CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1018/2022 R.G. promossa
DA
, Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti S. Mazzaferri, M. R. Battiato, L. Gaezza, G. A. Marchese, V.
Schilirò
Appellante
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 C.F._1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti S.
Cacopardo e M. A. Spina
Appellata
OGGETTO: Opposizione a verbale di accertamento e avviso di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.01.2021 la società Controparte_1
premesso di operare nel settore agricolo attraverso la commercializzazione, previa raccolta, di prodotti di soggetti terzi acquistati “sull'albero”, spiegava opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2020005222/DDL del 10.12.2020 (e la Pt_1
conseguente diffida ad adempiere n. 2100.10/12/2020.1015489, notificata in data
11.12.2020), nel quale gli ispettori verbalizzanti, ritenuto che la stessa società svolgesse attività commerciale, avevano provveduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro, in quanto fittizi, dei lavoratori e Persona_1 Controparte_2 [...]
ed al cambiamento dell'inquadramento aziendale di alcuni Controparte_3
lavoratori quali operai agricoli, ritenendo che dall'1.04.2016 al 31.03.2020 fossero lavoratori subordinati del settore del terziario/commercio e quantificando l'importo dovuto a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive nella misura di € 43.968,56.
Con separato ricorso la società ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020011693/DDL del 18.01.2022 (e conseguente diffida ad adempiere n. 2100.19/01/2022.0032305, notificata in data
24.01.2022), con cui, recependo gli esiti del verbale di accertamento n.
2020005222/DDL del 10.12.2020, venivano richiesti maggiori contributi per €
191.945,45, oltre somme aggiuntive per € 39.422,46 per un importo complessivo pari ad € 231.367,91, riferito al periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2020. Deduceva di aver presentato anche avverso tale verbale ricorso amministrativo e ribadendo le censure di merito di cui al precedente ricorso, nonché nullità derivanti dalla presunta illegittimità del verbale del 10.12.2020 chiedeva l'annullamento dello stesso. Dopo aver disposto la riunione dei procedimenti, con sentenza n. 3108/2022 del 21.9.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il motivo di contestazione riguardante il cambiamento dell'inquadramento aziendale dei lavoratori quali operai agricoli, denunciati dalla società dall'1.04.2016 al Controparte_1
31.03.2020 e, per l'effetto, dichiarava illegittimi in parte qua i verbali impugnati;
compensava le spese di giudizio. In particolare il tribunale, per quanto qui di interesse, premettendo che l'accertamento dell non aveva interessato l'inquadramento della società Pt_1
ricorrente, “con particolare riferimento alla sua natura dichiarata commerciale”, rilevava che la regola generale per la quale i lavoratori dovevano essere inquadrati secondo la classificazione dell'impresa trovava un temperamento nell'art. 6 l. n.
92/1979, in virtù del quale erano considerati agricoli ai fini previdenziali i lavoratori dipendenti da imprese non agricole “se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purchè connessa a quella di raccolta”. Esaminando gli esiti degli accertamenti ispettivi e le dichiarazioni rese in quella sede dai lavoratori, il tribunale affermava che i lavoratori per i quali si era proceduto ad un diverso inquadramento
(con conseguente obbligo di pagare maggiori contributi) erano stati addetti alla raccolta.
Appellava la sentenza l' , con atto depositato il 5.11.2022; resisteva al Pt_1
gravame la società Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 6 marzo 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 6 della L. n. 92/79. Rileva che l'elencazione delle attività contenuta nella norma è tassativa e i suoi effetti non sono riconducibili ad attività diverse, per cui correttamente in sede di accertamento ispettivo si è provveduto a disconoscere l'inquadramento come agricoli dei lavoratori impiegati in attività di servizi e di supporto al processo produttivo.
Deduce che a fronte dell'accertamento da parte degli ispettori dello svolgimento da parte di alcuni lavoratori di attività non di raccolta ma di servizi e di supporto al processo produttivo, non è stata offerta prova contraria. 2. Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. Rileva che, come evidenziato dalla
Suprema Corte, l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno nel caso di disconoscimento del rapporto di lavoro, spettando in tale ipotesi al lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
3. Conseguentemente al rigetto della domanda chiede la riforma della pronuncia sulle spese.
4. L'appello è infondato.
La decisione del tribunale si basa sulla previsione dell'art. 6 l. n. 92 del 1979, in virtù del quale sono inquadrati come agricoli gli operai assunti da imprese non agricole se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio di prodotti ortofrutticoli, purchè connessa a quella di raccolta.
Si legge nella pronuncia impugnata quanto segue: “Ciò posto si osserva che, nella valutazione complessiva, non si può prescindere dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento, i quali (con riferimento ai rapporti non disconosciuti) hanno tutti dichiarato di aver svolto attività di raccolta”.
A fronte di tale affermazione l'appellante si limita a ribadire, in modo apodittico, che i lavoratori in questione erano addetti ad attività di servizi e di supporto al processo produttivo, senza indicare sulla base di quali elementi probatori, non considerati dal tribunale o con contenuto diverso da quello affermato dal tribunale, gli ispettori e quindi l'istituto medesimo siano giunti a tali conclusioni.
Osserva, inoltre, il collegio che l'onere probatorio dell'obbligazione contributiva scaturente dal diverso inquadramento dei dipendenti dell'azienda è a carico dell'ente previdenziale che rivendica il credito, atteso che i principi richiamati nel secondo motivo di appello riguardano la diversa ipotesi nella quale la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo (disconosciuta) sia posta a fondamento della pretesa del singolo lavoratore di ottenere le prestazioni previdenziali correlate.
Va, infine, rilevato che le dichiarazioni di cui l'istituto in appello chiede l'acquisizione dai Carabinieri di Biancavilla, CA e Palagonia sono state già prodotte dall' in primo grado con le note del 22.2.2022 e nessuna di tali Pt_1
dichiarazioni riguarda i lavoratori di cui è stata modificato l'inquadramento.
5. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata va confermata.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
10.060,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1018/2022 R.G. promossa
DA
, Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti S. Mazzaferri, M. R. Battiato, L. Gaezza, G. A. Marchese, V.
Schilirò
Appellante
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 C.F._1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti S.
Cacopardo e M. A. Spina
Appellata
OGGETTO: Opposizione a verbale di accertamento e avviso di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.01.2021 la società Controparte_1
premesso di operare nel settore agricolo attraverso la commercializzazione, previa raccolta, di prodotti di soggetti terzi acquistati “sull'albero”, spiegava opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2020005222/DDL del 10.12.2020 (e la Pt_1
conseguente diffida ad adempiere n. 2100.10/12/2020.1015489, notificata in data
11.12.2020), nel quale gli ispettori verbalizzanti, ritenuto che la stessa società svolgesse attività commerciale, avevano provveduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro, in quanto fittizi, dei lavoratori e Persona_1 Controparte_2 [...]
ed al cambiamento dell'inquadramento aziendale di alcuni Controparte_3
lavoratori quali operai agricoli, ritenendo che dall'1.04.2016 al 31.03.2020 fossero lavoratori subordinati del settore del terziario/commercio e quantificando l'importo dovuto a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive nella misura di € 43.968,56.
Con separato ricorso la società ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020011693/DDL del 18.01.2022 (e conseguente diffida ad adempiere n. 2100.19/01/2022.0032305, notificata in data
24.01.2022), con cui, recependo gli esiti del verbale di accertamento n.
2020005222/DDL del 10.12.2020, venivano richiesti maggiori contributi per €
191.945,45, oltre somme aggiuntive per € 39.422,46 per un importo complessivo pari ad € 231.367,91, riferito al periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2020. Deduceva di aver presentato anche avverso tale verbale ricorso amministrativo e ribadendo le censure di merito di cui al precedente ricorso, nonché nullità derivanti dalla presunta illegittimità del verbale del 10.12.2020 chiedeva l'annullamento dello stesso. Dopo aver disposto la riunione dei procedimenti, con sentenza n. 3108/2022 del 21.9.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il motivo di contestazione riguardante il cambiamento dell'inquadramento aziendale dei lavoratori quali operai agricoli, denunciati dalla società dall'1.04.2016 al Controparte_1
31.03.2020 e, per l'effetto, dichiarava illegittimi in parte qua i verbali impugnati;
compensava le spese di giudizio. In particolare il tribunale, per quanto qui di interesse, premettendo che l'accertamento dell non aveva interessato l'inquadramento della società Pt_1
ricorrente, “con particolare riferimento alla sua natura dichiarata commerciale”, rilevava che la regola generale per la quale i lavoratori dovevano essere inquadrati secondo la classificazione dell'impresa trovava un temperamento nell'art. 6 l. n.
92/1979, in virtù del quale erano considerati agricoli ai fini previdenziali i lavoratori dipendenti da imprese non agricole “se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purchè connessa a quella di raccolta”. Esaminando gli esiti degli accertamenti ispettivi e le dichiarazioni rese in quella sede dai lavoratori, il tribunale affermava che i lavoratori per i quali si era proceduto ad un diverso inquadramento
(con conseguente obbligo di pagare maggiori contributi) erano stati addetti alla raccolta.
Appellava la sentenza l' , con atto depositato il 5.11.2022; resisteva al Pt_1
gravame la società Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 6 marzo 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 6 della L. n. 92/79. Rileva che l'elencazione delle attività contenuta nella norma è tassativa e i suoi effetti non sono riconducibili ad attività diverse, per cui correttamente in sede di accertamento ispettivo si è provveduto a disconoscere l'inquadramento come agricoli dei lavoratori impiegati in attività di servizi e di supporto al processo produttivo.
Deduce che a fronte dell'accertamento da parte degli ispettori dello svolgimento da parte di alcuni lavoratori di attività non di raccolta ma di servizi e di supporto al processo produttivo, non è stata offerta prova contraria. 2. Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. Rileva che, come evidenziato dalla
Suprema Corte, l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno nel caso di disconoscimento del rapporto di lavoro, spettando in tale ipotesi al lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
3. Conseguentemente al rigetto della domanda chiede la riforma della pronuncia sulle spese.
4. L'appello è infondato.
La decisione del tribunale si basa sulla previsione dell'art. 6 l. n. 92 del 1979, in virtù del quale sono inquadrati come agricoli gli operai assunti da imprese non agricole se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio di prodotti ortofrutticoli, purchè connessa a quella di raccolta.
Si legge nella pronuncia impugnata quanto segue: “Ciò posto si osserva che, nella valutazione complessiva, non si può prescindere dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento, i quali (con riferimento ai rapporti non disconosciuti) hanno tutti dichiarato di aver svolto attività di raccolta”.
A fronte di tale affermazione l'appellante si limita a ribadire, in modo apodittico, che i lavoratori in questione erano addetti ad attività di servizi e di supporto al processo produttivo, senza indicare sulla base di quali elementi probatori, non considerati dal tribunale o con contenuto diverso da quello affermato dal tribunale, gli ispettori e quindi l'istituto medesimo siano giunti a tali conclusioni.
Osserva, inoltre, il collegio che l'onere probatorio dell'obbligazione contributiva scaturente dal diverso inquadramento dei dipendenti dell'azienda è a carico dell'ente previdenziale che rivendica il credito, atteso che i principi richiamati nel secondo motivo di appello riguardano la diversa ipotesi nella quale la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo (disconosciuta) sia posta a fondamento della pretesa del singolo lavoratore di ottenere le prestazioni previdenziali correlate.
Va, infine, rilevato che le dichiarazioni di cui l'istituto in appello chiede l'acquisizione dai Carabinieri di Biancavilla, CA e Palagonia sono state già prodotte dall' in primo grado con le note del 22.2.2022 e nessuna di tali Pt_1
dichiarazioni riguarda i lavoratori di cui è stata modificato l'inquadramento.
5. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata va confermata.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
10.060,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi