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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8354/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a MARANO DI NAPOLI (NA) il 28/06/1939 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MIGLIACCIO LUIGI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/06/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tali benefici
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento oltre al riconoscimento della condizione di disabilità di cui alla L. 104/92. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 20.5.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento oltre alla condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, anche se solo con decorrenza dal mese di Gennaio 2024 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario delle prestazioni in esame, anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che:
“……La SI.ra , di 85 anni, è affetta da: Carcinoma endometriale in Parte_1
soggetto con prolasso ed incontinenza urinaria stabilizzata;
Diabete mellito di tipo II in soggetto in trattamento insulinico;
Cardiopatia ipertensiva;
Vasculopatia cerebrale cronica;
Artrosi diffusa. Per la presenza di tali minorazioni, il ricorrente presenta i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado
2 di deambulare autonomamente e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. La decorrenza di tale condizione si identifica con il mese di Gennaio 2024. Le minorazioni riscontrate determinano una condizione di disabilità (Art. 2 D.lgs. 62/2024), che richiede un sostegno intensivo, come previsto dal comma 3 della Legge 104/92. La condizione della ricorrente implica la necessità di interventi permanenti, continuativi e globali, per la gestione della vita quotidiana, scolastica e lavorativa. La decorrenza della condizione è identificata nel mese di Gennaio 2024).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % con accompagnamento e in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
a decorrere dal Gennaio 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso, stante lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
3 a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1
invalida al 100% con accompagnamento e in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a partire dal Gennaio 2024;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 21/05/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8354/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a MARANO DI NAPOLI (NA) il 28/06/1939 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MIGLIACCIO LUIGI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/06/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tali benefici
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento oltre al riconoscimento della condizione di disabilità di cui alla L. 104/92. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 20.5.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento oltre alla condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, anche se solo con decorrenza dal mese di Gennaio 2024 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario delle prestazioni in esame, anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che:
“……La SI.ra , di 85 anni, è affetta da: Carcinoma endometriale in Parte_1
soggetto con prolasso ed incontinenza urinaria stabilizzata;
Diabete mellito di tipo II in soggetto in trattamento insulinico;
Cardiopatia ipertensiva;
Vasculopatia cerebrale cronica;
Artrosi diffusa. Per la presenza di tali minorazioni, il ricorrente presenta i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado
2 di deambulare autonomamente e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. La decorrenza di tale condizione si identifica con il mese di Gennaio 2024. Le minorazioni riscontrate determinano una condizione di disabilità (Art. 2 D.lgs. 62/2024), che richiede un sostegno intensivo, come previsto dal comma 3 della Legge 104/92. La condizione della ricorrente implica la necessità di interventi permanenti, continuativi e globali, per la gestione della vita quotidiana, scolastica e lavorativa. La decorrenza della condizione è identificata nel mese di Gennaio 2024).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % con accompagnamento e in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
a decorrere dal Gennaio 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso, stante lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
3 a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1
invalida al 100% con accompagnamento e in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a partire dal Gennaio 2024;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 21/05/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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