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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/12/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4272/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino riunito, in camera di consiglio, nelle persone dei signori:
-dott. CO DI …………………………………………………Presidente
-dott. DE RA …………………………………………………Giudice relatore
-dott.ssa Rossella Pezzella ………………………………………….. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4272/2019 r.g. promosso da:
c.f. e c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Luigi Montanelli, con lo stesso elettivamente domiciliate in Cassino
(FR), Via Arigni n. 6………………………………………………….………………………..…. Attrici
contro c.f. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Angelosanto ed CP_1 C.F._3
EV SE, con loro elettivamente domiciliata in Cassino Via Gaetano Di Biasio 24………...Convenuta
e c.f. ......................... Convenuto contumace Controparte_2 CodiceFiscale_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 25 giugno2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 13 Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno esposto di Parte_1 Parte_2
essere, rispettivamente, madre e sorella germana di , nato a [...] il 29 Persona_1
marzo 1978 e deceduto in SA RG a Liri (FR) il 13 luglio 2017. Il padre del defunto è CP_2
, nato in SA RG a [...] il [...]. , il 22 settembre 2007, aveva
[...] Persona_1
contratto matrimonio in Sessa Aurunca con nata a [...] il 1° aprile 1979, unione CP_1
dalla quale non erano nati figli;
il de cuius era proprietario di un appartamento ad uso abitativo in SA
RG a Liri, al NCEU foglio 6 particella 381 sub 4, categoria A/2 classe 3, nonché del garage ubicato nel medesimo fabbricato. Trascorso circa un anno dal decesso, mostrò alle attrici un CP_1
testamento olografo datato “SA RG a Liri 1 dicembre 2016” e apparentemente sottoscritto da
, con cui egli l'aveva istituita erede universale, e si recarono in data 15 giugno 2018 Persona_1
presso il notaio in Sessa Aurunca, ove il suddetto testamento è stato pubblicato con Persona_2
repertorio n. 17726 e raccolta n. 12087. Solo in seguito, , riesaminando un contratto di Parte_2
mutuo fondiario e un atto modificativo del medesimo, rilevò che la firma riportata nel testamento divergeva dalle sottoscrizioni autentiche del fratello e che l'intera grafia del documento non corrispondeva a quella del de cuius, individuando in l'autrice dell'alterazione, sia CP_1
perché deteneva il documento, e lo aveva presentato ai familiari del marito, sia perché sarebbe stata l'unica a ottenere un vantaggio patrimoniale: in assenza di testamento, infatti, alla coniuge sarebbero spettati i due terzi dell'eredità ai sensi dell'art. 582 c.c., mentre attraverso la falsa istituzione di erede universale ella avrebbe acquisito l'intero asse ereditario, integrando tale condotta la fattispecie di cui all'art. 463 n. 6 c.c. e la relativa causa di indegnità. Sul fondamento di tali presupposti le attrici hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che il testamento olografo datato SA
RG a Liri 01-12-2016, recante le false sottoscrizione e scritture di pubblicato Persona_1
il 15 giugno 2018 dal Notaio di Bellona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Persona_2
SAta Maria Capua Vetere, Repertorio n. 17726 Raccolta n. 12087, non proviene dal de cuius
nato a [...] il [...] e deceduto in SA RG a Liri il 13/7/2017 -C.F. Persona_1
pagina 2 di 13 CCC che non lo ha sottoscritto, non lo ha scritto di suo pugno, non lo ha datato e C.F._5
non ha scritto il luogo di redazione;
per l'effetto dichiarare la inesistenza e/o la nullità e/o annullare
e/o la inefficacia del testamento olografo sopra indicato;
B) Dichiarare invalidi e/o inefficaci gli atti
susseguenti e conseguenti in particolare il verbale di pubblicazione del 15 giugno 2018 del Notaio
di Bellona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di SAta Maria Capua Vetere, Persona_2
Repertorio n. 17726 Raccolta n. 12087 C) dichiarare che , sopra generalizzata, ha CP_1
apposto la falsa firma di in calce al predetto testamento olografo e ha formato la Persona_1
suddetta falsa disposizione testamentaria, per l'effetto escludere per indegnità (art. 463 n. 6 C.C.) con
effetto retroattivo nata a [...] l'[...] C.F. dalla CP_1 CodiceFiscale_6
successione di nato a [...] il [...] e deceduto in SA RG a Liri il Persona_1
13 luglio 2017 (C.F. ) D) dichiarare la devoluzione della intera eredità di CodiceFiscale_7
nato a [...] il [...] e deceduto in SA RG a Liri il 13 luglio 2017 Persona_1
(C.F. in favore di: , padre del de cuius, nato a [...]_8 Controparte_2
a Liri il 7/5/1954, ivi domiciliato in località Rio di Coccio n. 5 C.F. , CodiceFiscale_9
, madre del de cuius, nata a SA RG a [...] il [...], ivi domiciliata in Parte_1
località Rio di CO n. 5, C.F. , , sorella-germana del de C.F._1 Parte_2
cuius, nata a [...] il [...], domiciliata in SA RG a Liri località Rio di CO n. 5, C.F.
, in comunione tra loro secondo le quote di legge, pertanto dichiarare e CodiceFiscale_10
attribuire ai predetti , e la intera proprietà Controparte_2 Parte_1 Parte_2
jure hereditario, in comunione tra loro, secondo le quote di legge, dei seguenti beni costituendi la
massa ereditaria e appartenuti in vita al de cuius sopra generalizzato: E) Persona_1
appartamento per civile abitazione sito in SA RG a Liri, località Rio di CO, distinto nel
NCEU al F. 6 particella 381 sub 4, categoria A/2 classe 3 di vani 7,5, a confine con sottostante
appartamento di , distacco da corte comune a tre lati, vano scala condominiale F) Parte_2
garage in SA RG a Liri (FR) via Rio di CO distinto nel NCEU al F. 6 particella 381 sub 7 pagina 3 di 13 categoria C/6 classe 9 di metri quadrati 66, a confine con vano scala condominiale, distacco da corte
comune a due lati, aventi causa da G) per l'effetto ordinare a Persona_3 CP_1
nata a [...] l'[...] C.F. , l'immediato rilascio in favore delle attrici CodiceFiscale_11
dell'appartamento e del garage innanzi descritti e la restituzione dei frutti H) in via gradata fatta salva
l'impugnazione, nel caso in cui il Tribunale non ritenesse di escludere dalla eredità, CP_1
dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del testamento olografo datato SA RG a
Liri 01-12-2016, recante la falsa sottoscrizione di e non formato da quest'ultimo, Persona_1
pubblicato il 15 giugno 2018 dal Notaio di Bellona, iscritto nel Ruolo del Distretto Persona_2
Notarile di SAta Maria Capua Vetere, Repertorio n. 17726 Raccolta n. 12087, per l'effetto, ritenuta la
mancanza di disposizioni testamentarie, dichiarare: -che ai sensi dell'articolo 582 C.C. sono devoluti e
attribuiti a nata a [...] l'[...] C.F. i due terzi dei CP_1 CodiceFiscale_11
seguenti beni relitti dal de cuius -che è devoluto e attribuito un terzo, in comunione tra loro secondo le
quote di legge, a , padre del de cuius, nato a SA RG a [...]/5/1954 C.F. Controparte_2 [...]
, a , madre del de cuius, nata a SA RG a [...] il [...], C.F._9 Parte_1
C.F. a , sorella-germana del de cuius, nata a [...] il CodiceFiscale_12 Parte_2
10/6/1983, C.F. dei seguenti beni relitti dal de cuius I) appartamento per civile C.F._2
abitazione sito in SA RG a Liri, località Rio di CO, distinto nel NCEU al F. 6 particella 381
sub 4, categoria A/2 classe 3 di vani 7,5, a confine con sottostante appartamento di , Parte_2
distacco da corte comune a tre lati, vano scala condominiale garage in SA RG a Liri (FR) via Rio
di CO distinto nel NCEU al F. 6 particella 381 sub 7 categoria C/6 classe 9 di metri quadrati 66, a
confine con vano scala condominiale, distacco da corte comune a due lati, aventi causa da Persona_4
per l'effetto ordinare a di immettere immediatamente nel compossesso dei
[...] CP_1
predetti immobili le due attrici;
K) Ordinare al competente Conservatore dei R.R.I.I. ora Direttore
dell'Agenzia del Territorio la trascrizione della emananda sentenza. Chiedono che venga disposta una
consulenza di ufficio grafologica comparativa del testo del falso testamento olografo e della sua falsa pagina 4 di 13 sottoscrizione, il cui originale si trova presso lo studio del Notaio in Sessa Aurunca Persona_2
via XXI luglio Parco Corte Grande che ne ha curato la pubblicazione, e delle sottoscrizioni e delle
scritture contenute nei documenti indicato nel paragrafo n. 14 della esposizione del presente atto oltre
che negli altri documenti depositati presso i pubblici uffici;
tanto allo scopo di provare e di verificare
la falsità della scrittura e la falsità della sottoscrizione del testamento olografo oggetto di causa.
Chiedono, altresì, che effettui un saggio grafico con il nominando C.T.U. allo scopo di CP_1
provare che la sottoscrizione in calce al testamento olografo è stata apposta da lei. Con riserva di
integrare la presente richiesta e di avanzare altre istanze istruttorie. Con condanna al pagamento delle
competenze, delle spese, del rimborso forfettario per le spese generali”.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità della domanda di accertamento di falso CP_1
dovendosi intendere abbandonata da tutte le parti processuali in sede di pubblicazione del testamento,
nonché l'inammissibilità delle ulteriori domande (dalla lettera C e seguenti) in forza del principio di esclusività del giudizio di falso. Nel merito, ella ha riferito di aver rappresentato la principale risorsa economica del nucleo familiare avendo svolto attività lavorativa sino all'ottobre 2019 alle dipendenze della P.A. Costruzioni Generali s.r.l., con sede in Minturno, e, antecedentemente e contemporaneamente, presso la Imera s.r.l., osservando un orario continuativo dalle ore 9 alle ore 19 e facendo rientro intorno alle 19:30. La ha precisato che, a causa di tali impegni, l'assistenza CP_1
quotidiana al marito, veniva assicurata in prevalenza dal suocero, Persona_1 [...]
e dalla propria madre, . La convenuta ha pure riferito che CP_2 Persona_5 [...]
le consegnò la scheda testamentaria, circostanza conosciuta anche dalle attrici, come CP_2
emergerebbe dal fatto che lo stesso non aveva promosso azione giudiziale. La ha CP_2 CP_1
affermato di avere agito in perfetta buona fede, essendole stata manifestata dal marito in più occasioni l'intenzione di designarla erede universale, soprattutto per il contributo determinante fornito da lei nel pagamento del mutuo e ha negato di essere stata l'autrice della supposta falsificazione, non ravvisandosi da parte sua alcuna utilità nel compiere un simile atto, poiché, anche in caso di pagina 5 di 13 successione legittima, ella avrebbe comunque ottenuto la quota ereditaria prevalente e il diritto di abitazione sull'intera casa coniugale ai sensi degli artt. 582 e 540, comma 2, c.c. e ha, quindi, negato ogni profilo di indegnità. In subordine, ha chiesto la restituzione delle somme versate alla CP_3
Cont
per il mutuo solidale, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché gli altri familiari ne risulterebbero ingiustamente arricchiti a fronte dell'impoverimento da lei subìto e ha evidenziato che i pagamenti erano stati dalla medesima effettuati sul conto n. 10414407, ancora intestato a e Per_1 [...]
originari mutuatari. La convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità della richiesta di Parte_2
rilascio immediato dell'immobile, evidenziando che l'indegnità successoria costituisce una sanzione di natura pubblicistica con decorrenza dell'efficacia dal passaggio in giudicato della relativa sentenza e,
comunque, quale coniuge superstite di ella avrebbe comunque acquistato i diritti Persona_1
previsti dall'art. 540, comma 2, c.c. sull'abitazione familiare di SA RG a Liri, Via Rio di CO n.
5, effettivamente adibita a residenza della coppia. Sul fondamento di tali presupposti ha CP_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “ … Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi e le
eccezioni suesposte, - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta
rinuncia, di tutte le parti processuali, a proporre eccezioni avverso il testamento olografo del Sig.
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande Persona_1
ulteriori rispetto a quella diretta a contestare l'autenticità del testamento olografo del Sig.
[...]
- rigettare le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in Persona_1
caso di accoglimento delle domande proposta dalle attrici, condannare le medesime attrici ed il Sig.
in solido, anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., alla restituzione in favore della Controparte_2
Sig.ra delle somme pagate in esecuzione del piano di ammortamento del mutuo CP_1
stipulato nel 2011 con la rogito notaio dott. rep. n. 328.401, racc. n. 59.944; - in CP_5 Per_6
caso di accoglimento delle domande proposte dalle attrici, accertare che sulla casa coniugale di SA
RG a Liri, Via Rio di CO, n. 5, si sono costituiti in favore della Sig.ra i diritti CP_1
pagina 6 di 13 previsti dall'art. 540 comma 2, cod. civ. - in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del
giudizio, oltre spese generali 15% ed accessori”.
è rimasto contumace. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio il Giudice Istruttore ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie disponendo, all'esito, CTU grafologica volta ad accertare la riconducibilità del testamento olografo al de “cuius”, ovvero a . CP_1
All'udienza virtuale del 25 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
In via preliminare, deve ritenersi che le attrici hanno proposto domanda di accertamento negativo circa la provenienza del testamento olografo del 1° dicembre 2016, contestandone la riconducibilità sia della sottoscrizione sia della scrittura al de cuius e la scelta di tale azione è corretta. Sul Persona_1
punto, le SS.UU. con sentenza n.12307/2015, hanno affermato il seguente principio di diritto “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”. Ancora, in tema di contestazione dell'autenticità di un testamento olografo, la parte che intende far valere la non autenticità della scrittura deve necessariamente proporre una domanda di accertamento negativo, non potendo limitarsi a una mera eccezione nel corso del giudizio (Cass. civ. ordinanza n. 12753/2025). Ciò posto, non sono condivisibili le argomentazioni della sulla qualificazione della domanda attorea quale querela di CP_1
falso e, conseguentemente, deve esser rigettata l'eccezione della sull'inammissibilità delle CP_1
restanti domande, contraddistinte dalle lettere d, e, f, g, h, i, j k, delle conclusioni dell'atto di citazione.
Deve, parimenti, rigettarsi l'eccezione, sempre della , sull'inammissibilità della domanda CP_1
principale per intervenuta acquiescenza al testamento e rinuncia a proporre eccezione di falso di cui al verbale di pubblicazione del testamento olografo del 16 giugno 2018 Rep. 17726, perché
l'accertamento della falsità del testamento olografo richiesto, come detto, con autonoma domanda di accertamento negativo, investe l'atto presupposto del verbale di pubblicazione, e tale da far ricadere, in pagina 7 di 13 caso di accoglimento, i sui effetti sulle dichiarazioni contenute nel detto verbale. Sul punto deve rilevarsi che la scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, esclude altresì l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 590 c.c. (cfr. Cass. sez. VI, ordinanza n.10065/2020). A ciò si aggiunga che le attrici hanno chiesto dichiararsi invalidi e/o inefficaci gli atti susseguenti e conseguenti il testamento olografo del 1°
dicembre 2016 e, in particolare, il verbale di pubblicazione del 15 giugno 2018 del Notaio Per_2
di Bellona, Rep. 17726.
[...]
Nel merito, la domanda di declaratoria di nullità del testamento olografo è fondata e, deve accogliersi.
Ai sensi dell'art. 602 c.c. per testamento olografo si intende il testamento scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore: la validità del testamento olografo esige, quindi, l'autografia della sottoscrizione,
della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla qualsiasi intervento ad opera di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto solo una parola durante la predisposizione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento (cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 20703/2013). La
consulenza grafologica svolta in corso di causa attraverso condivisibili metodi di comparazione in tema di autenticità della grafia e della sottoscrizione e immune da vizi logici, ha accertato la fondatezza della domanda attorea. All'esito della CTU grafologica è emerso che il tracciato grafico del testamento olografo datato 1° dicembre 2016 a nome di in ogni sua parte, compresa la Persona_1
sottoscrizione, non è riferibile alla mano di quest'ultimo ma a . A tali conclusioni il CP_1
CTU è giunto dopo l'esame degli aspetti più personalizzati riscontrati in modo ripetuto in sede di analisi nelle firme di Dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU non vi è motivo di CP_1
discostarsi dovendosi, altresì, rilevare che le contestazioni sollevate da riproducono il CP_1
contenuto delle osservazioni formulate dal proprio perito di parte e già esaminate e superate nella relazione definitiva. Deve pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 602 e 606 c.c., dichiararsi la falsità del testamento olografo datato 1° dicembre 2016, pubblicato il 15 giugno 2018 per Notar pagina 8 di 13 Rep. n. 17726 Raccolta n. 12087, con conseguente apertura della successione ab Persona_2
intestato.
Alla luce delle risultanze cui è pervenuto il CTU la deve esser esclusa dalla successione ab CP_1
intestato di perché ricorre nella fattispecie l'ipotesi di indegnità di cui all'art. 463 Persona_1
c.c. n.6. (“chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”). In effetti, in tema di successioni, la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de cuius"
aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farlo di persona ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato" (Cass. sez. VI-2, ordinanza n. 19045 del 14 settembre 2020). Sul punto,
però, deve rilevarsi che la è rimasta carente già a livello assertivo, essendosi limitata a negare la CP_1
falsità del documento e con la prova testimoniale, così come articolata (nella memoria II termine ex art. 183, VI comma c.p.c.), ha proposto nei capitoli di prova circostanze estranee a tale thema probandum.
Né, in merito soccorre la circostanza che la abbia contribuito al pagamento del mutuo quale CP_1
prova della volontà del marito di volerla designare erede universale, e ciò in difetto della prova del pagamento nell'epoca in cui il testatore era in vita (risultando in atti ricevute di bonifici effettuati solo successivamente al decesso del de cuius, cfr. all. 6). Inoltre, la consapevolezza dell'uso di un testamento falso ad opera della può desumersi anche dall'utilità conseguita in suo favore a CP_1
seguito della esclusione degli altri eredi (riconoscimento per l'intero della proprietà dell'immobile in
SA RG A Liri al NCEU Foglio 6 part. 381 sub 4 e del garage al sub 7 intestato al de cuius nella misura di 1/1. In difetto di tale prova, sulla scorta delle evidenze cui è pervenuto il CTU, sussiste l'indegnità prevista dall'art. 463 c.c., n. 6, con conseguente esclusione di dalla CP_1
successione del marito, con devoluzione dell'eredità di in favore di Persona_1 CP_2
(padre), (madre) e (sorella). I rilevi della sulla
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1
pagina 9 di 13 mancata partecipazione di a questo giudizio non hanno pregio né incidono in alcun Controparte_2
modo nell'economia della vicenda perché il silenzio di quest'ultimo non ha alcun significato, tanto più
alla luce del fatto che la successione “ab intestato”, torna a suo favore e, quindi, non può definirsi anomalo il suo comportamento solo perché non non ha introdotto il giudizio ma è stranamente rimasto contumace;
ciò costituisce e una scelta processuale insindacabile. Non c'è alcuna prova che CP_2
abbia consegnato la scheda testamentaria alla nuora e raccomandato alla di pagare il
[...] CP_1
mutuo ipotecario: tali argomenti hanno costituito oggetto della richiesta di interrogatorio formale da parte della ma, accertata la falsità del testamento che era la questione prioritaria e assorbente, CP_1
ormai il tema è superato.
L'accertamento della indegnità a succedere travolge anche gli acquisti a titolo di legato da parte della convenuta: pertanto, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale di di riconoscimento in CP_1
suo favore, quale coniuge superstite, dei diritti di cui all'art. 540, comma 2, c.c. sull'immobile adibito a residenza familiare di proprietà del de cuius. e ciò si estende anche al diritto di uso e di abitazione sulla casa coniugale previsti dall'art. 540 c.c. (legato ex lege).
Deve, invece, esser accolta la domanda riconvenzionale della di restituzione delle somme da lei CP_1
corrisposte a titolo di pagamento del mutuo del 8 febbraio 2011 per notar Rep. 328.401 CP_6
(cfr. all. 6 convenuta), nei limiti che seguono: dalla documentazione in atti risulta che CP_1
ha effettuato dopo il decesso di dei bonifici, con causale costituzione fondo rata Persona_1
mutuo, sul conto corrente n. 10414407, ancora intestato al de cuius e a quali Parte_2
originari mutuatari del contratto di mutuo, per la complessiva somma di € 4.050,00, con conseguente diritto alla relativa restituzione;
le restanti operazioni effettuate sul detto conto, consistite in versamento di somme in contanti, non possono, quindi, imputarsi alla in difetto della relativa distinta CP_1
sottoscritta dall'autore del versamento (cfr. all. 6).
Non può trovare accoglimento la domanda delle attrici di restituzione dei frutti civili perché risultata indimostrata. pagina 10 di 13 Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale, complessivamente valutata, e sono liquidate in conformità ai parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con riferimento al valore dichiarato di € 43.228,00 a favore delle sole attrici;
peer quanto riguarda il devono Controparte_2
compensarsi a causa della sua contumacia.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie le domande attoree e, per l'effetto,
DICHIARA
la nullità, per difetto di autografia e di sottoscrizione, del testamento olografo datato 1° dicembre 2016,
attribuito al de cuius nato a [...] il [...] e deceduto in SA RG a Liri il Persona_1
13/7/2017, c.f. , pubblicato il 15 giugno 2018 dal Notaio di CodiceFiscale_7 Persona_2
Bellona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di SAta Maria Capua Vetere, Repertorio n. 17726
Raccolta n. 12087; la nullità del verbale di pubblicazione del 15 giugno 2018 del Notaio Per_2
di Bellona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di SAta Maria Capua Vetere, Repertorio n.
[...]
17726 Raccolta n. 12087;
DICHIARA
l'indegnità di , nata a [...] il 1° aprile 1979, c.f. , alla CP_1 C.F._3
successione di nato a [...] il [...] e deceduto in SA RG a Liri il Persona_1
13/7/2017, c.f. ; CodiceFiscale_7
DISPONE
la devoluzione della intera eredità di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
SA RG a Liri il 13 luglio 2017, c.f. , ab intestato, in favore di: CodiceFiscale_8
, padre del de cuius, nato a SA RG a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._9
, , madre del de cuius, nata a SA RG a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_1
, , sorella germana del de cuius, nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
pagina 11 di 13 c.f. , in comunione tra loro secondo le quote di legge, della massa ereditaria CodiceFiscale_10
costituita da appartamento per civile abitazione sito in SA RG a Liri, località Rio di CO,
distinto nel NCEU al F. 6 particella 381 sub 4, categoria A/2 classe 3 di vani 7,5; garage in SA RG
a Liri (FR) via Rio di CO distinto nel NCEU al F. 6 particella 381 sub 7 categoria C/6 classe 9;
RIGETTA
la domanda riconvenzionale proposta da di riconoscimento dei diritti di cui all'art. 540, CP_1
comma 2, c.c. e, per l'effetto
ORDINA
a l'immediato rilascio in favore delle attrici dell'appartamento per civile abitazione sito CP_1
in SA RG a Liri, località Rio di CO, distinto nel NCEU al F. 6 particella 381 sub 4, categoria
A/2 classe 3 di vani 7,5; garage in SA RG a Liri (FR) via Rio di CO distinto nel NCEU al F. 6
particella 381 sub 7 categoria C/6 classe 9;
in accoglimento della domanda riconvenzionale
ND
e alla restituzione in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2 CP_1
4.050,00
ORDINA
al competente Conservatore dei R.R.I.I. la trascrizione di questa sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità, previa richiesta e a cura di parte attrice.
Condanna al pagamento della spese di questo giudizio che liquidano in complessivi € CP_1
7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA e pone definitivamente a carico della le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di CP_1
causa, spese tutto da distarsi a favore dell'RA essendo state le attrice ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Cassino, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 pagina 12 di 13 Il Presidente
Dott. CO DI
Il Giudice estensore
Dott. DE RA
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino riunito, in camera di consiglio, nelle persone dei signori:
-dott. CO DI …………………………………………………Presidente
-dott. DE RA …………………………………………………Giudice relatore
-dott.ssa Rossella Pezzella ………………………………………….. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4272/2019 r.g. promosso da:
c.f. e c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Luigi Montanelli, con lo stesso elettivamente domiciliate in Cassino
(FR), Via Arigni n. 6………………………………………………….………………………..…. Attrici
contro c.f. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Angelosanto ed CP_1 C.F._3
EV SE, con loro elettivamente domiciliata in Cassino Via Gaetano Di Biasio 24………...Convenuta
e c.f. ......................... Convenuto contumace Controparte_2 CodiceFiscale_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 25 giugno2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 13 Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno esposto di Parte_1 Parte_2
essere, rispettivamente, madre e sorella germana di , nato a [...] il 29 Persona_1
marzo 1978 e deceduto in SA RG a Liri (FR) il 13 luglio 2017. Il padre del defunto è CP_2
, nato in SA RG a [...] il [...]. , il 22 settembre 2007, aveva
[...] Persona_1
contratto matrimonio in Sessa Aurunca con nata a [...] il 1° aprile 1979, unione CP_1
dalla quale non erano nati figli;
il de cuius era proprietario di un appartamento ad uso abitativo in SA
RG a Liri, al NCEU foglio 6 particella 381 sub 4, categoria A/2 classe 3, nonché del garage ubicato nel medesimo fabbricato. Trascorso circa un anno dal decesso, mostrò alle attrici un CP_1
testamento olografo datato “SA RG a Liri 1 dicembre 2016” e apparentemente sottoscritto da
, con cui egli l'aveva istituita erede universale, e si recarono in data 15 giugno 2018 Persona_1
presso il notaio in Sessa Aurunca, ove il suddetto testamento è stato pubblicato con Persona_2
repertorio n. 17726 e raccolta n. 12087. Solo in seguito, , riesaminando un contratto di Parte_2
mutuo fondiario e un atto modificativo del medesimo, rilevò che la firma riportata nel testamento divergeva dalle sottoscrizioni autentiche del fratello e che l'intera grafia del documento non corrispondeva a quella del de cuius, individuando in l'autrice dell'alterazione, sia CP_1
perché deteneva il documento, e lo aveva presentato ai familiari del marito, sia perché sarebbe stata l'unica a ottenere un vantaggio patrimoniale: in assenza di testamento, infatti, alla coniuge sarebbero spettati i due terzi dell'eredità ai sensi dell'art. 582 c.c., mentre attraverso la falsa istituzione di erede universale ella avrebbe acquisito l'intero asse ereditario, integrando tale condotta la fattispecie di cui all'art. 463 n. 6 c.c. e la relativa causa di indegnità. Sul fondamento di tali presupposti le attrici hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che il testamento olografo datato SA
RG a Liri 01-12-2016, recante le false sottoscrizione e scritture di pubblicato Persona_1
il 15 giugno 2018 dal Notaio di Bellona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Persona_2
SAta Maria Capua Vetere, Repertorio n. 17726 Raccolta n. 12087, non proviene dal de cuius
nato a [...] il [...] e deceduto in SA RG a Liri il 13/7/2017 -C.F. Persona_1
pagina 2 di 13 CCC che non lo ha sottoscritto, non lo ha scritto di suo pugno, non lo ha datato e C.F._5
non ha scritto il luogo di redazione;
per l'effetto dichiarare la inesistenza e/o la nullità e/o annullare
e/o la inefficacia del testamento olografo sopra indicato;
B) Dichiarare invalidi e/o inefficaci gli atti
susseguenti e conseguenti in particolare il verbale di pubblicazione del 15 giugno 2018 del Notaio
di Bellona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di SAta Maria Capua Vetere, Persona_2
Repertorio n. 17726 Raccolta n. 12087 C) dichiarare che , sopra generalizzata, ha CP_1
apposto la falsa firma di in calce al predetto testamento olografo e ha formato la Persona_1
suddetta falsa disposizione testamentaria, per l'effetto escludere per indegnità (art. 463 n. 6 C.C.) con
effetto retroattivo nata a [...] l'[...] C.F. dalla CP_1 CodiceFiscale_6
successione di nato a [...] il [...] e deceduto in SA RG a Liri il Persona_1
13 luglio 2017 (C.F. ) D) dichiarare la devoluzione della intera eredità di CodiceFiscale_7
nato a [...] il [...] e deceduto in SA RG a Liri il 13 luglio 2017 Persona_1
(C.F. in favore di: , padre del de cuius, nato a [...]_8 Controparte_2
a Liri il 7/5/1954, ivi domiciliato in località Rio di Coccio n. 5 C.F. , CodiceFiscale_9
, madre del de cuius, nata a SA RG a [...] il [...], ivi domiciliata in Parte_1
località Rio di CO n. 5, C.F. , , sorella-germana del de C.F._1 Parte_2
cuius, nata a [...] il [...], domiciliata in SA RG a Liri località Rio di CO n. 5, C.F.
, in comunione tra loro secondo le quote di legge, pertanto dichiarare e CodiceFiscale_10
attribuire ai predetti , e la intera proprietà Controparte_2 Parte_1 Parte_2
jure hereditario, in comunione tra loro, secondo le quote di legge, dei seguenti beni costituendi la
massa ereditaria e appartenuti in vita al de cuius sopra generalizzato: E) Persona_1
appartamento per civile abitazione sito in SA RG a Liri, località Rio di CO, distinto nel
NCEU al F. 6 particella 381 sub 4, categoria A/2 classe 3 di vani 7,5, a confine con sottostante
appartamento di , distacco da corte comune a tre lati, vano scala condominiale F) Parte_2
garage in SA RG a Liri (FR) via Rio di CO distinto nel NCEU al F. 6 particella 381 sub 7 pagina 3 di 13 categoria C/6 classe 9 di metri quadrati 66, a confine con vano scala condominiale, distacco da corte
comune a due lati, aventi causa da G) per l'effetto ordinare a Persona_3 CP_1
nata a [...] l'[...] C.F. , l'immediato rilascio in favore delle attrici CodiceFiscale_11
dell'appartamento e del garage innanzi descritti e la restituzione dei frutti H) in via gradata fatta salva
l'impugnazione, nel caso in cui il Tribunale non ritenesse di escludere dalla eredità, CP_1
dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del testamento olografo datato SA RG a
Liri 01-12-2016, recante la falsa sottoscrizione di e non formato da quest'ultimo, Persona_1
pubblicato il 15 giugno 2018 dal Notaio di Bellona, iscritto nel Ruolo del Distretto Persona_2
Notarile di SAta Maria Capua Vetere, Repertorio n. 17726 Raccolta n. 12087, per l'effetto, ritenuta la
mancanza di disposizioni testamentarie, dichiarare: -che ai sensi dell'articolo 582 C.C. sono devoluti e
attribuiti a nata a [...] l'[...] C.F. i due terzi dei CP_1 CodiceFiscale_11
seguenti beni relitti dal de cuius -che è devoluto e attribuito un terzo, in comunione tra loro secondo le
quote di legge, a , padre del de cuius, nato a SA RG a [...]/5/1954 C.F. Controparte_2 [...]
, a , madre del de cuius, nata a SA RG a [...] il [...], C.F._9 Parte_1
C.F. a , sorella-germana del de cuius, nata a [...] il CodiceFiscale_12 Parte_2
10/6/1983, C.F. dei seguenti beni relitti dal de cuius I) appartamento per civile C.F._2
abitazione sito in SA RG a Liri, località Rio di CO, distinto nel NCEU al F. 6 particella 381
sub 4, categoria A/2 classe 3 di vani 7,5, a confine con sottostante appartamento di , Parte_2
distacco da corte comune a tre lati, vano scala condominiale garage in SA RG a Liri (FR) via Rio
di CO distinto nel NCEU al F. 6 particella 381 sub 7 categoria C/6 classe 9 di metri quadrati 66, a
confine con vano scala condominiale, distacco da corte comune a due lati, aventi causa da Persona_4
per l'effetto ordinare a di immettere immediatamente nel compossesso dei
[...] CP_1
predetti immobili le due attrici;
K) Ordinare al competente Conservatore dei R.R.I.I. ora Direttore
dell'Agenzia del Territorio la trascrizione della emananda sentenza. Chiedono che venga disposta una
consulenza di ufficio grafologica comparativa del testo del falso testamento olografo e della sua falsa pagina 4 di 13 sottoscrizione, il cui originale si trova presso lo studio del Notaio in Sessa Aurunca Persona_2
via XXI luglio Parco Corte Grande che ne ha curato la pubblicazione, e delle sottoscrizioni e delle
scritture contenute nei documenti indicato nel paragrafo n. 14 della esposizione del presente atto oltre
che negli altri documenti depositati presso i pubblici uffici;
tanto allo scopo di provare e di verificare
la falsità della scrittura e la falsità della sottoscrizione del testamento olografo oggetto di causa.
Chiedono, altresì, che effettui un saggio grafico con il nominando C.T.U. allo scopo di CP_1
provare che la sottoscrizione in calce al testamento olografo è stata apposta da lei. Con riserva di
integrare la presente richiesta e di avanzare altre istanze istruttorie. Con condanna al pagamento delle
competenze, delle spese, del rimborso forfettario per le spese generali”.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità della domanda di accertamento di falso CP_1
dovendosi intendere abbandonata da tutte le parti processuali in sede di pubblicazione del testamento,
nonché l'inammissibilità delle ulteriori domande (dalla lettera C e seguenti) in forza del principio di esclusività del giudizio di falso. Nel merito, ella ha riferito di aver rappresentato la principale risorsa economica del nucleo familiare avendo svolto attività lavorativa sino all'ottobre 2019 alle dipendenze della P.A. Costruzioni Generali s.r.l., con sede in Minturno, e, antecedentemente e contemporaneamente, presso la Imera s.r.l., osservando un orario continuativo dalle ore 9 alle ore 19 e facendo rientro intorno alle 19:30. La ha precisato che, a causa di tali impegni, l'assistenza CP_1
quotidiana al marito, veniva assicurata in prevalenza dal suocero, Persona_1 [...]
e dalla propria madre, . La convenuta ha pure riferito che CP_2 Persona_5 [...]
le consegnò la scheda testamentaria, circostanza conosciuta anche dalle attrici, come CP_2
emergerebbe dal fatto che lo stesso non aveva promosso azione giudiziale. La ha CP_2 CP_1
affermato di avere agito in perfetta buona fede, essendole stata manifestata dal marito in più occasioni l'intenzione di designarla erede universale, soprattutto per il contributo determinante fornito da lei nel pagamento del mutuo e ha negato di essere stata l'autrice della supposta falsificazione, non ravvisandosi da parte sua alcuna utilità nel compiere un simile atto, poiché, anche in caso di pagina 5 di 13 successione legittima, ella avrebbe comunque ottenuto la quota ereditaria prevalente e il diritto di abitazione sull'intera casa coniugale ai sensi degli artt. 582 e 540, comma 2, c.c. e ha, quindi, negato ogni profilo di indegnità. In subordine, ha chiesto la restituzione delle somme versate alla CP_3
Cont
per il mutuo solidale, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché gli altri familiari ne risulterebbero ingiustamente arricchiti a fronte dell'impoverimento da lei subìto e ha evidenziato che i pagamenti erano stati dalla medesima effettuati sul conto n. 10414407, ancora intestato a e Per_1 [...]
originari mutuatari. La convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità della richiesta di Parte_2
rilascio immediato dell'immobile, evidenziando che l'indegnità successoria costituisce una sanzione di natura pubblicistica con decorrenza dell'efficacia dal passaggio in giudicato della relativa sentenza e,
comunque, quale coniuge superstite di ella avrebbe comunque acquistato i diritti Persona_1
previsti dall'art. 540, comma 2, c.c. sull'abitazione familiare di SA RG a Liri, Via Rio di CO n.
5, effettivamente adibita a residenza della coppia. Sul fondamento di tali presupposti ha CP_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “ … Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi e le
eccezioni suesposte, - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta
rinuncia, di tutte le parti processuali, a proporre eccezioni avverso il testamento olografo del Sig.
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande Persona_1
ulteriori rispetto a quella diretta a contestare l'autenticità del testamento olografo del Sig.
[...]
- rigettare le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in Persona_1
caso di accoglimento delle domande proposta dalle attrici, condannare le medesime attrici ed il Sig.
in solido, anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., alla restituzione in favore della Controparte_2
Sig.ra delle somme pagate in esecuzione del piano di ammortamento del mutuo CP_1
stipulato nel 2011 con la rogito notaio dott. rep. n. 328.401, racc. n. 59.944; - in CP_5 Per_6
caso di accoglimento delle domande proposte dalle attrici, accertare che sulla casa coniugale di SA
RG a Liri, Via Rio di CO, n. 5, si sono costituiti in favore della Sig.ra i diritti CP_1
pagina 6 di 13 previsti dall'art. 540 comma 2, cod. civ. - in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del
giudizio, oltre spese generali 15% ed accessori”.
è rimasto contumace. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio il Giudice Istruttore ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie disponendo, all'esito, CTU grafologica volta ad accertare la riconducibilità del testamento olografo al de “cuius”, ovvero a . CP_1
All'udienza virtuale del 25 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
In via preliminare, deve ritenersi che le attrici hanno proposto domanda di accertamento negativo circa la provenienza del testamento olografo del 1° dicembre 2016, contestandone la riconducibilità sia della sottoscrizione sia della scrittura al de cuius e la scelta di tale azione è corretta. Sul Persona_1
punto, le SS.UU. con sentenza n.12307/2015, hanno affermato il seguente principio di diritto “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”. Ancora, in tema di contestazione dell'autenticità di un testamento olografo, la parte che intende far valere la non autenticità della scrittura deve necessariamente proporre una domanda di accertamento negativo, non potendo limitarsi a una mera eccezione nel corso del giudizio (Cass. civ. ordinanza n. 12753/2025). Ciò posto, non sono condivisibili le argomentazioni della sulla qualificazione della domanda attorea quale querela di CP_1
falso e, conseguentemente, deve esser rigettata l'eccezione della sull'inammissibilità delle CP_1
restanti domande, contraddistinte dalle lettere d, e, f, g, h, i, j k, delle conclusioni dell'atto di citazione.
Deve, parimenti, rigettarsi l'eccezione, sempre della , sull'inammissibilità della domanda CP_1
principale per intervenuta acquiescenza al testamento e rinuncia a proporre eccezione di falso di cui al verbale di pubblicazione del testamento olografo del 16 giugno 2018 Rep. 17726, perché
l'accertamento della falsità del testamento olografo richiesto, come detto, con autonoma domanda di accertamento negativo, investe l'atto presupposto del verbale di pubblicazione, e tale da far ricadere, in pagina 7 di 13 caso di accoglimento, i sui effetti sulle dichiarazioni contenute nel detto verbale. Sul punto deve rilevarsi che la scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, esclude altresì l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 590 c.c. (cfr. Cass. sez. VI, ordinanza n.10065/2020). A ciò si aggiunga che le attrici hanno chiesto dichiararsi invalidi e/o inefficaci gli atti susseguenti e conseguenti il testamento olografo del 1°
dicembre 2016 e, in particolare, il verbale di pubblicazione del 15 giugno 2018 del Notaio Per_2
di Bellona, Rep. 17726.
[...]
Nel merito, la domanda di declaratoria di nullità del testamento olografo è fondata e, deve accogliersi.
Ai sensi dell'art. 602 c.c. per testamento olografo si intende il testamento scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore: la validità del testamento olografo esige, quindi, l'autografia della sottoscrizione,
della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla qualsiasi intervento ad opera di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto solo una parola durante la predisposizione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento (cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 20703/2013). La
consulenza grafologica svolta in corso di causa attraverso condivisibili metodi di comparazione in tema di autenticità della grafia e della sottoscrizione e immune da vizi logici, ha accertato la fondatezza della domanda attorea. All'esito della CTU grafologica è emerso che il tracciato grafico del testamento olografo datato 1° dicembre 2016 a nome di in ogni sua parte, compresa la Persona_1
sottoscrizione, non è riferibile alla mano di quest'ultimo ma a . A tali conclusioni il CP_1
CTU è giunto dopo l'esame degli aspetti più personalizzati riscontrati in modo ripetuto in sede di analisi nelle firme di Dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU non vi è motivo di CP_1
discostarsi dovendosi, altresì, rilevare che le contestazioni sollevate da riproducono il CP_1
contenuto delle osservazioni formulate dal proprio perito di parte e già esaminate e superate nella relazione definitiva. Deve pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 602 e 606 c.c., dichiararsi la falsità del testamento olografo datato 1° dicembre 2016, pubblicato il 15 giugno 2018 per Notar pagina 8 di 13 Rep. n. 17726 Raccolta n. 12087, con conseguente apertura della successione ab Persona_2
intestato.
Alla luce delle risultanze cui è pervenuto il CTU la deve esser esclusa dalla successione ab CP_1
intestato di perché ricorre nella fattispecie l'ipotesi di indegnità di cui all'art. 463 Persona_1
c.c. n.6. (“chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”). In effetti, in tema di successioni, la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de cuius"
aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farlo di persona ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato" (Cass. sez. VI-2, ordinanza n. 19045 del 14 settembre 2020). Sul punto,
però, deve rilevarsi che la è rimasta carente già a livello assertivo, essendosi limitata a negare la CP_1
falsità del documento e con la prova testimoniale, così come articolata (nella memoria II termine ex art. 183, VI comma c.p.c.), ha proposto nei capitoli di prova circostanze estranee a tale thema probandum.
Né, in merito soccorre la circostanza che la abbia contribuito al pagamento del mutuo quale CP_1
prova della volontà del marito di volerla designare erede universale, e ciò in difetto della prova del pagamento nell'epoca in cui il testatore era in vita (risultando in atti ricevute di bonifici effettuati solo successivamente al decesso del de cuius, cfr. all. 6). Inoltre, la consapevolezza dell'uso di un testamento falso ad opera della può desumersi anche dall'utilità conseguita in suo favore a CP_1
seguito della esclusione degli altri eredi (riconoscimento per l'intero della proprietà dell'immobile in
SA RG A Liri al NCEU Foglio 6 part. 381 sub 4 e del garage al sub 7 intestato al de cuius nella misura di 1/1. In difetto di tale prova, sulla scorta delle evidenze cui è pervenuto il CTU, sussiste l'indegnità prevista dall'art. 463 c.c., n. 6, con conseguente esclusione di dalla CP_1
successione del marito, con devoluzione dell'eredità di in favore di Persona_1 CP_2
(padre), (madre) e (sorella). I rilevi della sulla
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1
pagina 9 di 13 mancata partecipazione di a questo giudizio non hanno pregio né incidono in alcun Controparte_2
modo nell'economia della vicenda perché il silenzio di quest'ultimo non ha alcun significato, tanto più
alla luce del fatto che la successione “ab intestato”, torna a suo favore e, quindi, non può definirsi anomalo il suo comportamento solo perché non non ha introdotto il giudizio ma è stranamente rimasto contumace;
ciò costituisce e una scelta processuale insindacabile. Non c'è alcuna prova che CP_2
abbia consegnato la scheda testamentaria alla nuora e raccomandato alla di pagare il
[...] CP_1
mutuo ipotecario: tali argomenti hanno costituito oggetto della richiesta di interrogatorio formale da parte della ma, accertata la falsità del testamento che era la questione prioritaria e assorbente, CP_1
ormai il tema è superato.
L'accertamento della indegnità a succedere travolge anche gli acquisti a titolo di legato da parte della convenuta: pertanto, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale di di riconoscimento in CP_1
suo favore, quale coniuge superstite, dei diritti di cui all'art. 540, comma 2, c.c. sull'immobile adibito a residenza familiare di proprietà del de cuius. e ciò si estende anche al diritto di uso e di abitazione sulla casa coniugale previsti dall'art. 540 c.c. (legato ex lege).
Deve, invece, esser accolta la domanda riconvenzionale della di restituzione delle somme da lei CP_1
corrisposte a titolo di pagamento del mutuo del 8 febbraio 2011 per notar Rep. 328.401 CP_6
(cfr. all. 6 convenuta), nei limiti che seguono: dalla documentazione in atti risulta che CP_1
ha effettuato dopo il decesso di dei bonifici, con causale costituzione fondo rata Persona_1
mutuo, sul conto corrente n. 10414407, ancora intestato al de cuius e a quali Parte_2
originari mutuatari del contratto di mutuo, per la complessiva somma di € 4.050,00, con conseguente diritto alla relativa restituzione;
le restanti operazioni effettuate sul detto conto, consistite in versamento di somme in contanti, non possono, quindi, imputarsi alla in difetto della relativa distinta CP_1
sottoscritta dall'autore del versamento (cfr. all. 6).
Non può trovare accoglimento la domanda delle attrici di restituzione dei frutti civili perché risultata indimostrata. pagina 10 di 13 Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale, complessivamente valutata, e sono liquidate in conformità ai parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con riferimento al valore dichiarato di € 43.228,00 a favore delle sole attrici;
peer quanto riguarda il devono Controparte_2
compensarsi a causa della sua contumacia.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie le domande attoree e, per l'effetto,
DICHIARA
la nullità, per difetto di autografia e di sottoscrizione, del testamento olografo datato 1° dicembre 2016,
attribuito al de cuius nato a [...] il [...] e deceduto in SA RG a Liri il Persona_1
13/7/2017, c.f. , pubblicato il 15 giugno 2018 dal Notaio di CodiceFiscale_7 Persona_2
Bellona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di SAta Maria Capua Vetere, Repertorio n. 17726
Raccolta n. 12087; la nullità del verbale di pubblicazione del 15 giugno 2018 del Notaio Per_2
di Bellona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di SAta Maria Capua Vetere, Repertorio n.
[...]
17726 Raccolta n. 12087;
DICHIARA
l'indegnità di , nata a [...] il 1° aprile 1979, c.f. , alla CP_1 C.F._3
successione di nato a [...] il [...] e deceduto in SA RG a Liri il Persona_1
13/7/2017, c.f. ; CodiceFiscale_7
DISPONE
la devoluzione della intera eredità di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
SA RG a Liri il 13 luglio 2017, c.f. , ab intestato, in favore di: CodiceFiscale_8
, padre del de cuius, nato a SA RG a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._9
, , madre del de cuius, nata a SA RG a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_1
, , sorella germana del de cuius, nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
pagina 11 di 13 c.f. , in comunione tra loro secondo le quote di legge, della massa ereditaria CodiceFiscale_10
costituita da appartamento per civile abitazione sito in SA RG a Liri, località Rio di CO,
distinto nel NCEU al F. 6 particella 381 sub 4, categoria A/2 classe 3 di vani 7,5; garage in SA RG
a Liri (FR) via Rio di CO distinto nel NCEU al F. 6 particella 381 sub 7 categoria C/6 classe 9;
RIGETTA
la domanda riconvenzionale proposta da di riconoscimento dei diritti di cui all'art. 540, CP_1
comma 2, c.c. e, per l'effetto
ORDINA
a l'immediato rilascio in favore delle attrici dell'appartamento per civile abitazione sito CP_1
in SA RG a Liri, località Rio di CO, distinto nel NCEU al F. 6 particella 381 sub 4, categoria
A/2 classe 3 di vani 7,5; garage in SA RG a Liri (FR) via Rio di CO distinto nel NCEU al F. 6
particella 381 sub 7 categoria C/6 classe 9;
in accoglimento della domanda riconvenzionale
ND
e alla restituzione in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2 CP_1
4.050,00
ORDINA
al competente Conservatore dei R.R.I.I. la trascrizione di questa sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità, previa richiesta e a cura di parte attrice.
Condanna al pagamento della spese di questo giudizio che liquidano in complessivi € CP_1
7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA e pone definitivamente a carico della le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di CP_1
causa, spese tutto da distarsi a favore dell'RA essendo state le attrice ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Cassino, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 pagina 12 di 13 Il Presidente
Dott. CO DI
Il Giudice estensore
Dott. DE RA
pagina 13 di 13