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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3601/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3601/2025, promossa con ricorso depositato il 11/09/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 25.06.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Brumana
e
2) Parte_2
Nato Varese il 06.09.1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Brumana
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Galliate OM (VA) in data 31 maggio 2008
(anno 2008 atto n. 1 parte II serie A) con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], Per_1
nata a [...] il [...]. Per_2 pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.09.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni
1. CONDIZIONI GENERALI
- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto per il benessere dei figli nel modo più soddisfacente possibile, tenendo conto dei bisogni di ciascuno anche in relazione alla loro età;
- L'immobile adibito a casa familiare, di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_1
continuerà ad essere abitato da quest'ultima insieme ai figli, i quali
[...] manterranno presso di lei la propria residenza anagrafica;
Il Sig. che provvederà a trasferire la propria residenza altrove, potrà Parte_2 comunque utilizzare l'immobile nei giorni a lui spettanti per la permanenza con i figli, durante i quali la Sig.ra si assenterà dall'abitazione; Pt_1
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- Le Parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e con la definizione degli accordi patrimoniali qui di seguito indicati, tutti finalizzati e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con il corretto e puntuale adempimento del presente accordo, hanno regolato, a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla reciprocamente l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente, anche in relazione ai beni mobili/arredi contenuti nell'immobile familiare.
2. REGIME DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DI E Per_1
Per_2
- Le parti convengono che i figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
- Il collocamento prevalente dei minori sarà presso l'abitazione materna.
- Il padre trascorrerà con i figli: a) ogni martedì e ogni venerdì di ciascuna settimana, con pernottamento presso l'abitazione familiare, nella quale, per tali giornate, la madre si impegna a non permanere;
- b) periodi di vacanza estiva fino a complessive due settimane (anche non consecutive), oltre ad una ulteriore settimana durante l'anno;
- c.) vacanze invernali da suddividere tra i genitori in base agli impegni lavorativi di ciascuno, concordando di volta in volta i relativi periodi;
pagina2 di 4 - d.) ulteriori periodi, ogni tre mesi, della durata di dieci giorni consecutivi, su richiesta della madre, da concordare con un preavviso di almeno trenta giorni.
- Le parti si impegnano a collaborare, con spirito di reciproca disponibilità, per garantire ai figli la continuità affettiva, educativa e relazionale con entrambi i genitori, adottando ogni accorgimento utile a preservarne il benessere psicofisico.
- Restano salvi eventuali migliori accordi che le parti, anche in via temporanea e contingente, dovessero concordare nell'interesse dei figli.
3. MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DI AN E TA
- A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, il Sig.
[...] si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma Parte_2 Parte_1 complessiva di Euro 700,00 (settecento/00) mensili, da intendersi pari a Euro 350,00 per ciascun figlio.
- Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario con disposizione permanente a favore della sig.ra elle Pt_1 coordinate bancarie già note al Sig. Parte_2
- Tale importo sarà automaticamente rivalutato ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio successivo, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con esclusione dei tabacchi, rispetto all'anno precedente.
- Le parti convengono che le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Varese che qui si allega e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare (doc. 5: Protocollo spese straordinarie).
4. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
- Le parti convengono che la somma spettante a titolo di assegno unico e universale per i figli, determinata dall'INPS sulla base delle dichiarazioni dei redditi di entrambi, sarà percepita dalla Sig.ra Pt_1
- La Sig.ra provvederà a versare in parti uguali, le somme percepite su Pt_1 due libretti postali già intestati ai figli minori.
- I genitori concordano che le somme depositate sui predetti libretti postali potranno essere utilizzate, in qualsiasi momento, per sostenere spese a favore dei figli, previo accordo tra loro 5. DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI A CARICO
- Le detrazioni fiscali per figli a carico spettanti ai sensi della normativa vigente saranno ripartite in parti uguali (50% ciascuno) tra i genitori, salvo diverso accordo scritto tra le parti in relazione a specifiche annualità, fermo restando l'interesse dei figli.
6. SPESE LEGALI
- Le spese di questo procedimento verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno come da preventivo approvato.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Galliate OM (VA) in data 31.05.2008 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Galliate OM (anno 2008 atto n.1 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3601/2025, promossa con ricorso depositato il 11/09/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 25.06.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Brumana
e
2) Parte_2
Nato Varese il 06.09.1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Brumana
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Galliate OM (VA) in data 31 maggio 2008
(anno 2008 atto n. 1 parte II serie A) con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], Per_1
nata a [...] il [...]. Per_2 pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.09.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni
1. CONDIZIONI GENERALI
- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto per il benessere dei figli nel modo più soddisfacente possibile, tenendo conto dei bisogni di ciascuno anche in relazione alla loro età;
- L'immobile adibito a casa familiare, di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_1
continuerà ad essere abitato da quest'ultima insieme ai figli, i quali
[...] manterranno presso di lei la propria residenza anagrafica;
Il Sig. che provvederà a trasferire la propria residenza altrove, potrà Parte_2 comunque utilizzare l'immobile nei giorni a lui spettanti per la permanenza con i figli, durante i quali la Sig.ra si assenterà dall'abitazione; Pt_1
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- Le Parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e con la definizione degli accordi patrimoniali qui di seguito indicati, tutti finalizzati e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con il corretto e puntuale adempimento del presente accordo, hanno regolato, a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla reciprocamente l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente, anche in relazione ai beni mobili/arredi contenuti nell'immobile familiare.
2. REGIME DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DI E Per_1
Per_2
- Le parti convengono che i figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
- Il collocamento prevalente dei minori sarà presso l'abitazione materna.
- Il padre trascorrerà con i figli: a) ogni martedì e ogni venerdì di ciascuna settimana, con pernottamento presso l'abitazione familiare, nella quale, per tali giornate, la madre si impegna a non permanere;
- b) periodi di vacanza estiva fino a complessive due settimane (anche non consecutive), oltre ad una ulteriore settimana durante l'anno;
- c.) vacanze invernali da suddividere tra i genitori in base agli impegni lavorativi di ciascuno, concordando di volta in volta i relativi periodi;
pagina2 di 4 - d.) ulteriori periodi, ogni tre mesi, della durata di dieci giorni consecutivi, su richiesta della madre, da concordare con un preavviso di almeno trenta giorni.
- Le parti si impegnano a collaborare, con spirito di reciproca disponibilità, per garantire ai figli la continuità affettiva, educativa e relazionale con entrambi i genitori, adottando ogni accorgimento utile a preservarne il benessere psicofisico.
- Restano salvi eventuali migliori accordi che le parti, anche in via temporanea e contingente, dovessero concordare nell'interesse dei figli.
3. MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DI AN E TA
- A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, il Sig.
[...] si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma Parte_2 Parte_1 complessiva di Euro 700,00 (settecento/00) mensili, da intendersi pari a Euro 350,00 per ciascun figlio.
- Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario con disposizione permanente a favore della sig.ra elle Pt_1 coordinate bancarie già note al Sig. Parte_2
- Tale importo sarà automaticamente rivalutato ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio successivo, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con esclusione dei tabacchi, rispetto all'anno precedente.
- Le parti convengono che le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Varese che qui si allega e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare (doc. 5: Protocollo spese straordinarie).
4. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
- Le parti convengono che la somma spettante a titolo di assegno unico e universale per i figli, determinata dall'INPS sulla base delle dichiarazioni dei redditi di entrambi, sarà percepita dalla Sig.ra Pt_1
- La Sig.ra provvederà a versare in parti uguali, le somme percepite su Pt_1 due libretti postali già intestati ai figli minori.
- I genitori concordano che le somme depositate sui predetti libretti postali potranno essere utilizzate, in qualsiasi momento, per sostenere spese a favore dei figli, previo accordo tra loro 5. DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI A CARICO
- Le detrazioni fiscali per figli a carico spettanti ai sensi della normativa vigente saranno ripartite in parti uguali (50% ciascuno) tra i genitori, salvo diverso accordo scritto tra le parti in relazione a specifiche annualità, fermo restando l'interesse dei figli.
6. SPESE LEGALI
- Le spese di questo procedimento verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno come da preventivo approvato.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Galliate OM (VA) in data 31.05.2008 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Galliate OM (anno 2008 atto n.1 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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