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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/12/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 496/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: responsabilità ex art.
2048 comma 2 c.c. vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Ferdinando Spina e Stefania Comberiati ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefania Comberiati in Petilia Policastro, via del Municipio Romano 21, giusta procura in atti;
- attore -
e
(c.f. Controparte_1
), in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 CP_2 dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, siti in Catanzaro alla via Gioacchino da Fiore n. 34, domicilia ope legis, giusta procura in atti;
- convenuto - nonché
– GENERALE , (in Controparte_3 CP_4 CP_5 precedenza ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_6 dall'Avv. Daniele Percacciuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
- terzo chiamato –
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
1 per sentirlo condannare al pagamento di Controparte_7 tutti i danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 22.09.2014 allorquando, studente frequentante l' Istituto di Istruzione Superiore S. Pertini – E. ON in Crotone, durante l'ora di educazione fisica, in assenza dell'insegnante preposto alla sorveglianza, era stato aggredito da un altro studente che, spintonandolo, lo aveva fatto cadere per terra così causandogli una frattura scomposta pluriframmentaria 3 medio clavicola sinistra con prognosi di 30 giorni.
Ritenuta sussistente a carico della scuola l'ipotesi di culpa in vigilando, ha dedotto la responsabilità del e ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e CP_8 non per euro 25.000.
Successivamente, in sede di verbale di prima udienza e nella memoria 183 primo termine c.p.c., nel precisare i fatti posti a fondamento della domanda, l'attore ha riferito che il sinistro si era verificato non già per un'aggressione ma in una condizione di sovraffollamento e di non conformità alla normativa di settore della palestra, essendo stato spinto da uno dei presenti durante la fase di gioco, cadendo per terra e riportando le conseguenze lamentate.
1.2 Si è costituito in giudizio il il quale, nell'opporsi alla domanda avversaria, ha CP_8 eccepito la natura imprevedibile ed accidentale dell'evento lesivo avvenuto -contrariamente da quanto sostenuto dall'attore- all'attenta presenza dell'insegnante e non già a causa dell'iniziativa di altro alunno bensì durante una fase di gioco con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al atteso che la perdita di equilibrio durante il gioco è circostanza che non può CP_1 imputarsi né all'omissione di un dovere di sorveglianza e né all'omissione dell'adozione di specifiche cautele.
In ordine al quantum risarcitorio ne ha rilevato l'esosità rispetto all'entità delle lesioni lamentate, deducendo altresì in subordine la sussistenza del concorso del fatto colposo del creditore.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo il rigetto della pretesa avversaria e ad ogni buon fine ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_6
a titolo di manleva nell'ipotesi di condanna.
1.3 Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita in giudizio l'
[...]
, la quale in via principale ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_9 formulata da parte attrice in quanto l'evento dedotto non sarebbe riconducibile casualmente ad alcuna responsabilità della scuola e in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell'Istituto scolastico ha chiesto di escludere o ridurre l'eventuale risarcimento ex art. 1227 c.c. in ragione del concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento; sempre in via subordinata ha chiesto di tener conto dei limiti di indennizzo e delle franchigie, con vittoria di spese.
2 La causa è stata istruita mediante escussione dei testi e c.t.u. medico-legale e rinviato all'udienza del 4.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Alla detta udienza, rassegnate le conclusioni delle parti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Nel merito, alla luce delle complessive risultanze probatorie acquisite, il Tribunale ritiene che la domanda formulata dall'attore sia fondata e pertanto vada accolta.
In ordine alla precisazione della domanda svolta dall'attore sui fatti causa in sede di verbale di prima udienza e di memorie 183 c.p.c. deve procedersi alla corretta qualificazione della domanda.
Occorre precisare che nell'esercizio del potere-dovere d'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale il giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione giuridica dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'azione promossa con una radicalmente diversa per “petitum” e “causa petendi” (cfr. Cass., Sez. Un., n.
3041/2007; Cass. n. 13459/2011; Cass. n. 20552/2021; Cass. n. 25492/2021).
Tanto premesso occorre considerare che nel caso di specie l'attore con la proposta azione abbia inteso invocare una responsabilità extracontrattuale dell'insegnante ai sensi dell'art. 2048 comma 2 c.c.
Ed, invero, la situazione di fatto che il ha sempre opposto nei confronti del Pt_1 convenuto è quella del verificarsi di un atto illecito compiuto da un altro alunno nei suoi CP_1 confronti, censurando la mancata la vigilanza sull'attività didattica da parte dell'insegnante preposto.
Ciò posto, si osserva che rappresenta principio di diritto quello per cui gli insegnanti rispondono dei danni cagionati dall'atto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano ex art. 2048 cod. civ. di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di avere esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità abbia impedito loro un tempestivo efficace intervento. (cosi nel merito la locale Corte d'appello di Catanzaro sez.
II, 18/09/2023 n.1042).
Sotto il profilo probatorio incombe sull'allievo l'onere della prova dell'illecito commesso da altro allievo, quale fatto costitutivo della sua pretesa, nelle circostanze di luogo e di tempo in cui
3 l'alunno era sotto la vigilanza del personale scolastico mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, e cioè dell'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione, in relazione al caso concreto, di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (v. Cass., 10/4/2019, n. 9983; Cass.,
8/4/2016, n. 6444; Cass., 14/10/2003, n. 15321). Inoltre, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, si osserva che per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante, è necessario dimostrare che siano state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale causativa dell'evento e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento. (Cassazione civile sez. III, 13/11/2015, n.23202); può quindi escludersi la responsabilità in capo alla direzione scolastica solo laddove essa dia prova di aver predisposto gli accorgimenti organizzativi e tecnici atti a prevenire il verificarsi di eventi dannosi.
2.1 Ciò premesso venendo al merito della vicenda, la valutazione dell'istruttoria svolta in corso di causa consente di ritenere provato il fatto storico cosi come dedotto dall'attore nonché la responsabilità dell'Istituto Scolastico nei termini sopra esposti.
In ordine alla prova orale si osserva che pur in presenza di dichiarazioni contrastanti rese dai testi escussi e nonostante il confronto non risolutivo avvenuto all'udienza del 24.02.2025, in applicazione dei principi che regolano il giudizio di attendibilità di un teste, il quale deve avvenire alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti.) nonché di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass., n.1547 del 27/01/2015; v. altresì Cass..
n.4763/2015, Cass. n. 15270 del 31/05/2024); ritiene doversi esprimere un giudizio di maggior attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste atteso che lo stesso, presente al Testimone_1 momento dell'infortunio, privo di legami di parentela con il e senza alcun interesse in causa Pt_1 ha fornito, in entrambe le deposizioni rese, una descrizione dei fatti puntuale, limpida, spontanea e particolareggiata senza mai cadere in contraddizione mentre non può non tenersi in conto che il teste , all'epoca dei fatti legato all'amministrazione da un rapporto di dipendenza Tes_2 lavorativa, all'esito negativo per il Ministero del presente giudizio potrebbe subire l'eventuale azione di rivalsa da parte del convenuto, essendo emersi dalle dichiarazioni del teste Pt_1 nonché da quanto dedotto da parte attrice, profili di colpa grave a suo carico, attesa la sua assenza dal luogo in cui erano presenti gli allievi, il che pertanto fa propendere il Tribunale per un giudizio
4 di inattendibilità dello stesso.
Ciò posto quindi può ritenersi provato il fatto storico dedotto dall'attore ovvero che il sinistro in cui è rimasto coinvolto è avvenuto presso l'Istituto di Istruzione Superiore S. Pertini – E.
ON in Crotone, durante l'ora di educazione fisica, in un ambiente sovraffollato e in assenza dell'insegnante che si trovava in una stanza attigua alla palestra, nonostante avesse il dovere di vigilare sull'incolumità degli alunni.
Il teste ha infatti dichiarato di aver assistito al sinistro e con riferimento alla Testimone_1 dinamica ha confermato che all'interno della palestra oltre agli alunni della classe IV A vi erano alunni di altri istituti che effettuavano attività fisica;
inoltre all'udienza del 18.03.2021 ha riferito a conferma del cap. 4 che in prossimità della linea di delimitazione del campo di gioco vi erano ragazzi che giocavano con altro pallone e che interrompevano la partita entrando nel terreno di gioco, spingendosi tra di loro;
sul capitolo 5 ha poi cosi precisato “E' vero ho visto più di un ragazzo all'interno del campo che non poteva stare li perché il campo era occupato da noi che stavamo facendo la partita e ho visto l'attore cadere mentre saltava per prendere la palla in quanto urtava con queste persone presenti sul campo” . Sulla circostanza n. 6 ha riferito di aver soccorso l'attore e di aver chiamato il professore di educazione fisica il quale “nel frattempo stava seguendo la partita di ping pong che si svolgeva in una stanza attigua alla palestra” (verbale d'udienza del
18.03.2021).
Risposte conformi sono state fornite dal teste anche all'udienza del 24.02.2025, in sede di confronto;
ha precisato che la palestra ove occorse il sinistro era utilizzata sia da studenti dell'Istituto per geometri che quelli del Liceo artistico;
sul capitolo 3, circostanziando ancor più il dato relativo all'assenza dell'insegnante, infatti, ha riferito nuovamente che la partita era arbitrata da un alunno “ in quanto il professore si doveva dividere tra il campo di pallavolo ed in campo di ping- pong che era in una stanza a parte. Nel momento in cui è caduto, abbiamo chiamato Pt_1 il professore che era nell'altra sala” sul capitolo 4 “confermo che in prossimità della delimitazione del campo di gioco, vi era altri ragazzi che giocando tra di loro con la palla, interrompevano la partita” sul capitolo 5 “nel momento dell'evento il intento ad effettuare una schiacciata Pt_1 veniva urtato da un ragazzo appartenente ad un'altra classe che si trovava in piedi dentro il campo di pallavolo. Preciso che i ragazzi che si trovavano fuori campo stavano giocando a pallavolo a cerchio tra di loro e non erano seguiti da alcun professore” sul capitolo 6 “confermo che il lamentava dolori alla spalla tanto che veniva chiamato il 118 e veniva trasportato Pt_1 all'Ospedale di Crotone. Il professore è stato subito chiamato in quanto non si trovava lì”.
Da quanto riportato emerge quindi che l'evento lesivo si è verificato durante l'ora di educazione fisica quando l'allievo sarebbe dovuto essere sottoposto alla vigilanza del personale
5 scolastico, a maggior ragione in considerazione del fatto che presso la palestra erano presenti più classi che interferivano l'una sull'attività dell'altra, determinandosi una situazione di concreto pericolo sfociata, effettivamente, nel sinistro occorso al Ed, infatti, la caduta è stata Pt_1 determinata dal fatto che allievi che non stavano partecipando alla partita facevano invasione nel campo nel quale si disputava la competizione e uno di questi ebbe a spingere il invadendo Pt_1 il campo di gioco e determinandone la causa.
A sua volta, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria prevista CP_8 dall'art. 2048 c.c., non avendo dimostrato l'adozione di adeguate misure organizzative preventive, avuto riguardo al fatto che al momento del sinistro vi era un sovraffollamento di persone dovuta proprio alla presenza di più classi e che l'insegnante, che avrebbe dovuto invitare i ragazzi dell'altra classe a non interrompere la partita e a porsi in una posizione che non fosse in prossimità del campo, fosse presente al momento del sinistro.
Neppure coglie nel segno la difesa della terza chiamata in causa, volta ad invocare un presunto concorso di colpa dell'allievo danneggiato nella causazione del pregiudizio subito, non essendo emersa alcuna condotta illecita, eziologicamente connessa al pregiudizio patito, riferibile al minore, il quale è stato spinto a terra da persone presenti sul campo ed estranee al gioco che si stava svolgendo in assenza di adeguata sorveglianza.
Richiamate le regole del riparto dell'onere probatorio previste dall'art. 2048 c.c., il non ha superato la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 comma 2 c.c. gravante CP_1 sull'insegnante e pertanto la domanda attorea deve essere accolta.
3. Posto quanto precede, occorre ora stabilire il quantum della pretesa risarcitoria.
E invero l'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non, subito per effetto della caduta.
Per la stima del danno non patrimoniale può farsi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica, redatta dal dott. il quale dopo aver riconosciuto il nesso di causalità Persona_1 unico e diretto con il riferito evento traumatico, tenuto conto delle caratteristiche della lesione riscontrata “frattura scomposta e pluriframmentata della clavicola sinistra, trattata incruentemente mediante bendaggio compressivo e successiva rieducazione funzionale, con residua deformazione del profilo osseo e sintomatologia algica alla mobilizzazione della spalla omolaterale”; ha determinato che la lesione ha comportato per il un periodo di ITT di 10 gg.; un periodo di Pt_1
ITP al 75% di 40 gg;
un periodo di ITP al 50% di 60 gg e un periodo di ITP al 25% di 40 gg, mentre ha valutato sussistere postumi invalidanti a carattere permanente non suscettibili di miglioramento nella misura del 3%.
In ragione di quanto innanzi questo Tribunale facendo uso delle tabelle di Milano 2024
6 (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26747 del 05/10/2025), parametro di valutazione ritiene equo e giusto riconoscere all'attore un risarcimento cosi calcolato: a titolo di danno biologico permanente euro
4.326,00 corrispondente al danno biologico considerato il 3% di invalidità – per l'attore che all'epoca aveva 17 anni- con personalizzazione massima del danno biologico al 50% e riconoscimento del danno non patrimoniale così per euro 7.571,00, in considerazione del fatto che allo stato attuale nel ragazzo perdura una deformazione post traumatica della clavicola sinistra da callosità deforme, una sintomatologia algica ai gradi estremi della retropulsione ed intrarotazione oltre al fatto che il periziando lamenta, a seguito del sinistro per cui è causa, dolore in sede di frattura alla mobilizzazione della spalla sx ed alle variazioni climatiche, associato deficit funzionale;
a titolo di danno biologico temporaneo:
euro 1.150,00 per 10 giorni di invalidità totale;
euro 3.450,00 per 40 giorni di invalidità parziale al 75%;
euro 3450,00 per 60 giorni di invalidità parziale al 50% ;
euro 1.150,00 per 40 giorni di invalidità parziale al 25%.
Per un totale complessivo quindi di euro 16.771,00
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (22.09.2014) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dalla medesima data fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Devono altresì riconoscersi congrue le spese per cure mediche documentate in atti per euro
1.030,35.
Con riferimento alle spese di viaggio per raggiungere l'istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna queste posso liquidarsi soltanto nella misura del 50% di quelle allegate atteso che soltanto due dei quattro biglietti aerei riportano il nominativo dell'attore cosi come il biglietto del treno risulta essere stato emesso per due persone, pertanto, per tale voce potrà riconoscersi la spesa di €
113,84; le spese complessive ammontano ad euro 1.144,19 e essendo tali importi debito risarcitorio di valuta, devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
4. Passando ora ad esaminare la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicurativa è pacifica la sussistenza del contratto di assicurazione Controparte_3 in favore del inerente il periodo in oggetto, atteso che, pur non essendo in atti il contratto di CP_8 assicurazione, la terza chiamata non ha contestato la sussistenza e la vigenza del contratto;
inoltre
7 non avendo prodotto neanche le condizioni di polizza e il quadro sinottico al fine di dimostrare l'ammontare dei massimali deve ritenersi che il danno liquidato rientri nei massimali previsti e, pertanto, la compagnia assicurativa dovrà manlevare il convenuto dalle conseguenze CP_1 pregiudizievoli derivanti dal presente giudizio.
6. Le spese di lite tra parte attrice seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M.
55 del 2014 e succ. mod. con DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (ricompreso, in base al criterio del decisum, tra euro 5.201,00 e 26.000,00) nei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, ponendo definitivamente a carico del
[...]
le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Controparte_7
Compensate le spese tra il convenuto e l'assicurazione, terza chiamata, attesa la CP_1 sostanziale comunanza di conclusioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna il al risarcimento in Controparte_7 favore di del danno subito quantificato in euro 16.771,00, a titolo di Parte_1 danno biologico - oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione- ed euro
1144,19 a titolo di rimborsi, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna il , in solido con la Controparte_7 [...] per l'Italia-, a rifondere le spese di lite a Controparte_9
liquidate in complessivi euro 5.077,00 – di cui euro 406,00 per spese – Parte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori costituiti dichiaratosi antistatari;
compensate le spese tra la parte convenuta e la terza chiamata Controparte_7 [...]
CP_3
3) pone definitivamente a carico del Controparte_7 le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto;
4) condanna la a tenere indenne il Controparte_3 [...]
da tutte le somme poste a suo carico a titolo di risarcimento Controparte_7 danni, spese di lite e di c.t.u.
Catanzaro, 27.12.2025
Il Giudice dott.ssa Adele Ferraro
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