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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6141 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: dott.
ES CO Presidente
dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa RI IA PO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al NRG 1443 del 2023 avverso l'ordinanza n. 526 del 14.02.2023 emessa dal Tribunale di Benevento, nel giudizio iscritto al N.R.G.:
1969/2020, e comunicata a mezzo PEC agli odierni appellanti in pari data
TRA
, nato a [...], il [...] C.F.: e Parte_1 C.F._1
residente in [...], nonché , nato a [...]
Lucerna (Svizzera) il 10.10.1969 C.F.: , e , nata a [...]F._2 CP_1
HE (Germania) il 03.05.1972 C.F.: ed entrambi residenti C.F._3
in Mirabella Eclano (AV), alla C. da Acquafredda snc;
tutti rappr. ti e difesi dall'avv.
CA LA, C.F. e con lei elettivamente domiciliati presso il suo C.F._4
studio in Mirabella Eclano (AV), alla Via Calore 103, giusta procura su foglio separato firmato digitalmente. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti la presente procedura all'indirizzo di posta
1 elettronica certificata: omicilio digitale;
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APPELLANTI
E
in persona del NTroparte_2
legale rappr.te p.t. e/o del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
VA LE nel giudizio di 1^ grado elett.me dom.ta presso il suo studio in
Castellamare di Stabia (AV), alla Via G. Marconi n. 95 con domicilio digitale
PARTE APPELLATA Email_2
NONCHE'
( , in NTroparte_3 NTroparte_4
persona del legale rappr.te p.t. e/o del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lydia D'Amore nel giudizio di 1^ grado ed elett.me dom.ta in Avellino, alla C.da
Amoretta presso la sede legale dell'Ente con domicilio digitale t;
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PARTE APPELLATA
Oggetto: Responsabilità professionale (colpa medica) – contestazione merito CTU.
Conclusioni:
Per gli appellanti, l'Avv. CA LA così insiste: “si voglia preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello, e conseguentemente annullare, emendare, correggere e modificare la impugnata ordinanza del Tribunale di Benevento Rep n. 526/2023 del 14.02.2023 depositata in cancelleria e comunicata in pari per tutte le motivazioni di cui alla parte motiva dello spiegato appello con l'accoglimento di tutte le conclusioni avanzata nel giudizio di primo grado che sono da ritenersi, per brevità, reiterate e trascritte integralmente ai fini del loro accoglimento in totale riforma dello spiegato appello;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dello spiegato appello si chiede di tener conto del comportamento processuale dell'odierno appellante nel governo delle spese. Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è
2 di valore indeterminabile e pertanto il contributo da versare è pari ad € 777,00. In via istruttoria: Si chiede, disporsi la rinnovazione della CTU.
Per l'appallata , l'Avv. NTroparte_2
VA LE così insiste: “1)-In via preliminare. Per il rigetto dell'appello siccome inammissibile ai sensi della novellata formulazione dell'art. 342 c.p.c., per le motivazioni evidenziate in precedenza sul punto specifico, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento con tutte le relative conseguenze di Legge a carico della parte appellante. 2)-Nel merito. Per il rigetto dell'avverso appello siccome – in ogni caso – manifestamente infondato, pretestuoso e carente di prova, per le motivazioni evidenziate in precedenza sul punto specifico, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento con tutte le relative conseguenze di Legge a carico della parte appellante. 3)-Sull'avversa richiesta di sospensione efficacia esecutiva provvisoria Ancora una volta si insiste per il rigetto di tale istanza siccome inammissibile ed infondata, stante l'assenza degli indispensabili presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c. 4)-In via istruttoria: I)- Innanzitutto produce tutta la documentazione già versata in atti nel giudizio di primo grado;
II)-Insiste per il rigetto dell'avversa richiesta di CTU siccome inammissibile, e comunque infondata e defatigatoria, chiedendo fissarsi udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350bis c.p.c.; III)-In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di nuova CTU, si riserva, a tutela del proprio diritto alla difesa e nel rispetto del contraddittorio processuale, la nomina di propri CC.TT.PP. sino al primo accesso delle operazioni peritali, e la formulazione di propri quesiti da inserirsi nel mandato peritale, fino alla udienza di giuramento. Con vittoria di compenso professionale, oltre accessori di Legge, ed attribuzione ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata ( NTroparte_3 CP_4
l'Avv. Lydia D'Amore così insiste: “In via istruttoria: 1) Respingere la
[...] richiesta di rinnovazione della CTU;
Nel merito: 2) Rigettare l'appello; 3) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell . CP_5
Svolgimento del processo
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. , e Parte_1 Parte_2 CP_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, l AV. – “ NT [...]
” e l per sentirli NTroparte_2 NTroparte_6
condannare al risarcimento dei danni, diretti e riflessi, patiti in conseguenza degli errori commessi dai sanitari delle strutture convenute che ebbero in cura il SI.
[...]
“per la errata, intempestiva e tardiva diagnosi di un danno midollare che, Pt_1
seppur chiaramente visibile dagli esami radiografici, veniva gestito da entrambe le 3 strutture sanitarie sulla base di una diagnosi errata, quale ictus ischemico cerebrale e solo con notevole ritardo veniva diagnosticata la frattura scomposta del dente dell'epistrofeo con compressione midollare”.
A sostegno delle proprie pretese deducevano che “1)- in data 21.07.2017 il sig.
[...]
nel mentre si trovava in località Montecalvo Irpino (AV), in compagnia di amici Pt_1
ciclisti a bordo della sua bicicletta subiva un incidente grave per il quale si rendeva necessario l'intervento sul posto del 118; 2) a causa dei danni riportati dalla suddetta caduta si rendeva altresì necessario il trasporto a mezzo ambulanza del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ariano Irpino- Sant'Ottone Frangipane;
3)- nello specifico, nel verbale del 118 si legge che il paziente, si presentava: “cosciente, le vie respiratorie pervie, GCS 15, respiro normale a cui veniva applicato asse spinale e collare non risultavano segnalati deficit neurologici degli arti”; 4)-il ricorrente, giunto al
PS dell'ospedale , alle ore 9:20 veniva sottoposto in urgenza a TC body CP_2
trauma (nello specifico TAC rachide e speco vertebrale, nel completamento tac del cranio, torace e restante da protocollo politrauma) dal quale risultavano “multiple fratture costali scomposte in emitorace sinistro associate a vasto PNX con addensamento polmonare e versamento pleurico, con necessità di una consulenza rianimatoria e neurologica”; 5)- la consulenza neurologica eseguita evidenziava:
“deviazione rima buccale a dx e plegia in arto superiore sinistro a paresi in arto inferiore sinistro con positivo bilaterale” veniva poi consigliata: TAC cranio a Per_1
24 ore e ricovero in ambiente neurologico;
6) All'esito degli accertamenti di cui innanzi detto, veniva diagnosticato un: “Ictus cerebrale ischemico in paziente con politrauma e fratture costali”; […] 8)- Presso PS del Francipane di Ariano Irpino, il ricorrente
, veniva tenuto in osservazione per circa 12 ore, e successivamente Parte_1
veniva dimesso dal PS e trasferito, stante la ritenuta necessità del ricovero in reparto neurologico, alle ore 20.39 circa dello stesso giorno, presso la neurologia del
[...]
di Avellino con la seguente diagnosi: motivo ingresso Ictus Cerebrale e con CP_4
segnalazione di richiesta posto letto per “ costali- PNX”. 9)- Presso Persona_2
4 l'Ospedale Moscati di Avellino, all'odierno ricorrente, veniva diagnosticato ancora una volta (rectius erroneamente) un ictus ischemico ed effettuata nuovamente una TC cranio, che come poi confermato dai CTP non si evidenziava: “ipodensità o segni di tale problematica”; 10) Cosi come si ricava dalle cartelle cliniche veniva: “posizionato un drenaggio pleurico senza alcuna indicazione o uso del collare cervicale;
11)
Sempre dalla suddetta documentazione si ricava che il paziente , Parte_1
veniva dimesso per poi essere trasferito in altra struttura senza nessuna precauzione medica, senza collare che non era presente nemmeno all'arrivo del paziente al
[...]
esponendo in tal modo quest'ultimo ad un rischio di insufficienza respiratoria CP_4
acuta e tetraplegia;
12)- solo con ben cinque giorni di ritardo, in data 26.07.2017 il sig. veniva sottoposto a TC rachide cervicale e solo allora gli veniva diagnosticata: Pt_1
“la frattura scomposta della base del dente dell'epistrofeo con retropulsione dell'apice del dente sul versante canalare con conseguente stenosi canalare”, come ampiamente potrà evincersi dalla CTP del dott. , che qui si allega;
13)- Persona_3
sempre in data 26.07.2017 veniva effettuata una successiva TAC cervicale che confermava la frattura scomposta, sotto controllo TC, e si procedeva a lenta e progressiva riduzione della frattura ed al posizionamento del collare Philadelphia;
pertanto, veniva solo allora con notevole ritardo sospesa, la terapia antiaggregante somministrata sulla base di una errata diagnosi e sostituita con la terapia steroidea, al termine della quale i controlli TC effettuati evidenziano una riduzione del grado di dislocazione dell'apice del dente;
14) In data 29.07.2017 l'odierno ricorrente veniva trasferito nella UOC di neurochirurgia e previa stabilizzazione delle condizioni cardiorespiratorie veniva sottoposto solo in data 02.08.2017 e, quindi a distanza di quasi 15 giorni dall'occorso sinistro ad intervento di “artrodesi occipito-cervicale”; 15)- in data 10.08.2017 il ricorrente veniva dimesso con la seguente diagnosi: “ferita in ordine e condizioni neurologiche sovrapponibili all'ingresso presso l;
CP_4
16)- Successivamente in data 13/16.01.2018 la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile riconosceva “invalido Parte_1
ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di 5 compiere gli atti quotidiani di vita” come da verbale di invalidità che si allega;
17)- in data 25.09.2019 stante i postumi gravemente invalidanti e l'aggravamento delle condizioni fisiche e psicologiche dovute ai continui e lancinanti dolori, il ricorrente si sottoponeva ad una rx della colonna cervicale, da cui risultava la rottura delle due barre metalliche inserite all'atto dell'intervento eseguito presso l come CP_4
da rx che si allega, eseguito presso il Centro CEDIR di Grottaminarda;
18)- in data
06.12.2019, stante i gravi esiti della rx di cui innanzi ed il continuo peggioramento delle condizioni di salute, il ricorrente si sottoponeva a visita neurochirurgica specialista presso l'I.R.C.C.S.- Istituto Ortopedico Galeazzi- di Milano dott. , il quale a Persona_4
seguito di un'attenta e perita analisi documentale ed esame clinico rilevava:
“cervicalgia a sinistra- osteosintesi cervicale” ed ancora “rottura delle due barre con segni di consolidazione del dente dell'epistrofeo” e tenuto conto del motivo di cui alla visita, rottura mezzi di sintesi “ consigliava, stante la motilità delle due barre, la rimozione delle suddette barre lasciando in sede la placca occipitale”, così come da referto medico che qui si allega;
19)- Orbene, l'odierno ricorrente , sin Parte_1
da subito ha dovuto far ricorso alla assistenza materiale e morale di suo figlio Pt_2
nonché, della di lui moglie , sia nella fase di ricovero sia
[...] CP_1
successivamente trasferendosi stabilmente presso il loro domicilio, fatto che ha comportato un radicale cambio di vita e di abitudine della famiglia dei coniugi , Pt_1
composta da quattro persone di cui fanno parte anche i due nipoti del ricorrente”
(ricorso ex art. 702-bis, c.p.c.).
Il Tribunale, istruita apposita CTU, rigettava la domanda per insussistenza del nesso causale tra il ritardo medico nella refertazione della frattura del dente dell'epistrofeo di tipo II con retropulsione del frammento (avvenuta solo cinque giorni dopo l'accesso al pronto soccorso, in data 26.07, e già visibile ex ante), e il danno neurologico riportato dal ricorrente;
per l'effetto rigettava altresì la richiesta di risarcimento del danno biologico riflesso, per l'assistenza morale e materiale dovuta, in favore del figlio, Pt_2
e delle nuora, .
[...] CP_1
6 In particolare, condividendo sul punto le conclusioni del collegio peritale, composto da un neurochirurgo e da un medico legale, – che, a sua volta, sconfessava le difformi conclusioni dei consulenti di parte – affermava che “anche qualora fosse stata prontamente diagnosticata la frattura celebrale con la conseguente compressione midollare, non sarebbe stato possibile eseguire un diverso iter clinico rispetto a quello congruamente attuato sul paziente in data 26.07.2017 mediante riduzione della frattura e posizionamento di collare rigido di tipo Philadelphia, in attesa di stabilizzazione delle condizioni cliniche che consentissero di procedere chirurgicamente al trattamento della frattura vertebrale (atteso che il paziente presentava pneumotorace post traumatico con addensamento polmonare e versamento pleurico e non poteva essere eseguito diverso trattamento chirurgico).
Peraltro, anche un'eventuale riduzione immediata della frattura con posizionamento del collare, così come effettuata 5 giorni dopo l'incidente, non avrebbe ridotto il danno neurologico riportato dal paziente in seguito all'evento, ascrivibile, invece, all'evento ischemico, così come rilevato dai CCTTUU.” (pag. 7 ordinanza impugnata).
Le spese di lite venivano interamente compensate.
Giudizio d'appello
2. Avverso la presente ordinanza gli attori, soccombenti in primo grado, propongono in questa sede appello articolando il proprio gravame in un solo motivo di impugnazione con cui, però, sono impugnate tre differenti rationes decidendi.
2.1. In primo luogo, è prospettata violazione degli artt. 115 e 116, c.c., per avere il
Tribunale dapprima riconosciuto l'errore diagnostico commesso dai medici di entrambe le strutture – mancata diagnosi del P.S. di Ariano Irpino nonché mancata diagnosi e tardiva diagnosi presso l'ospedale e l'erroneo CP_4
inquadramento della patologia come ictus ischemico – e per essersi poi “appiattita” sulle conclusioni della CTU che, invece, ha disconosciuto la sussistenza del nesso causale tra l'errore medico e il danno neurologico patito dal SI. . Pt_1
7 L'omissione terapeutica di riduzione della frattura nelle prime 24 ore conseguente alla mancata tempestiva diagnosi – precisano gli appellanti – avrebbe cagionato, a titolo di danno biologico differenziale, un'invalidità stimata in misura percentuale non inferiore al 10%.
2.2. Gli appellanti impugnano il provvedimento in esame anche sotto il profilo del mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione e/o chiamata in chiarimenti dei
CTU formulata all'udienza del 02.03.2023. Per l'effetto, avendo le parti avverse mosso critiche precise e puntuali – per mezzo dei propri consulenti di parte – all'elaborato peritale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto disattenderle specificamente in caso di accoglimento;
pertanto, si insiste per la rinnovazione della CTU in appello.
2.3. L'ordinanza è altresì impugnata sotto il profilo del mancato riconoscimento del danno biologico subito dalla SI.ra , oggetto di prova documentale CP_1
versata in atti.
3. Si costituiscono in giudizio l NTroparte_7
e l
[...] [...]
”, insistendo per l'inammissibilità NTroparte_8
dell'appello e, in ogni caso, per l'accertamento della sua infondatezza.
3.1. In prossimità dell'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352, c.p.c., l'appellante – in sede di deposito della comparsa conclusionale e di memorie di replica – eccepisce altresì la nullità della CTU disposta in primo grado in quanto essa avrebbe avuto ad oggetto fatti diversi da quelli oggetto di contestazione.
In particolare, l'appellante così afferma: “Nel caso che ci occupa è evidente da una piana lettura degli atti di causa e dal ricorso iniziale proposto dagli odierni appellanti che la domanda aveva ad oggetto il ritardo diagnostico della frattura del dente dell'epistrofeo e non certamente l'errata diagnosi di un ictus-ischemico che ha determinato l' incidente stradale che ha visto coinvolto l'appellante, per tale fatto non oggetto di accertamento perché non si è mai verificato giusta documentazione che si
8 allega, dalla quale si evince in modo chiaro ed inequivocabile che il veniva Pt_1
condotto in ospedale perché ritenuto responsabile dell'incidente per verificare se vi fosse stata assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Quindi veniva condotto in P.S. per le cure mediche e non certamente perché avesse avuto un ictus-cerebrale”.
Motivi della decisione
1.L'appello va integralmente rigettato per le ragioni di seguito prospettate.
1.1. Preliminarmente, va rigettata la doglianza con cui l'appellante censura il vizio di nullità assoluta della CTU eccepita in sede di comparsa conclusionale e memorie di replica. A differenza di quanto affermato, infatti, il collegio peritale istruito in primo grado si è correttamente pronunciato sulla ricostruzione fattuale della condotta dei sanitari delle due strutture che ebbero in cura il SI. – oggetto dell'incarico di Pt_1
consulenza –, essendo stata la questione dell'ictus ischemico approfondita in quanto ritenuta eziologicamente determinante nella causazione del danno neurologico sofferto dall'odierno appellante.
In altri termini, la CTU, pur avendo inequivocabilmente riconosciuto un errore diagnostico imputabile ad entrambe le strutture sanitarie, escludeva che lo stesso fosse la causa determinante ovvero concorrente (in termini di aggravamento) del danno patito, essendo lo stesso piuttosto ricondotto – sulla base dei referti medici succedutisi nel tempo, nonché sull'evoluzione del percorso di degenza dell'appellante
– ad un ictus di tipo ischemico cerebrale, non anche ad una lesione midollare.
1.2. Quest'ultima considerazione ci consente di superare un'altra – infondata – prospettazione di parte appellante concernente, in particolare, l'asserito appiattimento del giudice di prime cure alle conclusioni del collegio peritale, senza dare contro delle controdeduzioni dei consulenti di parte.
Infatti, dopo aver escluso il nesso di causalità tra la mancata tempestiva diagnosi e il danno neurologico subito dal SI. , il Tribunale condivideva le conclusioni della Pt_1
9 CTU, così come precisate a seguito delle osservazioni formulate dai consulenti di parte. In particolare:
1) sulle osservazioni dei CCTTPP concernenti la sintomatologia presentata dal paziente al momento dell'ingresso al PS presso cui era stato per primo ricoverato, il Tribunale così affermava: “Appaiono condivisibili, altresì, anche le risposte dei CCTTUU alle osservazioni formulate da entrambi i CCTTPP di parte ricorrente alla bozza di CTU, in virtù delle quali il danno neurologico accertato sul paziente sarebbe interamente ascrivibile alla tardiva diagnosi della frattura celebrale e non al processo ischemico, anche in ragione del correlato quadro clinico di esordio registrato nella TC effettuata in urgenza. I CCTTU in risposta alle suddette osservazioni evidenziavano, infatti, che la sintomatologia presentata dal paziente sin dall'ingresso al P.S. consisteva in plegia arto superiore sinistro e paresi all'arto inferiore omolaterale e deviazione della rima buccale a destra. Il neurologo CTP di parte Dott. , nelle osservazioni alla Per_
bozza di CTU deduceva che il danno neurologico riscontrato sul paziente
(emisindrome motoria sinistra) fosse interamente correlabile ad un presunto
“danno al tessuto nervoso midollare” da compressione a seguito della frattura celebrale tardivamente diagnosticata. Orbene, sul punto i CCTTUU deducevano che i danni da “sofferenza midollare” procurano segni clinici di danno neurologico permanente non riscontrati nel caso di specie ed evidenziavano che: “Bisogna considerare invece, in questo caso, a mio parere (anche ricostruendo nuovamente gli sviluppi della vicenda/trauma di cui è stato vittima il SI. quale primum movens un malore legato ad una problematica Pt_1
ictale a cui ha fatto seguito la caduta dalla bicicletta dello stesso che, ha riportato sì un “insulto” post traumatico al midollo cervicale ma questo stesso è stato transitorio e senza esiti a lungo termine, dimostrato del resto dal progressivo recupero clinico (non avrebbe potuto recuperare un quadro clinico da esiti di sofferenza midollare se ci fossero stati i segni radiologici di oggettivata
10 “contusione” di quel tratto cervicale in causa.)” (pag. 15 della CTU); [..] “I
CCTTUU ribadivano, inoltre, che anche dall'esame neurologico effettuato in sede di accesso al P.S. (TC del 21.07) emergeva “una modesta deviazione della rima orale a destra come per paralisi del VII nervo cranico di tipo centrale sinistro, plegia arto superiore sinistro, paresi arto inferiore sinistro con Per_1
positivo bilateralmente…” ed anche in virtù del quadro neurologico confermato presso l'Ospedale Moscati , in applicazione del criterio del “più CP_7
probabile che non” i sanitari supponevano che fosse sopraggiunto un ictus ischemico (come confermato con l'esame RM a distanza di cinque giorni dall'incidente, quale unico esame clinico che poteva rilevare, piccole areole ischemiche ma localizzate in aree eloquenti ovvero le aree celebrali funzionalmente correlate alle funzioni motorie e sensitive, come nel caso di specie)”;
2) con riferimento alle osservazioni dei CCTTPP in merito alla riconducibilità del danno alla compromissione midollare, il Tribunale affermava: “I CCTTUU rispondevano congruamente, inoltre, anche alle osservazioni alla bozza di CTU, così come formulate dal CTP medico legale di parte ricorrente dott. , il Per_5
quale indicava come “più probabile” che la compressione midollare avesse provocato sul paziente lo sviluppo dell'emisindrome motoria sinistra sofferta dal sig. Sul punto i CCTTUU deducevano, invece, che con il termine Pt_1
compressione midollare si intende genericamente un'evidenza radiologica di materiale nel canale spinale (come nel caso di specie) ma ciò non implica che il midollo inequivocabilmente presenti i segni di una “sofferenza”. I CCTTUU, inoltre, specificavano che: “Col termine compressione, in altre parole, non si deve intendere inequivocabilmente che vi sia “sofferenza midollare” con esiti.
Ciò, inoltre, nel caso di specie, confermato alla visita collegiale (gennaio 2022) in cui si rilevava un quadro clinico di netto recupero della sintomatologia di esordio. Con ciò intendo specificare che, mentre gli esiti di eventi ischemici cerebrali, grazie alla ben nota plasticità neuronale, possano essere in gran parte 11 recuperati se si procede ad efficaci trattamenti di neuroriabilitazione, non è così invece per gli esiti di “danni midollari”. (pag. 15 della CTU).”.
Tali passaggi motivazionali della sentenza di primo grado si rivelano pertanto sufficienti per potere, da un lato, affermare come il Tribunale abbia aderito alle conclusioni del collegio peritale così come risultanti dal dibattito dialettico con i consulenti di parte e, dall'altro, rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata nel presente giudizio da parte appellante.
Ad avviso di questa Corte, infatti, non sono ravvisabili incongruenze o lacune nelle conclusioni dei consulenti di primo grado né critiche specifiche, di natura tecnico- valutativa, sollevate da parte appellante alle parti della sentenza impugnata – essendosi limitato a fornire una diversa ricostruzione scientifica del fatto a sostegno della propria posizione, su cui per altro il giudice di primo grado ebbe già a pronunciarsi – idonee a sorreggere una tale richiesta (Cass. Sent. 642 del 2023).
1.3. Né, tantomeno, è ravvisabile una – pur asserita – violazione del diritto di difesa di parte appellante per non avere il giudice di primo grado – a fronte delle (asserite) incongruenze della CTU – non accolto la richiesta di rinnovazione della medesima consulenza, essendo l'istruzione ovvero la rinnovazione della stessa non un diritto della parte bensì uno strumento di ausilio nella formazione del convincimento del giudice di cui quest'ultimo può discrezionalmente avvalersi (ex multis, Cass. Sez. III,
Sent. n. 6155 del 2009).
1.4. L'appello va, infine, rigettato anche nella parte in cui si afferma che il giudice di primo grado avrebbe escluso la responsabilità dei sanitari perché avrebbe erroneamente giudicato secondo un criterio di causalità ex post, non anche ex ante.
Ebbene, ad avviso di questa Corte, il Tribunale ha fatto buongoverno dei principi che regolano la ricostruzione del nesso di causalità materiale, enucleabili dagli artt. 40, secondo comma, e 41, c.p. applicati ad una responsabilità di tipo omissivo.
12 In particolare, “[..] nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.” (ex multis, Cass. Sez.
III, Sent. n. 15709 del 2011).
Dunque, attraverso un giudizio controfattuale cd. di eliminazione mentale – per sua natura, ex ante – il giudice, riportandosi mentalmente nella medesima situazione in cui si sono trovati ad operare i sanitari afferenti alle strutture convenute, si è correttamente interrogato se il ritardo diagnostico della lesione del dente dell'epistrofeo avesse influito sul danno neurologico in termini di causazione ovvero di aggravamento del danno medesimo, concludendo nel senso che “anche qualora fosse stata prontamente diagnosticata la frattura celebrale con la conseguente compressione midollare, non sarebbe stato possibile eseguire un diverso iter clinico rispetto a quello congruamente attuato sul paziente in data 26.07.2017 mediante riduzione della frattura e posizionamento di collare rigido di tipo Philadelphia, in attesa di stabilizzazione delle condizioni cliniche che consentissero di procedere chirurgicamente al trattamento della frattura vertebrale (atteso che il paziente presentava pneumotorace post traumatico con addensamento polmonare e versamento pleurico e non poteva essere eseguito diverso trattamento chirurgico).”.
In altri termini, anche laddove la diagnosi fosse stata correttamente eseguita sin dal primo momento (comportamento doveroso omesso), comunque i medici non avrebbero potuto intervenire diversamente da come hanno in concreto fatto, in quanto: a) il trattamento chirurgico sarebbe stato in ogni caso possibile solo dopo aver
13 stabilizzato le condizioni del paziente, critiche a causa delle complicazioni derivanti dal trauma toracico (cosa che, di fatto, è avvenuta); b) il trattamento esterno (riduzione della frattura in aggiunta al collare Philadelphia), anche se effettuato al momento del primo accesso al PS (momento in cui i sanitari avrebbero potuto/dovuto procedere ad una corretta diagnosi), in ogni caso non avrebbe “ridotto il danno neurologico riportato dal paziente in seguito all'evento, ascrivibile, invece, all'evento ischemico, così come rilevato dai CCTTUU.” (pag. 7 sentenza di primo grado).
1.5. A seguito del riconoscimento dell'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alle strutture convenute, deve essere altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico riflesso asseritamente patito dalla SI.ra – la sola CP_1
riproposta in questa sede (non avendo l'appellante censurato il mancato riconoscimento del danno biologico in capo a ) – non potendo lo stesso, Parte_2
quand'anche esistente, essere eziologicamente ricondotto ad un comportamento illecito dei sanitari essendo stato lo stesso, in questa sede, nuovamente escluso.
Sulle spese processuali del presente grado
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
Applicando le Tabelle del 2022, attualmente vigenti, in relazione al valore della causa indeterminabile – così come dichiarato da parte appellante – , Parte_1 Pt_2
e dovranno corrispondere, in solido, in favore sia di
[...] CP_1 [...]
” che di NTroparte_9 NTroparte_3
( , la somma di € 9.991,00, a titolo di onorari,
[...] NTroparte_4
oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
14 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza n. 526 del
14.02.2023 emessa dal Tribunale di Benevento, nel giudizio iscritto al N.R.G.:
1969/2020, e comunicata a mezzo PEC agli odierni appellanti in pari data, così provvede:
• rigetta integralmente l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
• condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 CP_1
pagamento, in favore sia di NTroparte_9
e per essa con attribuzione all'avv. VA LE, nonché della
[...]
, della somma di € NTroparte_3 NTroparte_4
9.991,00, a titolo di onorari, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• in conseguenza dell'integrale infondatezza dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002.
Così deciso, Napoli, 26 novembre 2025.
Consigliere Estensore Presidente
RI IA PO ES CO
Documento firmato digitalmente
Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Federica Ponticelli – Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT). 15