e che, comun- que, quand' anche fosse stata specifica, non sarebbe stata utilizzabile, la memoria ex art. 378 CPC potendo essere utilizzata esclusivamente per illustrare e chiarire motivi già compiutamente svolti con il ricorso ma non per dedurre nuove censure, 0 sollevare nuove questioni non rilevabili anche d'ufficio, e neppure per specificare od integrare od ampliare il contenuto dei motivi originari d'impugnazione. Un giudizio, dunque, quello espresso con l'impu- gnata sentenza, operato nell'ambito dei poteri discrezio- nali del giudice del merito ed а fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinionein 4195/99 - soggettiva della ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. L'esaminato motivo risultando, dunque, inammissibi- le per difetto di specificità, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive £2125800 delle quali £ 2.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 20.12.2000. Il Presidente h Il Cons. est. Nettiny IL CANCELLERECT Paplo Talarico Velazco - 4 APR. 2001 Telazio CORTE SUPREMA CASSAZIONE 60000 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27.6.2011 310000 serie 4 al n. 33257 versate € 172.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 1097 4567 20.49 12.00 142, 10