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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6613/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Arcore (MB), Via Monte Bianco n. 34, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Scotto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Messina, Via Piazza Duomo n. 24, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.06.1948 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Ravasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vimercate
(MB), Via Giuseppe Mazzini n. 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del giorno 11 marzo 2025 di cui alle memorie ex art. 473-17 depositate rispettivamente in data 25.02.2025 e 28.02.2025:
Conclusioni per Parte_1 che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora Pt_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della CP_1 sentenza;
Nulla disporre in ordine alla casa coniugale in assenza di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
Ritenere inesistenti i presupposti di legge per riconoscere in favore della signora il diritto CP_1
a percepire un assegno di divorzio;
in via estremamente subordinata riconoscere in favore della signora un assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia e comunque nettamente CP_1 inferiore all'attuale assegno di mantenimento.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 24.06.1972 tra la signora (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
22.06.1948 e il signor (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_4
05.02.1946 e trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Milano, Atto N. 829, Parte II,
Serie A, anno 1972, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Porre a carico del signor l'importo di € 700,00, da versarsi alla signora Parte_2 CP_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di assegno
[...] divorzile, con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione monetaria;
3) Ordinare all' sede di Monza, ex art. 473 bis n. 37 c.p.c. il pagamento diretto a favore della CP_2 signora (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
22.06.1948 e residente in [...], della somma di € 700,00, a lei dovuta quale assegno divorzile, trattenendola dalle somme mensilmente dovute al signor Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...] CodiceFiscale_4
Via Monte Bianco n. 34.
4) Con vittoria di spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.10.2024, chiedeva che il Tribunale adito Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Milano in data 24.06.1972 (atto n. 829 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Milano), dal quale sono nati figli in data 25.09.1977 e in data 22.04.1987, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che nulla fosse disposto in ordine alla casa coniugale e che fosse revocato il mantenimento disposto in favore della resistente con la sentenza di separazione.
Con memoria depositata in data 07.02.2025 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 dichiarava di aderire alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre chiedeva il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente di revoca del contributo al suo mantenimento posto a carico del coniuge, chiedendo, piuttosto, che la misura di tale contributo venisse determinata in € 700,00 mensili con ordine di pagamento diretto nei confronti dell' . CP_2
All'udienza del giorno 11.03.2025 il giudice delegato, verificata la volontà delle parti di non riconciliarsi, procedeva all'audizione dei coniugi e invitava i legali alla discussione della causa;
esaurita la discussione la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
III. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale n. 100/2023 emessa dal Tribunale di Monza in data 22.12.2022 e pubblicata il 17.01.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. IV. Quanto alla domanda di a che le sia riconosciuta una somma a titolo di assegno Controparte_1 divorzile a carico del resistente, è noto come l'art. 5 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato con la l. n. 74 del 6 marzo 1987, disponga che il Tribunale - tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio - possa porre a carico di un coniuge l'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti di recente da un intervento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018. Con la pronuncia citata le
Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti. Più nello specifico, le SS.UU. hanno osservato che gli orientamenti giurisprudenziali introno ai quali si è formato un contrasto, avrebbero ricercato il parametro della adeguatezza/inadeguatezza degli adeguati mezzi in capo al coniuge richiedente l'assegno al di fuori degli indici contenuti nell'art. 5 della L. div., con il rischio di astrattezza rispetto alla effettività della relazione matrimoniale. Secondo il primo dei due orientamenti in disamina, fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 11490 del 29 novembre 1990, il legislatore avrebbe inteso privilegiare la natura assistenziale dell'assegno di divorzio, stabilendo che il solo presupposto fondante il diritto del coniuge di percepirlo è rappresentato dalla mancanza di mezzi adeguati. Circa il parametro in base al quale valutare la mancanza di adeguati redditi propri, secondo l'orientamento fatto proprio dalle SS.UU. del 1990 citate e ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità fino al 2017, il giudice del merito dovrebbe avere riguardo al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Sotto tale profilo, il diritto del coniuge di percepire l'assegno rappresenterebbe un modo per riequilibrare le contrapposte posizioni delle parti in dipendenza dello scioglimento del vincolo. Solo nella successiva fase determinativa del quantum debeatur, il giudice dovrà avere riguardo ai criteri presi in considerazione dall'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio), in funzione limitativa della misura dell'assegno dovuto dall'obbligato. Tale orientamento è stato messo in discussione dalla
Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10 maggio 2017. Con la pronuncia ora citata, la
Corte di legittimità ha ribadito che il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, comma 6 l. 898/1970 si articola in due fasi e, nondimeno, ha affermato che nell'ambito della prima fase volta a stabilire la sussistenza del diritto di un coniuge a percepire l'assegno divorzile, non possa darsi spazio al criterio del tenore di vita. Nella prima fase, in particolare, il giudice del merito dovrà considerare se sussista il diritto del coniuge richiedente a percepire l'assegno, verificando se lo stesso sia economicamente auto sufficiente tenuto conto di alcuni indici, quali: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliare, tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza;
3) le capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
3) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Una volta riconosciuto il diritto a percepire l'assegno divorzile, nella seconda fase il giudice di merito dovrà determinare la misura dell'assegno, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 L. 898/1970 quali, la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il reddito di entrambi, anche in rapporto alla durata del matrimonio. Solo in tale fase potrà effettuarsi una valutazione comparativa delle posizioni degli ex coniugi. I due orientamenti ora citati, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, sono accomunati dal fatto di individuare nell'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018, hanno preso le mosse dai due orientamenti esaminati affermando che la stessa scelta di distinguere nettamente le fasi dell'an e del quantum debeatur, utilizzando criteri diversi nell'una e nell'altra, sarebbe contraria alla ratio dell'art. 5, comma 6 L. div. come modificato nel 1987. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio). In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Principiando dall'esame delle condizioni reddituali delle parti, , pensionato, Parte_1 nell'anno di imposta 2021 (730 2022) ha esposto redditi lordi annui di circa € 24.052,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.560,25 netti mensili;
nell'anno di imposta
2022 (730 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa € 20.811,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.486,58 netti mensili e nell'anno di imposta 2023 (730 2024) ha esposto redditi lordi annui di circa € 20.651,00, pari, dedotti gli oneri fiscali, deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.360,00 netti mensili. Lo stesso è titolare di conto corrente presso la avente al 31.03.2022 un saldo pari ad € CP_3
26.172,07, al 30.06.2022 € 14.597,43 al 30.09.2022 € 25.585,87, al 31.12.2022 € 24.412,50, al
24.03.2023 € 11.064,69, al 19.06.2023 € 8.835,88, al 30.09.2023 € 6.248,88, al 15.12.2023 € 7.444,24
e al 18.01.2024 € 7.161,29.
Dall'esame degli estratti del conto corrente che precede è emerso che la pensione accreditata mensilmente al dal momento della trattenuta della somma di € 600,00 mensili da parte Pt_1 dell' a titolo di versamento diretto alla delle somme a lei dovute a titolo di assegno di CP_2 CP_1 mantenimento è stata pari a € 1.100,00 mensili nell'anno 2023 (fatti salvi accrediti superiori per € 1.324,00 nei mesi di gennaio e febbraio 2023), mentre nell'anno 2024 è stata pari a circa € 1.230,00 mensili.
Dall'esame dei medesimi estratti di conto corrente è emerso che il è solito spendere somme Pt_1 fisse di € 50,00 in tabaccheria e preleva somme costante di contanti per € 450,00 ciascuna (nel mese di luglio 2024 ha speso 300 € in tabaccheria;
€ 200,00 nel mese di gennaio 2024; € 900,00 prelevati in contanti nel mese di luglio 2024 ed € 1.000,00 in contanti prelevati nel mese di gennaio 2024).
A tale ultimo riguardo il ricorrente all'udienza del giorno 11.03.2025 ha dichiarato “Ho prelevato somme in contanti dal conto corrente una volta per il meccanico una volta per pagare l'olio di oliva e al venerdì un mio amico mi fa un po' di spesa e gli do i soldi.(…) Non spendo sempre quelle cifre in tabaccheria. L'assicurazione l'ho pagata con il bancomat, la revisione in contanti. La benzina la metto io nella macchina. Le spese condominiali sono 270 € al mese da febbraio a settembre poi c'è il giardiniere, le spese straordinarie. Come assegno divorzile non vorrei dare nulla. Quello che mi ha dato fastidio è che l'assegno è passato da 350 € a 600 € al mese e non mi ha avvertito, non mi hanno avvertito del prelievo. Mia moglie prende 637 € al mese di assegno. Se vuole un regalino glielo faccio, la somma di 350 € potrebbe essere sostenibile. Mia moglie poteva stare con me dandomi una mano facendo le pulizie ha solo buttato soldi in affitto.” (verbale di udienza del giorno 11.03.2025).
La corresponsione dell'assegno di mantenimento alla resistente non risulta dagli estratti di conto corrente in quanto è oggetto di versamento diretto da parte dell' con trattenuta sulla pensione. CP_2
Il ricorrente, oltre al contributo al mantenimento previsto in favore della resistente pari ad € 600,00 mensili, ha esposto e documentato oneri fissi per circa € 2.000,00 annui a titolo di spese condominiali
(cfr. doc. 3 ricorrente) concernenti l'ex casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e dove lo stesso attualmente risiede, pari a circa € 160,00 mensili.
anch'essa pensionata, nell'anno di imposta 2021 (CU 2022) ha esposto redditi Controparte_1 lordi annui di circa € 6.702,41, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 506,03 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (CU 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa €
11.072,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 873,16 netti mensili e nell'anno di imposta 2023 (730 2024) ha esposto redditi lordi annui di circa € 13.889,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.048,00 netti mensili.
La resistente è titolare di conto corrente presso la Banca Intesa AN Paolo avente al 31.03.2022 un saldo pari ad € 4.804,22, al 30.06.2022 € 4.261,11, al 30.09.2022 € 5.778,38, al 31.12.2022 € 6.260,97, al 31.03.2023 € 7.817,81, al 30.06.2023 € 6.230,83, al 30.09.2023 € 6.547,13, al 31.12.2023
€ 6.331,15, al 31.03.2024 € 6.396,84, al 30.06.2024 € 5.690,84, al 30.09.2024 € 5.256,34 e al 31.12.2024 € 4.874,70. ha esposto e documentato oneri fissi per € 487,00 mensili a titolo di canone Controparte_1 dell'immobile condotto in locazione dove la resistente si è trasferita a vivere nell'anno 2009 in seguito alla separazione di fatto dei coniugi oltre a spese condominiali e per utenze (cfr. doc. 8 resistente).
La resistente ha esposto di avere svolto negli anni lavori domestici non in regola per provvedere al proprio sostentamento, che tuttavia attualmente, vista l'età e le patologie di cui soffre, ha interrotto.
Come si evince dal saldo del conto corrente della resistente, la stessa mediante le somme di cui gode mensilmente riesce a soddisfare le proprie esigenze di vita senza accumulare risparmi.
Sussiste di conseguenza tra le parti una indubbia disparità reddituale.
, infatti, avendo svolto in modo continuativo attività lavorativa, percepisce una Parte_2 pensione a carico dell' che gli consente di provvedere al proprio sostentamento, ma soprattutto CP_2 lo stesso dall'anno 2009 gode in via esclusiva dell'immobile in comproprietà dei coniugi per cui ha sostenuto tutte le spese ordinarie e straordinarie in seguito al rilascio da parte della moglie, senza mai corrisponderle alcuna indennità di occupazione per la quota corrispondente.
non avendo mai svolto regolare attività lavorativa, gode di una esigua pensione Controparte_1
a carico dell' che non le consente di provvedere al suo sostentamento e dall'uscita dalla casa CP_2 coniugale di sua proprietà al 50% è andata a vivere in locazione.
Tanto premesso, nel valutare la sussistenza del diritto della a percepire un assegno divorzile CP_1
a carico del coniuge dovranno valutarsi, in chiave compensativa, se la sperequazione reddituale delle parti sia dipesa da scelte condivise dai coniugi in costanza di matrimonio e se la stessa sia in concreto rimediabile da parte della richiedente l'assegno; in chiave riparatoria, quali siano le ragioni che hanno condotto alla disgregazione del nucleo familiare;
in chiave assistenziale, se la resistente disponga di mezzi di sussistenza idonei a garantirle un sostentamento.
Quanto alla componente compensativa, è pacifico in quanto nemmeno contestato dal ricorrente, che in costanza di matrimonio la abbia sempre lavorato in modo saltuario svolgendo lavori CP_1 domestici non in regola, motivo per cui va presunto che il che a suo dire nemmeno sarebbe Pt_1 stato d'accordo con la separazione, fosse d'accordo a che la moglie svolgesse tali impieghi dedicandosi prevalentemente alla conduzione della vita familiare. Era il in particolare, a farsi Pt_1 carico in misura prevalente degli oneri familiari grazie alla disponibilità di redditi da lavoro dipendente superiori rispetto ai redditi ritraibili dalla moglie. Né è possibile che la tenuto CP_1 conto della sua età e del fatto che la stessa ha sempre e solo svolto attività lavorative saltuarie in costanza di matrimonio, riesca a ripianare lo squilibrio economico venutosi a creare con il coniuge.
Inevitabilmente la separazione, dapprima di fatto (anno 2009) e, quindi, formalizzata all'interno della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Monza nell'anno 2023, ha determinato un peggioramento della condizione economica dei coniugi, dal momento che la non CP_1 disponendo di altra abitazione oltre a quella in comproprietà con il marito, è andata a vivere in locazione, mentre il non ha più potuto contare sulla seppur minima partecipazione della moglie Pt_1 al pagamento delle spese della casa coniugale.
È stato tuttavia accertato nella sentenza di separazione, ritualmente passata in cosa giudicata, che la causa esclusiva della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale è da imputarsi al Pt_1 che, per via delle condotte violente tenute nei confronti della moglie, l'ha costretta a lasciare la casa coniugale.
Si legge a tale riguardo nella sentenza di separazione, pienamente utilizzabile nel presente giudizio quanto agli accertamenti di fatto in essa contenuti, che “dagli atti di causa è emerso che in data 20 agosto 2006 la ha subito un'aggressione da parte del marito, ritualmente denunciata CP_1 all'Autorità Giudiziaria, dalla quale ha riportato una contusione dorsale giudicata guaribile in giorni
7 come certificato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vimercate (doc. 4 ricorrente).
Successivamente, precisamente in data 11 luglio 2009 e 22 maggio 2009, la ha denunciato CP_1 nuovamente le condotte violente del coniuge (doc. 5 ricorrente) e nel medesimo mese di maggio 2009 ha lasciato la casa coniugale, sebbene in comproprietà tra i coniugi, e si è trasferita a vivere altrove dovendo anche reperire una abitazione in locazione. Le condotte violente serbate dal ai danni Pt_1 della moglie, quali risultano dal certificato di Pronto Soccorso che precede nonché dalle denunce sporte dalla nei confronti del marito, costituiscono prova non solo della violazione dei Per_3 doveri derivanti dal matrimonio da parte del ma anche della esclusiva riconducibilità al Pt_1
della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. Pt_1 La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente deve, in conclusione, essere accolta.” (pag. 4 e 5 sentenza di separazione prodotta dal ricorrente sub doc. 1 allegato al ricorso).
Nello stabilire il diritto di a percepire un assegno divorzile a carico del coniuge Controparte_1 dovrà darsi di conseguenza significativo rilievo alle ragioni della decisione. La infatti, è CP_1 stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale per via delle violenze subite dal marito, lasciando il marito nella esclusiva disponibilità della casa coniugale di cui lo stesso continua a godere in via esclusiva.
Da ultimo preme osservare come la non possa con la sola pensione a carico dell' CP_1 CP_2 provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento né è verosimile che la stessa, tenuto conto dell'età, continui a svolgere lavori saltuari.
Deve di conseguenza riconoscersi alla resistente il diritto di percepire un assegno divorzile a carico del coniuge, cui va riconosciuta una componente al contempo risarcitoria, compensativa ed assistenziale.
Nella determinazione dell'importo di tale assegno dovrà tenersi conto delle condizioni personali in cui versa la della durata del matrimonio (37 anni di convivenza coniugale e 49 anni prima CP_1 della separazione), del fatto che il ricorrente gode in via esclusiva dell'abitazione coniugale in comproprietà dei coniugi e che lo stesso, come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti in giudizio, sostiene spese voluttuarie per circa 300,00 € in media al mese.
Dovrà tenersi conto, infine, del fatto che l'assegno, in base all'attuale normativa, è fiscalmente deducibile dai redditi dell'obbligato e che, pertanto, graverà sullo stesso con una riduzione percentuale pari alla sua aliquota marginale, mentre sarà soggetto a tassazione a carico dell'altro coniuge, il quale, peraltro, considerato il suo reddito complessivo, avrà diritto alle detrazioni di legge.
Alla luce di quanto precede pare equo e congruo porre a carico di l'obbligo di versare Parte_1
a la somma di cui in dispositivo a titolo di assegno divorzile con decorrenza dal Controparte_1 mese di marzo 2025. CP_ V. Quanto alla domanda della resistente a che sia versato direttamente a suo favore da parte dell' quanto a lei dovuto a titolo di assegno divorzile, osserva il Tribunale come ai sensi dell'art. 473-bis.37
c.p.c. il coniuge avente diritto a percepire una somma a carico dell'altro a titolo di assegno divorzile ben potrà avanzare la domanda di versamento diretto ai terzi tenuti a corrispondere somme all'obbligato previa messa in mora del coniuge, senza che occorra a tal fine alcuna statuizione da parte del Tribunale.
La domanda della resistente, in conclusione, deve essere dichiarata inammissibile.
VI. Le spese del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, si dichiarano interamente compensate tra le stesse.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 14.10.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Milano in data 24.06.1972 (atto n. 829 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Milano);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente per 12 mensilità all'anno a Parte_1 favore di la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile (somma Controparte_1 annualmente rivalutabile secondo indici Istat), con decorrenza dal mese di marzo 2025;
IV. Dichiara inammissibile la domanda di di versamento diretto di quanto a lei Controparte_1 CP_ dovuto a titolo di assegno divorzile da parte dell'
V. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6613/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Arcore (MB), Via Monte Bianco n. 34, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Scotto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Messina, Via Piazza Duomo n. 24, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.06.1948 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Ravasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vimercate
(MB), Via Giuseppe Mazzini n. 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del giorno 11 marzo 2025 di cui alle memorie ex art. 473-17 depositate rispettivamente in data 25.02.2025 e 28.02.2025:
Conclusioni per Parte_1 che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora Pt_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della CP_1 sentenza;
Nulla disporre in ordine alla casa coniugale in assenza di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
Ritenere inesistenti i presupposti di legge per riconoscere in favore della signora il diritto CP_1
a percepire un assegno di divorzio;
in via estremamente subordinata riconoscere in favore della signora un assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia e comunque nettamente CP_1 inferiore all'attuale assegno di mantenimento.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 24.06.1972 tra la signora (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
22.06.1948 e il signor (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_4
05.02.1946 e trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Milano, Atto N. 829, Parte II,
Serie A, anno 1972, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Porre a carico del signor l'importo di € 700,00, da versarsi alla signora Parte_2 CP_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di assegno
[...] divorzile, con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione monetaria;
3) Ordinare all' sede di Monza, ex art. 473 bis n. 37 c.p.c. il pagamento diretto a favore della CP_2 signora (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
22.06.1948 e residente in [...], della somma di € 700,00, a lei dovuta quale assegno divorzile, trattenendola dalle somme mensilmente dovute al signor Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...] CodiceFiscale_4
Via Monte Bianco n. 34.
4) Con vittoria di spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.10.2024, chiedeva che il Tribunale adito Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Milano in data 24.06.1972 (atto n. 829 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Milano), dal quale sono nati figli in data 25.09.1977 e in data 22.04.1987, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che nulla fosse disposto in ordine alla casa coniugale e che fosse revocato il mantenimento disposto in favore della resistente con la sentenza di separazione.
Con memoria depositata in data 07.02.2025 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 dichiarava di aderire alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre chiedeva il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente di revoca del contributo al suo mantenimento posto a carico del coniuge, chiedendo, piuttosto, che la misura di tale contributo venisse determinata in € 700,00 mensili con ordine di pagamento diretto nei confronti dell' . CP_2
All'udienza del giorno 11.03.2025 il giudice delegato, verificata la volontà delle parti di non riconciliarsi, procedeva all'audizione dei coniugi e invitava i legali alla discussione della causa;
esaurita la discussione la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
III. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale n. 100/2023 emessa dal Tribunale di Monza in data 22.12.2022 e pubblicata il 17.01.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. IV. Quanto alla domanda di a che le sia riconosciuta una somma a titolo di assegno Controparte_1 divorzile a carico del resistente, è noto come l'art. 5 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato con la l. n. 74 del 6 marzo 1987, disponga che il Tribunale - tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio - possa porre a carico di un coniuge l'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti di recente da un intervento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018. Con la pronuncia citata le
Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti. Più nello specifico, le SS.UU. hanno osservato che gli orientamenti giurisprudenziali introno ai quali si è formato un contrasto, avrebbero ricercato il parametro della adeguatezza/inadeguatezza degli adeguati mezzi in capo al coniuge richiedente l'assegno al di fuori degli indici contenuti nell'art. 5 della L. div., con il rischio di astrattezza rispetto alla effettività della relazione matrimoniale. Secondo il primo dei due orientamenti in disamina, fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 11490 del 29 novembre 1990, il legislatore avrebbe inteso privilegiare la natura assistenziale dell'assegno di divorzio, stabilendo che il solo presupposto fondante il diritto del coniuge di percepirlo è rappresentato dalla mancanza di mezzi adeguati. Circa il parametro in base al quale valutare la mancanza di adeguati redditi propri, secondo l'orientamento fatto proprio dalle SS.UU. del 1990 citate e ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità fino al 2017, il giudice del merito dovrebbe avere riguardo al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Sotto tale profilo, il diritto del coniuge di percepire l'assegno rappresenterebbe un modo per riequilibrare le contrapposte posizioni delle parti in dipendenza dello scioglimento del vincolo. Solo nella successiva fase determinativa del quantum debeatur, il giudice dovrà avere riguardo ai criteri presi in considerazione dall'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio), in funzione limitativa della misura dell'assegno dovuto dall'obbligato. Tale orientamento è stato messo in discussione dalla
Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10 maggio 2017. Con la pronuncia ora citata, la
Corte di legittimità ha ribadito che il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, comma 6 l. 898/1970 si articola in due fasi e, nondimeno, ha affermato che nell'ambito della prima fase volta a stabilire la sussistenza del diritto di un coniuge a percepire l'assegno divorzile, non possa darsi spazio al criterio del tenore di vita. Nella prima fase, in particolare, il giudice del merito dovrà considerare se sussista il diritto del coniuge richiedente a percepire l'assegno, verificando se lo stesso sia economicamente auto sufficiente tenuto conto di alcuni indici, quali: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliare, tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza;
3) le capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
3) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Una volta riconosciuto il diritto a percepire l'assegno divorzile, nella seconda fase il giudice di merito dovrà determinare la misura dell'assegno, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 L. 898/1970 quali, la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il reddito di entrambi, anche in rapporto alla durata del matrimonio. Solo in tale fase potrà effettuarsi una valutazione comparativa delle posizioni degli ex coniugi. I due orientamenti ora citati, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, sono accomunati dal fatto di individuare nell'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018, hanno preso le mosse dai due orientamenti esaminati affermando che la stessa scelta di distinguere nettamente le fasi dell'an e del quantum debeatur, utilizzando criteri diversi nell'una e nell'altra, sarebbe contraria alla ratio dell'art. 5, comma 6 L. div. come modificato nel 1987. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio). In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Principiando dall'esame delle condizioni reddituali delle parti, , pensionato, Parte_1 nell'anno di imposta 2021 (730 2022) ha esposto redditi lordi annui di circa € 24.052,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.560,25 netti mensili;
nell'anno di imposta
2022 (730 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa € 20.811,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.486,58 netti mensili e nell'anno di imposta 2023 (730 2024) ha esposto redditi lordi annui di circa € 20.651,00, pari, dedotti gli oneri fiscali, deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.360,00 netti mensili. Lo stesso è titolare di conto corrente presso la avente al 31.03.2022 un saldo pari ad € CP_3
26.172,07, al 30.06.2022 € 14.597,43 al 30.09.2022 € 25.585,87, al 31.12.2022 € 24.412,50, al
24.03.2023 € 11.064,69, al 19.06.2023 € 8.835,88, al 30.09.2023 € 6.248,88, al 15.12.2023 € 7.444,24
e al 18.01.2024 € 7.161,29.
Dall'esame degli estratti del conto corrente che precede è emerso che la pensione accreditata mensilmente al dal momento della trattenuta della somma di € 600,00 mensili da parte Pt_1 dell' a titolo di versamento diretto alla delle somme a lei dovute a titolo di assegno di CP_2 CP_1 mantenimento è stata pari a € 1.100,00 mensili nell'anno 2023 (fatti salvi accrediti superiori per € 1.324,00 nei mesi di gennaio e febbraio 2023), mentre nell'anno 2024 è stata pari a circa € 1.230,00 mensili.
Dall'esame dei medesimi estratti di conto corrente è emerso che il è solito spendere somme Pt_1 fisse di € 50,00 in tabaccheria e preleva somme costante di contanti per € 450,00 ciascuna (nel mese di luglio 2024 ha speso 300 € in tabaccheria;
€ 200,00 nel mese di gennaio 2024; € 900,00 prelevati in contanti nel mese di luglio 2024 ed € 1.000,00 in contanti prelevati nel mese di gennaio 2024).
A tale ultimo riguardo il ricorrente all'udienza del giorno 11.03.2025 ha dichiarato “Ho prelevato somme in contanti dal conto corrente una volta per il meccanico una volta per pagare l'olio di oliva e al venerdì un mio amico mi fa un po' di spesa e gli do i soldi.(…) Non spendo sempre quelle cifre in tabaccheria. L'assicurazione l'ho pagata con il bancomat, la revisione in contanti. La benzina la metto io nella macchina. Le spese condominiali sono 270 € al mese da febbraio a settembre poi c'è il giardiniere, le spese straordinarie. Come assegno divorzile non vorrei dare nulla. Quello che mi ha dato fastidio è che l'assegno è passato da 350 € a 600 € al mese e non mi ha avvertito, non mi hanno avvertito del prelievo. Mia moglie prende 637 € al mese di assegno. Se vuole un regalino glielo faccio, la somma di 350 € potrebbe essere sostenibile. Mia moglie poteva stare con me dandomi una mano facendo le pulizie ha solo buttato soldi in affitto.” (verbale di udienza del giorno 11.03.2025).
La corresponsione dell'assegno di mantenimento alla resistente non risulta dagli estratti di conto corrente in quanto è oggetto di versamento diretto da parte dell' con trattenuta sulla pensione. CP_2
Il ricorrente, oltre al contributo al mantenimento previsto in favore della resistente pari ad € 600,00 mensili, ha esposto e documentato oneri fissi per circa € 2.000,00 annui a titolo di spese condominiali
(cfr. doc. 3 ricorrente) concernenti l'ex casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e dove lo stesso attualmente risiede, pari a circa € 160,00 mensili.
anch'essa pensionata, nell'anno di imposta 2021 (CU 2022) ha esposto redditi Controparte_1 lordi annui di circa € 6.702,41, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 506,03 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (CU 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa €
11.072,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 873,16 netti mensili e nell'anno di imposta 2023 (730 2024) ha esposto redditi lordi annui di circa € 13.889,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.048,00 netti mensili.
La resistente è titolare di conto corrente presso la Banca Intesa AN Paolo avente al 31.03.2022 un saldo pari ad € 4.804,22, al 30.06.2022 € 4.261,11, al 30.09.2022 € 5.778,38, al 31.12.2022 € 6.260,97, al 31.03.2023 € 7.817,81, al 30.06.2023 € 6.230,83, al 30.09.2023 € 6.547,13, al 31.12.2023
€ 6.331,15, al 31.03.2024 € 6.396,84, al 30.06.2024 € 5.690,84, al 30.09.2024 € 5.256,34 e al 31.12.2024 € 4.874,70. ha esposto e documentato oneri fissi per € 487,00 mensili a titolo di canone Controparte_1 dell'immobile condotto in locazione dove la resistente si è trasferita a vivere nell'anno 2009 in seguito alla separazione di fatto dei coniugi oltre a spese condominiali e per utenze (cfr. doc. 8 resistente).
La resistente ha esposto di avere svolto negli anni lavori domestici non in regola per provvedere al proprio sostentamento, che tuttavia attualmente, vista l'età e le patologie di cui soffre, ha interrotto.
Come si evince dal saldo del conto corrente della resistente, la stessa mediante le somme di cui gode mensilmente riesce a soddisfare le proprie esigenze di vita senza accumulare risparmi.
Sussiste di conseguenza tra le parti una indubbia disparità reddituale.
, infatti, avendo svolto in modo continuativo attività lavorativa, percepisce una Parte_2 pensione a carico dell' che gli consente di provvedere al proprio sostentamento, ma soprattutto CP_2 lo stesso dall'anno 2009 gode in via esclusiva dell'immobile in comproprietà dei coniugi per cui ha sostenuto tutte le spese ordinarie e straordinarie in seguito al rilascio da parte della moglie, senza mai corrisponderle alcuna indennità di occupazione per la quota corrispondente.
non avendo mai svolto regolare attività lavorativa, gode di una esigua pensione Controparte_1
a carico dell' che non le consente di provvedere al suo sostentamento e dall'uscita dalla casa CP_2 coniugale di sua proprietà al 50% è andata a vivere in locazione.
Tanto premesso, nel valutare la sussistenza del diritto della a percepire un assegno divorzile CP_1
a carico del coniuge dovranno valutarsi, in chiave compensativa, se la sperequazione reddituale delle parti sia dipesa da scelte condivise dai coniugi in costanza di matrimonio e se la stessa sia in concreto rimediabile da parte della richiedente l'assegno; in chiave riparatoria, quali siano le ragioni che hanno condotto alla disgregazione del nucleo familiare;
in chiave assistenziale, se la resistente disponga di mezzi di sussistenza idonei a garantirle un sostentamento.
Quanto alla componente compensativa, è pacifico in quanto nemmeno contestato dal ricorrente, che in costanza di matrimonio la abbia sempre lavorato in modo saltuario svolgendo lavori CP_1 domestici non in regola, motivo per cui va presunto che il che a suo dire nemmeno sarebbe Pt_1 stato d'accordo con la separazione, fosse d'accordo a che la moglie svolgesse tali impieghi dedicandosi prevalentemente alla conduzione della vita familiare. Era il in particolare, a farsi Pt_1 carico in misura prevalente degli oneri familiari grazie alla disponibilità di redditi da lavoro dipendente superiori rispetto ai redditi ritraibili dalla moglie. Né è possibile che la tenuto CP_1 conto della sua età e del fatto che la stessa ha sempre e solo svolto attività lavorative saltuarie in costanza di matrimonio, riesca a ripianare lo squilibrio economico venutosi a creare con il coniuge.
Inevitabilmente la separazione, dapprima di fatto (anno 2009) e, quindi, formalizzata all'interno della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Monza nell'anno 2023, ha determinato un peggioramento della condizione economica dei coniugi, dal momento che la non CP_1 disponendo di altra abitazione oltre a quella in comproprietà con il marito, è andata a vivere in locazione, mentre il non ha più potuto contare sulla seppur minima partecipazione della moglie Pt_1 al pagamento delle spese della casa coniugale.
È stato tuttavia accertato nella sentenza di separazione, ritualmente passata in cosa giudicata, che la causa esclusiva della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale è da imputarsi al Pt_1 che, per via delle condotte violente tenute nei confronti della moglie, l'ha costretta a lasciare la casa coniugale.
Si legge a tale riguardo nella sentenza di separazione, pienamente utilizzabile nel presente giudizio quanto agli accertamenti di fatto in essa contenuti, che “dagli atti di causa è emerso che in data 20 agosto 2006 la ha subito un'aggressione da parte del marito, ritualmente denunciata CP_1 all'Autorità Giudiziaria, dalla quale ha riportato una contusione dorsale giudicata guaribile in giorni
7 come certificato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vimercate (doc. 4 ricorrente).
Successivamente, precisamente in data 11 luglio 2009 e 22 maggio 2009, la ha denunciato CP_1 nuovamente le condotte violente del coniuge (doc. 5 ricorrente) e nel medesimo mese di maggio 2009 ha lasciato la casa coniugale, sebbene in comproprietà tra i coniugi, e si è trasferita a vivere altrove dovendo anche reperire una abitazione in locazione. Le condotte violente serbate dal ai danni Pt_1 della moglie, quali risultano dal certificato di Pronto Soccorso che precede nonché dalle denunce sporte dalla nei confronti del marito, costituiscono prova non solo della violazione dei Per_3 doveri derivanti dal matrimonio da parte del ma anche della esclusiva riconducibilità al Pt_1
della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. Pt_1 La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente deve, in conclusione, essere accolta.” (pag. 4 e 5 sentenza di separazione prodotta dal ricorrente sub doc. 1 allegato al ricorso).
Nello stabilire il diritto di a percepire un assegno divorzile a carico del coniuge Controparte_1 dovrà darsi di conseguenza significativo rilievo alle ragioni della decisione. La infatti, è CP_1 stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale per via delle violenze subite dal marito, lasciando il marito nella esclusiva disponibilità della casa coniugale di cui lo stesso continua a godere in via esclusiva.
Da ultimo preme osservare come la non possa con la sola pensione a carico dell' CP_1 CP_2 provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento né è verosimile che la stessa, tenuto conto dell'età, continui a svolgere lavori saltuari.
Deve di conseguenza riconoscersi alla resistente il diritto di percepire un assegno divorzile a carico del coniuge, cui va riconosciuta una componente al contempo risarcitoria, compensativa ed assistenziale.
Nella determinazione dell'importo di tale assegno dovrà tenersi conto delle condizioni personali in cui versa la della durata del matrimonio (37 anni di convivenza coniugale e 49 anni prima CP_1 della separazione), del fatto che il ricorrente gode in via esclusiva dell'abitazione coniugale in comproprietà dei coniugi e che lo stesso, come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti in giudizio, sostiene spese voluttuarie per circa 300,00 € in media al mese.
Dovrà tenersi conto, infine, del fatto che l'assegno, in base all'attuale normativa, è fiscalmente deducibile dai redditi dell'obbligato e che, pertanto, graverà sullo stesso con una riduzione percentuale pari alla sua aliquota marginale, mentre sarà soggetto a tassazione a carico dell'altro coniuge, il quale, peraltro, considerato il suo reddito complessivo, avrà diritto alle detrazioni di legge.
Alla luce di quanto precede pare equo e congruo porre a carico di l'obbligo di versare Parte_1
a la somma di cui in dispositivo a titolo di assegno divorzile con decorrenza dal Controparte_1 mese di marzo 2025. CP_ V. Quanto alla domanda della resistente a che sia versato direttamente a suo favore da parte dell' quanto a lei dovuto a titolo di assegno divorzile, osserva il Tribunale come ai sensi dell'art. 473-bis.37
c.p.c. il coniuge avente diritto a percepire una somma a carico dell'altro a titolo di assegno divorzile ben potrà avanzare la domanda di versamento diretto ai terzi tenuti a corrispondere somme all'obbligato previa messa in mora del coniuge, senza che occorra a tal fine alcuna statuizione da parte del Tribunale.
La domanda della resistente, in conclusione, deve essere dichiarata inammissibile.
VI. Le spese del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, si dichiarano interamente compensate tra le stesse.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 14.10.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Milano in data 24.06.1972 (atto n. 829 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Milano);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente per 12 mensilità all'anno a Parte_1 favore di la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile (somma Controparte_1 annualmente rivalutabile secondo indici Istat), con decorrenza dal mese di marzo 2025;
IV. Dichiara inammissibile la domanda di di versamento diretto di quanto a lei Controparte_1 CP_ dovuto a titolo di assegno divorzile da parte dell'
V. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi