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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3773 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 26.09.2024 da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Verza
(PEC: , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Chioggia (VE), Viale Stazione n.23/B, per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(CF: ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Chioggia, in Via P. Cicogna n. 58, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Vianelli (PEC:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Chioggia (VE), Viale Stazione n. 34, per procura allegata al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice Delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 03.02.2025, in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 03.02.2025, che di seguito si riproducono: “ 1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Chioggia (VE) il 23.05.2012 tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
e registrato al n. 19, P. 1, anno 2012 del Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
[...]
Chioggia;
2. ordinare la trascrizione del provvedimento nei registri dello Stato civile del Comune di Chioggia (VE);
3. disporre che il sig. , entro 30 giorni dalla data di Parte_1
pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, versi alla sig.ra la Parte_2
somma di € 15.000,00* (quindicimila) quale corresponsione una tantum dell'assegno di mantenimento dovuto alla medesima e ciò ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/70; 4. Il sig.
si impegna a trasferire alla sig.ra o a persona che sarà Parte_1 Parte_2
nominata, entro un mese dal deposito della sentenza che definisce il presente giudizio, l'intera quota di sua proprietà della casa familiare sita in sita in Via Cicogna n. 58 e garage pertinenziale identificati al C.F. del Comune di Chioggia fg. 39: - mapp. 2197 sub. 41, p. 3, Zona 2, cat. A/2, vani
5,5, s.c., RC Euro 511,29, - mapp. 2197 sub. 19 p. S-1, Zona 2, cat. C/6, cl. 06, mq 23, RC Euro 79,59.
5. La sig.ra , a sua volta, si impegna a trasferire al sig. , entro un Parte_2 Parte_1
mese dal deposito della sentenza che definisce il presente giudizio, l'intera quota di sua proprietà del posto auto scoperto al piano terra-rialzato del fabbricato denominato 'Residenza Eana', di mq catastali 15, sito in Via Cicogna n. 58/A identificato al C.F. del Comune di Chioggia fg. 39, part.
2197, piano T. sub. 55, cat. C6, cons. 15 mq. R.C. Euro: 37,96. 6. Le parti convengono che il trasferimento di cui al punto 4 e il relativo pagamento avvengano contestualmente avanti a Notaio scelto dalla sig.ra ed a spese della medesima, mentre il trasferimento di cui al punto 5 Pt_2
avverrà avanti a Notaio scelto dal sig. ed a spese del medesimo;
quanto indicato avrà Parte_1
corso entro un mese dal deposito della sentenza che definisce il presente giudizio.
7. autorizzazione reciproca al rilascio/rinnovo del passaporto;
8. compensi e spese di causa integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P. Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 23.05.2012 contratto matrimonio con rito civile in Chioggia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 28.10.2020, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (R.G. n.
3780/2020) omologata con decreto di questo Tribunale del 04.11.2020.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 03.02.2025 in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 28.10.2020, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (R.G. n.
3780/2020), omologata con decreto di questo Tribunale del 04.11.2020.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.05.2012 con rito civile da e , trascritto nel Registro degli atti del Comune di Parte_1 Parte_2
Chioggia al n. 19, parte I, dell'anno 2012.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3773 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 26.09.2024 da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Verza
(PEC: , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Chioggia (VE), Viale Stazione n.23/B, per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(CF: ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Chioggia, in Via P. Cicogna n. 58, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Vianelli (PEC:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Chioggia (VE), Viale Stazione n. 34, per procura allegata al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice Delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 03.02.2025, in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 03.02.2025, che di seguito si riproducono: “ 1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Chioggia (VE) il 23.05.2012 tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
e registrato al n. 19, P. 1, anno 2012 del Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
[...]
Chioggia;
2. ordinare la trascrizione del provvedimento nei registri dello Stato civile del Comune di Chioggia (VE);
3. disporre che il sig. , entro 30 giorni dalla data di Parte_1
pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, versi alla sig.ra la Parte_2
somma di € 15.000,00* (quindicimila) quale corresponsione una tantum dell'assegno di mantenimento dovuto alla medesima e ciò ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/70; 4. Il sig.
si impegna a trasferire alla sig.ra o a persona che sarà Parte_1 Parte_2
nominata, entro un mese dal deposito della sentenza che definisce il presente giudizio, l'intera quota di sua proprietà della casa familiare sita in sita in Via Cicogna n. 58 e garage pertinenziale identificati al C.F. del Comune di Chioggia fg. 39: - mapp. 2197 sub. 41, p. 3, Zona 2, cat. A/2, vani
5,5, s.c., RC Euro 511,29, - mapp. 2197 sub. 19 p. S-1, Zona 2, cat. C/6, cl. 06, mq 23, RC Euro 79,59.
5. La sig.ra , a sua volta, si impegna a trasferire al sig. , entro un Parte_2 Parte_1
mese dal deposito della sentenza che definisce il presente giudizio, l'intera quota di sua proprietà del posto auto scoperto al piano terra-rialzato del fabbricato denominato 'Residenza Eana', di mq catastali 15, sito in Via Cicogna n. 58/A identificato al C.F. del Comune di Chioggia fg. 39, part.
2197, piano T. sub. 55, cat. C6, cons. 15 mq. R.C. Euro: 37,96. 6. Le parti convengono che il trasferimento di cui al punto 4 e il relativo pagamento avvengano contestualmente avanti a Notaio scelto dalla sig.ra ed a spese della medesima, mentre il trasferimento di cui al punto 5 Pt_2
avverrà avanti a Notaio scelto dal sig. ed a spese del medesimo;
quanto indicato avrà Parte_1
corso entro un mese dal deposito della sentenza che definisce il presente giudizio.
7. autorizzazione reciproca al rilascio/rinnovo del passaporto;
8. compensi e spese di causa integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P. Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 23.05.2012 contratto matrimonio con rito civile in Chioggia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 28.10.2020, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (R.G. n.
3780/2020) omologata con decreto di questo Tribunale del 04.11.2020.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 03.02.2025 in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 28.10.2020, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (R.G. n.
3780/2020), omologata con decreto di questo Tribunale del 04.11.2020.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.05.2012 con rito civile da e , trascritto nel Registro degli atti del Comune di Parte_1 Parte_2
Chioggia al n. 19, parte I, dell'anno 2012.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore