Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12146/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12146 del 2025, proposto da
AN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B500A2A654, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Celani, Marco Rago, Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Studio Legale Sanino- Celani in Roma, viale Parioli 180;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Promo Rigenera S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Tristano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determina della Regione Lazio, Direzione: Trasformazione digitale e procurement. Area: Pianificazione e gare per strutture regionali ed enti locali, n. G11046 del 29.08.2025, avente ad oggetto: “Gara europea a procedura aperta, suddivisa in 8 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per la fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto d'inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio e della Regione Umbria, indetta con determinazione n. G16894 del 11/12/2024. Provvedimento di aggiudicazione Lotto n. 5 in favore di PROMO RIGENERA SRL”;
- di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, e in particolare i verbali della Commissione di gara, comunicati in data 29.09.2025 a seguito di istanza di accesso, e segnatamente del verbale del RU n. 25d del 25.08.2025, nella parte in cui è stata ritenuta “…la predetta documentazione idonea alla comprova del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-95 e di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023, nonché del rispetto dei CAM da parte dell'operatore economico PROMO RIGENERA s.r.l.”;
nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima aggiudicazione dell'appalto, in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, mediante affidamento del contratto per l'intera durata del servizio, anche attraverso subentro, rispetto al quale viene proposta sin d'ora espressa domanda, ovvero per equivalente per gli importi che verranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Promo Rigenera S.R.L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione n. G16894 dell’11/12/2024, la Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR della Regione Lazio ha indetto una gara europea a procedura aperta, suddivisa in 8 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per la fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto d’inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della regione Lazio e della regione Umbria per un valore complessivo dell’appalto pari a € 11.664.000,13 IVA esclusa, per una durata della convenzione pari a 24 mesi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, disponendo contestualmente l’approvazione degli atti di gara.
Con determinazione n. G05098 del 24/04/2025, a seguito della conclusione della fase di valutazione amministrativa, l’Amministrazione ha provveduto ad ammettere alla prosecuzione della procedura di gara tutti i concorrenti.
Con determinazione n. G11046 del 29/08/2025, la direzione ragionale competente ha preso atto dei punteggi economici calcolati dal Sistema in sede di apertura delle buste economiche, nonché delle graduatorie risultanti e ha preso atto, nello specifico, della seguente graduatoria relativa al lotto 5: PROMO RIGENERA SRL: Aggiudicatario proposto; ERREBIAN: II Classificato.
Con la predetta determinazione, all’esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 - paragrafo 5 del disciplinare di gara e di ordine speciale di cui all’art. 100 del D.lgs. 36/2023 - paragrafo 6 del disciplinare di gara e della verifica del rispetto dei CAM (doc. n.6 - verbale 5d del 25/08/2025) la Direzione regionale competente ha disposto l’aggiudicazione del lotto 5 all’operatore economico Promo Rigenera s.r.l.
In data 03/09/2025, si è provveduto a notificare, tramite piattaforma telematica, il provvedimento di aggiudicazione di cui sopra unitamente ai verbali di gara n. 3 del 29/04/2025 di apertura delle buste economiche e n. 5d del 25/08/2025 di comprova dei requisiti di Promo Rigenera s.r.l a tutti gli operatori partecipanti al lotto 5.
Con nota acquisita al prot. n. 888986 del 10/09/2025 la ricorrente AN ha presentato formale richiesta di accesso agli atti a qualunque titolo presentati dalla Ditta PROMO RIGENERA SRL.
In data 29/09/2025, con nota reg. di sistema PI204660-25, la stazione appaltante ha dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti di AN S.p.A., inviando al ricorrente tutta la documentazione richiesta, con oscuramento delle parti per le quali si è ritenuto di accogliere l’istanza di secretazione del controinteressato, con particolare riguardo per i dati personali.
Il Provvedimento di aggiudicazione è stato impugnato dall’odierna ricorrente con ricorso depositato il 14 ottobre 2025, previa domanda cautelare, per il seguente articolato motivo: “ Violazione e falsa applicazione dei cam di cui al d.m. 17 ottobre 2019, punto b, lett. a), nn. 1, 2 e 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del capitolato e della norma tecnica uni en iso 14024. Violazione e falsa applicazione della lex specialis e dell’art. 57 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare: carenza istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento. Sviamento ”, giacché l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, poiché avrebbe presentato una certificazione non idonea a dimostrare il possesso dei CAM (criteri ambientali minimi), requisito richiesto a pena di inammissibilità dell’offerta negli atti di gara.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione e la controinteressata, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Con ordinanza nr. 5851/2025 la domanda cautelare è stata rigettata.
All’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente eccepisce, in particolare, l’illegittimità del provvedimento impugnato laddove al momento di presentazione dell’offerta la controinteressata non avrebbe dimostrato il possesso della certificazione CAM, soltanto autocertificata. Inoltre, si rileva che le certificazioni prodotte in seguito ad interlocuzione con la pubblica amministrazione sarebbero inadeguate ed insufficienti a dimostrare il possesso dei richiesti CAM.
Quanto alla completezza e tempestività della documentazione offerta dall’aggiudicataria ai fini dell’ammissibilità della domanda può osservarsi che ex art. 6 del Disciplinare di gara, in sede di offerta, era richiesto il deposito della Dichiarazione di conformità ai CAM, quale autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, riservandosi la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati dagli operatori economici ad una fase successiva alla proposta di aggiudicazione, prima della stipula del contratto.
In ossequio alla previsione di legge e della lex specialis , quindi, la stazione appaltante, con nota prot. PI094104-25, del 7 maggio 2025 invitava la società a fornire: campioni fisici dei prodotti indicati; la documentazione idonea a dimostrare la conformità ai CAM, mediante una delle modalità previste dal D.M. 17 ottobre 2019, ovvero: etichetta ambientale di tipo I (ISO 14024); certificazione LGA; rapporti di prova di laboratorio accreditato ISO/IEC 17025; specificando altresì che, come previsto dall’Allegato II.8 del d.lgs. n. 36/2023 “Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, compresa la documentazione tecnica del fabbricante, qualora l’operatore economico non abbia accesso ai certificati o non possa ottenerli entro i termini richiesti per cause non imputabili”.
La controinteressata forniva tale documentazione richiesta (anche a seguito di richiesta di integrazione), giudicata infine dal RU idonea e comprovante il possesso dei requisiti necessari per l’aggiudicazione della gara.
Non si ravvisa, quanto a tale aspetto, alcuna violazione di legge, atteso che il procedimento di verifica dei requisiti presuppone la mera autocertificazione al momento di presentazione della domanda, salva la possibilità di comprovarne il possesso anche con mezzi di prova alternativi. Questa eventualità è, d’altra parte, prevista anche dalla Circolare avente ad oggetto D.M. 17 ottobre 2019, G.U. R.I. n. 261 del 7 novembre 2019 “ Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate ”. Tale circolare prevede che: “ Qualora in sede di offerta l’operatore economico dimostri, così come stabilito dal comma 3 dell’art. 69 del D.lgs. n. 50/2016 e come conseguentemente specificato nella sezione “Verifica” sub B, lett. a), punto 3 del DM 17 ottobre 2019, “di non avere avuto la possibilità di ottenere le citate etichettature o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili, il medesimo operatore economico deve dimostrare che le cartucce sono realizzate a «regola d’arte», con involucri (…) di cartucce esauste recuperate conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nel paese di produzione, attraverso una certificazione quale Remade in Italy o equivalenti, oppure con le certificazioni o i rapporti di prova rilasciati da un organismo della valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000 dell’avvenuta preparazione delle cartucce rigenerate in conformità alle norme tecniche DIN 33870-1 e DIN 33870-2 per cartucce toner, e alle norme tecniche DIN 33871-1 e DIN 33871-2 per le inkjet, per quanto riguarda la caratteristica della rigenerazione” e con gli altri mezzi di prova indicati nella sezione “verifica” per quanto riguarda gli ulteriori requisiti ambientali relativi al contenuto di sostanze pericolose e alla resa e alla qualità di stampa. L’amministrazione aggiudicatrice, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 è tenuta ad accettare altri mezzi di prova se idonei a dimostrare in maniera appropriata le caratteristiche ambientali richieste ”.
L’istruttoria e il conseguente provvedimento conclusivo del procedimento risultano pertanto legittimi.
Quanto alle valutazioni tecnico discrezionali compiute dal RU (come da verbale del 25 agosto 2025), risulta chiaramente come il procedimento di verifica documentale si è svolto in costante collaborazione e confronto con la medesima Stazione Appaltante. Pertanto, in difetto di superficialità o carenza motivazionale, “ le valutazioni tecniche espresse dalla commissione di gara (e, dunque, anche dal RU) sono discrezionali e insindacabili in sede giurisdizionale ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento, essendo soggette al sindacato pieno del giudice amministrativo nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, poiché tale sindacato è volto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità degli atti gravati e non alla sostituzione del giudice nell'apprezzamento di merito dell'Amministrazione ” (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli Campania sez. II, 22/04/2025, n. 3322).
Per tutte le ragioni illustrate il ricorso deve essere rigettato.
Stante la natura della controversia le spese di lite possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO OI, Presidente
IN AR, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AR | DO OI |
IL SEGRETARIO