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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 22/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Dossi Monica e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Roma n.2 giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Ceschini Emanuela e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda viale Damiano Chiesa n.5, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 30.09.2000 in Venezia, nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 22.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1) Autorizzare i coniugi e a vivere separati, Parte_1 CP_1
fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti della figlia maggiorenne fino a quando sarà economicamente indipendente. Persona_1
2) Nulla con riferimento all'assegnazione della casa familiare p.m. 3 p.ed.
82/2 P.T. 3707 II C.C. Oltresarca di proprietà di nella quale Parte_1
questi ha mantenuto la sua residenza, essendosi trasferita CP_1
nella casa di sua proprietà, contraddistinta tavolarmente nelle pp.mm. 56,
153 e 227 p.ed. 2091 P.T. 4803 II C.C. con la figlia CP_2 Persona_1
dichiara di avere già provveduto ad asportare tutti i suoi CP_1
effetti personali dalla casa p.m. 3 p.ed. 82/2 P.T. 3707 II C.C. , Parte_2
dalla cantina, dal garage e dalle sue pertinenze e accessioni e di avere riconsegnato la copia delle sue chiavi ad in data 01.11.2024. Parte_1
3) Disporre a carico del padre a titolo di concorso per il Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne residente con la Persona_1
madre, un assegno mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta), mediante accredito entro il giorno quindici di ogni mese sul conto corrente intestato a
(IBAN: [...]), fino a quando la Persona_1
figlia non sarà economicamente autosufficiente. La signora CP_1
pag. 2 di 4 si impegna a comunicare al signor i futuri contratti di lavoro Parte_1
della figlia Per_1
In caso di frequentazione da parte della figlia di stages con alloggio e/o pasti a carico dell'organizzazione del tirocinio e/o di terzi, l'assegno di mantenimento a carico del padre sarà pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta) mensili per l'intera durata dello stage.
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente, automaticamente e senza necessità di messa in mora, secondo gli indici
ISTAT nazionali e avrà decorrenza dalla data di deposito del ricorso congiunto per separazione e divorzio.
4) Disporre la regolamentazione delle spese straordinarie al 50% in capo a ciascun genitore secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dal
C.N.F. il 14.07.2017, incluse le modalità di rimborso al genitore anticipatario (e-mail: ; e-mail: Email_1
) e la deduzione fiscale per i figli a carico al Email_2
50%. Le spese straordinarie andranno sempre concordate se di importo, anche frazionato, superiore a € 200,00 (euro duecento).
Le parti precisano che le spese di trasporto pubblico extraurbano di Per_1
per recarsi alla scuola alberghiera saranno a carico di ciascun genitore al
50% quale spesa straordinaria.
Per quanto riguarda la metà a carico del padre delle spese odontoiatriche arretrate per la figlia, di impegna al pagamento di € 2.655,00 Parte_1
in n. 24 rate di € 111,00 cad. dal 15.12.2024 al 15.12.2026 sul conto corrente di (IBAN: IT87 L080 1601 8010 0003 1439 231). CP_1
pag. 3 di 4 5) Dichiarare che e sono entrambi Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti, per cui non spetta, reciprocamente, alcun assegno di mantenimento del coniuge.
6) Stabilire che il cane EU, intestato a rimanga a carico CP_1
della stessa, che provvederà alla sua cura, custodia e mantenimento.
7) Con l'adempimento di quanto sopra previsto le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra essi intercorso nel corso e a causa del matrimonio. Dichiarano pertanto di non aver altro reciprocamente a pretendere in ordine alle questioni patrimoniali direttamente e/o indirettamente connesse e conseguenti alla loro unione, che con il presente atto hanno integralmente regolato
8) Spese e competenze di causa interamente compensate
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Dossi Monica e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Roma n.2 giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Ceschini Emanuela e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda viale Damiano Chiesa n.5, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 30.09.2000 in Venezia, nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 22.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1) Autorizzare i coniugi e a vivere separati, Parte_1 CP_1
fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti della figlia maggiorenne fino a quando sarà economicamente indipendente. Persona_1
2) Nulla con riferimento all'assegnazione della casa familiare p.m. 3 p.ed.
82/2 P.T. 3707 II C.C. Oltresarca di proprietà di nella quale Parte_1
questi ha mantenuto la sua residenza, essendosi trasferita CP_1
nella casa di sua proprietà, contraddistinta tavolarmente nelle pp.mm. 56,
153 e 227 p.ed. 2091 P.T. 4803 II C.C. con la figlia CP_2 Persona_1
dichiara di avere già provveduto ad asportare tutti i suoi CP_1
effetti personali dalla casa p.m. 3 p.ed. 82/2 P.T. 3707 II C.C. , Parte_2
dalla cantina, dal garage e dalle sue pertinenze e accessioni e di avere riconsegnato la copia delle sue chiavi ad in data 01.11.2024. Parte_1
3) Disporre a carico del padre a titolo di concorso per il Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne residente con la Persona_1
madre, un assegno mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta), mediante accredito entro il giorno quindici di ogni mese sul conto corrente intestato a
(IBAN: [...]), fino a quando la Persona_1
figlia non sarà economicamente autosufficiente. La signora CP_1
pag. 2 di 4 si impegna a comunicare al signor i futuri contratti di lavoro Parte_1
della figlia Per_1
In caso di frequentazione da parte della figlia di stages con alloggio e/o pasti a carico dell'organizzazione del tirocinio e/o di terzi, l'assegno di mantenimento a carico del padre sarà pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta) mensili per l'intera durata dello stage.
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente, automaticamente e senza necessità di messa in mora, secondo gli indici
ISTAT nazionali e avrà decorrenza dalla data di deposito del ricorso congiunto per separazione e divorzio.
4) Disporre la regolamentazione delle spese straordinarie al 50% in capo a ciascun genitore secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dal
C.N.F. il 14.07.2017, incluse le modalità di rimborso al genitore anticipatario (e-mail: ; e-mail: Email_1
) e la deduzione fiscale per i figli a carico al Email_2
50%. Le spese straordinarie andranno sempre concordate se di importo, anche frazionato, superiore a € 200,00 (euro duecento).
Le parti precisano che le spese di trasporto pubblico extraurbano di Per_1
per recarsi alla scuola alberghiera saranno a carico di ciascun genitore al
50% quale spesa straordinaria.
Per quanto riguarda la metà a carico del padre delle spese odontoiatriche arretrate per la figlia, di impegna al pagamento di € 2.655,00 Parte_1
in n. 24 rate di € 111,00 cad. dal 15.12.2024 al 15.12.2026 sul conto corrente di (IBAN: IT87 L080 1601 8010 0003 1439 231). CP_1
pag. 3 di 4 5) Dichiarare che e sono entrambi Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti, per cui non spetta, reciprocamente, alcun assegno di mantenimento del coniuge.
6) Stabilire che il cane EU, intestato a rimanga a carico CP_1
della stessa, che provvederà alla sua cura, custodia e mantenimento.
7) Con l'adempimento di quanto sopra previsto le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra essi intercorso nel corso e a causa del matrimonio. Dichiarano pertanto di non aver altro reciprocamente a pretendere in ordine alle questioni patrimoniali direttamente e/o indirettamente connesse e conseguenti alla loro unione, che con il presente atto hanno integralmente regolato
8) Spese e competenze di causa interamente compensate
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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