Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, VINCENZO CERIONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CARAPELLE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9772/01 del Tribunale di TORINO, depositata il 13/02/01 - R.G.N. 1637/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato TRIOLO per delega FABIANI;
udito l'Avvocato PUCCI per delega MENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ON TO ricorreva al Pretore di Torino per vedersi riconoscere il diritto al conseguimento della rivalutazione monetaria, negatale amministrativamente, richiesta in uno con il TFR e gli interessi, questi regolarmente pagati ex art. 2 della legge 297/82 dal Fondo di Garanzia gestito dall'INPS, siccome ammessa al passivo del fallimento dell'ex datore di lavoro con relativo stato passivo dichiarato esecutivo.
Il Pretore accoglieva la richiesta e l'Istituto proponeva tempestivo gravame, sollecitandone la riforma, sul rilievo della applicabilità alla fattispecie dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, estensivo del principio di incumulabitità fra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. Il Tribunale rigettava l'appello dell'Istituto con sentenza 9 ottobre 2000 - 13 febbraio 2001. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'Istituto con un unico motivo di impugnazione.
L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nonché dell'art. 26, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267; deduce altresì il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il Tribunale, pur riconoscendo applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, ha tuttavia respinto il gravame dell'Istituto sotto il diverso profilo della intangibilità dell'importo ammesso al passivo atteso che alcuna contestazione era stata mossa dall'INPS con il rimedio offerto dall'art. 26 L.F.
Secondo la difesa dell'Istituto non sarebbe precluso opporre le proprie ragioni in un ordinario giudizio di cognizione.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Al pari della direttiva comunitaria (CEE del Consiglio n. 80/ 897 del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) - che intendono attuare (anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 2 febbraio 1989, in causa 22/87, Commissione CE c. Repubblica italiana, pronunciata in procedura d'infrazione ex art. 169 Trattato CEE) - le disposizioni del nostro ordinamento nella stessa materia (art. 2 della legge n. 297 del 1982, decreto legislativo n. 80 del 1992, attuativo della delega di cui all'art. 48 della legge n. 428 del 1990, legge comunitaria per il 1990)
perseguono lo scopo (ratio) di garantire al lavoratore il pagamento di crediti di lavoro non soddisfatti per insolvenza del datore di lavoro.
In funzione della ratio prospettata, il Fondo di garanzia (istituito presso l'INPS e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.) "si sostituisce" al datore di lavoro - inadempiente per insolvenza, appunto - nel pagamento del trattamento di fine rapporto e dei "crediti di lavoro, (...), inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" - per quel che qui interessa - "la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure" concorsuali elencate contestualmente (art. 1 comma 2), nonché nei "relativi crediti accessori".
Ne risulta un accollo cumulativo ex lege - secondo la configurazione prospettata dalla giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenza n. 13988/02 ed altre rese alla stessa udienza delle sezioni unite;
n. 5658, 2877/01, 10968/95) - in forza del quale il Fondo di garanzia, quale accollante ex lege, assume - in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale: vedi infra) - la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo.
Coerentemente, la procedura per l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia (di cui ai commi 2 e seguenti della legge della legge n. 297 del 1982, espressamente richiamati dal comma 3 del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.) si articola nella insinuazione dello stesso credito di lavoro e degli accessori relativi nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro - reso esecutivo o, comunque, divenuto definitivo (a seguito della sentenza di rigetto delle opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) - e nella successiva presentazione al Fondo - una volta che sia inutilmente trascorso, tuttavia, il previsto termine dilatorio (di quindici giorni) - della domanda di pagamento.
Si tratta della sequenza di atti, che risultano tutti indefettibili per assicurare (anche) mediante la propria "funzione di vera e propria pubblicità dichiarativa" (in tal senso, v., per tutte, Cass. n. 6004 del 1998) - evidenti esigenze di tutela sia dei creditori che del debitore, e, in questo ambito, dello stesso INPS, quale gestore del Fondo, e, come tale, obbligato a sostituirsi al debitore principale (in tal senso, v., per tutte, Cass. n. 3340/2000) e, perciò, legittimato - in quanto, all'evidenza, interessato - a proporre reclamo al Tribunale fallimentare contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 26, primo comma, legge fallimentare: vedi, per tutte, Cass. n. 9046 del 1994). Agevole risulta, quindi, la conclusione che - pur non sostituendosi al fallimento (o ad altra procedura concorsuale) del datore di lavoro insolvente (v., per tutte, Cass. sez. un., n. 13988/02 ed altre rese alla stessa udienza, cit., in motivazione) - il Fondo di garanzia - quale accollante ex lege assume, tuttavia, la medesima obbligazione che risulti definitivamente accertata - a carico del datore di lavoro insolvente, appunto - nel fallimento (od in altra procedura concorsuale) che lo riguardi.
Tale conclusione, infatti, non solo risulta coerente, da un lato, con la procedura per l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia (di cui ai commi 2 e seguenti della legge della legge n. 297 del 1982, espressamente richiamati dal comma 3 del decreto legislativo n. 80 del 1992, cit.) e, dall'altro, con la prospettata configurazione, nella dedotta fattispecie, di un accollo cumulativo ex lege - che pone a carico del Fondo accollante la medesima obbligazione del datore di lavoro accollato - ma risulta, altresì, funzionale allo scopo (ratio) di garantire al lavoratore il pagamento, proprio, di quei crediti di lavoro, che siano rimasti insoddisfatti per l'insolvenza del datore di lavoro (conf. Cass. 6 maggio 2003 n. 6808; 6 giugno 2003 n. 9125). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita censure, laddove pone a carico dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, rivalutazione monetaria ed interessi su credito di lavoro, quali risultano definitivamente accertati - siccome ammessi allo stato passivo esecutivo - a carico del datore di lavoro insolvente, al quale il Fondo - per quanto si e detto - e obbligato "sostituirsi".
2.2. C'è poi da considerare anche il recente intervento delle Sezioni Unite (Cass., ss. uu., 3 ottobre 2002 n. 14220) che hanno affermato che il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982, n. 297 e del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato, perché sotto ogni profilo infondato.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 19,00= oltre euro millecinquecento (euro 1.500) per onorario ed oltre spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004