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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 20893 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nella causa civile iscritta al n. v.g. 20893/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MANUELA MANCINI Parte_1 C.F._1
e
GIOVANNI NI (c.f. , con l'avv. MANUELA MANCINI C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“A- Alla signora in proprietà esclusiva: Parte_1
1. Tutte le unità immobiliari in Comune di Brescia facenti parte dei fabbricati condominiali tra loro limitrofi con accesso da Via Della Palazzina ai civici nn.44-46-48-54 come meglio descritte e identificate nelle premesse del presente ricorso.
2. In comune di GARDONE VALTROMPIA (BS) unità immobiliare in via Giacomo Matteotti n. 56 piano sq- T distinta all'Agenzia del territorio di Brescia, Catasto Fabbricati, Sez. NCT Foglio 31,
Particella 133 sub. 13 cat. A/2 classe 4 vani 6,5. 3. Quota di partecipazione pari al 35% della società
“FRATELLI NI S.N.C.
B- Alla Signora in comproprietà con il signor MA AN. Parte_1 Il 50% della proprietà dell'appartamento con autorimessa in Valle Costa Imagna (Bg) via Monte
Tesoro come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso C- Al signor MA AN in proprietà esclusiva:
1. appartamento con autorimessa In Comune di Salo' come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso;
2. in comune di RE (Bs) unità immobiliare in via Del Brasile n. 26 come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso;
3. in comune di RE (Bs) autorimessa in via Berardo Maggi n. 120 come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso.
4. Quota di partecipazione pari al 15% della società “FRATELLI NI S.N.C. come meglio descritti al precedente punto 4 lettera.
D) D- Al signor MA in comproprietà con la signora Parte_1
Il 50% della proprietà dell'appartamento con autorimessa in Valle Costa Imagna come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso.
E- Al signor MA AN Il Terreno sito in Moniga del Garda come meglio descritto nelle premesse del presente ricorso.
F) I coniugi dichiarano per quel che concerne le autovetture acquistate in costanza di matrimonio che agli stessa verrà attribuita la proprietà esclusiva delle autovetture attualmente rispettivamente in uso e già a loro individualmente intestate e rispettivamente: autovettura Mercedes ML immatricolata nel
2006 e targata DB199GM alla signora e autovettura Hyundai Tucson immatricolata nel 2022 Pt_1 targata GL828RA al signor MA. Diverso regime per la Porsche CA formalmente intestata al signor MA, di proprietà della comunione tra coniugi, tale autovettura a seguito della separazione verrà intestata ad entrambi sino alla vendita oppure fino alla attribuzione in proprietà esclusiva a ciascun coniuge secondo gli accordi che gli stessi converranno in relazione a detto bene.
Nessun conguaglio economico è dovuto dal MA alla per il maggior valore della propria Pt_1 autovettura in quanto già calcolato nella suddivisione del patrimonio immobiliare.
G) La signora con reddito da pensione inferiore rispetto a quanto percepisce il marito signor Pt_1
MA rinuncia irrevocabilmente all'assegno di mantenimento, a fronte della sopracitata divisione dei beni oggetto della comunione patrimoniale tra coniugi in cui si è tenuto conto anche del valore indicizzato del mantenimento del coniuge più debole signora Parte_1
h) Si dà atto che i trasferimenti immobiliari e delle quote sociali sono già stati eseguiti nelle more tra la pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione e il deposito delle presenti note”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti -che in data 24/06/1978 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 482 parte II Serie A) - hanno chiesto la pronuncia di separazione e, indi, di divorzio alle condizioni sopraindicate.
Con sentenza n. 752 del 2024 questo Tribunale ha omologato la separazione ed il procedimento è proseguito per il divorzio.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nella causa civile iscritta al n. v.g. 20893/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MANUELA MANCINI Parte_1 C.F._1
e
GIOVANNI NI (c.f. , con l'avv. MANUELA MANCINI C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“A- Alla signora in proprietà esclusiva: Parte_1
1. Tutte le unità immobiliari in Comune di Brescia facenti parte dei fabbricati condominiali tra loro limitrofi con accesso da Via Della Palazzina ai civici nn.44-46-48-54 come meglio descritte e identificate nelle premesse del presente ricorso.
2. In comune di GARDONE VALTROMPIA (BS) unità immobiliare in via Giacomo Matteotti n. 56 piano sq- T distinta all'Agenzia del territorio di Brescia, Catasto Fabbricati, Sez. NCT Foglio 31,
Particella 133 sub. 13 cat. A/2 classe 4 vani 6,5. 3. Quota di partecipazione pari al 35% della società
“FRATELLI NI S.N.C.
B- Alla Signora in comproprietà con il signor MA AN. Parte_1 Il 50% della proprietà dell'appartamento con autorimessa in Valle Costa Imagna (Bg) via Monte
Tesoro come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso C- Al signor MA AN in proprietà esclusiva:
1. appartamento con autorimessa In Comune di Salo' come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso;
2. in comune di RE (Bs) unità immobiliare in via Del Brasile n. 26 come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso;
3. in comune di RE (Bs) autorimessa in via Berardo Maggi n. 120 come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso.
4. Quota di partecipazione pari al 15% della società “FRATELLI NI S.N.C. come meglio descritti al precedente punto 4 lettera.
D) D- Al signor MA in comproprietà con la signora Parte_1
Il 50% della proprietà dell'appartamento con autorimessa in Valle Costa Imagna come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso.
E- Al signor MA AN Il Terreno sito in Moniga del Garda come meglio descritto nelle premesse del presente ricorso.
F) I coniugi dichiarano per quel che concerne le autovetture acquistate in costanza di matrimonio che agli stessa verrà attribuita la proprietà esclusiva delle autovetture attualmente rispettivamente in uso e già a loro individualmente intestate e rispettivamente: autovettura Mercedes ML immatricolata nel
2006 e targata DB199GM alla signora e autovettura Hyundai Tucson immatricolata nel 2022 Pt_1 targata GL828RA al signor MA. Diverso regime per la Porsche CA formalmente intestata al signor MA, di proprietà della comunione tra coniugi, tale autovettura a seguito della separazione verrà intestata ad entrambi sino alla vendita oppure fino alla attribuzione in proprietà esclusiva a ciascun coniuge secondo gli accordi che gli stessi converranno in relazione a detto bene.
Nessun conguaglio economico è dovuto dal MA alla per il maggior valore della propria Pt_1 autovettura in quanto già calcolato nella suddivisione del patrimonio immobiliare.
G) La signora con reddito da pensione inferiore rispetto a quanto percepisce il marito signor Pt_1
MA rinuncia irrevocabilmente all'assegno di mantenimento, a fronte della sopracitata divisione dei beni oggetto della comunione patrimoniale tra coniugi in cui si è tenuto conto anche del valore indicizzato del mantenimento del coniuge più debole signora Parte_1
h) Si dà atto che i trasferimenti immobiliari e delle quote sociali sono già stati eseguiti nelle more tra la pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione e il deposito delle presenti note”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti -che in data 24/06/1978 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 482 parte II Serie A) - hanno chiesto la pronuncia di separazione e, indi, di divorzio alle condizioni sopraindicate.
Con sentenza n. 752 del 2024 questo Tribunale ha omologato la separazione ed il procedimento è proseguito per il divorzio.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni