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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 352 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 9 maggio 2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e vertente
TRA
, e , elett.te domiciliati Parte_1 Parte_2 Parte_3 in Bari, alla via N. Putignani n. 136, presso lo studio dell'avv. Antonio Donno che li rappresenta e difende come da procura prodotta telematicamente con l'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E elett.te domiciliata in Bari, alla via Controparte_1
Sparano n. 35, presso lo studio dell'avv. Ascanio Amenduni che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti autenticata nelle firme il 16/10/2007 per notar Per_1
di Roma;
APPELLATA oggetto: contratti bancari;
appello avverso la sentenza n. 3296/2022, pronunciata dal
Tribunale di Bari l'8 settembre 2022, pubblicata il successivo 12 settembre 2022.
Conclusioni
1 All'udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rassegnate a mezzo delle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3296/2022, pronunciata l'8/09/2022 e pubblicata il successivo
12/09/2022, il Tribunale di Bari ha rigettato le domande di , Parte_1 Parte_2
e , condannandoli a rifondere le spese di lite in favore della convenuta Parte_3
e ponendo a loro carico le spese di c.t.u. Controparte_1
Gli attori avevano contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato dall'istituto di credito convenuto al finanziamento in essere tra le parti nonché la sua nullità per l'indeterminatezza del TAEG, con conseguente applicazione del c.d. tasso BOT.
***
Avverso detta decisione hanno proposto appello i e la Rizzi. Pt_1
Con il primo motivo di gravame, gli appellati hanno contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha escluso la nullità del contratto di mutuo con riferimento alla misura dell'interesse, attesa l'incertezza del TAN.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che la rilevata mancata corrispondenza tra il
TAEG/ISC indicato in contratto e quello ritenuto concretamente applicato non incide sulla validità del contratto e non comporta l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, escludendo, poi, la soggezione del rapporto alle prescrizioni di cui all'art. 125 bis TUB, non avendo gli attori provato la qualità di consumatori.
Nulla però, lamentano i e il Rizzi, il Tribunale avrebbe statuito in ordine al fatto Pt_1
che la consulenza tecnica di ufficio espletata ha evidenziato che il TAN dedotto in contratto è difforme rispetto a quello risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento allegato.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che la doglianza è suscettibile di essere esaminata, non rilevando il fatto che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado le parti avevano censurato il contratto di mutuo nella parte in cui era indicato il TAEG e non il TAG.
È noto che si tratta di due elementi diversi, atteso che il TAEG -tasso annuo effettivo globale, detto anche ISC, ovvero indicatore sintetico di costo- esprime il costo effettivo di una operazione di finanziamento, che racchiude il TAN e gli oneri amministrativi di
2 gestione, mentre il TAN -tasso annuo nominale- è il tasso di interesse su base annua applicato al rapporto.
La mancata o inesatta indicazione del TAEG non determina alcuna nullità, perché essendo un mero indicatore sintetico del costo del finanziamento, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni (cfr. Cass. 2023/n. 4597; Cass. 2021/n. 39169), come affermato dal primo giudice senza che la pronuncia sia stata oggetto di impugnazione sul punto.
Il TAN, invece, integra proprio il tasso che, ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB, deve essere pattuito per iscritto, requisito soddisfatto dalla sua determinazione numerica o, anche, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca (cfr. Cass.
2024/n. 16456).
Ne discende che la deduzione relativa alla omessa o inesatta specificazione del tasso di interesse nel contratto di mutuo integra l'allegazione di una nullità negoziale, suscettibile di essere formulata anche in appello o di essere rilevata di ufficio dal giudice. Anche se in un primo momento la questione della nullità del contratto era stata formulata sotto altro profilo.
Si afferma, infatti, che il giudice, se investito di una questione di nullità ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità per un vizio diverso da quello denunciato purché esso emerga dagli atti ritualmente acquisiti al giudizio (cfr. Cass. 2023/n. 10233).
Nel caso di specie, sussiste la nullità invocata.
Il contratto di mutuo dedotto in giudizio prevede che il tasso di interesse è determinato, per le prime 24 rate, in relazione all'Euribor a un mese incrementato di uno spread dell'1,7%. Successivamente con tasso fisso al 5,35%.
Più in particolare, è prevista, per la prima frazione del rapporto, “…una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro (Euribor
– Euro Interbank Offered rate ) a un mese, rilevato sul mercato dei depositi interbancaria termine denominati in euro alle ore 11:00 ora dell'Europa centrale dal comitato di gestione dell'Euribor e diffuso sui principali circuiti telematici e di norma pubblicato sul quotidiano “il sole 24 ore”, per valuta primo giorno del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata. Qualora il suddetto primo giorno dovesse cadere in giorno non
3 lavorativo, l'“Euribor” sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data. Il valore del parametro Euribor a 1 mese rilevato per valuta primo giorno del mese precedente la data odierna è pari all'uno virgola duecentoundici per cento (1.211%) nominale annuo”.
La consulente nominata in primo grado ha verificato che il piano di ammortamento allegato al contratto non è stato compilato nel rispetto degli elementi enunciati.
Attingendo i dati necessari dal sito www.euribor-rates.eu, la dott.ssa ha CP_2
potuto verificare che il dato contrattuale del 1,211 si riferisce all'indice Euribor
27/04/2011, ovvero 4 giorni antecedenti la data indicata come riferimento per l'individuazione del tasso. Al contrario, il tasso determinato secondo le coordinate ricavabili dal testo del negozio di mutuo è risultato essere 1,244, con conseguenti, importanti, riflessi sul piano di ammortamento.
In sostanza, si ha che l'articolazione delle prime 24 rate il tasso dell'1,244 (che corrisponderebbe a quello del 1° maggio 2011), mentre il dato numerico espresso nel contratto si discosta perché espressione della rilevazione di qualche giorno antecedente.
Va precisato che la consulente ha dato atto del fatto che nelle sue osservazioni alla bozza di relazione, il consulente di parte dell'istituto di credito ha nella sostanza riconosciuto che il valore di 1,211% è effettivamente rispondente alla rilevazione del 27/04/2011, quindi incongrua rispetto alle modalità stabilite, con un conseguente scarto di 0,033 punti percentuali. A sfavore degli appellanti.
È chiaro che il disallineamento si risolve in una grave incertezza, atteso che il mutuatario non è posto nella condizione di conoscere con precisione il tasso al quale il prestito è assoggettato, posto che il contrasto tra le indicazioni offerte dal contratto non può essere risolto con sicurezza.
Di fatto, si è in presenza di un'esatta indicazione del tasso in concreto applicato che si traduce nell'applicazione di un valore su cui non vi è espresso accordo tra le parti determinando, pertanto, la nullità del tasso d'interesse indicato nel contratto, perché non oggetto di una chiara e comprensibile pattuizione, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
La c.t.u. ha allora ricalcolato il debito sulla base del tasso nominale annuo dei bot annuali emessi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto, pari allo 0,76%, e la durata non superiore a 36 mesi, sviluppando un interesse di € 15.705.90. Sicchè, considerato che alla data di estinzione anticipata avvenuta il 12/02/2018 il mutuatario aveva già
4 rimborsato 78 rate di interessi per € 27.412,02 e il capitale per € 24.451,39, si ha che è stata corrisposta una eccedenza di interessi per € 11.706,12. Che deve essere restituita.
Ha confutato i rilievi del c.t.p. della banca, secondo cui la serie storia dei tassi BOT emessi nei dodici mesi precedenti il mese di giugno 2011 evidenzia il valore minimo pari al 1,374%, precisando, convincentemente, di avete attinto il tasso più basso verificatosi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto, come dalla c.t.u. rilevati, mentre quello del tecnico di parte è relativo al solo mese di giugno dell'anno precedente.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e l'appellata condannata al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 11.706,12, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'altro motivo di appello resta assorbito, perché articolato in via subordinata.
***
L'accoglimento del gravame comporta la rideterminazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio che, secondo il principio della soccombenza, graveranno sull'istituto di credito.
Esse sono liquidate in forza del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.l. 147/2022, in applicazione dei valori medi per i giudizi di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, tenuto conto dell'ammontare della somma oggetto di condanna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 3296/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari l'8 Parte_3
settembre 2022, pubblicata il successivo 12 settembre 2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la a pagare in favore degli appellanti la somma di € Controparte_1
11.706,12, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• Condanna la alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1
doppio grado di giudizio in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 che liquida, quanto al primo grado, in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso di avvocato, e, quanto al presente grado, in € 335.50 per spese ed € 5.809,00 per compenso di avvocato;
tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
5 • Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellata.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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