TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI GE ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 981 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Velletri piazza Cairoli n. 37, presso lo Parte_1 studio dei procuratori Avv. Emanuela Ferrell e Avv. Giuseppe Manfredi, dai quali è rappresentato e difeso
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 3, presso la sede rappresentato e difeso CP_1 dal procuratore Avv. Sandra Maria Colombino
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024, ha rappresentato: di aver Parte_2 subito un infortunio il 28 dicembre 2022 durante l'orario di lavoro;
che, a seguito di denuncia,
l' gli ha riconosciuto una menomazione psicofisica con valutazione dell'11%, accertando una CP_1
“frattura bimalleolare caviglia sx e contusione del ginocchiodx su ptg”.
Il ricorrente ha affermato il proprio diritto di ottenere l'indennizzo della menomazione permanente derivata dall'infortunio e ha pertanto convenuto in giudizio l' perché il giudice: CP_1 accerti che dall'infortunio è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica e il suo diritto alla rendita per danno biologico ai sensi del d.lgs. 38/2000 con inabilità nella misura del 17%,
(considerata la preesistenza di altro infortunio con danno riconosciuto nella misura del 3%).
1.1. Si è costituito in giudizio che ha contestato la valutazione del danno sostenuta dal CP_1 ricorrente, domandando il rigetto del ricorso.
2. Il procedimento è stato istruito con l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio; con provvedimento del 29 settembre 2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine assegnato dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. Il d.lgs. 38/2000, all'art. 13, ha previsto che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
3.1. La circostanza dell'infortunio occorso al ricorrente in data 28 dicembre 2022 risulta documentalmente dimostrata e riconosciuta in sede amministrativa;
quanto all'accertamento delle lesioni lamentate dal lavoratore occorre richiamare la relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio.
3.2. Il consulente nella propria relazione ha rappresentato: “Generalità: Parte_1 nato in [...] il [...] e residente a [...], identificato mediante Carta d'Identità N. rilasciata dal Comune di Velletri in data 11/02/2022. Numero_1
Anamnesi lavorativa: corriere in ditta di logistica da più di 20 anni.
Anamnesi patologica remota: riferisce pregresso incidente sul lavoro con delle ferite sull'arto inferiore sinistro più di 10 anni fa. Riferisce protesi di ginocchia bilaterale effettuate nel
2022 a destra e nel 2023 a sinistra.
Anamnesi patologica prossima: riferisce che si trovava intento a scaricare la merce dal camion con il trespallet sul pianale, quando si rompeva il manico del trespallet e lui cadeva all'indietro dall'altezza di 1,5 metri circa. Intervenivano carabinieri e 118 che lo portavano in
Pronto Soccorso per le cure del caso.
Attualmente riferisce difficoltà a muovere il piede sinistro, cade spesso e perde equilibrio, difficoltà a scendere e salire le scale.
Esame obiettivo generale: soggetto di 41 anni. Peso: 100 Kg;
altezza: 180 cm. Orientato nel tempo e nello spazio. Collaborante, risponde alle domande in maniera congrua. Tono dell'umore in asse. Esiti cicatriziali in regioni rotulee compatibili con interventi riferiti in anamnesi.
Esame obiettivo caviglia sinistra: normoatteggiata, normoconformata;
ispettivamente si rileva, in corrispondenza della regione malleolare sia interna che esterna, la presenza di due esiti cicatriziali, a decorso longitudinale, della lunghezza di cm 6 ciascuno, discromici e disestesici.
Turbe trofiche diffuse. Limitazione ai gradi estremi dei movimenti del ginocchio su base antalgica.
Limitazione di 2/3 dei movimenti dell'articolazione tibio-tarsica. Passaggi posturali autonomi.
Stazione eretta stabile. Deambulazione armonica con lieve zoppia. Marcia su punte e talloni possibile senza difficoltà. Accovacciamento completo non possibile. DIAGNOSI MEDICO LEGALE
Sulla scorta della documentazione medica esaminata, il soggetto risulta affetto dalle seguenti patologie:
➢ ESITI DI FRATTURA BIMALLEOLARE DELLA CAVIGLIA CON APPREZZABILE
LIMITAZIONE FUNZIONALE
➢ ESITI CICATRIZIALI IN REGIONE PERIMALLEOLARI
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI […]
Il periziando, Sig. , in data 28/12/2022 subiva un infortunio lavorativo nel Parte_1 quale riportava una frattura bimalleolare della caviglia sinistra che necessitava di trattamento chirurgico, con mezzi di sintesi ancora in situ, e con residui esiti cicatriziali in regione perimalleolare.
L' valutava tale complesso lesivo nella misura dell'11%. CP_2
A tal riguardo è opportuno effettuare le seguenti valutazioni.
La frattura bimalleolare, alla luce delle tabelle vigenti, in considerazione CP_1 dell'obiettività riscontrata nel corso delle operazioni peritali può essere valutata nella misura di 10 punti applicando il codice 293.
Gli esiti cicatriziali possono essere valutati autonomamente nella misura del 3% sulla base del codice tabellare 36. I mezzi di sintesi in situ devono essere valutati alla luce del codice tabellare
306, con valore congruo pari al 2%.
Adottando una formula riduzionistica ne deriva una valutazione complessiva secondaria all'infortunio del 28/12/2022 pari al 14%.
In considerazione della pre-esistenza lavorativa pari al 3% ne deriva un valore complessivo pari al 16%” (relazione peritale agli atti).
3.2.1. Il consulente, pertanto, ha così concluso: “Il ricorrente, in data 28/12/2022, subiva un infortunio lavorativo caratterizzato da un complesso lesivo pluripatologico consistente in una frattura bimalleolare della caviglia sinistra trattata chirurgicamente con apprezzabile limitazione funzionale e residui esiti cicatriziali.
Detti esiti possono essere valutati nella misura del 14%.
In considerazione della pre-esistenza lavorativa pari al 3% ne deriva un valore complessivo pari al 16%”.
3.2.2. Nessun consulente di parte ha parteciupato alle operazioni peritali e nessuna osservazione è stata formulata alla bozza della relazione.
4. Tanto premesso, considerate anche le generiche contestazioni sollevate dall' CP_2 resistente con la nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 22 ottobre 2025, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi e in quanto immuni da vizi logici, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
4.1. Pertanto, deve essere dichiarata la sussistenza in capo al ricorrente di esiti, derivanti dall'infortunio subito in data 28 dicembre 2022, che devono essere valutati nella misura del 14%, per un valore complessivo del 16%, in considerazione della pre-esistenza lavorativa pari al 3%, e l' deve essere condannato al pagamento in suo favore della rendita corrispondente, detratto CP_1 quanto già corrisposto per il medesimo danno, oltre interessi. CP_ 5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo e calcolate sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza in capo al ricorrente di esiti, derivanti dall'infortunio subito in data 28 dicembre 2022, con danno nella misura del 14% e per un valore complessivo del 16%, in considerazione della pre-esistenza lavorativa pari al 3%, e condanna l' al pagamento in suo CP_1 favore della rendita corrispondente, detratto quanto già corrisposto per il medesimo danno, oltre interessi;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si CP_1 liquidano in € 2.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
pone a carico dell' le spese per consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato CP_1 decreto.
Velletri, 23 ottobre 2025
Il Giudice
PI GE ZZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI GE ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 981 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Velletri piazza Cairoli n. 37, presso lo Parte_1 studio dei procuratori Avv. Emanuela Ferrell e Avv. Giuseppe Manfredi, dai quali è rappresentato e difeso
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 3, presso la sede rappresentato e difeso CP_1 dal procuratore Avv. Sandra Maria Colombino
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024, ha rappresentato: di aver Parte_2 subito un infortunio il 28 dicembre 2022 durante l'orario di lavoro;
che, a seguito di denuncia,
l' gli ha riconosciuto una menomazione psicofisica con valutazione dell'11%, accertando una CP_1
“frattura bimalleolare caviglia sx e contusione del ginocchiodx su ptg”.
Il ricorrente ha affermato il proprio diritto di ottenere l'indennizzo della menomazione permanente derivata dall'infortunio e ha pertanto convenuto in giudizio l' perché il giudice: CP_1 accerti che dall'infortunio è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica e il suo diritto alla rendita per danno biologico ai sensi del d.lgs. 38/2000 con inabilità nella misura del 17%,
(considerata la preesistenza di altro infortunio con danno riconosciuto nella misura del 3%).
1.1. Si è costituito in giudizio che ha contestato la valutazione del danno sostenuta dal CP_1 ricorrente, domandando il rigetto del ricorso.
2. Il procedimento è stato istruito con l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio; con provvedimento del 29 settembre 2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine assegnato dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. Il d.lgs. 38/2000, all'art. 13, ha previsto che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
3.1. La circostanza dell'infortunio occorso al ricorrente in data 28 dicembre 2022 risulta documentalmente dimostrata e riconosciuta in sede amministrativa;
quanto all'accertamento delle lesioni lamentate dal lavoratore occorre richiamare la relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio.
3.2. Il consulente nella propria relazione ha rappresentato: “Generalità: Parte_1 nato in [...] il [...] e residente a [...], identificato mediante Carta d'Identità N. rilasciata dal Comune di Velletri in data 11/02/2022. Numero_1
Anamnesi lavorativa: corriere in ditta di logistica da più di 20 anni.
Anamnesi patologica remota: riferisce pregresso incidente sul lavoro con delle ferite sull'arto inferiore sinistro più di 10 anni fa. Riferisce protesi di ginocchia bilaterale effettuate nel
2022 a destra e nel 2023 a sinistra.
Anamnesi patologica prossima: riferisce che si trovava intento a scaricare la merce dal camion con il trespallet sul pianale, quando si rompeva il manico del trespallet e lui cadeva all'indietro dall'altezza di 1,5 metri circa. Intervenivano carabinieri e 118 che lo portavano in
Pronto Soccorso per le cure del caso.
Attualmente riferisce difficoltà a muovere il piede sinistro, cade spesso e perde equilibrio, difficoltà a scendere e salire le scale.
Esame obiettivo generale: soggetto di 41 anni. Peso: 100 Kg;
altezza: 180 cm. Orientato nel tempo e nello spazio. Collaborante, risponde alle domande in maniera congrua. Tono dell'umore in asse. Esiti cicatriziali in regioni rotulee compatibili con interventi riferiti in anamnesi.
Esame obiettivo caviglia sinistra: normoatteggiata, normoconformata;
ispettivamente si rileva, in corrispondenza della regione malleolare sia interna che esterna, la presenza di due esiti cicatriziali, a decorso longitudinale, della lunghezza di cm 6 ciascuno, discromici e disestesici.
Turbe trofiche diffuse. Limitazione ai gradi estremi dei movimenti del ginocchio su base antalgica.
Limitazione di 2/3 dei movimenti dell'articolazione tibio-tarsica. Passaggi posturali autonomi.
Stazione eretta stabile. Deambulazione armonica con lieve zoppia. Marcia su punte e talloni possibile senza difficoltà. Accovacciamento completo non possibile. DIAGNOSI MEDICO LEGALE
Sulla scorta della documentazione medica esaminata, il soggetto risulta affetto dalle seguenti patologie:
➢ ESITI DI FRATTURA BIMALLEOLARE DELLA CAVIGLIA CON APPREZZABILE
LIMITAZIONE FUNZIONALE
➢ ESITI CICATRIZIALI IN REGIONE PERIMALLEOLARI
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI […]
Il periziando, Sig. , in data 28/12/2022 subiva un infortunio lavorativo nel Parte_1 quale riportava una frattura bimalleolare della caviglia sinistra che necessitava di trattamento chirurgico, con mezzi di sintesi ancora in situ, e con residui esiti cicatriziali in regione perimalleolare.
L' valutava tale complesso lesivo nella misura dell'11%. CP_2
A tal riguardo è opportuno effettuare le seguenti valutazioni.
La frattura bimalleolare, alla luce delle tabelle vigenti, in considerazione CP_1 dell'obiettività riscontrata nel corso delle operazioni peritali può essere valutata nella misura di 10 punti applicando il codice 293.
Gli esiti cicatriziali possono essere valutati autonomamente nella misura del 3% sulla base del codice tabellare 36. I mezzi di sintesi in situ devono essere valutati alla luce del codice tabellare
306, con valore congruo pari al 2%.
Adottando una formula riduzionistica ne deriva una valutazione complessiva secondaria all'infortunio del 28/12/2022 pari al 14%.
In considerazione della pre-esistenza lavorativa pari al 3% ne deriva un valore complessivo pari al 16%” (relazione peritale agli atti).
3.2.1. Il consulente, pertanto, ha così concluso: “Il ricorrente, in data 28/12/2022, subiva un infortunio lavorativo caratterizzato da un complesso lesivo pluripatologico consistente in una frattura bimalleolare della caviglia sinistra trattata chirurgicamente con apprezzabile limitazione funzionale e residui esiti cicatriziali.
Detti esiti possono essere valutati nella misura del 14%.
In considerazione della pre-esistenza lavorativa pari al 3% ne deriva un valore complessivo pari al 16%”.
3.2.2. Nessun consulente di parte ha parteciupato alle operazioni peritali e nessuna osservazione è stata formulata alla bozza della relazione.
4. Tanto premesso, considerate anche le generiche contestazioni sollevate dall' CP_2 resistente con la nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 22 ottobre 2025, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi e in quanto immuni da vizi logici, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
4.1. Pertanto, deve essere dichiarata la sussistenza in capo al ricorrente di esiti, derivanti dall'infortunio subito in data 28 dicembre 2022, che devono essere valutati nella misura del 14%, per un valore complessivo del 16%, in considerazione della pre-esistenza lavorativa pari al 3%, e l' deve essere condannato al pagamento in suo favore della rendita corrispondente, detratto CP_1 quanto già corrisposto per il medesimo danno, oltre interessi. CP_ 5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo e calcolate sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza in capo al ricorrente di esiti, derivanti dall'infortunio subito in data 28 dicembre 2022, con danno nella misura del 14% e per un valore complessivo del 16%, in considerazione della pre-esistenza lavorativa pari al 3%, e condanna l' al pagamento in suo CP_1 favore della rendita corrispondente, detratto quanto già corrisposto per il medesimo danno, oltre interessi;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si CP_1 liquidano in € 2.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
pone a carico dell' le spese per consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato CP_1 decreto.
Velletri, 23 ottobre 2025
Il Giudice
PI GE ZZ