Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
La mancanza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, configurabile rispetto ad ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod.pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, non è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo articolo 8 della stessa legge, prevista per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2006, n. 30062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30062 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 20/06/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 951
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 002883/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO AN, N. IL 26/07/1964;
2) ER AN, N. IL 01/05/1959;
avverso SENTENZA del 29/09/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FERRI Enrico che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti:
SENATORE Marco per OL, CILIA Rosalba per Copernico Gaetano, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente proposti.
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 29 settembre 2004, ha confermato la sentenza 12 novembre 2002 del Tribunale di Monza che, all'esito del giudizio abbreviato (oltre ad altre pronunce di assoluzione nei confronti di altri imputati e per altri reati che più non rilevano nel giudizio di legittimità), aveva condannato alle pene ritenute di giustizia LO AN per reati concernenti il porto e la detenzione illegale di un'arma e ER AN per plurime cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. La Corte riteneva fondata l'accusa relativa alle cessioni di cocaina avanzata da LO nei confronti di ER;
accusa ritenuta intrinsecamente attendibile e confermata dalle dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza EA CA. Per quanto riguarda l'appello di LO, diretto ad ottenere la concessione dell'attenuante prevista dal D.L. n. 151 del 1991, art. 8 convertito nella L. n. 203 del 1991, la Corte escludeva che questa attenuante potesse essere concessa in considerazione del fatto che il reato contestato non rientrava tra quelli previsti dal citato art. 8. 2) Contro questa sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
ER AN, con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, ed e in relazione all'art. 192 c.p.p.. Il ricorrente rileva che nel giudizio di primo grado si era pervenuti all'assoluzione di tutti gli imputati, esclusi il ricorrente e il propalante, e ciò comportava un giudizio complessivo di inattendibilità di LO espressamente confermato dai primi giudici che avevano sottolineato le contraddizioni e le illogicità in cui era incorso il dichiarante.
La conclusione cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito - di ritenere attendibili le dichiarazioni di accusa per le cessioni a CA per l'esistenza del riscontro costituito dalle dichiarazioni del medesimo - è del tutto illogica e frutto di un travisamento dei fatti perché CA si è limitato e non escludere le cessioni ma non le ha confermate.
Con un secondo motivo di ricorso ER, deduce il medesimo vizio in relazione alla mancata concessione dell'attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5, art. 73. LO AN, con il ricorso da lui proposto, si duole invece della mancata concessione dell'attenuante prevista dal ricordato art. 8 e della conseguente mancata dichiarazione di estinzione del reato per essere il medesimo estinto per prescrizione.
3^) Il ricorso proposto da ER AN è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Il ricorrente ripropone le questioni riguardanti i criteri di valutazione della prova indicati nell'art. 192 c.p.p., comma 3, affermando che sarebbero stati violati dai giudici di merito, per cui è opportuno richiamare il quadro finora emerso sul tema nella giurisprudenza di legittimità.
In linea teorica la ricostruzione degli orientamenti individuati dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla fondamentale sez. un., 21 ottobre 1992, Marino, per est. in Cass. pen., 1993, 1939; più recentemente cons. Cass., sez. 2^, 12 dicembre 2002 n. 15756, Contrada, rv. 225565; 18 gennaio 2000 n. 4888, Orlando, rv. 216047) sui criteri che il giudice di merito deve seguire al fine di accertare il rispetto dei criteri previsti dall'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, è del tutto condivisibile e può essere così
sintetizzata.
Il giudice deve prima accertare la credibilità soggettiva del dichiarante con riferimento a tutto ciò che concerne la sua personalità, le condizioni socio economiche e familiari, la vita anteatta, le ragioni della sua collaborazione, i rapporti con i chiamati in correità, l'esistenza di ragioni di ritorsione o di vendetta nei confronti delle persone accusate;
insomma tutto ciò che può illuminare sulla personalità del dichiarante (per es. una persona che abbia già subito condanne per calunnia o che risulti aver accettato compensi o altri vantaggi per accusare taluno, o per escluderlo dalle accuse, ben difficilmente potrà superare questo sbarramento;
superamento che invece non può essere negato prendendo a motivo la gravità dei reati commessi o la circostanza che le ragioni della collaborazione siano riconducibili al perseguimento del trattamento premiale).
Il passaggio successivo è quello dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaborante (ed in particolare, inutile dirlo, delle dichiarazioni di accusa nei confronti dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso) che devono avere caratteristiche di coerenza, precisione, costanza nel tempo, spontaneità. Una ricostruzione fantasiosa o del tutto generica dei rapporti criminali sui quali il dichiarante riferisce, o contrastante con elementi di prova di natura oggettiva, incrina irrimediabilmente l'attendibilità delle dichiarazioni di accusa sul singolo episodio o su una pluralità di episodi criminosi anche se, in linea di massima, il dichiarante sia stato dichiarato soggettivamente credibile.
È peraltro consentita la c.d. "valutazione frazionata" che si verifica nei casi in cui l'attendibilità intrinseca sia ritenuta per una parte soltanto delle dichiarazioni purché non esistano interferenze fattuali e logiche tra le dichiarazioni ritenute inattendibili e quelle ritenute invece attendibili e purché queste ultime siano adeguatamente riscontrate (v. Cass., sez. 1^, 20 gennaio 2000 n. 2884, Ferrara, rv. 215505; 18 dicembre 2000 n. 468, Orofino, rv. 217820). Naturalmente la valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dovrà essere ancor più rigorosa nel caso di chiamata in reità rispetto alla chiamata in correità (cfr. Cass., sez. 5^, 8 ottobre 1999 n. 14272, Cervellione, rv. 215800) . Questa seconda verifica, nella normalità dei casi, prescinde dell'esistenza della buona fede del dichiarante;
buona fede che anzi, superato il primo vaglio, deve presumersi perché, se fosse accertato che le dichiarazioni sono volutamente false, dovrebbe, in linea di massima, escludersi anche la credibilità soggettiva del dichiarante;
a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto il dichiarante a rendere quella singola dichiarazione falsa. Si è detto che la credibilità soggettiva riguarda prevalentemente il mendacio mentre l'attendibilità intrinseca concerne prevalentemente l'errore. Se è provato che il dichiarante mente scientemente è da escludere la sua credibilità e, a maggior ragione, l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Ma non viceversa: l'errore ben può connotare le dichiarazioni di persona credibile che però si sbaglia nel riferire taluni fatti.
Il più delle volte, quindi, l'esclusione dell'attendibilità intrinseca è riferibile a ricordi imprecisi o errati, all'incapacità di ricostruzione degli eventi, alla confusione tra i fatti, i luoghi, le persone;
l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni può essere minata da tutti quegli elementi che, connotando le propalazioni come prive dei caratteri di specificità o precisione, non consentono di ritenere le dichiarazioni di accusa dotate di quel grado di credibilità necessaria per ritenere la fondatezza dell'accusa.
Naturalmente la precisione e specificità delle dichiarazioni va posta in relazione anche alle caratteristiche dei fatti riferiti;
è ovvio che per i fatti che si connotano per la loro unicità (per es. un omicidio) il grado di specificità dei dettagli e la loro precisione potrà essere richiesta con maggiore rigore rispetto ad un'attività ripetitiva ed uniforme con pluralità di condotte giornaliere (tipica in questo senso è l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti).
Per quanto riguarda poi il terzo requisito, costituito dall'esistenza dei riscontri oggettivi (l'unico normativamente previsto mentre gli altri criteri sono di creazione giurisprudenziale), è opportuno precisare soltanto, per il momento, che la costante giurisprudenza di legittimità ammette che le dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimento connesso o collegato probatoriamente possano riscontrarsi reciprocamente (v. da ultimo Cass., sez. 4^, 16 aprile 2003 n. 35569, Zungri, rv. 228299; sez. 1^, 19 marzo 2003 n. 19683, Vitale, rv. 223848; sez. 5^, 15 giugno 2000 n. 9001, Madonia, rv. 217729; sez. 2^, 17 dicembre 1999 n. 3616, Calascibetta, rv. 215558;
sez. 1^, 22 settembre 1999 n. 13885, Greco, rv. 215803) purché le dichiarazioni si caratterizzino per la loro convergenza, indipendenza e specificità.
Ciò premesso va rilevato, in linea generale, che, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, i problemi relativi alla credibilità soggettiva del dichiarante LO sono stati risolti positivamente dalla sentenza impugnata che ha anche richiamato altre sentenze passate in giudicato che avevano ritenuto intrinsecamente attendibile il collaboratore.
Quanto all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di LO effettivamente la sentenza di primo grado aveva rilevato l'esistenza di numerose contraddizioni, illogicità e imprecisioni (senza che però venisse mai individuato alcun elemento oggettivo di smentita delle dichiarazioni) ed aveva quindi escluso, anche per la mancanza di riscontri oggettivi, che queste dichiarazioni fossero idonee a fondare l'affermazione di responsabilità per altri reati. La Corte di merito, dopo aver dato atto di ciò, ha affrontato il problema, in precedenza accennato, della valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaborante escludendo alcuna interferenza fattuale o logica tra le varie dichiarazioni;
escludendo che le contraddizioni nelle dichiarazioni di LO avessero carattere di rilevanza e giungendo quindi ad un motivato giudizio di attendibilità delle dichiarazioni nella parte che si riferisce alle cessioni di stupefacente oggetto della condanna di ER AN. Trattasi di valutazione esente da alcun vizio logico o giuridico che si conforma ai principi ricordati enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ma v'è di più: il riscontro oggettivo richiesto per corroborare le dichiarazioni di accusa è costituito da un elemento fattuale o logico idoneo o confermare una dichiarazione di accusa. Ma se il riscontro è astrattamente idoneo, da solo, a costituire il presupposto per ritenere accertato il fatto contestato non si tratta più di riscontro ma di prova del fatto contestato del quale semmai dovrà verificarsi l'attendibilità. Nel caso in esame le dichiarazioni di EA CA potevano costituire da sole prova del fatto non trattandosi di dichiarazioni rese da coimputato o coindagato neppure in procedimento connesso essendo pacifico l'acquisto per uso personale.
Quanto alla asserita genericità delle dichiarazioni di CA va osservato che la sentenza impugnata ne afferma motivatamente invece l'idoneità a confermare le dichiarazioni di accusa di LO;
trattandosi di una valutazione di merito il giudizio si sottrae a censura in sede di legittimità.
È infondato anche il secondo motivo del ricorso di ER. I giudici di merito hanno fatto riferimento, per negare l'attenuante prevista dal ricordato art. 73, comma 5 (fatto di "lieve entità"), ai quantitativi di cocaina ceduti (almeno in un'occasione dieci grammi) e alla non occasionalità e ripetitività della condotta (le cessioni a CA sono almeno dieci) e ne hanno tratto la conseguenza della non concedibilità dell'attenuante richiesta. Questa valutazione, essendo sostenuta da argomentazioni esenti da vizi logico giuridici, non è sindacabile in sede di legittimità. 4) È invece fondato il ricorso di LO AN.
Questi, con i motivi di appello, aveva chiesto la concessione dell'attenuante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, prevista per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze.
La Corte di merito ha negato l'attenuante richiesta rilevando che nel processo in esame non era stato contestato a LO alcun reato rientrante tra quelli previsti nella prima parte dell'indicata norma. Questa interpretazione del ricordato art. 8 non è condivisibile. È vero che la norma fa riferimento ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p., e a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso;
ma ciò non significa che per la concessione dell'attenuante sia richiesto che il reato sia stato formalmente contestato come commesso avvalendosi delle condizioni anzidette o per agevolare le attività ricordate. Non è richiesto insomma che l'attenuante sia, in buona sostanza, condizionata alla contestazione dell'aggravante prevista dal citato D.L., art.
7. Ciò che rileva, al contrario, è che il reato sia stato di fatto commesso in presenza delle condizioni indicate anche se non contestate. In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 1^, 11 marzo 1997 n. 5372, Santise, rv. 207818).
La Corte di merito doveva quindi valutare - anche alla luce delle sentenze prodotte da cui risulterebbe la concessione dell'attenuante per altri reati e previa verifica se l'arma di cui alla contestazione sia stata utilizzata nell'ambito delle attività mafiose cui LO ha partecipato prima della dissociazione - se il reato contestato al ricorrente era stato commesso in presenza delle condizioni indicate non limitandosi alla verifica della mancanza di espressa contestazione.
Questa verifica, previo annullamento della sentenza impugnata nei confronti di LO AN, dovrà quindi essere compiuta dal giudice del rinvio.
5) Per le considerazioni già svolte il ricorso di ER AN deve invece essere rigettato;
al rigetto consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di LO AN limitatamente all'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 convertito nella L. n. 203 del 2001 e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Milano.
Rigetta il ricorso di ER AN che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006