Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2006, n. 30062
CASS
Sentenza 20 giugno 2006

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La mancanza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, configurabile rispetto ad ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod.pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, non è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo articolo 8 della stessa legge, prevista per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2006, n. 30062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30062
Data del deposito : 20 giugno 2006

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