Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 2
La sussistenza della premeditazione nell'omicidio può essere ricavata dalla preparazione del delitto, desunta dal precedente pedinamento della vittima e dalla partecipazione al delitto di due persone, il cui concorso ha necessariamente richiesto un'opera di preventivo convincimento, in quanto durante lo svolgimento di tale attività preparatoria, sviluppatasi nel tempo, l'imputato aveva la possibilità di recedere dal suo proposito criminoso.
In tema di giudizio abbreviato per reati punibili con la pena dell'ergastolo, la norma transitoria di cui all'art.4 ter, commi secondo e terzo, del decreto legge 7 aprile 2000, prevede che la richiesta di rito abbreviato sia ammissibile nel giudizio d'appello se è stata disposta la rinnovazione dell'istruzione, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., e se l'istanza è stata proposta prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale rinnovata, la quale non coincide con la chiusura del dibattimento ma corrisponde all'esaurimento dell'attività di assunzione delle prove ed al conseguente passaggio alla discussione delle parti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 25221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25221 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
2 322 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/04/2001
SENTENZA
N.005780/20010 Composta dagli Ill.mi Sigg.: 578 Dot LA GIOIA VITO PRESIDENTE
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO N. 046010/2000 11
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. Dott. LOSANA CAMILLO "
UFFICIO COPIE
DUBOLINS PITTA 4.Dott: IG AN 11
Richiesta copia studio dal Sig. JL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 600일부 51002007 SENTENZA / ORDINANZA 21 610. 2001 sul ricorso proposto da : IL CANCELLIERE N. IL 07/07/1952 1) OR BRUNO
avverso SENTENZA del 29/06/2000
CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FABBRI GIANVITTORE
1755 1.3000
CANCELLERIA
DF454653
$4654
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. Manago
del M. ALBANO
BRUZZESE Dufalo Quer SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1- Con sentenza del 29-6-2000 la Corte di Assise di Appello di
Reggio Calabria confermava nei confronti di AT BR la condanna alla pena di anni 24 e mesi 6 di reclusione e L.
2.000.000 di multa, inflittagli dalla
Corte di Assise di Palmi il 2-6-1999 per l'omicidio di AD PE avvenuto il 17-10-1996 e aggravato dalla premeditazione e dall'avere agito profittando di circostanze di tempo e di luogo - e per i connessi reati di ricettazione e violazioni in materia di armi, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;
in riforma della sentenza appellata assolveva il coimputato AL MI dagli stessi reati per non avere commesso il fatto.
Considerando gli argomenti a carico già valutati dal primo giudice e superando le censure dedotte dall'appellante, la corte ravvisava la causale dell'omicidio in un furto subito dal AT il 17-11-1999, avente ad oggetto centocinquanta pecore ed ottanta agnelli, animali dei quali centocinquanta erano stati rinvenuti su un camion di proprietà di OD LO, genero del
AD. Scartava, invece, altre possibili causali, quali quella di una faida mafiosa tra le famiglie TT e ZU, della quale il AD era un esponente importante, trattandosi di una pista che era stata oggetto di indagini che non avevano dato alcun esito, considerato anche il risultato negativo degli stubs eseguiti su alcuni componenti della cosca TT. A conferma della causale del furto menzionava il fatto che il cadavere del AD presentava i polsi spezzati e le mani maciullate, cioè lesioni diverse da quelle da difesa e interpretabili, nel gergo figurato della mafia, come espressione della volontà di punire con l'omicidio un ladro. Confutava le argomentazioni difensive
-
secondo le quali non si era trattato di vendetta per il furto perché questo era stato denunciato e comunque un'eventuale vendetta avrebbe dovuto attuarsi nei confronti del OD - osservando che la denuncia era stata fatta per recuperare il,
max bestiame ma non costituiva vendetta per lo "sgarro” e che nel contesto culturale in cui era avvenuto il fatto era normale che fosse il capofamiglia e capomafia
AD a dovere rispondere del furto attribuibile alla sua famiglia.
Individuata la causale dell'omicidio nel predetto furto di bestiame, assolveval l'AL ritenendo non provato un suo rapporto di società con il AT e quindi a lui non riferibile la causale suddetta né ravvisabile per lui una causale autonoma.
La corte ravvisava poi vari indizi di colpevolezza a carico del AT in diversi elementi che possono essere riassunti come segue.
Il primo indizio, secondo la corte, era costituito dal ritrovamento di un fucile da caccia calibro 12 nascosto nell'erba alta in un fondo dell'imputato, a cento metri dal caseggiato adibito a stalla, e il ritrovamento di varie munizioni e cartucce per fucile calibro 12 abilmente occultate all'interno e all'esterno della predetta stalla. In proposito la corte sosteneva che la disponibilità dell'arma da parte dell'imputato era provata non soltanto dal ritrovamento di essa e di varie cartucce sul fondo del AT, ma anche dal fatto che costui aveva ammesso il possesso davanti alla P.G. con dichiarazione orale e spontanea, come tale utilizzabile, ai sensi dell'art. 503 c.p.p., per le contestazioni e per la decisione di merito, unitamente ad altri elementi di prova;
precisava, inoltre, che la contestazione in dibattimento non vi era stata perché il AT aveva ammesso in quella sede di avere detto alla P.G. che il fucile era suo, pur sostenendo di esservi stato costretto dalla polizia, affermazione che la corte disattendeva ritenendola incredibile e comunque smentita dal fatto che se vi fosse stato un accordo per indurre il AT al accusarsi, egli soltanto sarebbe stato arrestato, mentre fu arrestato anche l'AL.
Altro elemento indiziante veniva ravvisato nei risultati degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico e dal perito balistico, che avevano concordemente provato che il fucile sequestrato al AT, al quale
2 era stato sostituito il percussore dopo il delitto, era una delle due armi con le quali era stata colpita la vittima dell'omicidio.
Ulteriore indizio era rappresentato, a giudizio della corte, dalle dichiarazioni di AC IU, moglie dell'ucciso. TE aveva riferito che i suoi sospetti erano caduti immediatamente sul AT, poiché nei giorni precedenti al delitto lo aveva visto seguire il marito anche in luoghi che non aveva motivo di frequentare, tanto che aveva esternato al coniuge il timore che l'imputato volesse ucciderlo. Aveva riferito, inoltre, che appena appresa la notizia del delitto si era recata al bar sulla piazza di Messignadi, ove, come si aspettava, verso le ore 20-20,30 aveva trovato l'imputato, fradicio d'acqua e con gli stivali infangati, traendone la conferma alla sua convinzione che avesse ucciso il AD e si fosse recato al bar per crearsi un alibi. In proposito la corte rilevava che l'orario della presenza al bar non era incompatibile con il compimento dell'omicidio, perché l'ora del decesso, indicata dal perito verso le
20, era approssimativa e perché l'incontro tra la teste e l'imputato al bar era avvenuto dopo che la donna aveva avuto notizia del delitto dal US, il quale prima si era recato a dare la notizia alla Romeo, cioè dopo un lasso di tempo che può avere consentito al AT di raggiungere il bar dopo l'omicidio; rilevava, inoltre, che l'imputato non aveva spiegato le ragioni per le quali dopo una giornata di lavoro come pastore si era recato al bar, fradicio e infangato;
conseguentemente riteneva che il predetto comportamento fosse interpretabile come un tentativo, non riuscito, posto in essere dall'imputato per procurarsi un alibi.
La corte ravvisava altro elemento indiziante nelle dichiarazioni di
AD AN, figlio della vittima, che aveva confermato le affermazioni della madre e aveva aggiunto che il AT prima di essere arrestato lo aveva incolpato dell'incendio di un'autovettura di sua proprietà, evidentemente sul presupposto che si trattasse di una ritorsione per il delitto commesso. In proposito la corte sosteneva che se l'imputato fosse stato estraneo all'uccisione
3 del AD non avrebbe avuto alcun motivo per sospettare che il figlio dell'ucciso fosse stato l'autore del danneggiamento.
In base alla causale individuata e a tutti i predetti elementi indiziari la corte affermava la responsabilità dell'imputato; escludeva la legittima difesa, anche putativa, sul rilievo che erano state due persone a sparare, crivellando la vittima di colpi ed eseguendo una mutilazione rituale delle mani;
riteneva sussistente la premeditazione, risultando che il AT aveva seguito la vittima già da qualche tempo prima dell'omicidio; considerava addirittura benevolo il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, tenuto conto della notevole rilevanza dell'aggravante della premeditazione;
riteneva congruo il trattamento sanzionatorio, poiché la pena base era stata fissata nel minimo edittale e gli aumenti per la continuazione non erano eccessivi rispetto al numero dei reati e alle pene per essi previste. 2- Il AT ricorre, tramite i suoi difensori, avverso la predetta sentenza e, con tempestivo motivo aggiunto, avverso l'ordinanza del 26-6-
2000, con la quale la corte territoriale ha rigettato le istanze di giudizio abbreviato avanzate il 12-4-2000 e il 26-6-2000, sul rilievo che all'accoglimento della prima ostava la normativa all'epoca vigente (cioè l'art. 223 del D.Lgs. 19-2-1998 n. 51, come modificato dall'art. 56 della L. 16-12-
1999 n. 479), che ammetteva l'accesso al rito abbreviato soltanto se non era iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.
51/98; all'accoglimento della seconda istanza ostava l'art. 4 ter comma 3 lett.
b) della legge 5-6-2000 n. 144, che consentiva l'accesso al rito abbreviato, in grado di appello, soltanto se al momento della richiesta non era conclusa l'istruzione dibattimentale rinnovata.
Avverso la sentenza il AT deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità; il vizio motivazionale in relazione all'aggravante della premeditazione;
il medesimo
4 vizio in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio;
avverso l'ordinanza dibattimentale del 26-6-2000 deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) e d) c.p.p.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la causale sia stata individuata nel furto del bestiame, senza considerare che gli animali erano stati sottratti da OD LO e non dal AD e che erano stati ritrovati;
sostiene,
inoltre, che la causale poteva essere ravvisata in una lotta di mafia tra le famiglie TT e ZU, considerati i controlli sospetti che a dire della teste Romeo NZ i TT avevano operato nei confronti del
AD nonché la caratura mafiosa di quest'ultimo e la mancanza di carisma e di coraggio del AT;
sostiene, infine, che la corte ha completamente trascurato altra causale possibile, rappresentata dal risentimento nutrito verso la vittima dal suo dipendente US AR, che era sul luogo del delitto e ha dichiarato che il suo datore di lavoro si appropriava sistematicamente della sua pensione. Quanto agli indizi, contesta sia la proprietà del fucile, affermando che l'ammissione in proposito è stata effettuata per scongiurare l'arresto delle congiunte presenti alla perquisizione, sia comunque la disponibilità esclusiva dell'arma, lasciata in vista e non occultata. Contesta, inoltre, i risultati della perizia balistica, per la confusione tra le cartucce, la consegna del corpo di reato al perito in plico non sigillato e l'avvenuta sostituzione del percussore.
Quanto al valore indiziario delle dichiarazioni della AC e di AD
AN osserva che la donna aveva incontrato l'imputato al bar all'ora della morte della vittima;
che il fatto che il AT fosse fradicio e infangato non è rilevante, perché pioveva e anche la teste era bagnata;
che il figlio della vittima ha negato in dibattimento le circostanze affermate in precedenza.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la premeditazione è stata basata sulle dichiarazioni dei familiari della vittima, dalle quali emerge che essi hanno avuto la "sensazione” che il AT seguisse il loro congiunto.
5 Con il terzo motivo lamenta la mancanza di qualsiasi motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e la sproporzione dell'aumento per la continuazione.
Con l'ulteriore motivo, tempestivamente aggiunto, premesso che il termine per la richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 4 ter della legge
5-6-2000 n. 144, è quello della conclusione dell'istruzione dibattimentale,
sostiene che tale termine deve ritenersi coincidente con quello di chiusura del dibattimento previsto dall'art. 524 c.p.p. a seguito dell'esaurimento della
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discussione non essendo stabilito da alcuna norma un termine autonomo di
-
chiusura dell'istruzione dibattimentale;
sostiene, comunque, che nel caso di specie non vi era stata alcuna dichiarazione di chiusura dell'istruzione dibattimentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto dev'essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate in dispositivo in considerazione della sua non incolpevole pretestuosità.
Invero in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione delle risultanze probatorie esaminate dal giudice a quo se non nei limiti in cui esse risultino dal testo della sentenza impugnata o siano state indicate nei motivi di appello non potendo questa Corte prendere visione diretta degli atti processuali per questioni attinenti al merito - e la loro valutazione sia del tutto mancata, o priva di motivazione, o sorretta da una motivazione manifestamente illogica, in quanto basata su un'interpretazione dei fatti rispetto alla quale quella proposta dal ricorrente appaia non come una possibile alternativa ma come l'unica possibile in assoluto.
Nel caso in esame la sentenza impugnata è caratterizzata da una motivazione congrua, giuridicamente corretta e immune da vizi logici
6 manifesti, rispetto alla quale le censure dedotte dal ricorrente nei primi tre motivi di impugnazione non fanno che riproporre questioni già dedotte, affrontate e risolte, ripetendo le argomentazioni già esaminate e confutate dalla corte territoriale, o si basano su circostanze di fatto non risultanti dal testo del provvedimento impugnato, e pertanto non valutabili in questa sede, o comunque propongono un'interpretazione delle risultanze processuali in mera alternativa a quella adottata dai giudici di merito.
Invero le causali alternative a quella del furto del bestiame sono state ragionevolmente scartate dalla corte territoriale sul rilievo che le relative piste investigative non hanno avuto alcun esito, di guisa che restano mere ipotesi, prive di concretezza, quelle che l'omicidio sia inquadrabile in una lotta di mafia o sia attribuibile al US.
Gli indizi costituiti dalla disponibilità del fucile, dall'accertamento che si tratta dell'arma usata per uccidere, dal pedinamento della vittima nei giorni prima del delitto, dalla presenza dell'imputato al bar per crearsi un alibi e dal sospetto di costui, circa l'autore del danneggiamento della sua auto, in chiave di ritorsione per l'omicidio compiuto, sono tutti sorretti da motivazione basata su dati concreti, certi e logicamente correlati, complessivamente pienamente idonea a consentire la ricostruzione del percorso decisionale e a dimostrarne la correttezza giuridica e la non manifesta illogicità. Per contro le censure del ricorrente si basano su circostanze di fatto non emergenti dalla sentenza impugnata (come il fatto che il pedinamento operato dal AT nei confronti della vittima sia stato riferito dalla AC come semplice “sensazione”), o addirittura con queste contrastanti (come la circostanza che il fucile era in vista, mentre risulta occultato), o comunque inidonee (come le critiche alla perizia) a sorreggere un'interpretazione non meramente alternativa ma esclusiva delle risultanze processuali, tale da dimostrare l'assoluta illogicità della ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale. In particolare, a proposito del risultato peritale circa l'identificazione del fucile con l'arma usata
7 per il delitto, la corte ha risposto all'obiezione difensiva - secondo la quale il
AT si sarebbe disfatto dell'arma qualora se ne fosse servito per
-considerando che la perizia ha anche accertato che commettere un omicidio al fucile è stato interamente sostituito l'otturatore, di guisa che l'imputato non poteva pensare che l'arma fosse identificabile per quella usata per l'omicidio, come invece è stato accertato con un'indagine tecnica particolarmente raffinata, il cui compimento non era prevedibile.
La sussistenza della premeditazione è stata correttamente e ragionevolmente basata sulla preparazione del delitto, desunta dal pedinamento operato nei confronti della vittima già da qualche tempo, e sulla partecipazione al delitto da parte di due persone, il cui concorso ha richiesto un'opera di :
convincimento; è stata basata, quindi, su un'attività sviluppatasi in un lasso di tempo durante il quale l'imputato ben poteva recedere dal proposito criminoso.
La motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e sulla congruità degli aumenti per la continuazione è giuridicamente corretta e immune da vizi logici, avendo la corte ritenuto addirittura benevola l'equivalenza, in considerazione della gravità della premeditazione, e proporzionati gli aumenti ex art. 81 cpv. c.p., in relazione al numero e alla natura dei reati.
Quanto al motivo aggiunto, si osserva che la disciplina transitoria per l'applicazione della legge 16-12-1999 n. 479, relativamente all'applicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, è dettata dall'art. 4 ter, commi 2 e 3, del D. L. 7-4-2000 n. 82, convertito nella legge
5-6-2000 n. 144, in forza del quale la richiesta del rito abbreviato è ammissibile, nel giudizio di appello, se è stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ex art. 603 c.p.p. e se l'istanza è proposta nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della L. 144/2000 e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale rinnovata.
8 Nel caso in esame è proprio quest'ultima condizione che, secondo l'ordinanza impugnata, non si è verificata. L'opinione della corte territoriale dev'essere condivisa, perché giuridicamente corretta. Premesso, infatti, che la richiesta di rito abbreviato avanzata il 12-4-2000 non poteva essere accolta - in quanto all'epoca non vi era norma transitoria disciplinante l'accesso al rito abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo - la richiesta del 26-6-2000 è intervenuta dopo che si era esaurita l'istruzione dibattimentale rinnovata.
Non è condivisibile, in proposito, la tesi del ricorrente circa la coincidenza della chiusura dell'istruzione dibattimentale con la chiusura del dibattimento. Invero la prima, pur non essendo esplicitamente formalizzata, ha una sua autonomia concettuale, corrispondente all'esaurimento dell'attività di assunzione delle prove e al conseguente passaggio alla discussione delle parti processuali. Peraltro è proprio e soltanto il mancato esaurimento dell'attività probatoria che giustifica l'accesso al rito abbreviato, il cui scopo è di consentire, in tutto o almeno in parte, il compimento di attività istruttorie;
scopo che è reso evidente dall'esclusione dell'applicabilità delle nuove disposizioni sul giudizio abbreviato nel corso dei processi pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2001.
2. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE вел DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
2 1 619. 2001
IL COLLABORATORE DI CANCELLIAN IL CANCELLIERE (Dr. Silvana Di Pucchio)