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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 29/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1554/2021 r.g.
Parte_1 in qualità di procuratore speciale di , Parte_2
Avv. ONORI ALBERTO MARIA parte attrice
, Parte_3
Avv. ORLANDO CARLO parte convenuta
Controparte_1
Parte convenuta contumace
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro è avvenuto nelle modalità espresse in narrativa e quindi per responsabilità esclusiva del IG. e, per l'effetto, Controparte_1
- CONDANNARE i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti et subendi dalla IG.ra , Parte_2 nella misura e mediante pagamento dell'ulteriore somma di €130.000,00 (somma già decurtata dall'acconto ricevuto) o della maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di richiedendo CTU medico-legale, ovvero quella che risulterà di giustizia con gli interessi legali dal giorno del sinistro effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni scaturenti dal rifiuto alla stipulazione della convenzione di negoziazione ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il convenuto costituito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'odierna danneggiata IG.ra ai sensi dell'art. 1227 comma Parte_2
1 c.c. e, per l'effetto in via principale, rigettare integralmente tutte le avverse domande risarcitorie perché infondate in fatto ed in diritto, avendo
l'odierna convenuta adempiuto l'obbligazione risarcitoria sulla stessa gravante in forza del pagamento della Parte_3 somma di €.60.000,00 -; in via subordinata, ridurre la somma richiesta dall'odierna parte attrice a titolo di risarcimento in base alla percentuale di colpa che verrà attribuita alla condotta imprudente e negligente posta in essere dalla IG.ra Parte_2
Con vittoria delle spese di lite.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione del 28/06/2021, nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio e “ in Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 relazione al sinistro avvenuto in data 18.06.2020 presso Loc. Giano dell'Umbria, che vedeva coinvolta
(come pedone). Parte_2
Parte attrice ha richiesto di accertare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a e la Controparte_1 condanna dei convenuti al risarcimento del danno “nella misura e mediante pagamento dell'ulteriore somma di
€130.000,00 (somma già decurtata dall'acconto ricevuto) o della maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa”, dando atto di aver preventivamente ricevuto dalla compagnia assicurativa l'importo di €
60.000,00.
1.1. Si è costituita in giudizio, a mezzo comparsa di costituzione e risposta, soltanto “
[...]
, mentre è stato dichiarato contumace. Controparte_2 Controparte_1
La compagnia assicurativa, dando atto di aver già versato a parte attrice l'importo di € 60.000,00, ha richiesto di accertare il concorso di colpa della danneggiata e di rigettare la domanda risarcitoria, ritenendo satisfattivo l'importo già versato;
in via subordinata, ha richiesto la riduzione dell'importo indicato nella domanda perché eccessivo in sé, ma anche in ragione dell'apprezzamento del concorso colposo del danneggiato.
1.2. All'udienza del 23/11/2022 sono stati sentiti i testimoni e inoltre, Testimone_1 Testimone_2 all'esito della loro audizione, è stata disposta c.t.u. medico-legale sulla persona danneggiata.
L'elaborato tecnico è stato depositato in data 11/10/2023.
All'udienza del 02/10/2024, il Giudice, lette le note di trattazione scritta delle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 2. E' bene rilevare che la dinamica dell'incidente risulta sufficientemente chiara, per come descritta anche dalla compagnia assicurativa (si veda, in particolare, relazione di accertamento, allegato n. 2 comparsa di costituzione); infatti, lo stesso assicurato ha dichiarato che “mentre stavo facendo retromarcia per uscire dal parcheggio ho toccato una signora, ma stavo andando piano” (pag. 4, documento citato).
A tal proposito è bene precisare che i testi ascoltati hanno sostanzialmente indicato la stessa dinamica.
A tal proposito risulta certamente operante la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., tant'è che lo stesso assicurato ha dichiarato alla compagnia assicurativa che “è anche colpa mia che non ho guardato bene nello specchietto retrovisore” (sempre pag. 4, relazione di accertamento).
3. Fatta questa premessa è bene rilevare come il principale snodo del presentemente pronunciamento risiede nell'eventuale riconoscimento di concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
3.1. A tal proposito è bene rilevare che il tema del rapporto tra la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è stato oggetto di plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità.
Così è stato rilevato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata, sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 842 del 17/01/2020, Rv. 656632 - 01).
Infatti, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima
3 velocità, non aveva potuto evitarlo sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024,
Rv. 670063 - 01).
Così, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente;
quindi “il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017,
n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964)” (sul punto si veda testualmente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023, Rv. 668149 – 01, anche massimata).
3.2. Tracciate tali coordinate ermeneutiche, è bene rilevare che non rilevano elementi concreti, suscettibili di attribuire eventuale rilievo colposo alla condotta della danneggiata.
3.2.1. A tal proposito deve rilevarsi che, per stessa ammissione del convenuto, “l'attraversamento pedonale più vicino al luogo del sinistro era distante 190 metri” (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), di talché lo stesso attraversamento era consentito a mente dell'art. 190 D.Lgs. n. 285/1992.
3.2.2. Inoltre, non sono emerse ulteriori circostanze concrete, in ipotesi utili a tratteggiare possibile contegno colposo della danneggiata (quale, ad esempio, il fatto che la manovra fosse già a buon punto e che, per la visibilità del pedone e la posizione dell'auto, fosse chiaramente osservabile e “leggibile” da parte del pedone stesso).
Perciò, pur riconoscendo la sussistenza di pregnanti obblighi a carico del pedone (per come correttamente individuati dalla compagnia assicurativa), l'operatività dell'art. 1227 c.c. deve ritenersi subordinata alla dimostrazione, in concreto, della violazione di tali obblighi.
3.2.3. A tal proposito si evidenzia, invece, che il conducente ha ammesso di non aver guardato con attenzione lo specchietto retrovisore, nell'ambito di manovra di retromarcia.
Sul punto deve rammentarsi che la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3367 del 20/02/2015, Rv. 634723 -
01).
4 3.2.4. Nel caso di specie, stante l'evidente colpa del conducente del veicolo e l'assenza di circostanze dimostrative di un effettivo concorso colposo della danneggiata, deve riconoscersi in capo al danneggiante responsabilità pari al 100%. Controparte_1
4. Ne consegue che i convenuti devono essere chiamati a rispondere, integralmente, dei danni subiti da parte attrice;
deve quindi procedersi alla liquidazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali causalmente ricollegabili al sinistro.
4.1. In proposito, è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto. È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003). La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del 2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di SA MA
(cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni
Unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Dunque, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto
5 leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Tuttavia, tale danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n.
12408/2011).
Circa la personalizzazione del danno, recentemente la Cassazione, con la ordinanza n. 7513/2018 (c.d.
“decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso,
6 sic et simpliciter, su "aspetti dinamico- relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella medesima ordinanza, la Corte di cassazione sul punto così conclude:
“6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si afferma:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Questo indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Cass. n. 28989/2019 (che rientra tra le c.d.
“sentenze SA Ma. 2019”), e da numerose altre fino alla recente sentenza Cassazione n 25164/2020.
4.2. Ciò posto in via generale, occorre evidenziare, quanto al c.d. danno biologico/dinamico-reazionale, che il c.t.u. ha ritenuto sussistenti postumi permanenti di invalidità (ormai stabilizzati) nella misura del
27%.
Ebbene, il danno derivante da tale invalidità (che non è solo danno alla salute, per quanto sopra detto) dovrà appunto liquidarsi applicando le Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del sinistro
(come ormai affermato dalla costante giurisprudenza - cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018:
“In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi
7 a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire”).
4.2.1. Sul punto, trattandosi di accertamento tecnico specialistico di natura medica, occorre far riferimento alla relazione effettuata dal c.t.u., di cui si condividono le argomentazioni e le conclusioni.
Il c.t.u., infatti, ha provveduto a effettuare una completa valutazione dei dati circostanziali, anamnestici e clinici, raccogliendo criticamente l'anamnesi del danneggiato e valorizzando pienamente e con adeguato scrupolo la documentazione medica fornitagli.
In maniera logica e consequenziale il c.t.u. ha elaborato la seguente diagnosi, giustificativa del riconoscimento di invalidità: “esiti dolorosi di frattura del pavimento orbitario sinistro e dell'ala nasale sinistra in assenza di documentati deficit visivi e/o respiratori;
esiti algodisfunzionali di protesizzazione di spalla sinistra, in soggetto destrimane;
esito cicatriziale chirurgico piano, ben consolidato, alla spalla sinistra ed un lieve disturbo dell'adattamento, non in terapia” (si veda pag. 11 elaborato tecnico).
4.2.2. Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 27% e l'età della persona danneggiata all'epoca del sinistro - anni 77 - il danno complessivo da postumi stabilizzati deve essere liquidato in € 94.431,00.
4.2.2.1 Si provvede a quantificare una ulteriore somma per la personalizzazione del danno, pari al 10% dell'ammontare del danno biologico (€ 9.443,10) a causa “della necessità di effettuare trattamento riabilitativo intensivo, della presenza nelle prime fasi della convalescenza di intensa sintomatologia dolorosa ed anche della necessità di parziale aiuto nelle attività più complesse” (si veda pag. 10, elaborato c.t.u.); non si provvede a liquidare ulteriori somme a titolo di personalizzazione considerando che l'attore non ha allegato né provato ulteriori specifiche circostanze. Sempre a tale proposito deve rilevarsi che i “Disturbi dell'adattamento” sono ricompresi nella diagnosi, valorizzata dal c.t.u., che ha determinato la percentuale di invalidità: di talché tale serio profilo di personalizzazione del danno deve intendersi ricompreso nell'alveo delle conseguenze di patologia oggetto di diretta considerazione.
4.2.3. In aggiunta, facendo applicazione dei medesimi criteri e seguendo le condivisibili indicazioni fornite dallo stesso c.t.u., il danno complessivo derivante dalla inabilità temporanea va liquidato in complessivi €
8.820,00.
4.2.3. L'importo complessivo del danno biologico viene quindi quantificato in € 112.694,10; a tale somma deve sottrarsi quanto già versato dalla compagnia assicurativa (€ 60.000,00), per un residuo ammontare pari a € 52.694,10.
8 4.3. A tali somme devono aggiungersi le spese sanitarie per € 1.617,90, intese quale danno patrimoniale direttamente collegato al sinistro;
considerate le vigenti tariffe di liquidazione di periti e c.t.u., non si ritiene congrua la parcella di liquidazione, per € 3.000,00, relativa alla consulenza di parte.
4.4. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi,
a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”
e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e in relazione all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
dichiara la responsabilità integrale di per i danni patiti da parte attrice, come descritti Controparte_1 nella parte motiva, e per l'effetto, condanna e “ , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € € 52.694,10 in favore della parte attrice, previa devalutazione, rivalutazione e applicazione interessi al tasso legale come indicato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali.
9 condanna e “ , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € € 1.617,90 in favore di parte attrice, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali. condanna e “ , in solido tra loro e in favore Controparte_1 Controparte_2 di parte attrice, al pagamento delle spese di lite quantificate in € 786,00 per spese vive e in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute e “ Controparte_1 [...]
, in solido tra loro. Controparte_2
Spoleto, 24 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
10
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1554/2021 r.g.
Parte_1 in qualità di procuratore speciale di , Parte_2
Avv. ONORI ALBERTO MARIA parte attrice
, Parte_3
Avv. ORLANDO CARLO parte convenuta
Controparte_1
Parte convenuta contumace
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro è avvenuto nelle modalità espresse in narrativa e quindi per responsabilità esclusiva del IG. e, per l'effetto, Controparte_1
- CONDANNARE i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti et subendi dalla IG.ra , Parte_2 nella misura e mediante pagamento dell'ulteriore somma di €130.000,00 (somma già decurtata dall'acconto ricevuto) o della maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di richiedendo CTU medico-legale, ovvero quella che risulterà di giustizia con gli interessi legali dal giorno del sinistro effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni scaturenti dal rifiuto alla stipulazione della convenzione di negoziazione ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il convenuto costituito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'odierna danneggiata IG.ra ai sensi dell'art. 1227 comma Parte_2
1 c.c. e, per l'effetto in via principale, rigettare integralmente tutte le avverse domande risarcitorie perché infondate in fatto ed in diritto, avendo
l'odierna convenuta adempiuto l'obbligazione risarcitoria sulla stessa gravante in forza del pagamento della Parte_3 somma di €.60.000,00 -; in via subordinata, ridurre la somma richiesta dall'odierna parte attrice a titolo di risarcimento in base alla percentuale di colpa che verrà attribuita alla condotta imprudente e negligente posta in essere dalla IG.ra Parte_2
Con vittoria delle spese di lite.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione del 28/06/2021, nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio e “ in Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 relazione al sinistro avvenuto in data 18.06.2020 presso Loc. Giano dell'Umbria, che vedeva coinvolta
(come pedone). Parte_2
Parte attrice ha richiesto di accertare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a e la Controparte_1 condanna dei convenuti al risarcimento del danno “nella misura e mediante pagamento dell'ulteriore somma di
€130.000,00 (somma già decurtata dall'acconto ricevuto) o della maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa”, dando atto di aver preventivamente ricevuto dalla compagnia assicurativa l'importo di €
60.000,00.
1.1. Si è costituita in giudizio, a mezzo comparsa di costituzione e risposta, soltanto “
[...]
, mentre è stato dichiarato contumace. Controparte_2 Controparte_1
La compagnia assicurativa, dando atto di aver già versato a parte attrice l'importo di € 60.000,00, ha richiesto di accertare il concorso di colpa della danneggiata e di rigettare la domanda risarcitoria, ritenendo satisfattivo l'importo già versato;
in via subordinata, ha richiesto la riduzione dell'importo indicato nella domanda perché eccessivo in sé, ma anche in ragione dell'apprezzamento del concorso colposo del danneggiato.
1.2. All'udienza del 23/11/2022 sono stati sentiti i testimoni e inoltre, Testimone_1 Testimone_2 all'esito della loro audizione, è stata disposta c.t.u. medico-legale sulla persona danneggiata.
L'elaborato tecnico è stato depositato in data 11/10/2023.
All'udienza del 02/10/2024, il Giudice, lette le note di trattazione scritta delle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 2. E' bene rilevare che la dinamica dell'incidente risulta sufficientemente chiara, per come descritta anche dalla compagnia assicurativa (si veda, in particolare, relazione di accertamento, allegato n. 2 comparsa di costituzione); infatti, lo stesso assicurato ha dichiarato che “mentre stavo facendo retromarcia per uscire dal parcheggio ho toccato una signora, ma stavo andando piano” (pag. 4, documento citato).
A tal proposito è bene precisare che i testi ascoltati hanno sostanzialmente indicato la stessa dinamica.
A tal proposito risulta certamente operante la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., tant'è che lo stesso assicurato ha dichiarato alla compagnia assicurativa che “è anche colpa mia che non ho guardato bene nello specchietto retrovisore” (sempre pag. 4, relazione di accertamento).
3. Fatta questa premessa è bene rilevare come il principale snodo del presentemente pronunciamento risiede nell'eventuale riconoscimento di concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
3.1. A tal proposito è bene rilevare che il tema del rapporto tra la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è stato oggetto di plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità.
Così è stato rilevato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata, sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 842 del 17/01/2020, Rv. 656632 - 01).
Infatti, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima
3 velocità, non aveva potuto evitarlo sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024,
Rv. 670063 - 01).
Così, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente;
quindi “il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017,
n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964)” (sul punto si veda testualmente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023, Rv. 668149 – 01, anche massimata).
3.2. Tracciate tali coordinate ermeneutiche, è bene rilevare che non rilevano elementi concreti, suscettibili di attribuire eventuale rilievo colposo alla condotta della danneggiata.
3.2.1. A tal proposito deve rilevarsi che, per stessa ammissione del convenuto, “l'attraversamento pedonale più vicino al luogo del sinistro era distante 190 metri” (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), di talché lo stesso attraversamento era consentito a mente dell'art. 190 D.Lgs. n. 285/1992.
3.2.2. Inoltre, non sono emerse ulteriori circostanze concrete, in ipotesi utili a tratteggiare possibile contegno colposo della danneggiata (quale, ad esempio, il fatto che la manovra fosse già a buon punto e che, per la visibilità del pedone e la posizione dell'auto, fosse chiaramente osservabile e “leggibile” da parte del pedone stesso).
Perciò, pur riconoscendo la sussistenza di pregnanti obblighi a carico del pedone (per come correttamente individuati dalla compagnia assicurativa), l'operatività dell'art. 1227 c.c. deve ritenersi subordinata alla dimostrazione, in concreto, della violazione di tali obblighi.
3.2.3. A tal proposito si evidenzia, invece, che il conducente ha ammesso di non aver guardato con attenzione lo specchietto retrovisore, nell'ambito di manovra di retromarcia.
Sul punto deve rammentarsi che la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3367 del 20/02/2015, Rv. 634723 -
01).
4 3.2.4. Nel caso di specie, stante l'evidente colpa del conducente del veicolo e l'assenza di circostanze dimostrative di un effettivo concorso colposo della danneggiata, deve riconoscersi in capo al danneggiante responsabilità pari al 100%. Controparte_1
4. Ne consegue che i convenuti devono essere chiamati a rispondere, integralmente, dei danni subiti da parte attrice;
deve quindi procedersi alla liquidazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali causalmente ricollegabili al sinistro.
4.1. In proposito, è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto. È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003). La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del 2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di SA MA
(cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni
Unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Dunque, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto
5 leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Tuttavia, tale danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n.
12408/2011).
Circa la personalizzazione del danno, recentemente la Cassazione, con la ordinanza n. 7513/2018 (c.d.
“decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso,
6 sic et simpliciter, su "aspetti dinamico- relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella medesima ordinanza, la Corte di cassazione sul punto così conclude:
“6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si afferma:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Questo indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Cass. n. 28989/2019 (che rientra tra le c.d.
“sentenze SA Ma. 2019”), e da numerose altre fino alla recente sentenza Cassazione n 25164/2020.
4.2. Ciò posto in via generale, occorre evidenziare, quanto al c.d. danno biologico/dinamico-reazionale, che il c.t.u. ha ritenuto sussistenti postumi permanenti di invalidità (ormai stabilizzati) nella misura del
27%.
Ebbene, il danno derivante da tale invalidità (che non è solo danno alla salute, per quanto sopra detto) dovrà appunto liquidarsi applicando le Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del sinistro
(come ormai affermato dalla costante giurisprudenza - cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018:
“In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi
7 a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire”).
4.2.1. Sul punto, trattandosi di accertamento tecnico specialistico di natura medica, occorre far riferimento alla relazione effettuata dal c.t.u., di cui si condividono le argomentazioni e le conclusioni.
Il c.t.u., infatti, ha provveduto a effettuare una completa valutazione dei dati circostanziali, anamnestici e clinici, raccogliendo criticamente l'anamnesi del danneggiato e valorizzando pienamente e con adeguato scrupolo la documentazione medica fornitagli.
In maniera logica e consequenziale il c.t.u. ha elaborato la seguente diagnosi, giustificativa del riconoscimento di invalidità: “esiti dolorosi di frattura del pavimento orbitario sinistro e dell'ala nasale sinistra in assenza di documentati deficit visivi e/o respiratori;
esiti algodisfunzionali di protesizzazione di spalla sinistra, in soggetto destrimane;
esito cicatriziale chirurgico piano, ben consolidato, alla spalla sinistra ed un lieve disturbo dell'adattamento, non in terapia” (si veda pag. 11 elaborato tecnico).
4.2.2. Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 27% e l'età della persona danneggiata all'epoca del sinistro - anni 77 - il danno complessivo da postumi stabilizzati deve essere liquidato in € 94.431,00.
4.2.2.1 Si provvede a quantificare una ulteriore somma per la personalizzazione del danno, pari al 10% dell'ammontare del danno biologico (€ 9.443,10) a causa “della necessità di effettuare trattamento riabilitativo intensivo, della presenza nelle prime fasi della convalescenza di intensa sintomatologia dolorosa ed anche della necessità di parziale aiuto nelle attività più complesse” (si veda pag. 10, elaborato c.t.u.); non si provvede a liquidare ulteriori somme a titolo di personalizzazione considerando che l'attore non ha allegato né provato ulteriori specifiche circostanze. Sempre a tale proposito deve rilevarsi che i “Disturbi dell'adattamento” sono ricompresi nella diagnosi, valorizzata dal c.t.u., che ha determinato la percentuale di invalidità: di talché tale serio profilo di personalizzazione del danno deve intendersi ricompreso nell'alveo delle conseguenze di patologia oggetto di diretta considerazione.
4.2.3. In aggiunta, facendo applicazione dei medesimi criteri e seguendo le condivisibili indicazioni fornite dallo stesso c.t.u., il danno complessivo derivante dalla inabilità temporanea va liquidato in complessivi €
8.820,00.
4.2.3. L'importo complessivo del danno biologico viene quindi quantificato in € 112.694,10; a tale somma deve sottrarsi quanto già versato dalla compagnia assicurativa (€ 60.000,00), per un residuo ammontare pari a € 52.694,10.
8 4.3. A tali somme devono aggiungersi le spese sanitarie per € 1.617,90, intese quale danno patrimoniale direttamente collegato al sinistro;
considerate le vigenti tariffe di liquidazione di periti e c.t.u., non si ritiene congrua la parcella di liquidazione, per € 3.000,00, relativa alla consulenza di parte.
4.4. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi,
a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”
e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e in relazione all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
dichiara la responsabilità integrale di per i danni patiti da parte attrice, come descritti Controparte_1 nella parte motiva, e per l'effetto, condanna e “ , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € € 52.694,10 in favore della parte attrice, previa devalutazione, rivalutazione e applicazione interessi al tasso legale come indicato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali.
9 condanna e “ , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € € 1.617,90 in favore di parte attrice, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali. condanna e “ , in solido tra loro e in favore Controparte_1 Controparte_2 di parte attrice, al pagamento delle spese di lite quantificate in € 786,00 per spese vive e in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute e “ Controparte_1 [...]
, in solido tra loro. Controparte_2
Spoleto, 24 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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