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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 13/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
11/09/2024
promossa da
OGGETTO: rappresentata e difesa Parte_1
Accertamento dall'avv. PABIS TICCI NICOLA elettivamente domiciliata in Indirizzo dell'obbligo del terzo ex Telematico presso il difensore avv. PABIS TICCI NICOLA, come da procura art. 548 c.p.c. allegata telematicamente all'atto di citazione in riassunzione
ATTRICEIN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 11 , , Controparte_1 Controparte_2
presso Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
e contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PESENTI Controparte_5
MARCO e dall'avv. CAPUTI GIUSEPPE ( ) VIA C.F._1
OMBRONE 14 00198 ROMA;
elettivamente domiciliata in VIA
CORREGGIO 43 20149 MILANO presso il difensore avv. PESENTI
MARCO, come da procura allegata
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e contro
rappresentato e difeso Controparte_6
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Accertare e dichiarare che: (i) (quale società Controparte_2
incorporante a sua volta incorporante Controparte_7 Controparte_8
è obbligata a restituire e/o corrispondere a
[...] [...]
e, per esso, alla suo CP_1 Parte_1 pagina 2 di 11 creditore per titolo anteriore e prevalente rispetto all'intervenuta confisca, il
contenuto del dossier titoli a suo tempo aperto presso Controparte_8
(filiale Milano-Foppa) e recante il numero 1759/900103 (ex
[...]
762/103) dell'importo dichiarato nella dichiarazione di terzo dell'1.10.2010
pari a Euro 27.058,69, oltre a interessi e rivalutazione successivamente
maturati; (ii) (quale società incorporante Controparte_5
è obbligata a restituire e/o corrispondere a Controparte_9 [...]
e, per esso, alla Controparte_1 Parte_1
suo creditore per titolo anteriore e prevalente rispetto all'intervenuta confisca
il contenuto della Gestione Patrimoniale GPM Private Portfolio n. Per_1
762/22 – 0082730 dell'importo dichiarato nella dichiarazione di terzo avere
un controvalore alla data del 31/3/2011 era pari a € 1.172.506,56,oltre a
interessi e rivalutazione successivamente maturati. Si chiede la condanna dei
convenuti alla restituzione degli importi corrisposti dalla Parte_1
in forza della sentenza cassata della Corte d'Appello di
[...]
Brescia (n. 785-2018). Con vittoria di spese del giudizio di rinvio, nonché dei
precedenti gradi di merito e del giudizio di legittimità”
Per CP_5
“Nel merito, in via principale: confermare la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 147/2013 e la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
785/2018; In via subordinata: l'esponente si rimette alla decisione che
l'Ill.ma Corte d'Appello riterrà di assumere all'esito della causa. In ogni caso pagina 3 di 11 con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e del giudizio
di legittimità, oltre oneri ed accessori di legge”
Per il Controparte_6
“ Respingere l'appello, vittoria di spese per tutti i gradi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 785/2018 la Corte d'Appello di Brescia rigettava il gravame proposto da (di seguito: PS) avverso la sentenza Parte_1
n. 142/13 del Tribunale di Bergamo che decidendo nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, promosso da PS nei confronti di
[...]
, aveva dichiarato che quest'ultima non era debitrice di Controparte_8
Controparte_1
Gli antefatti che precedettero questo giudizio erano i seguenti:
dipendente di un istituto di credito poi Controparte_1
incorporato da PS truffò due clienti di questa per circa tre milioni di euro complessivi.
Da questa vicenda scaturirono tre processi.
Il primo fu un processo penale a carico del truffatore. In questo processo la competente Procura della Repubblica, con decreto dell'11 aprile 2003,
disponeva il sequestro di n. 3 depositi titoli, anche ai sensi dell'art. 12 sexies
D.L. 1992 n. 306, trattandosi di beni di ingiustificato valore riconducibili all'indagato, esistenti presso la . Controparte_8
pagina 4 di 11 Nel 2004 l'imputato venne condannato e i beni sequestrati sottoposti a confisca che divenne definitiva nel 2009, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto da PS, costituitasi parte civile in quel giudizio.
Il secondo giudizio, scaturito dai reati commessi da Controparte_1
fu un processo civile di danno promosso da due soggetti truffati che,
[...]
nel 2003, convennero, davanti al tribunale di Milano, PS chiedendone la condanna al risarcimento del danno, nella sua qualità di datrice di lavoro del reo.
PS chiamò in causa al fine di essere Controparte_1
manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea. All'esito di questo giudizio, con sentenza n. 13788/06, il Tribunale di Milano accolse sia la domanda principale che quella di manleva.
Il terzo processo scaturito dai reati commessi da Controparte_1
fu un giudizio di simulazione.
PS convenne, infatti, dinanzi al Tribunale di Milano Controparte_1
e la di lui madre , al fine di far accertare la natura
[...] Persona_2
simulata dell'acquisto di beni mobili, immobili e quote di società effettuati dal primo e simulatamente intestati alla seconda.
Con sentenza n. 14778/09 il tribunale di Milano accertò la natura simulata dei suddetti acquisti. Nelle more del giudizio di simulazione il tribunale di
Milano, con ordinanza del 14 ottobre 2004, aveva ordinato il sequestro pagina 5 di 11 conservativo dei tre depositi-valori già sottoposti a sequestro probatorio.
Nel 2010 PS, munita del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza
13788/06 del Tribunale di Milano, con la quale CP_1 Controparte_1
era stato condannato a manlevare la banca delle somme da questa pagate alle due vittime della truffa, iniziò l'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi pignorò i tre depositi valori presso Controparte_8
già oggetto di sequestro penale prima e di sequestro conservativo
[...]
civile poi.
La Banca pignorata, chiamata a rendere la dichiarazione di quantità di cui all'art. 547 c.p.c. dichiarò che, alla data del pignoramento uno dei tre depositi titoli era stato “ reintestato al fondo unico di giustizia” e gli altri due erano “
in corso di riconoscimento al fondo unico di giustizia”.
A fronte di tale dichiarazione il giudice dell'esecuzione dapprima ritenne di estendere il pignoramento nei confronti di e del Controparte_4
; quindi qualificò la suddetta dichiarazione come Controparte_6
negativa.
PS introdusse allora il giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo dinanzi al tribunale di Bergamo il quale, con sentenza 147/13 dichiarò che la non era debitrice di Controparte_8 Controparte_1
[...]
La sentenza venne appellata da PS;
con sentenza n. 785/2018 la Corte
pagina 6 di 11 d'appello di Brescia rigettò il gravame.
Avverso la sentenza PS propose ricorso per cassazione.
Con sentenza n. 26327/21 la Suprema Corte cassava con rinvio ritenendo che la sentenza non consentisse di comprendere l'iter logico seguito dalla Corte
bresciana per rigettare il gravame. La sentenza gravata, infatti, aveva adottato una motivazione oscura ed ermetica e per ciò solo inferiore a quel “ minimo
costituzionale” al di sotto del quale, secondo le Sezioni Unite, i provvedimenti giurisdizionali vanno dichiarati nulli per violazione dell'art. 132, comma secondo n. 4, c.p.c.
Il giudizio veniva riassunto da PS che chiedeva, previo accertamento dell'opponibilità a del pignoramento eseguito sui beni Controparte_4
staggiti da PS in data 22.09.2010 – 19.01.2011, conseguente al sequestro conservativo disposto in favore di detto creditore in data 13-14.10.2004, di accertare e dichiarare che:
– quale società incorporante a sua volta Controparte_2 CP_7
incorporante – era obbligata a restituire e/o a Controparte_8
corrispondere a e per esso a PS suo creditore, Controparte_1
per titolo anteriore e prevalente rispetto all'intervenuta confisca, il contenuto del dossier titoli a suo tempo aperto presso – Controparte_8
filiale Milano-Foppa – dell'importo dichiarato nella dichiarazione di terzo dell'1.10.2010 pari a euro 27.058 oltre interessi e rivalutazione monetaria pagina 7 di 11 successivamente maturati;
– quale società incorporante – è Controparte_5 Controparte_9
obbligata a restituire e/o a corrispondere a e per Controparte_1
esso a PS suo creditore per titolo anteriore e prevalente rispetto all'intervenuta confisca il contenuto della Gestione Patrimoniale GPM Private
Portfolio dell'importo dichiarato nella dichiarazione di terzo Per_1
avvenuta alla data del 31 marzo 2011 pari a euro 1.172.506,56 oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati;
la condanna dei convenuti alla restituzione degli importi corrisposti dalla PS
in forza della sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 785/2018.
Il , costituitosi, chiedeva il rigetto “ dell'appello”. Controparte_6
si rimetteva a giustizia. Controparte_5
All'udienza dell'11 settembre 2009 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel dichiarare nulla la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello, la Corte di
Cassazione imponeva al giudice del rinvio il rispetto del principio, seguito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il conflitto tra la confisca penale ed i diritti dei terzi va risolto in base all'art. 55 del d.lgs. n.
159 del 2011 ( Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione),
esclusivamente nelle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che pagina 8 di 11 esplicitamente vi rinviano ( art. 104 disp. att. c.p.p.). Solo in questi casi,
pertanto, i terzi, hanno l'onere di ricorrere all'incidente di esecuzione penale per vedere tutelate le proprie ragioni.
Nelle restanti ipotesi, per contro, la prevalenza di questa rispetto ai diritti di chi abbia acquistato il bene confiscato andrà valutata in base alle regole generali e, quindi, in base all'anteriorità della trascrizione o dell'acquisto del possesso ( Cass. n. 28242/2020).
Ciò premesso, nel caso di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
specie, deve essere affermata la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, con la conseguenza che il diritto del creditore che, peraltro nel caso di specie aveva trascritto il pignoramento successivamente al sequestro prodromico alla confisca, non può essere tutelato davanti al giudice civile (
cfr. Cass. 30990/2018).
PS va condannata a rifondere in favore del Controparte_6
le spese del primo, del secondo grado nonché del giudizio di
[...]
legittimità, ma non anche quelle del giudizio di rinvio - non avendo svolto nei confronti del alcuna domanda - che si liquidano ( valore della causa: CP_6
1.200.000): per il primo grado in complessivi euro 37.951 ( di cui euro 5.989
per la fase di studio, euro 3.951 per la fase introduttiva, euro 17.594 per la fase pagina 9 di 11 istruttoria e euro 10.417 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 24.064
( di cui euro 7.418 per la fase di studio, euro 4.313 per la fase introduttiva,
euro 12.333 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, per il giudizio di legittimità in complessivi euro 18.206 ( di cui euro
8.384 per la fase di studio, euro 5.509 per la fase introduttiva e euro 4.313 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
PS va condannata a rifondere in favore di le spese del Controparte_5
giudizio di legittimità e di questo giudizio che si liquidano per il giudizio di legittimità in complessivi euro 18.206 ( di cui euro 8.384 per la fase di studio,
euro 5.509 per la fase introduttiva e euro 4.313 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per il giudizio di rinvio in complessivi euro 24.064 ( di cui euro 7.418 per la fase di studio, euro 4.313
per la fase introduttiva, euro 12.333 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
accerta che il credito di PS non può essere tutelato in sede civile;
condanna PS a rifondere in favore del e Controparte_6
di le spese di lite, come indicate in parte motiva. Controparte_10
pagina 10 di 11 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 13/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
11/09/2024
promossa da
OGGETTO: rappresentata e difesa Parte_1
Accertamento dall'avv. PABIS TICCI NICOLA elettivamente domiciliata in Indirizzo dell'obbligo del terzo ex Telematico presso il difensore avv. PABIS TICCI NICOLA, come da procura art. 548 c.p.c. allegata telematicamente all'atto di citazione in riassunzione
ATTRICEIN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 11 , , Controparte_1 Controparte_2
presso Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
e contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PESENTI Controparte_5
MARCO e dall'avv. CAPUTI GIUSEPPE ( ) VIA C.F._1
OMBRONE 14 00198 ROMA;
elettivamente domiciliata in VIA
CORREGGIO 43 20149 MILANO presso il difensore avv. PESENTI
MARCO, come da procura allegata
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e contro
rappresentato e difeso Controparte_6
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Accertare e dichiarare che: (i) (quale società Controparte_2
incorporante a sua volta incorporante Controparte_7 Controparte_8
è obbligata a restituire e/o corrispondere a
[...] [...]
e, per esso, alla suo CP_1 Parte_1 pagina 2 di 11 creditore per titolo anteriore e prevalente rispetto all'intervenuta confisca, il
contenuto del dossier titoli a suo tempo aperto presso Controparte_8
(filiale Milano-Foppa) e recante il numero 1759/900103 (ex
[...]
762/103) dell'importo dichiarato nella dichiarazione di terzo dell'1.10.2010
pari a Euro 27.058,69, oltre a interessi e rivalutazione successivamente
maturati; (ii) (quale società incorporante Controparte_5
è obbligata a restituire e/o corrispondere a Controparte_9 [...]
e, per esso, alla Controparte_1 Parte_1
suo creditore per titolo anteriore e prevalente rispetto all'intervenuta confisca
il contenuto della Gestione Patrimoniale GPM Private Portfolio n. Per_1
762/22 – 0082730 dell'importo dichiarato nella dichiarazione di terzo avere
un controvalore alla data del 31/3/2011 era pari a € 1.172.506,56,oltre a
interessi e rivalutazione successivamente maturati. Si chiede la condanna dei
convenuti alla restituzione degli importi corrisposti dalla Parte_1
in forza della sentenza cassata della Corte d'Appello di
[...]
Brescia (n. 785-2018). Con vittoria di spese del giudizio di rinvio, nonché dei
precedenti gradi di merito e del giudizio di legittimità”
Per CP_5
“Nel merito, in via principale: confermare la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 147/2013 e la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
785/2018; In via subordinata: l'esponente si rimette alla decisione che
l'Ill.ma Corte d'Appello riterrà di assumere all'esito della causa. In ogni caso pagina 3 di 11 con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e del giudizio
di legittimità, oltre oneri ed accessori di legge”
Per il Controparte_6
“ Respingere l'appello, vittoria di spese per tutti i gradi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 785/2018 la Corte d'Appello di Brescia rigettava il gravame proposto da (di seguito: PS) avverso la sentenza Parte_1
n. 142/13 del Tribunale di Bergamo che decidendo nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, promosso da PS nei confronti di
[...]
, aveva dichiarato che quest'ultima non era debitrice di Controparte_8
Controparte_1
Gli antefatti che precedettero questo giudizio erano i seguenti:
dipendente di un istituto di credito poi Controparte_1
incorporato da PS truffò due clienti di questa per circa tre milioni di euro complessivi.
Da questa vicenda scaturirono tre processi.
Il primo fu un processo penale a carico del truffatore. In questo processo la competente Procura della Repubblica, con decreto dell'11 aprile 2003,
disponeva il sequestro di n. 3 depositi titoli, anche ai sensi dell'art. 12 sexies
D.L. 1992 n. 306, trattandosi di beni di ingiustificato valore riconducibili all'indagato, esistenti presso la . Controparte_8
pagina 4 di 11 Nel 2004 l'imputato venne condannato e i beni sequestrati sottoposti a confisca che divenne definitiva nel 2009, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto da PS, costituitasi parte civile in quel giudizio.
Il secondo giudizio, scaturito dai reati commessi da Controparte_1
fu un processo civile di danno promosso da due soggetti truffati che,
[...]
nel 2003, convennero, davanti al tribunale di Milano, PS chiedendone la condanna al risarcimento del danno, nella sua qualità di datrice di lavoro del reo.
PS chiamò in causa al fine di essere Controparte_1
manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea. All'esito di questo giudizio, con sentenza n. 13788/06, il Tribunale di Milano accolse sia la domanda principale che quella di manleva.
Il terzo processo scaturito dai reati commessi da Controparte_1
fu un giudizio di simulazione.
PS convenne, infatti, dinanzi al Tribunale di Milano Controparte_1
e la di lui madre , al fine di far accertare la natura
[...] Persona_2
simulata dell'acquisto di beni mobili, immobili e quote di società effettuati dal primo e simulatamente intestati alla seconda.
Con sentenza n. 14778/09 il tribunale di Milano accertò la natura simulata dei suddetti acquisti. Nelle more del giudizio di simulazione il tribunale di
Milano, con ordinanza del 14 ottobre 2004, aveva ordinato il sequestro pagina 5 di 11 conservativo dei tre depositi-valori già sottoposti a sequestro probatorio.
Nel 2010 PS, munita del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza
13788/06 del Tribunale di Milano, con la quale CP_1 Controparte_1
era stato condannato a manlevare la banca delle somme da questa pagate alle due vittime della truffa, iniziò l'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi pignorò i tre depositi valori presso Controparte_8
già oggetto di sequestro penale prima e di sequestro conservativo
[...]
civile poi.
La Banca pignorata, chiamata a rendere la dichiarazione di quantità di cui all'art. 547 c.p.c. dichiarò che, alla data del pignoramento uno dei tre depositi titoli era stato “ reintestato al fondo unico di giustizia” e gli altri due erano “
in corso di riconoscimento al fondo unico di giustizia”.
A fronte di tale dichiarazione il giudice dell'esecuzione dapprima ritenne di estendere il pignoramento nei confronti di e del Controparte_4
; quindi qualificò la suddetta dichiarazione come Controparte_6
negativa.
PS introdusse allora il giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo dinanzi al tribunale di Bergamo il quale, con sentenza 147/13 dichiarò che la non era debitrice di Controparte_8 Controparte_1
[...]
La sentenza venne appellata da PS;
con sentenza n. 785/2018 la Corte
pagina 6 di 11 d'appello di Brescia rigettò il gravame.
Avverso la sentenza PS propose ricorso per cassazione.
Con sentenza n. 26327/21 la Suprema Corte cassava con rinvio ritenendo che la sentenza non consentisse di comprendere l'iter logico seguito dalla Corte
bresciana per rigettare il gravame. La sentenza gravata, infatti, aveva adottato una motivazione oscura ed ermetica e per ciò solo inferiore a quel “ minimo
costituzionale” al di sotto del quale, secondo le Sezioni Unite, i provvedimenti giurisdizionali vanno dichiarati nulli per violazione dell'art. 132, comma secondo n. 4, c.p.c.
Il giudizio veniva riassunto da PS che chiedeva, previo accertamento dell'opponibilità a del pignoramento eseguito sui beni Controparte_4
staggiti da PS in data 22.09.2010 – 19.01.2011, conseguente al sequestro conservativo disposto in favore di detto creditore in data 13-14.10.2004, di accertare e dichiarare che:
– quale società incorporante a sua volta Controparte_2 CP_7
incorporante – era obbligata a restituire e/o a Controparte_8
corrispondere a e per esso a PS suo creditore, Controparte_1
per titolo anteriore e prevalente rispetto all'intervenuta confisca, il contenuto del dossier titoli a suo tempo aperto presso – Controparte_8
filiale Milano-Foppa – dell'importo dichiarato nella dichiarazione di terzo dell'1.10.2010 pari a euro 27.058 oltre interessi e rivalutazione monetaria pagina 7 di 11 successivamente maturati;
– quale società incorporante – è Controparte_5 Controparte_9
obbligata a restituire e/o a corrispondere a e per Controparte_1
esso a PS suo creditore per titolo anteriore e prevalente rispetto all'intervenuta confisca il contenuto della Gestione Patrimoniale GPM Private
Portfolio dell'importo dichiarato nella dichiarazione di terzo Per_1
avvenuta alla data del 31 marzo 2011 pari a euro 1.172.506,56 oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati;
la condanna dei convenuti alla restituzione degli importi corrisposti dalla PS
in forza della sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 785/2018.
Il , costituitosi, chiedeva il rigetto “ dell'appello”. Controparte_6
si rimetteva a giustizia. Controparte_5
All'udienza dell'11 settembre 2009 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel dichiarare nulla la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello, la Corte di
Cassazione imponeva al giudice del rinvio il rispetto del principio, seguito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il conflitto tra la confisca penale ed i diritti dei terzi va risolto in base all'art. 55 del d.lgs. n.
159 del 2011 ( Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione),
esclusivamente nelle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che pagina 8 di 11 esplicitamente vi rinviano ( art. 104 disp. att. c.p.p.). Solo in questi casi,
pertanto, i terzi, hanno l'onere di ricorrere all'incidente di esecuzione penale per vedere tutelate le proprie ragioni.
Nelle restanti ipotesi, per contro, la prevalenza di questa rispetto ai diritti di chi abbia acquistato il bene confiscato andrà valutata in base alle regole generali e, quindi, in base all'anteriorità della trascrizione o dell'acquisto del possesso ( Cass. n. 28242/2020).
Ciò premesso, nel caso di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
specie, deve essere affermata la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, con la conseguenza che il diritto del creditore che, peraltro nel caso di specie aveva trascritto il pignoramento successivamente al sequestro prodromico alla confisca, non può essere tutelato davanti al giudice civile (
cfr. Cass. 30990/2018).
PS va condannata a rifondere in favore del Controparte_6
le spese del primo, del secondo grado nonché del giudizio di
[...]
legittimità, ma non anche quelle del giudizio di rinvio - non avendo svolto nei confronti del alcuna domanda - che si liquidano ( valore della causa: CP_6
1.200.000): per il primo grado in complessivi euro 37.951 ( di cui euro 5.989
per la fase di studio, euro 3.951 per la fase introduttiva, euro 17.594 per la fase pagina 9 di 11 istruttoria e euro 10.417 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 24.064
( di cui euro 7.418 per la fase di studio, euro 4.313 per la fase introduttiva,
euro 12.333 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, per il giudizio di legittimità in complessivi euro 18.206 ( di cui euro
8.384 per la fase di studio, euro 5.509 per la fase introduttiva e euro 4.313 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
PS va condannata a rifondere in favore di le spese del Controparte_5
giudizio di legittimità e di questo giudizio che si liquidano per il giudizio di legittimità in complessivi euro 18.206 ( di cui euro 8.384 per la fase di studio,
euro 5.509 per la fase introduttiva e euro 4.313 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per il giudizio di rinvio in complessivi euro 24.064 ( di cui euro 7.418 per la fase di studio, euro 4.313
per la fase introduttiva, euro 12.333 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
accerta che il credito di PS non può essere tutelato in sede civile;
condanna PS a rifondere in favore del e Controparte_6
di le spese di lite, come indicate in parte motiva. Controparte_10
pagina 10 di 11 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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