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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14677 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33209/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33209/2021
Oggi 22 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per l'avv. Galati Domenico, il quale insiste nell'accoglimento del Parte_1 ricorso;
per nessuno è comparso. CP_1 Il Giudice trattiene la causa in decisione. Alle ore 17,30, dato atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
N. R.G. 33209/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33209/2021 promossa da:
, n. a ROMA (RM) in data 15/02/1983, rappresentata e Parte_1 difesa nel presente giudizio in virtù di procura in atti dall'avv. Domenico Galati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via dei Castani, CP_1 195; RICORRENTE contro
, in persona del Sindaco elettivamente CP_1 Controparte_2 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di via del Tempio CP_1 di Giove n. 21, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Pamela Micci, come da delega in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 11 maggio 2021 ha proposto Parte_1 opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva di n. 7993/2021/8/1/1 del 24.03.2021, Prot. n. 134466 CP_1 del 24.03.2021, notificata alla ricorrente in data 12.4.2021 e relativa al verbale di accertamento n. 73150006052 del 07.02.2017, con la quale si intima alla predetta il pagamento a titolo di sanzione dell'importo di euro 25.999,99 oltre ad euro 28,50 per spese, per aver occupato abusivamente l'immobile sito in via CP_1 delle Isole Curzolane, 184, scala M, int. 8, come da verbale di accertamento n. 73150006052 del 07.02.2017. A fondamento dell'opposizione ha esposto che il legittimo Parte_1 assegnatario dell'alloggio in oggetto è il sig. , convivente Controparte_3 more uxorio di lunga data della nonna paterna della figlia della ricorrente,
[...]
, nata il [...]; che dopo la nascita della figlia la ricorrente aveva Per_1 dovuto lasciare il lavoro che svolgeva “in nero” per accudirla;
che il Sig.
e la compagna, conoscendo le problematiche economiche ed CP_3 abitative della ricorrente, l'avevano ospitata con la bambina nella casa di Via delle Isole Curzolane in cambio di un contributo alle spese per le utenze;
che si era creata tra l'assegnatario e la sua convivente more uxorio da un lato, e la sig.ra dall'altro, una stabile convivenza, finalizzata alla reciproca Parte_1 assistenza morale e materiale;
che nel mese di gennaio 2016 il sig. e CP_3 la compagna si erano trasferiti fuori dal Comune di e la ricorrente, non CP_1 avendo altro posto dove stare, aveva accettato la loro offerta di rimanere a vivere nella casa di Via delle Isole Curzolane con la figlia, convinta di aver maturato il diritto a subentrare al sig. nell'assegnazione dell'alloggio visto il CP_3 rapporto di affinità con la coppia assegnataria ed il periodo di convivenza con questi;
che in data 7.2.2017 agenti della Polizia di Capitale, agendo “su CP_1 segnalazione anonima”, facevano un accesso presso l'alloggio contestando alla sig.ra “la violazione amministrativa di cui all'art. 15 comma 3 della L.R. Pt_1 Lazio 12/1999 e succ. mod. e art. 53 L.R. Lazio 27/06 ed i reati di cui agli artt. 633 – 639 bis c.p. per invasione di edifici;
che la ricorrente aveva cercato di spiegare le sue ragioni agli agenti accertatori e, successivamente, negli scritti difensivi inviati al Sindaco di che il procedimento penale si era CP_1 chiuso con la condanna della sig.ra alla pena di 250,00 euro di multa a Pt_1 mezzo decreto penale di condanna;
concludeva chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della contestata violazione amministrativa, e di dichiararla nulla e di nessun effetto, con ogni conseguente statuizione di legge;
in via subordinata di rideterminare l'entità della sanzione nel minimo edittale. si costituiva, contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte. L'erogazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolata da una speciale disciplina normativa che subordina l'operatività del beneficio alla ricorrenza di specifici presupposti e requisiti previsti tassativamente dalla legge. In particolare, ai sensi dell'art.11 D.P.R. n. 1035 del 1972, la detenzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è considerata legittima solo in presenza di un provvedimento formale di assegnazione emesso nel rispetto dei requisiti elencati nell'art. 11 della L.R. del Lazio n. 12 del 1999, ovvero in virtù di subentro
2 ad un soggetto già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12 del 1999. L'art. 12 stabilisce al comma 1 che “fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5”. L'art. 11 (disciplinante i Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa) al comma 5 statuisce che “Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.” Il comma 4 dell'art. 12 recita "Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice ". Ebbene, alla luce del dato normativo, la detenzione dell'immobile da parte della ricorrente non può ritenersi legittima atteso che la stessa non era parte del nucleo familiare originario dell'assegnatario, né risulta che l'assegnatario abbia mai presentato all'ente gestore alcuna istanza di ampliamento del proprio nucleo familiare in suo favore. La semplice circostanza di aver convissuto con il soggetto assegnatario di alloggio non costituisce di per sé titolo legittimante l'eventuale subentro nell'assegnazione dell'alloggio. A tale proposito si rileva che l'art.11, comma 5, della L.R.Lazio 12/1999, citato dalla difesa della ricorrente, non è pertinente, posto che detta norma considera componenti del nucleo familiare aventi diritto al subentro nell'assegnazione anche le “persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale” precisando tuttavia che detta convivenza debba essere stata instaurata “da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge” , presupposti questi non ricorrenti nel caso in esame. Anche il motivo relativo ai rapporti tra la sanzione amministrativa ed il reato di cui all'art. 633 c.p. contestato alla ricorrente, per il quale è stata condannata alla pena di 250,00 euro di multa, è infondato. L'art.9, comma 2 della L. 1981 n. 689, ai sensi del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, presuppone un rapporto di specialità fra le due
3 norme, che deve essere escluso nel caso di specie in quanto diversi sono gli interessi protetti dalle stesse: la norma penale è posta a tutela del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, da atti arbitrari diretti a violare il rapporto tra il bene ed il suo titolare mentre la disposizione della legge regionale tutela l'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate con l'agevolazione del mercato delle locazioni e garantisce trasparenza nelle assegnazioni. Quanto allo stato di necessità invocato dalla ricorrente si osserva che in più occasioni la Corte di Cassazione ha rilevato come " lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate.” (Cass.pen, II, 16 gennaio 2015 n.9655 e Cass.pen., II, 30 ottobre 2019 n.10694). Infine, la sanzione irrogata è risultata correttamente quantificata ai sensi dell'art. 15 della L.R. Lazio n°12/1999, che prevede, per chi occupi abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.45.000,00 ad un massimo di €.65.000,00, con applicazione del pagamento ridotto previsto dall'art.16 della legge 689/1981 (pari a un terzo della sanzione massima) e dell'aumento del 20% previsto ai sensi dell'art.18, co.2, lett.C, del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex L.689/1981, approvato dall'Assemblea Comunale con la delibera n°4/2020. È appena il caso di rilevare l'errore materiale contenuto nel dispositivo della deliberazione impugnata, laddove, diversamente da quanto indicato nelle premesse e nella motivazione, si fa riferimento alla lett. b anziché alla lett. c dell'art.18, co.2 del citato regolamento. Infatti, premesso che per entrambe le fattispecie è prevista l'identica maggiorazione della sanzione, si tratta di un mero errore materiale, che non impedisce di pienamente comprendere l'oggetto del provvedimento stesso. Tanto dedotto, l'opposizione della ricorrente deve essere respinta. Al rigetto dell'opposizione non segue la condanna al pagamento degli onorari di avvocato a favore di considerato che parte resistente si è costituita CP_1 in giudizio attraverso un proprio funzionario, e non ha depositato alcuna nota spese relativa alle spese vive sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso la Determinazione Parte_1 Dirigenziale Ingiuntiva di n. 7993/2021/8/1/1 del 24.03.2021, CP_1 Prot. n. 134466 del 24.03.2021;
2) Nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 22/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33209/2021
Oggi 22 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per l'avv. Galati Domenico, il quale insiste nell'accoglimento del Parte_1 ricorso;
per nessuno è comparso. CP_1 Il Giudice trattiene la causa in decisione. Alle ore 17,30, dato atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
N. R.G. 33209/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33209/2021 promossa da:
, n. a ROMA (RM) in data 15/02/1983, rappresentata e Parte_1 difesa nel presente giudizio in virtù di procura in atti dall'avv. Domenico Galati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via dei Castani, CP_1 195; RICORRENTE contro
, in persona del Sindaco elettivamente CP_1 Controparte_2 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di via del Tempio CP_1 di Giove n. 21, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Pamela Micci, come da delega in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 11 maggio 2021 ha proposto Parte_1 opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva di n. 7993/2021/8/1/1 del 24.03.2021, Prot. n. 134466 CP_1 del 24.03.2021, notificata alla ricorrente in data 12.4.2021 e relativa al verbale di accertamento n. 73150006052 del 07.02.2017, con la quale si intima alla predetta il pagamento a titolo di sanzione dell'importo di euro 25.999,99 oltre ad euro 28,50 per spese, per aver occupato abusivamente l'immobile sito in via CP_1 delle Isole Curzolane, 184, scala M, int. 8, come da verbale di accertamento n. 73150006052 del 07.02.2017. A fondamento dell'opposizione ha esposto che il legittimo Parte_1 assegnatario dell'alloggio in oggetto è il sig. , convivente Controparte_3 more uxorio di lunga data della nonna paterna della figlia della ricorrente,
[...]
, nata il [...]; che dopo la nascita della figlia la ricorrente aveva Per_1 dovuto lasciare il lavoro che svolgeva “in nero” per accudirla;
che il Sig.
e la compagna, conoscendo le problematiche economiche ed CP_3 abitative della ricorrente, l'avevano ospitata con la bambina nella casa di Via delle Isole Curzolane in cambio di un contributo alle spese per le utenze;
che si era creata tra l'assegnatario e la sua convivente more uxorio da un lato, e la sig.ra dall'altro, una stabile convivenza, finalizzata alla reciproca Parte_1 assistenza morale e materiale;
che nel mese di gennaio 2016 il sig. e CP_3 la compagna si erano trasferiti fuori dal Comune di e la ricorrente, non CP_1 avendo altro posto dove stare, aveva accettato la loro offerta di rimanere a vivere nella casa di Via delle Isole Curzolane con la figlia, convinta di aver maturato il diritto a subentrare al sig. nell'assegnazione dell'alloggio visto il CP_3 rapporto di affinità con la coppia assegnataria ed il periodo di convivenza con questi;
che in data 7.2.2017 agenti della Polizia di Capitale, agendo “su CP_1 segnalazione anonima”, facevano un accesso presso l'alloggio contestando alla sig.ra “la violazione amministrativa di cui all'art. 15 comma 3 della L.R. Pt_1 Lazio 12/1999 e succ. mod. e art. 53 L.R. Lazio 27/06 ed i reati di cui agli artt. 633 – 639 bis c.p. per invasione di edifici;
che la ricorrente aveva cercato di spiegare le sue ragioni agli agenti accertatori e, successivamente, negli scritti difensivi inviati al Sindaco di che il procedimento penale si era CP_1 chiuso con la condanna della sig.ra alla pena di 250,00 euro di multa a Pt_1 mezzo decreto penale di condanna;
concludeva chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della contestata violazione amministrativa, e di dichiararla nulla e di nessun effetto, con ogni conseguente statuizione di legge;
in via subordinata di rideterminare l'entità della sanzione nel minimo edittale. si costituiva, contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte. L'erogazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolata da una speciale disciplina normativa che subordina l'operatività del beneficio alla ricorrenza di specifici presupposti e requisiti previsti tassativamente dalla legge. In particolare, ai sensi dell'art.11 D.P.R. n. 1035 del 1972, la detenzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è considerata legittima solo in presenza di un provvedimento formale di assegnazione emesso nel rispetto dei requisiti elencati nell'art. 11 della L.R. del Lazio n. 12 del 1999, ovvero in virtù di subentro
2 ad un soggetto già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12 del 1999. L'art. 12 stabilisce al comma 1 che “fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5”. L'art. 11 (disciplinante i Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa) al comma 5 statuisce che “Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.” Il comma 4 dell'art. 12 recita "Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice ". Ebbene, alla luce del dato normativo, la detenzione dell'immobile da parte della ricorrente non può ritenersi legittima atteso che la stessa non era parte del nucleo familiare originario dell'assegnatario, né risulta che l'assegnatario abbia mai presentato all'ente gestore alcuna istanza di ampliamento del proprio nucleo familiare in suo favore. La semplice circostanza di aver convissuto con il soggetto assegnatario di alloggio non costituisce di per sé titolo legittimante l'eventuale subentro nell'assegnazione dell'alloggio. A tale proposito si rileva che l'art.11, comma 5, della L.R.Lazio 12/1999, citato dalla difesa della ricorrente, non è pertinente, posto che detta norma considera componenti del nucleo familiare aventi diritto al subentro nell'assegnazione anche le “persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale” precisando tuttavia che detta convivenza debba essere stata instaurata “da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge” , presupposti questi non ricorrenti nel caso in esame. Anche il motivo relativo ai rapporti tra la sanzione amministrativa ed il reato di cui all'art. 633 c.p. contestato alla ricorrente, per il quale è stata condannata alla pena di 250,00 euro di multa, è infondato. L'art.9, comma 2 della L. 1981 n. 689, ai sensi del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, presuppone un rapporto di specialità fra le due
3 norme, che deve essere escluso nel caso di specie in quanto diversi sono gli interessi protetti dalle stesse: la norma penale è posta a tutela del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, da atti arbitrari diretti a violare il rapporto tra il bene ed il suo titolare mentre la disposizione della legge regionale tutela l'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate con l'agevolazione del mercato delle locazioni e garantisce trasparenza nelle assegnazioni. Quanto allo stato di necessità invocato dalla ricorrente si osserva che in più occasioni la Corte di Cassazione ha rilevato come " lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate.” (Cass.pen, II, 16 gennaio 2015 n.9655 e Cass.pen., II, 30 ottobre 2019 n.10694). Infine, la sanzione irrogata è risultata correttamente quantificata ai sensi dell'art. 15 della L.R. Lazio n°12/1999, che prevede, per chi occupi abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.45.000,00 ad un massimo di €.65.000,00, con applicazione del pagamento ridotto previsto dall'art.16 della legge 689/1981 (pari a un terzo della sanzione massima) e dell'aumento del 20% previsto ai sensi dell'art.18, co.2, lett.C, del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex L.689/1981, approvato dall'Assemblea Comunale con la delibera n°4/2020. È appena il caso di rilevare l'errore materiale contenuto nel dispositivo della deliberazione impugnata, laddove, diversamente da quanto indicato nelle premesse e nella motivazione, si fa riferimento alla lett. b anziché alla lett. c dell'art.18, co.2 del citato regolamento. Infatti, premesso che per entrambe le fattispecie è prevista l'identica maggiorazione della sanzione, si tratta di un mero errore materiale, che non impedisce di pienamente comprendere l'oggetto del provvedimento stesso. Tanto dedotto, l'opposizione della ricorrente deve essere respinta. Al rigetto dell'opposizione non segue la condanna al pagamento degli onorari di avvocato a favore di considerato che parte resistente si è costituita CP_1 in giudizio attraverso un proprio funzionario, e non ha depositato alcuna nota spese relativa alle spese vive sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso la Determinazione Parte_1 Dirigenziale Ingiuntiva di n. 7993/2021/8/1/1 del 24.03.2021, CP_1 Prot. n. 134466 del 24.03.2021;
2) Nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 22/10/2025
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